TAR Marche Sez. I n. 187 del 10 marzo 2021
Ambiente in genere.PAUR - provvedimento autorizzatorio unico regionale

Così come sussiste l’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale, altrettanto è a dirsi per quanto attiene al rilascio del PAUR - provvedimento autorizzatorio unico regionale; tuttavia, detta perentorietà non implica che la violazione dei termini prescritti incida sulla legittimità dell’atto conclusivo comunque adottato, bensì rileva “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 27 bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che, quandanche il provvedimento conclusivo venisse adottato senza il rispetto della scansione procedimentale indicata dalla norma ovvero in ritardo rispetto al tempo massimo di conclusione del procedimento dalla stessa prescritto, ciò non potrebbe costituire un vizio invalidante ex se dell’atto autorizzatorio rilasciato.

Pubblicato il 10/03/2021

N. 00187/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00264/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2020, proposto da
Sincrateia società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Tesei Aristide Osvaldo, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso G. Mazzini, 156;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche - Dir. P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica - Servizio Tutela Gestione Assetto del Territorio, Comune di Monte Roberto, Sindaco del Comune di Monte Roberto, Comune di Monte Roberto - Sportello Unico per l’Edilizia, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Unione dei Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - Area Vasta n. 2, Comune di Jesi, Comune di Castelbellino, Soc. Bertani Domains - Val di Suga - Tenuta Tre Rose - San Leonino - Puiatti Vigneti - Tenimenti Angelini - Cav. Bertani - Fazi Bat, Soc. Industriale Ponte Magno S.r.l., Comune di Monte Roberto – Sindaco, non costituiti in giudizio;
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio e Fabrizio Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Agricola Ponte Pio S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

per l'annullamento

- del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 51 del 27/2/2020 avente ad oggetto: “Art. 27 bis D.Lvo n. 152/06 Progetto: Realizzazione allevamento convenzionale polli da ingrasso. Proponente: Società Agricola Ponte Pio S.r.l. Installazione: Località Passo Imperatore, Comune di Monte Roberto (AN). Rilascio provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

- del relativo documento istruttorio;

- dell’allegato A - Rapporto istruttorio: A1 – Descrizione del progetto; A2 – Valutazione di Impatto Ambientale; A3 – Valutazione integrata, Autorizzazione Integrata Ambientale;

- dell’allegato B – Quadri prescrittivi Valutazione di Impatto Ambientale (All. B1) e Autorizzazione Integrata Ambientale (All. B2);

- dell’allegato C – Piano di Monitoraggio Ambientale – PMA VIA (All. C1) e Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC AIA (All. C2);

- dell’allegato D – Autorizzazione Paesaggistica;

- dell’allegato E – Permesso di Costruire;

- del Giudizio di compatibilità ambientale positivo rilasciato dalla Regione Marche – P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche di cui agli allegati al decreto A, B1, C1;

- dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche – P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche di cui agli allegati al decreto A, B2 e C2;

- dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 11/19 rilasciata dal Comune di Monte Roberto in data 14/12/2019 di cui all'allegato D del decreto;

- del permesso di costruire n. 3274 del 16/12/2019 rilasciato dal Comune di Monte Roberto di cui all'allegato E del decreto;

- del verbale della Conferenza dei servizi decisoria del 17/12/2019;

- dei verbali della Conferenza dei servizi;

- del Tavolo tecnico del 30/5/2019;

- del parere reso dal Sindaco del Comune di Monte Roberto ex art. 216 e 217 T.U. n. 1256/1934

- di tutti i pareri resi in e fuori Conferenza;

- dei pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche del 21/3/2019, del 21/6/2019, del 26/9/209 e del 28/11/2019;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche e della Società Agricola Ponte Pio s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020, e ss.mm.ii., e l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La Società Agricola Ponte Pio s.r.l. ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per la delocalizzazione di un allevamento intensivo di bovini e per la riconversione in allevamento avicolo convenzionale con nuove tecnologie, da realizzarsi in località Passo Imperatore nel Comune di Monte Roberto.

All’esito di una complessa istruttoria, con provvedimento dirigenziale della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche, è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) n. 51 del 27 febbraio 2020.

1.1. Avverso detto ultimo provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti, i quali, premessa la propria legittimazione ad agire, ne lamentano l’illegittimità per i seguenti motivi:

a. - violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità e sviamento. Assume parte ricorrente che, nel corso del procedimento volto al rilascio del titolo unico, i vari Enti coinvolti, in diverse occasioni, avrebbero richiesto al proponente modifiche, integrazioni e chiarimenti, esprimendosi più volte, anche in maniera contraddittoria; tale modus operandi non solo avrebbe violato la scansione procedimentale dettata dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e la specifica prescrizione in esso contenuta in ordine alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, ma si sarebbe posto illegittimamente a vantaggio della ditta proponente, che avrebbe in tal modo avuto l’opportunità di ovviare a lacune e mancanze sostanziali del progetto, di presentare più soluzioni progettuali, diverse relazioni paesaggistiche e altrettanto diverse descrizioni dell’intervento, sino ad arrivare alla presentazione un progetto di intervento “rimodulato”, con allegati nuovi documenti in aggiornamento di tutta la precedente documentazione e con una nuova dislocazione dell’impianto. Invece, proprio perché si è trattato di modifiche e integrazioni sostanziali, sarebbe stato necessario, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che la Regione chiedesse al proponente di predisporre un altro avviso al pubblico per una nuova consultazione pubblica e per acquisire osservazioni e pareri;

