TAR Campania (NA) Sez. V n.1790 del 17 marzo 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza

Alcuna valutazione di incidenza, neppure ascrivibile alla fase di screening, può intendersi effettuata, in assenza dei necessari presupposti, ed in particolare del riferimento nello studio preliminare ambientale al predetto SIC e dell’inserimento nel medesimo di un capitolo conforme agli indirizzi di cui al più volte citato allegato G, finalizzato anche a valutare le interferenze avuto riguardo alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche; con il che la denunciata violazione formale (mancanza di studio preliminare completo delle indicazioni di cui all’allegato G) assurge a violazione sostanziale delle disposizioni di tutela non potendosi in alcun modo sanare la carenza degli elementi istruttori normativamente necessari a fondare la valutazione rimessa all’Autorità competente ove gli stessi non siano stati di fatto acquisiti, mediante atti contenutisticamente definiti, nella loro valenza fattuale ed effettuale. Se invero è completamente pretermesso finanche il riferimento al SIC, non è necessario spendere altri argomenti per dimostrare come non si possa pervenire ad una seria valutazione di non significatività degli impatti e dunque di certezza circa l’assenza di impatti significativi (segnalazione e massima avv. M. Balletta)

Pubblicato il 17/03/2021

N. 01790/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01127/2018 REG.RIC.

N. 01766/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Sassinoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c/o avv. G Basile via G. Paladino 2;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Antonio Grasso in Napoli, piazza Municipio, 64 c/o Tar Campania;
Azienda Sanitaria Locale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Concetta Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via P. Mascellaro 1;
Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, non costituiti in giudizio;

nei confronti

New Vision S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Diego Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;


sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2018, proposto da
Comune di Morcone, in persona del legale rappresentante pro tempore, Metalsud S.a.s. di Di Mella Antonio Domenico e C., Maria Felice, Luca Scarinzi, Pietrarreda S.r.l., Fabrizio Parlapiano, Monica De Maria, Carmela Varrone, Stefano Prozzillo, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Marzocchella in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania, Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento, non costituiti in giudizio;
Asl Benevento, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo La Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

New Vision S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Diego Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Lentini in Napoli, viale Gramsci n. 16;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;

quanto al ricorso n. 1127 del 2018,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l’annullamento dei seguenti atti:

a) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018, a firma del dirigente della Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti - Valutazioni e autorizzazioni ambientali- UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento, comunicato in pari data con nota pec prot. 2018.01566202, acquisito al protocollo comunale 966 dell'8.3.2018, recante ad oggetto: <<D. lgs. 152/06 - art. 208 DGRC n. 386/2016 - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA) - ubicazione impianto Area PIP - c. da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN);

b) verbali delle sedute del 5.10.2017, 28.11.2017, 14.12.2017, della conferenza dei servizi e della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi prot. 2018.0026164 del 15.1.2018;

c) note della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0003577 P-4.8.2.8 del 23.2.2018 e DICA 0004340 p-4.2.8 del 5.3.2016 con le quali è stata dichiarata la inammissibilità dell'opposizione del Comune di Sassinoro avverso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi;

nonché per la nullità del

d) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017 con il quale è stata disposta l'esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato nel provvedimento impugnato sub a);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal COMUNE DI SASSINORO il 18\2\2019,

per l’annullamento dei seguenti atti:

a) atto della Regione Campania DG ciclo Integrato delle Acque e rifiuti- valutazioni e autorizzazioni ambientali - Staff tecnico amministrativo 501792 prot. 2018.0817730 del 21.12.2018 depositato in giudizio il 28.12.2018;

b) parere commissione VIA-VAS-VI del 18.12.2018, richiamato nell'atto impugnato sub a), depositato in giudizio in data 12.2.2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal COMUNE DI SASSINORO il 17\4\2020,

per l’annullamento

dell'atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania - DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro, nonché del decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale;

quanto al ricorso n. 1766 del 2018,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l'annullamento, previa sospensiva,

di tutti gli atti, pareri e provvedimenti con cui la New Vision s.r.l. è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost in Contrada Pianelle di Sassinoro, e segnatamente:

dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione con decreto dirigenziale n. 5 dell'8 marzo 2018, Direz. Generale 17, UOD/STAFF 6;

dei verbali della conferenza di servizi, ivi richiamati;

del decreto dirigenziale n. 127 del 26 ottobre 2017, con cui la Regione ha stabilito di ritenere non necessaria la procedura di VIA;

dei verbali della commissione VIA ivi richiamati;

degli assensi e pareri favorevoli oggetto di impugnativa nei motivi di ricorso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal COMUNE DI MORCONE il 7\3\2019,

per l’annullamento

del verbale della commissione, VIA-VAS-VI del giorno 18 dicembre 2018, verbale in cui la Commissione “prende atto e condivide l'approfondimento istruttorio condotto dai funzionari”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal COMUNE DI MORCONE il 4\5\2020,

per l’annullamento

di tutti gli atti, pareri e provvedimenti con cui la New Vision s.r.l. è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost in Contrada Pianelle di Sassinoro, e segnatamente:

dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione con decreto dirigenziale n. 5 dell’8 marzo 2018, Direz. Generale 17, UOD/STAFF 6;

dei verbali della conferenza di servizi, ivi richiamati;

del decreto dirigenziale n. 127 del 26 ottobre 2017, con cui la Regione ha stabilito di ritenere non necessaria la procedura di VIA;

dei verbali della commissione VIA ivi richiamati;

degli assensi e pareri favorevoli oggetto di impugnativa nei motivi di ricorso;

dell'autorizzazione all'avvio dell'esercizio dell'attività rilasciata alla Regione - U.O.D. Ambientali e Rifiuti Benevento con nota prot. 2020 01900278 del 14/4/2020;

del Decreto Dirigenziale n. 2 dell'8 gennaio 2020 con cui è stata autorizzata una variante non sostanziale di tutti gli atti istruttori e presupposti richiamati in entrambi i provvedimenti.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, per entrambi i giudizi, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento, dell’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno – Caserta, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della New Vision S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 novembre 2020 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori, con collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato in data 16/19 marzo 2018 e depositato il successivo 20 marzo, il Comune di Sassinoro ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018, a firma del dirigente della Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti - Valutazioni e autorizzazioni ambientali - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento, comunicato in pari data con nota pec prot. 2018.01566202, acquisito al protocollo comunale 966 dell'8.3.2018, avente ad oggetto: <<D. lgs. 152/06 - art. 208 DGRC n. 386/2016 - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA) - ubicazione impianto Area PIP - c. da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN)>> e i relativi atti presupposti meglio in epigrafe indicati ed in particolare i verbali delle sedute del 5.10.2017, 28.11.2017, 14.12.2017, della conferenza dei servizi e della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi prot. 2018.0026164 del 15.1.2018, richiedendo altresì la declaratoria di nullità del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017, con il quale era stata disposta l'esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato nell’impugnato provvedimento di A.U.A. ex art. 208 del T.U.A.

1.1. Il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo R.G. 1127 del 2018.

2. A sostegno del gravame il Comune ricorrente deduce in punto di fatto:

a) in data 20.3.2017, la società New Vision srl presentava istanza di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per un progetto di gestione dei rifiuti da realizzare in Sassinoro (BN);

b) in data 4.8.2017, la società chiedeva il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs. 152/06;

c) convocata la conferenza dei servizi ex art. 208, comma 1, venivano acquisiti i pareri negativi del Comune ricorrente e della Provincia di Benevento;

d) con decreto dirigenziale regionale n. 127 del 26.10.2017, veniva definito il procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, già autonomamente avviato antecedentemente all’istanza di autorizzazione unica, disponendo l’esclusione del progetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale;

e) nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi venivano ribaditi i pareri negativi del Comune di Sassinoro e della Provincia di Benevento;

f) avverso la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, il Comune di Sassinoro proponeva opposizione con istanza di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la dichiarava inammissibile;

g) in data 8.3.2018, veniva adottata l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto de quo.

3. Il Comune ricorrente, assumendo che gli atti impugnati sarebbero palesemente illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi, sia quale soggetto partecipante al procedimento, sia quale ente esponenziale della popolazione e del territorio, li ha impugnati, deducendo in sette motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - travisamento dei fatti e dei presupposti - violazione art. 6, comma 3 Direttiva del Consiglio maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. recante “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” - violazione del principio comunitario di precauzione – violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione dell’art. 2, comma 3, del regolamento della regione Campania n. 1/2010 - violazione punto 2 delle “linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in regione Campania” approvate con deliberazione di giunta regionale 31.5.2015, n. 167 (in Burc n. 29 del 6 maggio 2015) - violazione art. 3 l. 241/90.

Con il motivo all’esame il Comune assume in primo luogo l’illegittimità dei gravati provvedimenti per violazione della normativa indicata in rubrica, sulla base del rilievo che il sito su cui dovrebbe sorgere l’impianto autorizzato sarebbe localizzato a metri 255 dal sito interesse comunitario (SIC) Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro” e che, nonostante l’impianto in parola potesse incidere su tale sito, la vicinanza con il medesimo non era stata assolutamente evidenziata dai progettisti in alcun elaborato grafico o descrittivo né tale dato era stato acquisito in sede istruttoria dall’autorità competente, che aveva pertanto omesso qualsivoglia verifica e motivazione in ordine alla incidenza del progetto di impianto sul sito di interesse comunitario confinante, la cui esistenza era stata pertanto completamente ignorata.

A ciò farebbe seguito, nella prospettazione attorea, il difetto assoluto di istruttoria e motivazione circa l’incidenza del progetto di impianto sul limitrofo sito di interesse comunitario.

Ciò in quanto l’art. 6, comma 3, della direttiva comunitaria rubricata impone di valutare l’incidenza dei progetti sul sito e non limita pertanto il suo campo applicativo ai progetti localizzati nel sito.

In senso analogo deporrebbero le rubricate norme regolamentari regionali in materia e le correlative linee guida regionali.

Secondo il Comune ricorrente l’illegittimità sarebbe tanto più evidente, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali in materia, atteso che la Regione aveva omesso qualsiasi valutazione anche in ordine al mero rischio di incidenza sul sito di interesse comunitario confinante all’impianto autorizzato, la cui esistenza non era stata neanche evidenziata dalla società proponente ed era stata totalmente ignorata dalla Regione.

Da ciò, a dire di parte ricorrente, l’illegittimità degli atti gravati, avuto riguardo al carattere assorbente della censura.

2) Violazione VIA - eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

Nella prospettazione attorea, inoltre, gli atti gravati sarebbero illegittimi attesa la non corrispondenza del decreto autorizzatorio, ex art. 208 T.U.A., con il decreto relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; ciò in quanto il decreto ex 208 T.U.A. avrebbe ampliato il novero delle tipologie di rifiuti trattabili nell’impianto. In particolare, il progetto autorizzato con il decreto de quo contemplerebbe anche rifiuti classificati con il codice CER 03301 - scarti di corteccia e legno, che invece non sarebbero contemplati, a dire di parte ricorrente, nel progetto approvato con decreto di non assoggettabilità a VIA n. 127 del 26.10.2017 (come da Relazione Tecnica progetto preliminare sottoposto a verifica di assoggettabilità, pag. 59, Elenco delle tipologie di rifiuti da trattare e stoccare).

Inoltre, secondo il Comune ricorrente, le operazioni di recupero (R3) e stoccaggio (R13) contemplate nel decreto di autorizzazione unica per i rifiuti classificati con il Codice CER 02501 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) non sarebbero invece previste anche nel progetto approvato con decreto di non assoggettabilità a VIA n. 127 del 26.10.2017 (cfr. Relazione Tecnica progetto preliminare pag. 59, Elenco delle tipologie di rifiuti da trattare e stoccare).

3) Violazione art. 208 d.lgs. 152/06 - violazione art. 21 - septies l. 241/90.

Secondo il Comune di Sassinoro il decreto autorizzatorio ex art. 208 T.U.A. sarebbe illegittimo in quanto a suo dire il sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a progetti per la realizzazione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti dovrebbe essere avviato successivamente all’avvio del procedimento di autorizzazione unica al quale dev’essere collegato, come evincibile dalla relativa disciplina dell’art. 208 T.U.A., laddove nell’ipotesi di specie con il decreto impugnato ex art. 208 T.U.A. era stato definito il procedimento di autorizzazione unica avviato dalla Regione con nota prot. 2017.0589599 in data 7.9.2017 in seguito all’istanza del 4.8.2017 integrata in data 31.8.2017, mentre il procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, definito con decreto regionale del pari impugnato, era già stato autonomamente avviato in data 9.3.2017.

Secondo il Comune ricorrente, pertanto, la Regione, contravvenendo al modulo procedimentale, avrebbe esercitato un potere che non le era attribuito dall’ordinamento, con conseguente difetto assoluto di attribuzione, ex art. 21-septies L. 241/90; ciò in quanto, a suo dire, l’art. 208 cit. non attribuirebbe alla Regione il potere di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e/o di esclusione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in materia di rifiuti senza alcun collegamento con il procedimento principale di autorizzazione unica.

4) Violazione artt. 20 e 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento della provincia di Benevento - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione.

Il Comune ricorrente evidenzia, inoltre, la contrarietà alle norme indicate in rubrica, atteso che l’art. 20 del PTCP della Provincia di Benevento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 26.7.2012 perimetrerebbe nella tavola B.1.1 le “aree di protezione” dei corridoi ecologici ed escluderebbe pertanto la possibilità di insediare impianti produttivi in una fascia di metri 300 dal fiume Tammaro.

Inoltre, ai sensi dell’art. 179, comma 1, D. Lgs. 152/06, all’art. 79 delle norme tecniche di attuazione, il PCPT imporrebbe una fascia di metri 250 dalle abitazioni per la localizzazione di impianti industriali.

La Provincia di Benevento proprio per tale motivo aveva espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione impugnata, sulla base del rilievo del non rispetto della fascia di protezione dal corridoio ecologico del Fiume Tammaro, parere immotivatamente disatteso dalla Regione.

Il Comune aveva, dal canto suo, evidenziato la presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze dell’impianto.

Nessuna motivazione sarebbe stata resa, nella prospettazione attorea, a supporto di tali rilievi e pareri sfavorevoli.

5) Violazione art. 216, comma 6, t.u.ll.ss./934 - violazione art. 14 e ss. L. 241/90.

Secondo il Comune ricorrente, inoltre, tra le autorizzazioni per le quali era stato chiesto l’assenso in sede di conferenza dei servizi, non era compreso il parere del Sindaco quale autorità sanitaria.

Tale assenso, tuttavia, a suo dire doveva essere richiesto, essendo l’impianto qualificabile tra quelli classificati quali industrie insalubri di prima classe ex punto 100) dell’Allegato A al D.M. Sanità 5 settembre 1994.

6) Violazione linee guida regionali per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di compostaggio - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - violazione art. 3 l. 241/90.

Nella prospettazione attorea, gli atti gravati sarebbero violativi delle indicate Linee Guida Regionali, che consiglierebbero l’inserimento delle iniziative, in situazioni tipicamente "rurali" o "semi-rurali", con distanze dagli insediamenti abitativi dell’ordine dei 1000 metri o superiori.

Ciò in quanto, come rappresentato dal Comune di Sassinoro, nel documento depositato alla seduta della conferenza dei servizi del 5.10.2017, non solo l’opificio autorizzato disterebbe meno di 1.000 metri dal centro abitato, ma esisterebbero almeno quattro abitazioni rispettivamente localizzate ad una distanza variabile tra metri 38 e 140. Anche tale osservazione infraprocedimentale non sarebbe stata considerata e sarebbe stata immotivatamente disattesa.

7) Violazione art. 14 e ss. L. 241/90.

Alla conferenza dei servizi non era stato invitato l’Ente Idrico campano (EIC), al quale sono trasferite tutte le funzioni previste dal D. Lgs. 152/06.

4. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto di mero stile.

Al riguardo è da evidenziare che, sebbene il Comune ricorrente abbia impugnato anche le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0003577 P-4.8.2.8 del 23.2.2018 e DICA 0004340 p-4.2.8 del 5.3.2016 con le quali è stata dichiarata l’inammissibilità dell'opposizione del Comune di Sassinoro avverso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi, alcuna censura è stata svolta in ricorso avverso l’operato della PCM (che ha dichiarato inammissibile l’opposizione sulla base del rilievo che con la stessa erano state fatte valere mere questioni urbanistiche e non questioni attinenti alla tutela ambientale, paesaggistico culturale, dei beni culturali e della salute pubblica dei cittadini, rilevanti ai fini dell’opposizione ex art. 14 quinquies l. 241/90).

5. Si sono del pari costituiti in resistenza la Regione Campania e la controinteressata New Vision.

5.1. In particolare la New Vision, con articolata memoria difensiva, depositata in data 7 aprile 2018, ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso – rectius, l’irricevibilità - in riferimento all’impugnativa del Decreto Dirigenziale n. 127 del 26.10.2017, con il quale era stato escluso il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (e dunque, nella prospettazione della controinteressata, anche dalla Valutazione di Incidenza), sulla base del rilievo che l’art. 10 co. 3 D. Lgs. 152/2006 ha espressamente prescritto che la V.I.A. comprende anche le procedure di Valutazione di Incidenza (V.I.) di cui all’art. 5 D.P.R. 357/1997 e che l’art. 6 co. 3 Regolamento Regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza”, a sua volta, ha prescritto che “per i progetti pubblici e privati assoggettati a V.I.A., la Valutazione di Incidenza è compresa nell’ambito della stessa procedura”.

Ha in ogni caso dedotto in ordine all’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, ivi compresa la censura riferita alla nullità per difetto di attribuzione, atteso che sia la competenza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (art. 10 D.Lgs. 152/2006) che il rilascio dell’Autorizzazione Unica (art. 208), per legge, sarebbero riservate alla Regione.