b. - violazione degli artt. 6, 27 bis e 29 quarter, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2012 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere sotto distinti profili. I ricorrenti asseriscono che, dalla scansione procedimentale desumibile dagli atti (in particolare, ARPAM ha inviato in data 21 giugno 2019 le iniziali osservazioni in tema di VIA e in tema di PMC/AIA ex art. 29 quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006; successivamente, in data 10 ottobre 2019, sono state inviate ulteriori osservazioni tecniche, come da note prot. 32959 in tema di VIA e prot. 32960 in tema di PMC/AIA; infine, ARPAM ha inviato parere definitivo in data 17 dicembre 2019; la ditta ha quindi formulato proprie osservazioni su tali rilievi), si ricaverebbe che al proponente, nel corso della procedura, è stato consentito di superare rilievi di natura tecnica anche ostativi ben oltre il termine ultimo di cui all’art. 27 bis, comma 5, citato. Inoltre, il parere definitivo ARPAM sarebbe intervenuto lo stesso giorno della conferenza decisoria senza essere stato esaminato in quella sede - come si ricaverebbe dalla lettura del PAUR a pagina 15 - e con esso il dirigente regionale si sarebbe espresso favorevolmente in tema di compatibilità e di autorizzazione integrata, tuttavia chiedendo ulteriori integrazioni e chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate dall’Agenzia in data 17 dicembre 2019, a cui la ditta avrebbe dato riscontro in data 31 gennaio 2020, quindi al di fuori della conferenza decisoria, dopo la sua chiusura e dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, ovvero senza che su queste ultime sia stato espresso un parere definitivo in conferenza da parte dell’ARPAM. Assume ancora parte ricorrente che un ulteriore profilo di illegittimità risiederebbe nel fatto che l’art. 27 bis citato, in quanto disciplina in termini differenti e specifici le modalità di acquisizione delle integrazioni documentali all’interno del procedimento unico, non consentirebbe l’applicabilità della disciplina richiamata dall’art. 14 ter, comma 1, della legge n. 241 del 1990, né dell’art. 14 bis, comma 7, della medesima legge, che richiama l’articolo 14 bis, comma 2, lettera b), secondo cui, in conferenza decisoria, sarebbe permesso all’autorità di assegnare un termine alle Amministrazioni convocate per formulare richieste di integrazioni;

b.1 - in ogni caso, quand’anche si volessero assumere a riferimento le integrazioni fornite dalla ditta nel gennaio 2020 rispetto alle richieste di ARPAM del 17 dicembre 2019, dalle stesse si ricaverebbe la conferma di gravi lacune progettuali, in particolare, per quanto attiene alle matrici acqua, suolo/sottosuolo e acque sotterranee, alle ricadute odorigene e in atmosfera, anche in relazione alla fertirrigazione, e alle matrici rumore e aria (cfr., in dettaglio, da punto 2.5 a punto 2.5.9 del ricorso, pagine 11-15);

c. - violazione degli artt. 6 e 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, della legge regionale n. 34 del 1992, dell’art. 11 del DPR n. 380 del 2001, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere sotto distinti profili, dato che la ditta proponente, al momento della presentazione del progetto e dell’istanza ex art. 27 bis, non era proprietaria del terreno sul quale era prevista l’edificazione né delle strutture da abbattere (tale acquisizione è avvenuta dopo il rilascio del titolo e anche dopo la conferenza decisoria), sicché non sarebbe stata legittimata a richiedere e a ottenere le autorizzazioni edilizie, il PAUR e l’autorizzazione paesaggistica;

d. - violazione degli artt. 6 e 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, della legge regionale n. 34 del 1992, del PTC della Provincia di Ancona, della legge regionale n. 3 del 2012, della legge regionale n. 13 del 1990, della legge regionale n. 8 del 2018, delle NTA del PRG e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere sotto distinti profili. Parte ricorrente assume che, con l’avvio del procedimento, la ditta proponente, in tema di conformità urbanistica, ha chiesto una variante ex art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34 del 1992 per una minima ridefinizione del limite della Fascia di Continuità Naturalistica (FCN), comunque sottolineando la piena conformità con gli strumenti urbanistici, anche sovraordinati. Tale richiesta sarebbe illegittima perché non sarebbe possibile inserire nel procedimento ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 detto procedimento di variante, dovendo mantenersi distinti il livello pianificatorio da quello autorizzatorio, il primo costituendo il presupposto sovraordinato sotto il profilo gerarchico rispetto ai titoli autorizzativi e anche rispetto alla VIA, quindi da acquisire necessariamente prima del PAUR. In ogni caso, illegittima sarebbe stata la decisione, peraltro presa fuori dalla conferenza di servizi, di ritenere non necessario intervenire in variante, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché non vi sarebbe compatibilità e conformità urbanistica dell’intervento, sia in ordine alla impossibilità di insediamento ex L.R. n. 13 del 1990 (cfr., motivo 4.4.1 del ricorso, pagine 21-24), sia per la presenza della FCN (cfr., motivo 4.4.2 del ricorso, pagina 25), sia ancora perché la variante alle NTA del PRG del 2018, peraltro non approvata, consente in zona solo attività agricole e connesse e non consente movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo e l’assetto idraulico dei versanti (cfr., motivi 4.5 e 4.6 del ricorso, pagina 26). Inoltre, l’attuazione di interventi quali quello in esame (che prevede una delocalizzazione e un trasferimento volumetrico in altra area rispetto alla volumetria esistente, con una variazione planivolumetrica e morfologica e con aumento del carico insediativo), ricadente nella sottozona classificata FP dal PRG, potrebbe avvenire solo previa individuazione di comparti, che, a loro volta, possono essere oggetto di piani urbanistici attuativi, unica modalità urbanistica di intervento sulla base delle previsioni pianificatorie di zona. Né vi sarebbe conformità dell’intervento rispetto ai modelli indicati nell’Allegato A alle NTA del PRG per tipi edilizi di carattere rurale (cfr., motivi 4.7 e 4.8 del ricorso, pagine 26/27);

e. - violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, del PPAR, degli artt. 136 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e del D.M. 31/07/1985, nonché eccesso di potere sotto distinti profili. Assumono i ricorrenti che l’intervento in questione, contrariamente alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, intervenuta nel procedimento data la rilevanza paesaggistica della zona, comporterebbe un aumento volumetrico rispetto alle precedenti volumetrie esistenti. Inoltre, il nuovo progetto proposto, così come modificato, sarebbe giunto in conferenza decisoria in data 17 dicembre 2019 senza che né la Soprintendenza, né il Comune e neanche la Regione abbiano espresso pareri al riguardo, il che determinerebbe una grave carenza istruttoria e di motivazione negli atti autorizzativi. Né potrebbe parlarsi di silenzio significativo da parte della Soprintendenza, atteso che la rimodulazione del progetto non sarebbe stata inviata a quest’ultima per l’espressione del parere ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 152 del 2006 e che non sarebbe comunque possibile invocare un silenzio quando già in precedenza si è espresso un dissenso qualificato ovvero si sono dettate specifiche prescrizioni rimaste inosservate;

f. - violazione degli artt. 26 e 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, delle NTA del PRG ed eccesso di potere sotto distinti profili, dal momento che né in sede procedimentale né in sede decisionale si sarebbe tenuto conto del fatto che il progetto coinvolge aree sottoposte a vincolo e a tutela perché di interesse culturale (ci si riferisce al vincolo “Case Honorati” di cui all’art. 12.2 delle NTA del PRG - Sottozona A2 - Edifici e complessi storici);

g. - violazione degli artt. 26 e 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 1943 ed eccesso di potere sotto distinti profili, atteso che, essendo l’allevamento avicolo qualificabile come industria insalubre di prima classe, ai sensi dell’art. 216 del R.D. n. 1265/1943 e dell’elenco contenuto nel D.M. 5/9/1994, n. 1, lett. c), sarebbe stata necessaria una valutazione dell’attività produttiva sotto il profilo sanitario da parte dell’ASUR e dall’ARPAM, ex art. 26 quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero del sindaco. Nella specie ciò non sarebbe avvenuto, avendo il sindaco del Comune di Monte Roberto espresso, in sede di conferenza dei servizi decisoria del 17 dicembre 2019, un parere favorevole “con le prescrizioni proposte da ASUR ed ARPAM enti di supporto del Comune ai fini del rilascio di tale parere” e nulla di più. Ma in detti richiamati pareri non vi sarebbero specifici riferimenti ai suindicati profili sanitari, sicché evidente, anche sul punto, sarebbe il difetto istruttorio e motivazionale;

h. - violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, dell’art. 22, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006 ed eccesso di potere sotto distinti profili, poiché il sacrificio ambientale imposto non sarebbe stato preceduto da un’effettiva valutazione delle alternative praticabili e della cosiddetta “opzione zero”, atteso che lo studio di impatto ambientale conterrebbe mere affermazioni di stile;

i. - violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, dal momento che non si sarebbe concretamente tenuto conto del cumulo degli impianti nella zona, essendo state utilizzate, anche al riguardo, mere frasi di stile;

l. - violazione dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 e del DPR n. 151 del 2011, nonché ancora eccesso di potere sotto diversi profili; assumono i ricorrenti che è mancata la partecipazione alla conferenza di servizi dei Vigili del Fuoco - necessaria in presenza di serbatoi di gasolio con una capacità superiore a 1 metro cubo - pur non avendo il proponente citato in alcuna parte del progetto la capacità dei serbatoi presenti in impianto.

1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la Regione Marche, la Società Agricola Ponte Pio s.r.l. e la Provincia di Ancona. Le parti resistenti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, non confinanti e proprietari di abitazioni poste a notevole distanza dal sito di ubicazione dell’impianto. Nel merito, deducono l’infondatezza delle avverse censure e chiedono il rigetto del ricorso.

1.3. Con ordinanza n. 220 dell’8 luglio 2020 il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari.

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorie difensive e documenti; i ricorrenti, in particolare, ad ulteriore supporto dei propri assunti, hanno depositato, in data 10 settembre 2020, due relazioni tecniche di parte corredate della pertinente documentazione. Anche la controinteressata, in uno alla memoria di costituzione, ha prodotto relazione tecnica di parte (allegato 038 doc. 37).

1.5. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa, sulla conclusione delle parti, è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.

E’ sicuramente da escludere che questi ultimi siano proprietari confinanti dell’area dove dovrà essere realizzato l’intervento, come si evince dal complesso della documentazione versata in atti e, più chiaramente, dagli allegati grafici e fotografici inseriti nella relazione tecnica di parte a firma dell’architetto Salmoni, depositata dagli stessi ricorrenti in data 19 settembre 2020 come documento n. 48 (cfr., in particolare, figura 14 a pagina 21, da cui è possibile verificare che tra le proprietà dei ricorrenti e quella interessata dall’intervento non vi è contiguità, essendo esse separate dalla proprietà Bertani Domains).

Tuttavia il Collegio, ritenendo di condividere la posizione della prevalente giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di autorizzazioni in materia ambientale, reputa che l’eccezione sia infondata; invero, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dal sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto non necessariamente in termini di stretta contiguità geografica, bensì di stabile e significativo collegamento con la zona il cui ambiente si intende proteggere, non potendosi addossare alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (ex multis, TAR Lazio Latina, 18 ottobre 2019, n. 621; TAR Abruzzo L’Aquila, 6 febbraio 2017, n. 55; 20 aprile 2016, n. 237; 1° marzo 2016, n. 117; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2016, n. 5274; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263 e 26 settembre 2013, n. 4755; TAR Marche Ancona, sez. I, 10 gennaio 2014, n. 65).