La New Vision inoltre, a sostegno dei suoi assunti, ha depositato relazione tecnica di parte a firma del dott. Angelo Mocerino.

5.2. La Regione Campania dal canto suo ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere avverso il D.D. n. 5 dell’8.3.2018 di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del T.U.A., trattandosi a suo dire di un provvedimento meramente conseguenziale al D.D. n. 127 del 26.10.2017, atto effettivamente lesivo, rispetto al quale non ricorrerebbe alcuna ragione di nullità, con la conseguenza che le censure articolate avverso detto decreto sarebbero inammissibili (rectius, irricevibili) per evidente tardività.

5.3. Si è del pari costituita in resistenza la ASL di Benevento, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi limitata, nell’ambito della conferenza dei servizi convocata per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A., a rilasciare parere favorevole con prescrizioni; da ciò il suo difetto di legittimazione atteso che in relazione agli esiti della conferenza di servizi solo il parere negativo vincolante, che determina un arresto dell’iter procedimentale, costituirebbe un atto a rilevanza esterna, immediatamente lesivo e suscettibile di autonoma impugnazione; inoltre, nella prospettazione dell’ASL resistente, in caso di impugnazione del provvedimento adottato all’esito di una conferenza di servizi, la legittimazione passiva non si radicherebbe in capo a tutte le amministrazioni partecipanti, ma solo a quelle che, mediante lo strumento della conferenza di servizi, abbiano adottato un atto a valenza esoprocedimentale, il quale, in mancanza del particolare modulo organizzativo, si debba impugnare da parte di chi intenda contestarne le determinazioni.

Nel merito ha comunque insistito per il rigetto del ricorso.

5.6. In data 6 aprile 2018 si è del pari costituita la Provincia di Benevento, con articolata memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, sulla base del rilievo che la condotta tenuta della Regione Campania non era stata affatto improntata al rispetto dei principi di correttezza e leale collaborazione tra Enti Pubblici, avendo quest’ultima totalmente ignorato i pareri negativi alla realizzazione dell’intervento de quo, espressi da essa Provincia e dal Comune di Sassinoro.

In particolare la Provincia evidenzia che, nella Conferenza dei servizi del 14 dicembre 2017, aveva espresso parere negativo “poiché dalla visione degli elaborati grafici e da opportuni rilievi, risulta che l’opera in oggetto ricade nella fascia di corridoio ecologico, così come individuato dal PTCP approvato dalla Provincia di Benevento”.

Ed invero, l’intervento di trattamento e recupero dei rifiuti per cui si controverte non rispetterebbe, secondo la Provincia, da un lato, l’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento (secondo cui, a tutela dell’area di protezione dei corridoi ecologici, sono vietati gli insediamenti produttivi in una fascia di metri 300 dal fiume Tammaro), e, dall’altro, non sarebbe ubicato a debita distanza dalle abitazioni private presenti nell’area (ne esisterebbero almeno quattro localizzate ad una distanza variabile tra 38 e 140 metri).

6. All’esito della camera di consiglio del 10 aprile 2018, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione, con ordinanza cautelare n. 00539/2018 dell’11 aprile 2018, avuto riguardo alle censure allegate, alle difese spiegate dalla parti resistenti e all’insussistenza di relazioni tecniche di parte a sostegno delle censure articolate in materia di distanze dal corridoio ecologico e dagli edifici destinati ad abitazioni, ritenendo ad un sommario esame proprio della fase cautelare fondata l’eccezione di irricevibilità delle censure riferite al decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017, ivi comprese la censura riferita all’assenza di V.I., ha rigettato l’istanza cautelare.

7. In data 11 maggio 2018 si è costituita con intervento ad adiuvandum la Comunità Montana Titerno Alto Tammaro.

8. Con separato atto notificato in data 2 maggio 2018 e depositato il successivo 4 maggio, il Comune di Morcone, la Metalsud S.a.s. di Di Mella Antonio Domenico e C., Maria Felice, Luca Scarinzi, Pietrarreda S.r.l., Fabrizio Parlapiano, Monica De Maria, Carmela Varrone e Stefano Prozzillo hanno del pari impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione con decreto dirigenziale n. 5 dell’8 marzo 2018, Direz. Generale 17, UOD/STAFF 6, i verbali della conferenza di servizi, ivi richiamati,

il decreto dirigenziale n. 127 del 26 ottobre 2017, con cui la Regione ha stabilito di ritenere non necessaria la procedura di V.I.A. ed infine i verbali della commissione V.I.A. ivi richiamati.

8.1. Il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo 1766 del 2020.

8.2 A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti deducono di avere interesse ad opporsi alla realizzazione dell’impianto, atteso che l’apertura di uno stabilimento dedito alla lavorazione di rifiuti, con il connesso traffico degli automezzi adibiti al trasporto, arrecherebbe loro grave pregiudizio, in considerazione dell’inevitabile propagazione di esalazioni maleodoranti (dovute non solo allo svolgimento dell’attività, ma anche al transito ed alla sosta degli automezzi).

La circostanza che l’impianto produca emissioni odorigene sgradevoli risulterebbe, nella prospettazione attorea, anche dallo studio previsionale di impatto odorigeno allegato all’autorizzazione, nel quale peraltro si attesterebbe che il primo recettore sensibile sarebbe ubicato a 250 metri, laddove per contro vi sarebbero aziende ed abitazioni (anche dei ricorrenti) poste immediatamente a confine con il capannone, o a distanza inferiore ai 200 metri.

I privati ricorrenti, a sostegno del loro interesse al ricorso, assumono ulteriormente che lo stabilimento in cui dovrebbe essere realizzata l’attività si troverebbe all’interno di un PIP, a pochi metri di distanza dalle aziende di cui sono titolari, ed a pochi metri dal confine con il territorio del Comune di Morcone, in un’area in cui sono insediate molteplici attività produttive.

Inoltre la zona del Comune di Morcone posta a ridosso del PIP ricade all’interno del sito Natura 2000 SIC IT8020001, “Alta Valle del Fiume Tammaro”.

Il Comune pertanto sarebbe legittimato a proporre ricorso in quanto ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della comunità locale, mentre gli altri ricorrenti sarebbero legittimati in quanto titolari di aziende e/o proprietari di immobili siti a ridosso o comunque nelle immediate vicinanze del capannone in cui dovrebbe essere svolta l’attività.

9. Ciò posto, i ricorrenti hanno formulato avverso gli atti gravati, in quattro motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza e mancata dimostrazione della disponibilità giuridica dell’opificio.

Nella prospettazione attorea, la New Vision non avrebbe adeguato titolo giuridico in merito alla disponibilità dell’impianto, necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A..

Ciò in quanto la stessa si era limitata a produrre copia di un contratto di locazione stipulato con la curatela fallimentare della LINFE S.r.l., dichiarata fallita, proprietaria dell’immobile su cui dovrebbe essere realizzato l’impianto, titolo, a dire dei ricorrenti, non sufficiente per attribuire alla New Vision il potere di disporre dell’opificio, sito su suolo all’interno del P.I.P. del Comune di Sassinoro, assegnato in proprietà dal Comune di Sassinoro, con la indicazione di una specifica destinazione (fabbricazione di casse funebri). Nella convenzione era infatti richiamato il regolamento comunale per l’assegnazione delle aree ed in tale regolamento, all’articolo 12, era espressamente previsto che “gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie sono vincolati alla destinazione loro propria quale risultante dagli atti di cessione o concessione delle stesse e delle correlate concessioni edilizie”, con la precisazione che “modifiche alla originaria destinazione d’uso, sempre se compatibili con la finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente regolamento, potranno essere autorizzate con delibera della Giunta Comunale”, laddove nessuna autorizzazione era stata richiesta per il cambio di destinazione d’uso.

2) Violazione dell’art. 197 del D. Lgs. 152/2006. Violazione dell’art. 79 delle NTA del PTCP.

Secondo i ricorrenti gli atti gravati sarebbero violativi della normativa in rubrica in quanto l’autorizzazione oggetto di impugnativa sarebbe stata rilasciata senza tener alcun conto della pianificazione effettuata dalla Provincia, ed in palese contrasto con le norme tecniche di attuazione del PTCP. Ciò in quanto l’art. 79 delle Norme Tecniche di attuazione del PTCP, ai sensi del richiamato art. 197, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, ha individuato come non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti:

- Le “aree dei capisaldi del sistema ambientale naturalistico”;

- Le “aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica”.

Quanto al primo profilo, i ricorrenti deducono che l’art. 16 delle NTA del PTCP individua tra i “capisaldi del sistema ambientale e naturalistico” (richiamati nell’art. 79) le “aree di protezione dei corridoi ecologici”.

Nella Tavola B.1.1 viene individuato il corridoio ecologico del Fiume Tammaro.

La Tavola individuerebbe cartograficamente l’area di protezione, specificando (nella Legenda) che si tratta di una fascia di almeno 300 metri per lato rispetto alle sponde del Fiume Tammaro.

Il fabbricato in cui dovrebbe essere insediato l’impianto ricadrebbe certamente, a detta dei ricorrenti, all’interno dell’area di protezione, come evincibile sia dalla cartografia, sia da un rilievo dello stato di fatto su mappa catastale, da cui risulterebbe che il lotto di terreno si troverebbe ad una distanza di 273 metri dalla sponda e lo spigolo nord-est del capannone ad una distanza di 283 metri dalla sponda del fiume.

Quanto al secondo profilo, sarebbe evidente, secondo i ricorrenti, l’incompatibilità dell’ubicazione di un impianto di trattamento dei rifiuti con la preesistenza di altre attività industriali e artigianali, soprattutto quando si tratti di aziende che operano nel settore agro-alimentare e che determinano la presenza in loco di un numero rilevante di persone.

3) Violazione delle norme di cui al d.m. 14 gennaio 2008 (norme tecniche per le costruzioni). Difetto di istruttoria.

I ricorrenti lamentano la violazione della normativa antisismica in rubrica, atteso che la stessa suddivide le costruzioni in classi d’uso, in relazione ai rischi conseguenti all’interruzione dell’operatività o di un eventuale collasso.

Secondo la menzionata classificazione, ricadono in classe II gli edifici industriali con attività non pericolose per l’ambiente, mentre ricadono in classe III le industrie con attività pericolose per l’ambiente.

La Regione Campania con delibera di Giunta n. 3573/2003 ha individuato tra le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso le strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi. Le norme tecniche dispongono al riguardo espressamente che le costruzioni già esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza in caso di cambio di destinazione d’uso a cui consegue una variazione della classe d’uso. Il capannone in cui dovrebbe essere insediata l’attività era stato assentito nel 2001-2002. Il progetto depositato al Genio Civile fu redatto considerando che il capannone era destinato a falegnameria, e quindi utilizzando il coefficiente di protezione sismica relativo agli edifici che non comportano rischi particolari in caso di terremoto. Il progetto presentato dalla NEW VISION per contro, nella prospettazione attorea, comporterebbe un mutamento nella classificazione dell’edificio, ma l’autorizzazione unica era stata rilasciata senza procedere alla preventiva valutazione della sicurezza.

4) Violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 152/2006 - travisamento dei fatti – difetto di adeguata istruttoria – difetto di motivazione.

I ricorrenti formulano tale motivo avverso il provvedimento con cui la Regione ha dichiarato la non assoggettabilità a V.I.A., richiedendo, in relazione all’impugnativa del medesimo, la remissione in termini per errore scusabile, sulla base del rilievo che l’avvio della procedura di assoggettabilità deve essere pubblicato sul sito della Regione e che la Regione Campania aveva proceduto alla pubblicazione, ma aveva erroneamente indicato come luogo di realizzazione dell’impianto il Comune di Pompei (Comune in cui ha sede la New Vision) anziché il Comune di Sassinoro; inoltre, secondo i ricorrenti, non era mai stata indicata l’avvenuta conclusione della procedura, con “esito” ed estremi del “decreto”, con ciò rendendo praticamente impossibile, anche per chi avesse individuato l’esistenza della procedura, la conoscenza dell’esito del procedimento.

I ricorrenti, avverso detta procedura, formulano in primo luogo la censura di violazione dell’art. 20 del T.U.A. proprio avuto riguardo all’omessa pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, che avrebbe precluso a tutti gli interessati di intervenire nel procedimento e presentare osservazioni.

Affermano al riguardo che, ove fossero stati in grado di partecipare al procedimento, avrebbero potuto evidenziare l’inidoneità del sito; ciò avuto riguardo in particolare alla circostanza che, nello studio di impatto odorigeno allegato all’autorizzazione unica, si afferma che il primo recettore sensibile si trova a circa 250 metri dall’opificio (pag. 27 della relazione), mentre in realtà vi sarebbero due abitazioni di proprietà del ricorrente Scarinzi Luca, ubicate a 38 metri di distanza dal capannone, l’abitazione del sig. Rinaldi Antonio ubicata a 60 metri di distanza, l’abitazione di proprietà della Domino S.r.l. a 140 metri, l’abitazione di Varrone Carmela ed altri a 230 metri; alle medesime distanze si troverebbero inoltre numerosi opifici, in cui vi sarebbe la presenza di più persone, sia come addetti ai lavori, che come frequentatori delle attività.

Da ciò il difetto di adeguata istruttoria, dovuto ad una erronea ed infedele rappresentazione dei luoghi da parte della New Vision.

Nello studio di impatto odorigeno, inoltre, non si sarebbe tenuto conto delle emissioni derivanti dal transito, all’interno dell’area industriale, di automezzi carichi di rifiuti, e della sosta dei medesimi automezzi, nelle aree esterne, senza alcuna misura di abbattimento.

Negli elaborati progettuali presentati ai fini della decisione sull’assoggettabilità a V.I.A. non sarebbe inoltre contenuta neppure una planimetria dello stato di fatto, con la indicazione dell’esistenza e destinazione di tutti gli edifici circostanti.

Secondo i ricorrenti inoltre la incongruità dell’istruttoria sarebbe ancor più evidente ove si consideri che nello “studio previsionale di impatto odorigeno” erano stati utilizzati dati relativi alla stazione meteorologica di Benevento.

Nella prospettazione attorea, ulteriore illegittimità sarebbe determinata dalla circostanza che nel subprocedimento di verifica dell’assoggettabilità a V.I.A. non si era neppure tenuto conto che l’area in cui andrebbe realizzato l’intervento si troverebbe a confine con una zona assoggettata a protezione ambientale, in quanto ricompresa in zona SIC del sito Natura 2000, senza che il progetto fosse stato sottoposto a V.I. e senza evidenziare negli elaborati progettuali l’esistenza di un sito protetto a pochi metri di distanza.

Il giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. inoltre, secondo i ricorrenti, sarebbe privo di adeguata motivazione.

10. Anche in relazione a tale ricorso si sono costituiti in resistenza la New Vision, la Regione Campania e la ASL di Benevento, la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

10.1. Ha del pari spiegato intervento ad adiuvandum la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro con atto di costituzione depositato in data 23 maggio 2018.

10.2. Si è costituita altresì la Provincia di Benevento, con articolata memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e facendo valere le medesime ragioni già rappresentate nel connesso ricorso R.G. n. 1127 del 2018.

11. La New Vision, in vista della celebrazione dell’udienza per la trattazione dell’istanza cautelare, in data 1 giugno 2018 ha depositato articolata memoria difensiva, con la quale ha preso posizione su tutte le censure articolate dai ricorrenti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in assenza della dimostrazione del pregiudizio lamentato, nonché l’irricevibilità del ricorso in relazione all’impugnativa del decreto di non assoggettabilità a VIA n. 127 del 2017 – anche relativamente alle censure di mancata effettuazione della V.I. - in quanto pubblicato sul BURC n. 81 del 6 novembre n. 2017.

12. Con ordinanza collegiale n. 03706/2018 del 5 giugno 2018, adottata all’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il collegio, “Ritenuto, in ragione della complessità delle ragioni giuridiche sottese al presente ricorso e alle difese della controinteressata che le rispettive ragioni siano meritevoli di essere approfonditamente vagliate con una celere celebrazione dell’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a”, ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2019.

13. Anche in relazione al ricorso R.G. n. 1127 del 2018, avendo il Consiglio di Stato, in riforma all’ordinanza cautelare di rigetto n. 00539/2018, disposto la celere celebrazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso l’udienza dell’8 gennaio 2019.

14. In vista della trattazione del merito dei ricorsi, le parti hanno depositato documenti in entrambi i giudizi.

14.1 In particolare il Comune di Sassinoro, nell’ambito del giudizio R.G. n. 1127 del 2018, in data 27 novembre 2018, ha provveduto al deposito di relazione tecnica di parte, a firma del geometra Tufo, fondata su rilievi topografici, con cui si è attestato che l’impianto de quo sorgererebbe a meno di 300 metri dalla sponda del Fiume Tammaro, nonché a distanza di meno di 250 metri da tre abitazioni ed infine a mt. 255 dal S.I.C. Alta Valle del Fiume Tammaro.

Nella relazione tecnica de qua si rappresenta, quanto alla distanza dalla sponda del fiume Tammaro, che era stata considerata come sponda del fiume quella fascia che parte dall’alveo fluviale di massima piena e termina con il piano di campagna e ripa non raggiungibile delle piene.

14.2. La New Vision ha del pari provveduto, in data 27 novembre 2018, al deposito di propria relazione tecnica di parte con cui, sulla base dell’aerofotogrammetria regionale Carta Tematica 2004/2005, si è dedotto, per contro, come l’intervento de quo sorgerebbe a 319 metri dalla sponda del fiume e a 312 metri dal limite esterno della scarpata e quindi in area esterna al corridoio ecologico.