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto da soggetti proprietari di terreni e fabbricati posti in stretta vicinanza con il sito interessato dall’intervento, i quali potrebbero subire gli effetti potenzialmente lesivi riconducibili alla sua realizzazione; in tal senso, non può essere escluso che sussista il requisito della vicinitas come enucleato dalla giurisprudenza innanzi citata, tale da radicare, in capo ai ricorrenti, sia l’interesse che la legittimazione ad agire.

3. Passando all’esame del merito, i motivi di ricorso vengono di seguito esaminati nell’ordine proposto.

3.1. L’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR); nel testo vigente ratione temporis la norma, al comma 3, recita testualmente: “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”. Al successivo comma 4, la stessa stabilisce che “successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ... Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale”.

Dalla lettura della norma e dalla collocazione logica e sistematica dei relativi commi, si ricava che la verifica di cui al comma 3 non attiene alla valutazione del merito del progetto, bensì all’adeguatezza e alla completezza della documentazione; ciò risulta evidente alla luce di quanto disposto al comma 4, secondo cui, solo all’esito di detta verifica (documentale), l’autorità competente pubblica l’avviso al pubblico, che deve contenere gli elementi indicati dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e che vale come comunicazione di avvio del procedimento.

E’ bene chiarire che le successive fasi del procedimento volto al rilascio del PAUR sono compiutamente disciplinate dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorrendo quindi la necessità, come invece sostenuto dalla difesa regionale, di fare applicazione dei termini procedimentali di cui al precedente art. 24. In particolare, il citato art. 27 bis stabilisce, nel testo vigente ratione temporis, che “dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale” (comma 4, ultimo cpv.) e che “entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni” (comma 5).

L’art. 24, dunque, viene indirettamente richiamato dalla disposizione in esame mediante il riferimento all’avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), al solo fine di precisare che esso deve essere pubblicato “con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2”.

3.1.1. Tanto chiarito e venendo alle censure proposte, deve innanzitutto rammentarsi che così come sussiste l’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale (T.A.R. Puglia – Bari, sez I, 15 novembre 2012, n. 1949), altrettanto è a dirsi per quanto attiene al rilascio del PAUR (il che si ricava dallo stesso art. 27 bis citato); tuttavia, detta perentorietà non implica che la violazione dei termini prescritti incida sulla legittimità dell’atto conclusivo comunque adottato, bensì rileva “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 27 bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che, quandanche il provvedimento conclusivo venisse adottato senza il rispetto della scansione procedimentale indicata dalla norma ovvero in ritardo rispetto al tempo massimo di conclusione del procedimento dalla stessa prescritto, ciò non potrebbe costituire un vizio invalidante ex se dell’atto autorizzatorio rilasciato.

3.1.2. Ad ogni modo, nel caso in esame la scansione procedimentale di cui all’art. 27 bis citato risulta sostanzialmente rispettata.

Invero, la ditta proponente ha presentato istanza per il rilascio del titolo unico in data 22 gennaio 2019. Con nota prot. n. 211789 del 21 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente, con richiesta, agli Enti in indirizzo, di verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. All’esito di tale verifica, con pec del 22 marzo 2019 è stato assegnato al proponente il termine, non superiore a ulteriori trenta giorni, per presentare integrazioni (con scadenza il 19 aprile 2019), a cui la ditta ha dato riscontro con note assunte al protocollo regionale n. 491228 e n. 491581 del 19 aprile 2019. Ricevute tali integrazioni, in data 24 aprile 2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico di cui al successivo comma 4, senza che nei successivi sessanta giorni (ovvero entro il 22 giugno 2019) siano state presentate osservazioni da parte del pubblico interessato. Nelle more della pendenza di tale termine di sessanta giorni, e precisamente il 30 maggio 2019, l’autorità ha convocato un tavolo tecnico, le cui risultanze hanno indotto la stessa autorità ad una ulteriore richiesta di integrazioni al proponente, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006; nel rispetto della citata disposizione, detta richiesta è stata inoltrata nei successivi trenta giorni (cfr., nota regionale prot. 877591 dell’11 luglio 2019, trasmessa a mezzo pec il 12 luglio 2019), con assegnazione alla ditta di un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere, ovvero entro il 9 agosto 2019. Pervenute tali ultime integrazioni, con nota prot. 999440 del 19 agosto 2019, la Regione ha convocato la conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’anzidetto art. 27 bis per il giorno 26 settembre 2019. I lavori della conferenza si sono conclusi tempestivamente in data 17 dicembre 2019. All’esito dei lavori è stata adottata la determinazione finale oggetto di impugnazione.

3.1.3. In merito alle modalità e ai tempi di svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’art. 27 bis più volte menzionato, si osserva che, sempre nel testo vigente ratione temporis, è stabilito che la stessa “è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori”. Nella fattispecie, dall’esame dei verbali della conferenza di servizi, risulta che quest’ultima si è svolta nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte. In particolare, l’art. 14 ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990 contempla la possibilità che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione indichi le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, le quali possono intervenire anche sotto forma di integrazioni o di chiarimenti (che è quel che è avvenuto nel caso in esame).

3.1.4. Quanto, invece, al richiamo, effettuato dai ricorrenti, all’obbligo contenuto nel comma 5 dell’art. 27 bis, nella parte in cui prevede che “l’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico …”, occorre evidenziare che la disposizione fa riferimento a modifiche o integrazioni che siano, al contempo, sostanziali e rilevanti per il pubblico, sulla base di una motivata valutazione dell’autorità. Inoltre, il riferimento è alle modifiche o integrazioni richieste ai sensi dell’anzidetto comma 5, primo cpv. (“Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni”), che, nella fattispecie, coincidono con le integrazioni richieste dalla Regione con pec del 12 luglio 2019 - a cui il proponente ha dato riscontro con il documento versato in atti dai ricorrenti in data 24 giugno 2020 (cfr., allegato n. 004 doc. 9) e dalla controinteressata in data 10 settembre 2020 (cfr., allegato 002 doc. 2) - le quali, evidentemente, non sono state ritenute dall’autorità sostanziali né rilevanti, ovvero non tali da giustificare un nuovo avviso al pubblico (la decisione non appare irragionevole stante al contenuto delle integrazioni stesse).

3.1.5. Per le suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso (come esposto al punto sub 1.1. lettera a. che precede) è infondato.

3.2. Del pari infondato è il secondo motivo (punto sub 1.1. lettera b. che precede), alla luce delle seguenti ed assorbenti considerazioni.

3.2.1. L’art. 27 bis, comma 7, della legge n. 152 del 2006, come innanzi già ricordato, prevede che la conferenza di servizi si svolga in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale ultima norma stabilisce, al comma 7, che “si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Dai verbali della conferenza di servizi tenutasi ai sensi delle suindicate disposizioni emerge che non tutti gli Enti convocati hanno preso parte alle sedute; alle stesse non ha partecipato il rappresentante dell’ARPAM, pur essendo stata, quest’ultima, regolarmente convocata. Ciò implica, come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, che il relativo assenso avrebbe dovuto ritenersi acquisito senza condizioni, così come stabilito dall’art. 14 ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, l’autorità procedente ha ritenuto di tenere ugualmente conto dei contributi istruttori espressi dall’ARPAM fuori dalla conferenza di servizi ai fini dell’adozione della decisione conclusiva di propria competenza, il che, lungi dal rappresentare un vantaggio per la ditta proponente, ha piuttosto comportato a carico della stessa un ulteriore onere di adeguamento della documentazione progettuale, non dovuto se la Regione si fosse arrestata ad acquisire l’assenso dell’ARPAM in sede di conferenza dei servizi. Si è trattato, dunque, di un approfondimento istruttorio (in ossequio alle funzioni di supporto tecnico e consultive riconosciute all’ARPAM) finalizzato ad una più compiuta valutazione delle interferenze del progetto con le matrici ambientali in vista del rilascio del titolo autorizzatorio e non, come censurato dai ricorrenti, di una carenza istruttoria. Invero, sulla base dei contributi forniti dall’ARPAM pur al di fuori della conferenza medesima, il proponente ha provveduto all’adeguamento richiesto (cfr., in ultimo, relazione e integrazioni del 30 gennaio 2020, prodotte in ottemperanza alle richieste dell’autorità all’esito della seduta della conferenza di servizi del 17 dicembre 2019, allegato n. 005 doc. 5 della produzione documentale della controinteressata depositata in data 10 settembre 2020) e la relativa documentazione è stata vagliata dall’autorità regionale competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

3.2.2. In ogni caso, entrando nel merito delle lacune progettuali contestate dai ricorrenti in relazione alle diverse matrici ambientali (nei limiti in cui è consentito al giudice il sindacato sulle valutazioni di carattere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione), si osserva quanto segue:

- per quanto attiene alla matrice acque, non corrisponde al vero che il proponente, a fronte dei due contributi del 10 ottobre 2019 richiamati nel parere del 17 dicembre 2019, avrebbe risposto solo al secondo, recante numero di protocollo 32960 (cfr., ricorso, punto 2.5.1, pag. 11). Invero, entrambe le osservazioni formulate da ARPAM in data 10 ottobre 2019 riguardano la gestione e il trattamento delle acque reflue e di quelle di lavaggio dei capannoni e, la seconda, anche l’implementazione della tabella sui consumi idrici; pertanto, le risposte fornite dal proponente con la relazione integrativa del 30 gennaio 2020 devono ritenersi riferite a tutti i rilievi sollevati da ARPAM in relazione alla matrice acque. In ogni caso, i relativi aspetti sono stati trattati alle pagine 16/17 e 31-33 dell’allegato A al decreto autorizzatorio n. 51 del 2020;

- quanto alla matrice aria, come può con evidenza ricavarsi dal contributo dell’ARPAM del 17 dicembre 2019, quest’ultima si è limitata a dettare delle prescrizioni, che hanno riguardato la necessità di aggiornare il PMC in ordine all’applicabilità della BAT 28, alla campionabilità del sistema di estrazione ovvero alla proposta di metodi alternativi, all’esplicitazione dei limiti di emissione in atmosfera e all’imposizione di valori limite nell’atto autorizzativo nonché all’eventuale diverso impatto del nuovo assetto dei capannoni sulla qualità dell’aria. A tali richieste il proponente ha fornito risposta con la relazione integrativa del 30 gennaio 2020 e la Regione si è uniformata in sede di rilascio del PAUR, il cui allegato A evidenzia un’approfondita valutazione degli impatti dell’impianto sulla matrice aria e per quanto attiene alle emissioni odorigene (pagine 20-30). In particolare, nelle conclusioni a pagina 30 si legge che è stata accolta la richiesta dell’ARPAM di inserimento dei parametri relativi al monitoraggio sulla qualità dell’aria, con la precisazione che, in base ai Piani di Monitoraggio Ambientale e di Monitoraggio e Controllo, quali parti integranti del PAUR, sarà possibile intervenire in qualsiasi momento anche imponendo ulteriori prescrizioni limitative e fissando diversi valori limite per le emissioni odorigene, ai sensi dell’art. 272 bis del d.lgs. 152 del 2006. Quanto alla BAT 25, il medesimo allegato A, a pagina 62, chiarisce che la stessa non è applicata né applicabile e rimanda, quanto ai sistemi di monitoraggio delle emissioni nell’aria di ammoniaca, alla BAT 28 (pagine 63-64), dal cui esame risulta, altresì, che il PAUR ha recepito le prescrizioni dettate in tema di controllo del funzionamento del sistema di trattamento dell’aria;