Nella medesima relazione si è evidenziato, in merito all’asserita distanza dalle abitazioni a distanza inferiore ai 250 metri, quanto agli immobili di cui al fg. 12 part. 539 sub 9, fg 12 part. 539 sub 11 e fg. 12 part. 558 sub 5, che gli stessi “non presentano una destinazione residenziale e non appartengono ad un edificio destinato a residenza, rappresentano “l’appartamento del custode”, sono pertinenze e localizzate negli impianti produttivi con una destinazione edilizia ed urbanistica industriale” e che gli immobili fg. 13 part. 22 sub 1 e fg. 12 part. 920 “sono fabbricati rurali di remota costruzione”.

14.3. In vista dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2019, le parti hanno prodotto articolate memorie difensive e la Regione Campania e la New Vision anche memoria di replica.

14.3.1. In particolare la Comunità Montana interveniente ha evidenziato come non potesse in alcun modo rilevare l’eccepita irricevibilità del ricorso quanto al dedotto mancato espletamento della V.I. in considerazione del rilievo che, nel decreto della Regione Campania n. 127 del 2018, non vi sarebbe alcun riferimento alla procedura di valutazione di incidenza, né nel senso di escluderla, né nel senso di ritenerla necessaria, riguardando il suddetto decreto unicamente la non assoggettabilità a V.I.A..

14.3.2. Anche il Comune di Sassinoro ha replicato in relazione all’eccezione di irricevibilità della censura riferita all’assenza di V.I., insistendo sull’accoglimento del ricorso avuto riguardo, a suo dire, al carattere assorbente del primo motivo.

14.3.3. La New Vision, con la memoria di replica depositata in data 18 dicembre 2018 nell’ambito di entrambi i giudizi, oltre ad insistere sull’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione ad entrambi i ricorsi, e all’irricevibilità delle censure riferita al decreto di non assoggettabilità a V.I.A., ivi comprese quelle riferite all’assenza di V.I., ha concluso per l’infondatezza di entrambi i ricorsi, controdeducendo anche in relazione alla relazione peritale del geometra Tufo, depositata dal Comune di Sassinoro, osservando come erroneamente, in detta relazione, al fine di calcolare la distanza dalla sponda del fiume Tammaro, si fosse fatto riferimento a quella zona di terreno confinante con l’alveo, suscettibile di essere invasa da straripamenti dovuti a piene straordinarie, dovendosi, per costante giurisprudenza, fare riferimento al confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua e non a quella straordinaria.

14.3.3. Il Comune di Morcone e gli altri ricorrenti nel ricorso R.G. n. 1766 del 2018 hanno in primo luogo replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, avuto riguardo al costante orientamento giurisprudenziale fondato sul criterio della vicinitas, insistendo nel merito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

15. In vista dell’udienza dell’8 gennaio 2019 la Regione Campania ha depositato in entrambi i giudizi una nota denominata “atto di rideterminazione della Commissione VAS VIA VI”, prot. 2018 0817730, con la quale si è condotto un approfondimento istruttorio in merito alle problematiche, introdotte con entrambi i ricorsi, relative al mancato espletamento della procedura V.I., condividendo al riguardo l’approfondimento svolto sul punto dai funzionari, concludendo per la correttezza del modus procedendi e per la non necessità, nell’ipotesi di specie, dell’espletamento della predetta procedura, avuto riguardo alle risultanze riportate nella scheda istruttoria del 21 settembre 2017 e agli studi allegati al progetto, dai quali si evincerebbe che l'impatto potenziale dell’opera, dal punto di vista ambientale, sarebbe fortemente limitato, data l'utilizzazione del sito, il tipo di impianto previsto e la tipologia di attività svolta. Quale ulteriore elemento a supporto dell'adeguatezza delle valutazioni effettuate dall’Ufficio e dalla Commissione, si rappresentava “che con richiesta prot. n. 6332954 in data 27/09/2017 (CUP 8141) il Comune di Sassinoro ha presentato valutazione di incidenza appropriata relativa al Piano Urbanistico Comunale, comprendente la conferma della localizzazione dell'Area PIP, che ha ricevuto - con D.D. n. 32 del 05/04/2018 - parere favorevole di valutazione di incidenza appropriata”.

16. All’udienza dell’8 gennaio 2019 il collegio, avuto riguardo al deposito di tale atto, dopo discussione sul punto, ha pertanto dato avviso alle parti, della possibile sussistenza di eventuali profili di improcedibilità dei ricorsi introduttivi.

16.1. All’esito di tale avviso le parti ricorrenti di entrambi i ricorsi hanno dunque richiesto rinvio per la presentazione di ricorso per motivi aggiunti.

17. Pertanto il Comune di Sassinoro, con atto notificato in data 18 febbraio 2019 e depositato in pari data, ha impugnato detto atto di rideterminazione della commissione VAS – VIA - VI, articolando avverso il medesimo, in sette motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Violazione artt. 5 e 4, commi 1, 2 e 3, regolamento regionale 1/2010, recante “disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” – violazione e falsa applicazione – punti 2 e 4.1.1 delle “linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in regione Campania”, approvate con delibera di Giunta regionale 3.1.2015, N. 167 (in BURC n. 29 del maggio 2015) - violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione art. 6, comma 3 direttiva del consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. recante “direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”- violazione del principio comunitario di precauzione - violazione art. 3 l. 241/90 – illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Nella prospettazione attorea l’impugnato atto della Commissione VAS – VIA - VI del 18.12.2018, sottoscritto anche dal dirigente regionale delle valutazioni ambientali, sarebbe palesemente illegittimo per contrasto con le norme rubricate che impongono il preventivo procedimento di valutazione di incidenza per tutti i progetti di impianti di gestione dei rifiuti significativamente incidenti sui siti di interesse comunitario, anche se localizzati all’esterno degli stessi, dovendo detta valutazione essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto sarà privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un’incertezza riguardo all’assenza di tali effetti, le autorità suddette sono tenute a negare l’autorizzazione richiesta.

In tale contesto, secondo il Comune di Sassinoro, la certezza scientifica in ordine alla assenza di incidenza significativa sull’habitat dev’essere acquisita dall’amministrazione procedente mediante un procedimento tipico che prevede la preliminare verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza (c.d. screening), previa redazione da parte della proponente di uno studio di incidenza, ovvero la valutazione di incidenza appropriata, laddove la fase di verifica preliminare faccia emergere il rischio di effetti pregiudizievoli sul sito interessato.

In tal senso disporrebbero tra l’altro le vigenti norme regionali campane costituite dal Regolamento regionale 1/2010, recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, all’art. 5: “1. Al fine di determinare la significatività dell’incidenza di progetti ed interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è previsto che sia espletata una fase preliminare chiamata “screening”. Tale verifica determinerebbe pertanto la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione di incidenza (valutazione appropriata), qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Peraltro, secondo parte ricorrente, per quanto riguarda specificamente i progetti di impianti di gestione dei rifiuti, l’art. 4, comma 2, del medesimo Regolamento regionale 1/2010 dispone che “ ... la fase di screening non si applica alla tipologia di progetti … ricompresi negli allegati II e IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, per i quali dovrà essere espletata direttamente la valutazione appropriata”.

In piena conformità con la richiamata norma regolamentare, il punto 4.1.1 delle “Linee Guida e Criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, approvate con delibera di Giunta regionale 3.1.2015, n. 167 (in BURC n. 29 del maggio 2015), ribadisce che “ ... la verifica preliminare non si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, per i quali dovrà essere espletata la valutazione appropriata, integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/2006”.

Il progetto di impianto di gestione dei rifiuti oggetto degli atti impugnati con il presente gravame, come risultante dalla scheda istruttoria regionale, è sussumibile nella lett. z.b) del punto 7 dell’Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/06.

Pertanto, a dire del Comune di Sassinoro, in base alla norma regolamentare regionale rubricata, per detto progetto non sarebbe stato neanche possibile escludere la necessità dal preventivo assoggettamento alla valutazione di incidenza mediante la (omessa) preliminare fase di screening, in quanto esso doveva essere necessariamente sottoposto a “valutazione di incidenza appropriata”.

2) Violazione punto 6.4.5 del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali (in BURC n. 29 del 7. maggio 2002) - violazione e falsa applicazione punto 17.14.1 del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania adottato con deliberazione di giunta regionale n. 685 del 6 dicembre 2016 ed approvato in via definitiva con delibera del consiglio regionale del 16.12.2016 come da attestato di approvazione 445/1 (BURC n. 85/2016) - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali ed al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani - violazione art. 3 l. 241/90 - illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Nella prospettazione attorea l’atto impugnato contrasterebbe con il punto 6.4.5 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (in BURC n. 29 del 7 Maggio 2002) che, a pag. 396, detta prescrizioni valide per tutte le tipologie impiantistiche, raccomandando fortemente, alla lett. R-02, di valutare l’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, delle ipotesi localizzative di dettaglio degli impianti di trattamento e smaltimento sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, indipendentemente dal fatto che i detti siti ricadano all’interno del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria o delle Zone di Protezione Speciale.