- analogamente è a dirsi con riferimento alla matrice rumore, rispetto alla quale l’ARPAM aveva suggerito al proponente di ripresentare una nuova valutazione di impatto acustico all’esito dello spostamento verso nord di due capannoni. Il proponente, nella relazione del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, alla luce di quanto stabilito al punto 1.10.3 dell’allegato D al decreto del dirigente della P.F. Valutazione e Autorizzazione Ambientali della Regione Marche n. 139 del 3 luglio 2019 in merito all’applicabilità della BAT 9, quest’ultima non è applicabile all’impianto in questione, dato che non emergono criticità presso i recettori individuati nella zona. La BAT sarà dunque valutata a valle della misura post operam prevista nel PMC entro tre mesi dall’entrata in esercizio, con attuazione del protocollo in caso di necessità. In ogni caso, la nota di cui al suddetto punto 1.10.03 è stata inserita nel PMC, quale parte integrante dell’atto autorizzativo, il cui allegato A dà comunque contezza dei rilievi effettuati per la verifica dei livelli di emissione ed immissione ante operam, che sono risultati nei limiti consentiti;

- infine, con riferimento agli impatti, sia nel suolo che in atmosfera, delle acque di lavaggio dei capannoni (punti 2.5.6-2.5.8 del ricorso, pagine 12-14), è sufficiente richiamare quanto contenuto nel PUA (Piano di utilizzazione agronomica) di cui al paragrafo A.3.4 dell’allegato A, pagine 69/70. In particolare, tali acque sono destinate, nel progetto presentato, a utilizzazione agronomica nelle aree verdi aziendali e detto specifico aspetto è stato affrontato anche in relazione all’applicazione delle BAT. Si è prescritto, inoltre, un controllo annuale sull’idoneità dell’acqua di lavaggio all’utilizzo agronomico, come da Piano di Monitoraggio e Controllo, il che esclude una sottostima del rischio.

3.2.3. Giova comunque evidenziare che in sede di conferenza di servizi nessun Ente ha espresso un dissenso e che tutte le prescrizioni provenienti dai soggetti intervenuti sono state recepite negli allegati di cui al decreto n. 51 del 2020.

Concludendo sul secondo motivo, pertanto, se ne deduce l’infondatezza.

3.3. In ordine al terzo motivo (punto sub 1.1. lettera c. che precede), anche qui è sufficiente rimandare agli atti di assenso dei proprietari delle aree interessate dall’intervento (allegati sia dai ricorrenti al ricorso, sia dalla controinteressata in uno alla memoria di costituzione in data 3 luglio 2020 – documenti 26 e 27), con i quali i legali rappresentanti delle società Ponte Magno s.r.l. e Bertani Domains hanno autorizzato la società Ponte Pio alla presentazione del progetto, mettendo a disposizione le aree di loro proprietà per le finalità autorizzative e precisando “che ogni altro elemento di carattere giuridico e contrattuale è in corso di gestione tra le parti e troverà chiarimento e definizione prima ed in funzione del rilascio dell’atto autorizzativo finale”. Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, del DPR n. 380 del 2001 e dei principi giurisprudenziali espressi in materia di legittimazione a richiedere il rilascio dei titoli edilizi (secondo cui la stessa sussiste in capo al proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o a chi, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria – ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 9 dicembre 2020, n. 7812; sez. VI , 3 febbraio 2020, n. 865), deve ritenersi che la controinteressata, nel momento in cui ha presentato le varie istanze di autorizzazione, fosse già legittimata in quanto trovavasi nella piena disponibilità del fondo. D’altronde, ciò è confermato dal fatto che la stessa, con atto di compravendita del 31 gennaio 2020, quindi precedente al rilascio dell’atto unico autorizzativo, ha acquistato la proprietà delle aree in questione, conformemente a quanto previsto nei suddetti atti di autorizzazione e messa a disposizione del bene da parte dei precedenti proprietari. Analoghe considerazioni valgono per il PAUR e per l’autorizzazione paesaggistica.

Anche il motivo in esame, dunque, non può essere condiviso.

3.4. Con riferimento al quarto motivo (punto sub 1.1. lettera d. che precede), si osserva quanto segue.

3.4.1. Le argomentazioni contenute al punto 4.1 del ricorso (pagine 19/20) sono irrilevanti, dal momento che nessuna variante al PRG è stata richiesta nell’ambito della procedura unica ex art. 27

bis del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo il proponente sostenuto la sua non necessità sin dalla presentazione del progetto, che è stato corredato degli elaborati a ciò finalizzati solo qualora l’autorità procedente avesse ritenuto di dover procedere con la variante (cfr., preambolo datato 1° febbraio 2019, allegato n. 24 alla memoria di costituzione della controinteressata). Inoltre, come emerge dal verbale del tavolo tecnico del 30 maggio 2019, sia il Comune che la Provincia hanno escluso la necessità di una variante.

Avendo, poi, gli stessi ricorrenti premesso che la procedura di variante esula dal procedimento ex art. 27 bis citato, sono altresì inconferenti le contestazioni sul fatto che la scelta di non intervenire in variante non sia stata presa in conferenza di servizi ma al di fuori di essa (punto 4.2 del ricorso).

3.4.2. Quanto alle censure con cui i ricorrenti sostengono che, invece, sarebbe stato necessario approvare una variante per l’insediamento dell’impianto nella zona di interesse, si formulano le precisazioni che seguono.

Come già statuito dal Tribunale in fattispecie analoga, con argomentazioni che hanno ripercorso considerazioni contenute nelle pronunce di questo TAR (sentenza n. 958/2001) e del Consiglio di Stato (sentenza della V sezione, n. 4409/2013), “- la mancata indicazione, nella disciplina di Piano, di una zona appositamente prevista per la collocazione di un’industria nociva non impedisce l’assentibilità dell’allevamento avicolo in questione in zona agricola, dal momento che il carattere nocivo di un’industria deve essere accertato in concreto…; - ne consegue, che la realizzazione del manufatto in questione non integra alcuna violazione dello strumento urbanistico comunale; - ciò posto, quanto alla compatibilità di esso con la disciplina di cui alla legge regionale n. 13/1990 in materia di attività edilizia in zone agricole, l’allevamento avicolo in contestazione non è qualificabile come industria nociva e quindi non ricade nella previsione di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale cit.; - è indiscutibile che in zona agricola possono essere situati anche allevamenti industriali; tuttavia, essi ricadono nella previsione di cui all’art. 3, comma 3, della L.R. n. 13/1990, e quindi necessitano dell’individuazione di zone specifiche per la loro localizzazione, solo se non rispettano le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui agli artt. 9 e 13 della medesima legge regionale, atteso che il superamento di tali limiti determina, in via presuntiva, la qualificazione di industria nociva; - entro i limiti tipologici e dimensionali suddetti, invece, vi è solamente un allevamento di tipo industriale, che condivide con quello industriale le tecniche di produzione, ma presenta caratteristiche dimensionali compatibili con la destinazione agricola della zona in cui è destinato a sorgere” (TAR Marche Ancona, 15 aprile 2016, n. 259).

Dalle stesse premesse argomentative muovono anche ricorrenti (cfr., punto 4.4.1 del ricorso), i quali, sebbene non contestino la destinazione di zona agricola normale (Fp.E) del sito interessato dall’intervento, tuttavia assumono che l’allevamento in questione, non rispettando le caratteristiche tipologiche e dimensionali per essere considerato di tipo industriale (artt. 9 e 13 della legge regionale n. 13 del 1990), non avrebbe potuto essere ivi allocato senza una preventiva variante urbanistica che individuasse la specifica zona di localizzazione delle industrie nocive, quale appunto sarebbe quella in esame.

L’assunto non convince, dal momento che:

- come emerge dagli atti, la problematica relativa alla maggiore volumetria occupata rispetto a quella consentita è stata affrontata, vagliata e superata in sede istruttoria, avendo il proponente chiarito che le cuspidi dei box di allevamento sono volumi tecnici, in quanto interamente occupati da attrezzature e impianti funzionali e serventi alla tipologia di attività produttiva (cfr., pagine 11-13 della relazione integrativa del proponente del 18 aprile 2019 e Relazione urbanistica - allegato di progetto U.1, sub documenti n. 21 e n. 23 allegati alla memoria di costituzione della controinteressata);

- quanto al profilo dell’inerenza della costruzione all’attività agricola dell’imprenditore, la società Ponte Pio ha documentato, anche a mezzo visura CCIAA, che il proprio rappresentante legale e amministratore unico è un imprenditore agricolo professionale e che l’attività di impresa è quella dell’allevamento ovicolo e delle colture erbacee (cfr., documenti n. 29, n. 30 e n. 31 allegati alla memoria di costituzione della controinteressata);

- in relazione alla compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di PRG (vigente e variante adottata), premesso che dall’art. 1 delle NTA esso risulta adeguato al Piano territoriale di coordinamento (PTC), va precisato che lo stesso consente, nella sottozona Fp.E Aree del Parco fluviale – Aree agricole normali tutti gli interventi previsti per la sottozona nonché le edificazioni consentite in zona E agricola normale (artt. 18 e 20/7 delle NTA), tra cui rientrano gli interventi di cui alla legge regionale n. 13 del 1990; in particolare, l’art. 20/7 citato prevede che “nelle singole aree in cui è suddivisa la sottozona Fp, vigono le disposizioni delle corrispondenti sottozone urbanistiche individuate nelle NTA con identica sigla non preceduta da Fp”. Pertanto, la classificazione della zona comprendente l’area in parola quale Fp (Parco Fluviale) nulla ha tolto alla realizzabilità del progetto, dal momento che le zone continuano ad avere la loro destinazione di PRG e le loro potenzialità edificatorie per gli interventi con essa compatibili. Anche sotto tale profilo, dunque, si rivela corretta la scelta amministrativa di non procedere in variante;

- né ostativa all’intervento può ritenersi la previsione contenuta nell’art. 16 delle NTA, secondo cui “negli interventi edilizi che prevedono possibili modificazioni planivolumetriche, le aggregazioni e le modifiche dei volumi devono essere conformi ai modelli indicati nell’allegato A - Tipi edilizi di carattere rurale”, poiché, all’evidenza, i tipi edilizi contenuti nell’allegato A alle NTA fanno riferimento alle case coloniche, mentre l’edificazione in questione riguarda un’attività produttiva.

3.4.3. Le superiori e assorbenti considerazioni sono sufficienti a destituire di fondamento anche il quarto motivo di ricorso.