Anche il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania aggiornato nel 2016, con riferimento a tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, conterrebbe la medesima raccomandazione.

Nella prospettazione attorea, la Commissione VAS – VIA - VI e il dirigente regionale non avevano pertanto tenuto conto degli impatti indiretti sull’habitat qualificati come “possibili” dalla pianificazione regionale, né delle raccomandazioni in ordine alla necessità di acquisire lo studio di incidenza di cui all’Allegato G del DPR 357/97 ed effettuare la valutazione di incidenza appropriata.

3) Violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione art. 6, comma 3 Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. recante “direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” - violazione del principio comunitario di precauzione - violazione art. 3 l. 241/90 - eccesso di potere per motivazione falsa, travisamento dei fatti – sviamento - perplessità - illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Nella prospettazione attorea, l’atto gravato sarebbe illegittimo, avuto riguardo al rilievo che, nell’ambito del procedimento di valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la proponente aveva depositato lo studio preliminare ambientale ove, tuttavia, non aveva neanche evidenziato l’esistenza a 255 metri del sito di interesse comunitario Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”, nè aveva inserito lo studio di incidenza di cui all’Allegato G del DPR 357/97 o almeno un specifico capitolo contenente gli elementi di cui al detto allegato, limitandosi genericamente a dichiarare che il progetto di impianto non è localizzato all’interno di aree SIC/ZPS e per tale motivo “non è interessato da uno studio di incidenza ambientale” (cfr. pagg. 103/104).

Pertanto, nella prospettazione del Comune di Sassinoro, illegittimamente la Regione aveva qualificato adeguata la propria precedente istruttoria e si era rideterminata in ordine all’inesistenza di incidenza significativa sul confinante SIC, non avendo acquisito alcuno studio di incidenza, né il formulario Natura 2000 del SIC Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”.

Pertanto, a dire di parte ricorrente, l’atto di rideterminazione impugnato, in assenza della redazione dello studio di incidenza e dell’acquisizione dei dati concernenti il SIC confinante, non potrebbe essere considerato valutazione di incidenza appropriata e tantomeno screening, mancando degli elementi essenziali prescritti dall’Allegato G all’art. 5 DPR 357/97.

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti - illogicità manifesta – sviamento – perplessità - disparità di trattamento - violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione art. 6, comma 3 Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. recante “direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” - violazione del principio comunitario di precauzione - violazione art. 3 l. 241/90 - illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Secondo il Comune ricorrente, l’atto gravato sarebbe illegittimo in quanto la immotivata autoqualificazione di adeguatezza della precedente istruttoria in esso contenuta sarebbe insussistente, non avendo la Commissione acquisito alcuno studio di incidenza di cui all’Allegato G dell’art. 5 del DPR 357/97, né avendo neanche acquisito il formulario Natura 2000 del confinante SIC Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”, la cui esistenza non era stata neanche evidenziata nello studio preliminare ambientale e/o nel progetto, con conseguente difetto assoluto di istruttoria.

La deduzione contenuta nell’atto gravato, secondo cui “la zona industriale di Sassinoro è separata dal SIC citato dal ricorrente dalla Strada Statale 87 che costituisce di fatto una barriera fisica che non consente connessioni di carattere ecologico”, sarebbe inoltre, a dire di parte ricorrente, scientificamente immotivata, non essendo supportata dallo studio di incidenza, e, comunque, sarebbe palesemente illogica.

Inoltre, illogico e palesemente contraddittorio sarebbe l’ulteriore motivazione, citata nell’impugnato atto della Commissione VAS – VIA - VI del 18.12.2018, costituita dalla valutazione di incidenza favorevole rilasciata, successivamente alla definizione dell’istruttoria del progetto New Vision srl, ai fini dell’esclusione della valutazione di impatto ambientale, sul progetto di Piano Urbanistico Comunale di Sassinoro che conferma la localizzazione dell’area PIP, rilasciata con decreto dirigenziale regionale n. 32 del 5.4.2018.

Nella prospettazione attorea, anche l’ultima affermazione dell’impugnato atto, secondo la quale il tecnico incaricato dal Comune avrebbe riperimetrato il corridoio ecologico, modificando la cartografia riportata dal PTR in base alla evoluzione della morfologia delle sponde del fiume Tammaro, sarebbe viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, falsa motivazione e difetto di istruttoria. Ciò in quanto il tecnico incaricato dal Comune aveva considerato il corridoio ecologico previsto dal PTCP sulla base dello stato di fatto supportato dalle misurazioni georeferenziate effettuate in loco, che, peraltro, coinciderebbero perfettamente con la particella catastale acque, come delimitata nelle carte catastali pubbliche fidefacenti. A ciò conseguirebbe che il progettato impianto si troverebbe nella fascia di 300 metri dalla sponda del fiume Tammaro, costituente il corridoio ecologico perimetrato nella tavola B.1.1 del PTCP della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 26.7.2012, come, peraltro risultante dal parere negativo espresso dalla Provincia di Benevento.

5) Violazione punto 4.2.6 delle linee guida regionali sulla valutazione di incidenza approvate con DGR n. 167/2015 - violazione punti 1.6 e 2.3, delle linee guida regionali via, approvate con DGR 2011/2011 - violazione delle nuove linee guida regionali in materia di VIA, approvate con deliberazione di giunta regionale del 7.11.2017, n. 680 - violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione art. 6, comma 3 Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e falsa motivazione - illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Nella prospettazione attorea l’atto gravato sarebbe illegittimo per violazione della normativa in rubrica, atteso che l’istanza della proponente di mera verifica di assoggettabilità a VIA, non conteneva alcun riferimento alla integrazione con la valutazione di incidenza. Del pari lo studio preliminare ambientale non conteneva alcun riferimento, neanche meramente cartografico, al sito di interesse comunitario Cod. IT 802001 “Alta Valle del fiume Tammaro”, posto a soli 255 metri dall’autorizzato impianto e, anzi recava, alle pagg. 103/104, la precisazione secondo la quale il progetto di impianto non è localizzato all’interno di aree SIC/ZPS e pertanto “non è interessato da uno studio di incidenza ambientale” ; detto studio sarebbe inoltre privo di alcun capitolo contenente i dati di cui all’Allegato G del dpr 357/97; infine, l’avviso pubblicato sul BURC, era parimenti privo di qualsivoglia riferimento a siti della rete Natura 2000.

Anche a volere ritenere (erroneamente) applicabili le sopravvenute nuove Linee guida regionali in materia di VIA, approvate con deliberazione di Giunta regionale del 7.11.2017, n. 680, invocate dalla controinteressata (depositate nel testo integrale in all.to 2, produzione del Comune 7.4.2018), esse parimenti, secondo il Comune ricorrente, richiamerebbero il Regolamento Regionale VI n. 1/2010, prescrivendo i medesimi oneri informativi e contenutistici in relazione alla valutazione di incidenza e, comunque, al fine di realizzare detta integrazione, richiederebbero la necessaria elaborazione dello studio di incidenza contenente i dati di cui all’Allegato G del DPR 357/97.

6) Violazione artt. 19, commi 3, 4 e 5 T.U.A., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, applicabile ratione temporis - violazione convenzione di Aarhus ratificata con l. 108/01 - violazione art. 208 d. lgs. 152/06 - violazione artt. 14 e 14-bis l. 241/90 - illegittimità derivata dell’autorizzazione unica.

Nella prospettazione attorea, l’atto gravato, espressamente definito di rideterminazione, sarebbe illegittimo in quanto adottato, previa nuova istruttoria, nell’ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA ex art. 20 D. Lgs. 152/06 e all’esterno della conferenza dei servizi prevista dal procedimento principale di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06.

Con tale atto, la Regione avrebbe, di fatto, riaperto il sub-procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, senza, tuttavia, garantire al pubblico ed al pubblico interessato, tra cui è certamente annoverabile il Comune ricorrente ed i propri cittadini residenti, i diritti informativi e partecipativi previsti dalle norme rubricate.

Peraltro, a dire di parte ricorrente, essendo avvenuta la riapertura del sub-procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all’esterno del già concluso procedimento principale di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, che prevede la convocazione della conferenza dei servizi istruttoria, la rideterminazione e/o conferma propria doveva essere acquisita previa riconvocazione della conferenza dei servizi e non con gli atti impugnati, esterni e successivi alla chiusura dei lavori della conferenza.

7) Violazione art. 30, comma 2, d. lgs. 152/06 - difetto assoluto di istruttoria e motivazione per omessa acquisizione del parere della Regione Molise e del Comune di Sepino.

Infine, il Comune di Sassinoro deduce la violazione della norma in rubrica, atteso che il progettato impianto è localizzato a 3.020 metri dal Comune di Sepino, confine molisano, e la Regione Molise e il Comune di Sepino (CB) non erano stati informati, né era stato acquisito il loro parere, come prescritto dalla norma rubricata.

18. Anche le parti ricorrenti del ricorso R.G. n. 1127 del 2018, con atto notificato in data 6 marzo 2019 e depositato il giorno successivo, hanno impugnato in via precauzionale, a mezzo di ricorso per motivi aggiunti, l’indicato atto di rideterminazione della commissione VAS – VIA- VI, pur ritenendo che il medesimo sia un mero atto difensivo.

Avverso il medesimo hanno articolato in quattro motivi di ricorso le seguenti censure:

1) Violazione del giusto procedimento.

Nella prospettazione attorea, l’atto gravato sarebbe illegittimo in quanto la Commissione non poteva procedere alla “rinnovazione” del procedimento di valutazione di incidenza senza procedere alla pubblicazione ex art. 19 e 20 del T.U. Ambiente, e senza consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

I ricorrenti assumono, al riguardo, che la Commissione aveva esaminato i rilievi contenuti nel ricorso proposto dal Comune di Sassinoro e non quelli contenuti nel ricorso proposto dal Comune di Morcone e dai “privati”, sicché la partecipazione sarebbe stata utile al fine di rappresentare tutte le circostanze oggetto dei motivi di ricorso.

2) Travisamento dei fatti – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del T.U. Ambiente, e dell’art, 5 del DPR 357/97. Violazione del punto 6.4.5 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali. Violazione e falsa applicazione punto 17.14.1 del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti urbani adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 6 dicembre 2016 ed approvato in via definitiva con delibera del consiglio regionale del 16.12.2016.

Secondo i ricorrenti, la Commissione avrebbe creato confusione tra procedimenti diversi, e segnatamente tra il giudizio di assoggettabilità a VIA disciplinata dagli art. 19 e 20 del T.U. e la Valutazione di Incidenza in relazione ai siti protetti.

La New Vision infatti non aveva presentato una richiesta di valutazione di incidenza in relazione all’area protetta, essendosi limitata a presentare una relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006: relazione in cui non aveva rappresentato affatto che l’intervento ricadeva in area prossima ad un sito protetto, e non aveva compiuto alcuna valutazione in ordine agli effetti che l’intervento potrebbe avere in relazione ai beni protetti nella zona vincolata.

Nella “relazione” e nella “scheda istruttoria” era stato solo più volte evidenziato che l’intervento non ricadeva in area protetta, sottacendo che lo stesso ricadesse in area limitrofa ad un sito protetto.

Tanto la relazione quanto la “scheda istruttoria” non erano state redatte secondo gli indirizzi contenuti nell’allegato “G”, e quindi non erano state affatto valutate le interferenze con il sistema ambientale dell’area vasta di interferenza del progetto, così non considerando - come prescritto dalla norma - le componenti abiotiche, le componenti biotiche, le connessioni ecologiche.

I ricorrenti assumono inoltre la violazione del punto 6.4.5 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (in BURC n. 29 del 7 maggio 2002) che, a pag. 396, alla lettera R-02, detta raccomandazioni valide per tutte le tipologie impiantistiche, nonché delle identiche raccomandazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania aggiornato nel 2016, non avendo la commissione VAS VIA VI tenuto in alcun conto dette raccomandazioni.

3) Travisamento dei fatti. Difetto di adeguata istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Secondo i ricorrenti, del tutto irrilevante sarebbe il richiamo contenuto nel verbale alla nota 27 aprile 2018, in quanto l’istruttoria in essa indicata era stata compiuta dando per scontato che l’intervento non ricadesse in area protetta, senza compiere alcuna valutazione di incidenza rispetto alla limitrofa area protetta e considerando come assorbente il rilievo che la Strada Statale “costituisce di fatto una barriera fisica che non consente connessioni di carattere ecologico”, atteso che la strada non costituirebbe una barriera di separazione rilevante, tanto in relazione alle emissioni inquinanti derivanti dall’attività industriale ed al reticolo idrografico, quanto in relazione alla mobilità delle specie animali.

Del pari irrilevante, nella prospettazione attorea, sarebbe la circostanza rappresentata che “il Comune di Sassinoro ha presentato valutazione di incidenza appropriata relativa al Piano Urbanistico Comunale, comprendente la conferma della localizzazione dell'Area PIP, che ha ricevuto - con D.D. n. 32 del 05/04/2018 - parere favorevole di valutazione di incidenza appropriata” in considerazione del rilievo che la Regione, con il menzionato decreto, ha obbligato il Comune a “Inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione un paragrafo relativo alla valutazione di incidenza nel quale si chiarisca che vanno assoggettate a procedura di valutazione di incidenza tutte le opere che possano avere incidenze significative negative sul Sic IT8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”.

4) Difetto di adeguata istruttoria.

Con tale motivo di ricorso le parti ricorrenti hanno rappresentato, riproponendo il medesimo motivo già articolato nel ricorso introduttivo - con cui si erano evidenziate le incongruenze dello “studio di impatto odorigeno”, basato su dati raccolti in un luogo completamente diverso (Benevento invece che Sassinoro), e con travisamento della condizione dei luoghi -, come le medesime incongruenze siano contenute nel verbale di rideterminazione della commissione VIA – VAS - VI.

19. Anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti le parti resistenti hanno prodotto articolate memorie difensive.

191.1 In particolare la Regione Campania, con memoria depositata in data 14 marzo 2019 nel ricorso R.G. n. 1127 del 2018, ha dedotto come la Commissione VAS – VIA - VI, con l’atto oggetto di impugnativa, di carattere altamente discrezionale, abbia dissipato ogni dubbio in ordine alla necessità della VI, avuto riguardo alla portata, ubicazione e natura dei rifiuti trattati, tali da non intaccare i valori e le risorse sensibili dell’area. In ogni caso la Regione, quanto agli asseriti vizi formali, ha invocato l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. 241/90, al fine di precisare che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere comunque essere diverso.

Peraltro, la medesima Regione ha prodotto, il giorno successivo, ovvero in data 15 marzo 2019, una relazione proveniente dalla stessa Commissione VAS – VIA - VI, con la quale, oltre a prendere posizione sui singoli motivi di ricorso, ha precisato che l’atto oggetto di impugnativa non costituirebbe né un inammissibile integrazione postuma della motivazione, né sarebbe frutto di una nuova istruttoria, avendo carattere prettamente difensivo ed essendo stato adottato all’esito dell’interlocuzione con gli Uffici dell’Avvocatura.

Per contro, nell’ambito del ricorso R.G. n. 1766 del 2018 la Regione Campania, oltre a produrre la suddetta relazione difensiva della commissione VAS – VIA - VI, ha dedotto che l’atto oggetto di impugnativa sarebbe atto meramente confermativo rispetto al Decreto di non assoggettabilità a VIA, non tempestivamente impugnato.

20. Con le memorie depositate in entrambi i ricorsi, la New Vision ha dedotto che l’atto cd. di rideterminazione della Commissione VAS VIA VI, oggetto di impugnativa con i ricorsi per motivi aggiunti, avendo una funzione eminentemente difensiva, sia un atto meramente confermativo non in grado di riaprire i termini di impugnazione rispetto a censure che dovevano essere dedotte con la tempestiva impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017.

21. All’esito dell’udienza camerale del 2 aprile 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare presentata con i ricorsi per motivi aggiunti, la Sezione, con ordinanze di identico tenore nn. 01862/2019 e 01863/2019, ha così disposto: “Ritenuto che le questioni sottese al ricorso per motivi aggiunti, anche in considerazione della dedotta questione di inammissibilità, per avere lo stesso ad oggetto atti non a contenuto provvedimentale, non si prestino ad essere definite in sede cautelare e che, stante la complessità delle questioni sottese al ricorso principale, per il quale era stata già fissata udienza pubblica ex art. 55 comma 10 c.p.a. ed in ragione della necessità di analizzare complessivamente le questioni sottese tanto al ricorso introduttivo quanto al ricorso per motivi aggiunti debba procedersi alla fissazione dell’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a.;

Ritenuto peraltro per esigenze di economia processuale ed avuto riguardo ai punti controversi in fatto, in ordine ai quali appare necessario un approfondimento istruttorio, di dover disporre sin da ora una verificazione al fine di accertare se l’impianto de quo ricada nella fascia di corridoio ecologico del Fiume Tammaro (300 mt) e a distanza inferiore a metri 250 dalle abitazioni limitrofe;

Ritenuto al riguardo di dover incaricare della verificazione l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che provvederà, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a individuare, nell’ambito del proprio organico, il tecnico in possesso delle necessarie competenze cui delegare la verificazione, il quale procederà al necessario sopralluogo in contraddittorio con le parti nel successivo termine di trenta giorni, provvedendo poi al deposito della relazione negli ulteriori trenta giorni;

Ritenuto al riguardo, per esigenze di completezza, che ai fini della misurazione il verificatore debba avere riguardo sia alla distanza dall’impianto in sé che dallo spazio che in base al progetto sarà destinato alla sosta degli automezzi ai fini dello scarico dei rifiuti e che ai fini della distanza dal fiume Tammaro debba tenersi conto della linea del livello di piena ordinaria, da assumersi quale termine per la fascia di rispetto ...”, rinviando per la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 22 ottobre 2019, udienza successivamente rinviata al 25 febbraio 2020, con ordinanze collegiali nn. 05026/20190 e 5027/2019, a seguito del deposito da parte dell’architetto Nappi Raffaella, nominata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale quale verificatore, dell’istanza di proroga termini.

22. In data 13 gennaio 2020 l’architetto Raffaella Nappi ha depositato la relazione di verificazione con i relativi allegati, nella quale, in risposta ai quesiti posti, ha evidenziato come l’impianto de quo non rispetti né la distanza di 300 metri dalla sponda del Fiume Tammaro, né la distanza di 250 metri dagli edifici destinati ad abitazioni, riferendo detti rilievi sia alla distanza dal ciglio carrabile che dal limite di gronda dell’impianto, con la precisazione, peraltro, che nessuna area esterna risulta esplicitamente destinata a parcheggio e/o sosta degli automezzi adibiti allo scarico del rifiuto.

23. Avendo la New Vision e la Regione Campania richiesto rinvio della trattazione dell’udienza di merito, fissata per la data del 25 febbraio 2020, la Sezione, con ordinanze nn. 00972/2020 e 00973/2020, ha accolto le suddette istanze, sulla base dei seguenti rilievi: “Vista l’istanza di rinvio depositata dalla New Vision s.r.l. e dalla Regione Campania, motivata sul rilievo della tardività del deposito della verificazione e della necessità di articolare difese tecniche;

Ritenuto di dover accogliere tali istanze in considerazione del rilievo che con ordinanza 05026/2019 (e 5927/2019) del 23/10/2019 questa Sezione aveva accolto la richiesta di proroga al deposito della verificazione per giorni 40, decorrenti dalla comunicazione da parte della segreteria dell’ordinanza medesima all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, comunicazione avvenuta via pec in pari data;

Rilevato pertanto che la verificazione avrebbe dovuto essere depositata, al fine di consentire il corretto contradditorio, anche di tipo tecnico, entro il 2 dicembre 2019, laddove la stessa è stata depositata in data 13 gennaio 2020, ovvero due giorni prima della scadenza del termine previsto ai sensi dell’art. 73 comma 1 c.p.a. per il deposito di documenti;

Ritenuto che vertendosi in tema di verificazione e non di C.T.U. - in relazione alla quale è previsto ex art. 195 c.p.c. che il consulente tecnico d’ufficio, prima di depositare la relazione la trasmetta entro il termine stabilito con ordinanza del giudice ai consulenti delle parti costituite, affinché gli stessi, in un termine successivo, possano trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni e il consulente nel termine ulteriore depositi la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse - il contraddittorio di tipo tecnico sulle risultanze della verificazione non possa che avvenire dopo il deposito della stessa ed entro il termine previsto per il deposito dei documenti;

Ritenuto pertanto di dover rinviare all’udienza pubblica del 21 luglio 2020”.

24. Con atto notificato in data 17 aprile 2020 e depositato in pari data, il Comune di Sassinoro ha depositato un secondo ricorso per motivi aggiunti, corredato da istanza cautelare, avverso l'atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania - DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro, e avverso il decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale, articolando avverso i medesimi atti, in sette motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Violazione della prescrizione dell’autorizzazione unica per carenza del preventivo sopralluogo della Provincia - eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.

Con tale motivo il Comune di Sassinoro lamenta che l’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06, rilasciata con decreto regionale n. 5 dell’8.3.2018, aveva prescritto che, previa acquisizione di perizia asseverata attestante la conformità dei lavori e le garanzie finanziarie, <<sarà richiesta all’Amministrazione Provinciale apposita certificazione attestante la regolarità dell’attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant’altro disposto dall’art. 197 D. Lgs. 152/06. Questa UOD, acquisito il parere favorevole del sopralluogo e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli enti competenti l’avvio effettivo dell’esercizio dell’attività di compostaggio>>. L’impugnata atipica autorizzazione era stata, invece, adottata in assenza del parere della Provincia circa l’esito favorevole del sopralluogo, avendo per contro la Provincia comunicato, nella propria nota prot. 8257 del 23.3.2020, che la produzione della documentazione carente non sarebbe stata comunque sufficiente a causa del contrasto con l’<<art. 79 delle norme tecniche di attuazione che mette in discussione la localizzazione dell’impianto>>, relativo alla distanza dal corridoio ecologico.

Pertanto, nella prospettazione attorea, la Regione, anziché autorizzare l’avvio dell’attività, avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dell’autorizzazione unica ex art. 75 dpr 445/2000 o, almeno, avviare il procedimento di annullamento ex art. 21-nonies L. 241/90, essendo emersa una situazione di fatto difforme da quella dichiarata e rappresentata in ordine al rispetto degli atti di pianificazione con riferimento art. 79 NTA PTPC.

2) Violazione del disciplinare allegato i punto 5 alla deliberazione di giunta regionale 386/2016, sostituito dalla deliberazione 8/2019 - violazione e falsa applicazione art. 3, comma 2-bis, l. 24.1.2011, n. 1.

Il comune di Sassinoro deduce la violazione della normativa in rubrica, relativamente alla garanzia fideiussoria da prestare da parte del soggetto proponente in relazione al possibile danno ambientale, assumendo che la controinteressata, come indicato nell’atto impugnato, a fronte della autorizzazione al compostaggio di circa 22.000 tonnellate/a, aveva sottoscritto una polizza fideiussoria con la società SACE BT per un periodo di copertura dal 3.4.2020 al 3.4.2031 per una somma garantita di soli € 181.260,00 (centottantunomiladuecentosessanta/00), avvalendosi della copertura ridotta del 40%.

Nella prospettazione attorea la polizza accettata dalla Regione con l’atto impugnato, oltre ad essere assolutamente insufficiente in relazione alla quantità di rifiuti compostabile giornalmente, violerebbe il punto 5 dell’Allegato 1 rubricato che accorda la riduzione dell’importo della polizza fideiussoria solo alle imprese già in possesso della certificazione ambientale ISO 14001, mentre nell’ipotesi di specie la New Vision aveva semplicemente dichiarato di volere aderire al sistema di qualità ISO 14001, da presentarsi entro sei mesi dall’avvio dell’esercizio dell’impianto.

3) Violazione capo III l. 241/90

Secondo il Comune ricorrente, il decreto di presa d’atto di modifica non sostanziale, del pari impugnato con i motivi aggiunti all’esame, sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie partecipative del Comune ricorrente, al quale, in data 7.1.2020, era stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ma non era stata consentita alcuna effettiva partecipazione in funzione collaborativa o oppositiva, essendo stato adottato il giorno successivo (8.1.2020) il decreto regionale di presa d’atto.

4) Violazione artt. 5 e 4, commi 1, 2 e 3, regolamento regionale 1/2010, recante “disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” – violazione e falsa applicazione – punti 2 e 4.1.1 delle “linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in regione Campania”, approvate con delibera di giunta regionale 3.1.2015, n. 167 (in BURC n. 29 del maggio 2015) – violazione art. 5 del dpr 357/1997- violazione art. 6, comma 3 Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. recante “direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” - violazione del principio comunitario di precauzione - violazione art. 3 l. 241/90 - illegittimità derivata.

Gli atti impugnati, così come l’autorizzazione unica impugnata con l’atto introduttivo, non sono stati preceduti dalla valutazione di incidenza sul confinante SIC Cod IT 8020001 “Alta Valle del fiume Tammaro”, localizzato a m. 255 dall’impianto.

5) Violazione artt. 20 e 79 delle norme tecniche di attuazione del piano provinciale territoriale di coordinamento della provincia di Benevento - eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione – illegittimità derivata - eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per sviamento - illegittimità derivata.

Anche in relazione a tali atti il Comune di Sassinoro deduce la violazione delle norme in rubrica relativamente alla distanza dal corridoio ecologico del fiume Tammaro e dalle abitazioni.

6) Violazione art. 216, comma 6, t.u.ll.ss./934- violazione art. 14 e ss. L. 241/90 - illegittimità derivata.

Anche in relazione agli atti de quibus si deduce la violazione della normativa in rubrica, per non essere stato acquisto l’assenso del sindaco quale autorità sanitaria.

7) Violazione linee guida regionali per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di compostaggio - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria - violazione art. 3 l. 241/90.

Si deduce infine la violazione delle cennate Linee Guida relativamente alla localizzazione degli impianti di compostaggio.

25. Anche nell’ambito del parallelo giudizio R.G. n. 1766 del 2018 è stato prodotto, in data 4 maggio 2020, un secondo ricorso per motivi aggiunti rivolto avverso l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio dell'attività rilasciata alla Regione - U.O.D. Ambientali e Rifiuti Benevento di cui alla nota prot. 2020 01900278 del 14/4/2020 e avverso il Decreto Dirigenziale n. 2 dell'8 gennaio 2020, con cui è stata autorizzata una variante non sostanziale, e avverso tutti gli atti istruttori e presupposti richiamati in entrambi i provvedimenti, deducendo avverso i medesimi atti