3.5. Del pari infondato è il quinto motivo (punto sub 1.1. lettera e. che precede).

Preliminarmente si osserva, analogamente a quanto argomentato in relazione alla posizione dell’ARPAM in conferenza dei servizi, che la Soprintendenza, dopo aver ricevuto le integrazioni al progetto predisposte dal proponente all’esito delle risultanze della seduta del 26 settembre 2019, non ha partecipato alla seduta della conferenza del 17 dicembre 2019, pur essendo stata, essa, regolarmente convocata. Ciò comporta che anche l’assenso di quest’ultima avrebbe dovuto considerarsi acquisito senza condizioni ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990.

Ad ogni modo, con nota prot. 24909 del 28 novembre 2019, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento, suggerendo talune prescrizioni al fine di ottimizzare l’inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico sottoposto a tutela, quali il mantenimento delle cubature demolite al fine di evitare consumo di suolo e l’inserimento di alberature e schermature a verde per mitigare l’impatto visivo. Quanto a quest’ultima prescrizione, essa è stata recepita dal proponente, come può evincersi dagli elaborati progettuali agli atti. Quanto alla prima, posto che il fine perseguito dalla Soprintendenza è limitare il consumo di suolo, dal documento n. 35 allegato alla memoria di costituzione della controinteressata si evince che tale parametro è stato rispettato, seppur a volume invariato. Peraltro, ai fini del rilascio del parere favorevole è stato valorizzato il fatto che il progetto prevede il recupero di una ex cava, che sicuramente ha inciso in ordine al parametro dell’invarianza di suolo.

3.6. Con riferimento al sesto motivo (punto sub 1.1. lettera f. che precede), è sufficiente evidenziare che, da quel che emerge dalle tavole grafiche e fotografiche prodotte, l’intervento per cui è causa si colloca al di fuori dell’ambito di tutela “Case Honorati”.

3.7. In ordine alla asserita assenza di valutazione in merito ai profili sanitari e di tutela della salute pubblica (settimo motivo, punto sub 1.1. lettera g. che precede), l’assunto è smentito per tabulas, dal momento che il sindaco del Comune di Monte Roberto ha espresso favorevolmente il parere sanitario di competenza in sede di conferenza dei servizi del 17 dicembre 2019, “con le prescrizioni proposte da ASUR ed ARPAM enti di supporto del Comune ai fini del rilascio di tale parere”.

Non si ravvisa, al riguardo, alcun difetto di motivazione, dal momento che sia l’ASUR che l’ARPAM sono intervenute più volte nel procedimento facendo pervenire i loro contributi, sicché il rinvio per relationem a questi ultimi, unitamente al fatto che l’istruttoria complessiva evidenzia che non sono stati trascurati gli aspetti legati alla salute pubblica (cfr., sintesi riportata al paragrafo “Salute pubblica” dell’allegato A al decreto n. 51 del 2020, pagine 40/41), sono elementi sufficienti a ritenere assolto l’onere motivazionale sul punto. Inoltre, giova richiamare anche le conclusioni del tavolo tecnico riportate nel relativo verbale del 30 maggio 2019, in cui si motiva in ordine alla non necessità di un rapporto di Valutazione dell’impatto sulla salute (VIS), ferma restando la necessità di verificare comunque l’assenza di impatti sulla salute in termini di emissioni atmosferiche, in particolare odorigene, di emissioni acustiche ed eventualmente in relazione alla presenza di insetti, sintomatici della buona gestione dell’allevamento (elementi, questi, come sopra già evidenziato, abbondantemente vagliati in seno al procedimento, come verificabile dagli atti dello stesso e dal provvedimento autorizzatorio finale).

3.8. Anche l’ottavo e il nono motivo (punto sub 1.1. lettere h.- i. che precedono) sono smentiti per tabulas, atteso che, già dalla lettura dell’Allegato 1 al decreto n. 51 del 2020, è possibile verificare l’avvenuta valutazione sia in ordine alla praticabilità della cosiddetta “opzione zero” e di possibili alternative (cfr., punto A.1.6, pagina 19), sia in ordine agli impatti cumulativi cfr., punto A.2.2, pagina 43). In particolare, sotto tale ultimo profilo, nonostante neppure il Comune di Jesi, sebbene regolarmente convocato, abbia partecipato alla conferenza di servizi, l’autorità ha ritenuto di prendere in considerazione il suo apporto collaborativo, che è confluito nel provvedimento autorizzatorio, il quale costituisce la sintesi delle risultanze istruttorie del complesso e complessivo procedimento condotto.

3.9. Infine, premesso che le censure contenute nel decimo motivo (punto sub 1.1. lettera l. che precede) sono state formulate in maniera ipotetica e dubitativa (“se i serbatoi avessero una capacità maggiore di 1 mc tale permesso andava rilasciato all’interno del PAUR, tramite la partecipazione dei VVFF alla consultazione ed all’emissioni dei pareri”), alle stesse hanno controdettotto, con condivisibili argomentazioni, la difesa della controinteressata nella propria memoria di costituzione (punto 10, pagine 34 e 35) e la difesa regionale nella memoria depositata il 19 settembre 2020, entrambe chiarendo che i depositi di gasolio in questione sono a servizio esclusivo dei gruppi elettrogeni la cui potenzialità è inferiore a 350 kW; pertanto, in base al combinato disposto del DM 13 luglio 2011 e del DM 28 aprile 2005, nonché per quanto chiarito dai Vigili del Fuoco con nota prot. 8820 del 20 giugno 2013, gli stessi non sono assoggettabili a parere preventivo.

Al riguardo, i ricorrenti nulla hanno replicato nelle successive memorie difensive.

4. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5. Tenuto conto della complessità della controversia - scaturente anche dalla complessità dell’attività amministrativa che ha portato all’adozione dei provvedimenti impugnati, desumibile dal tenore degli scritti difensivi e dalla mole degli atti depositati - sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2020 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore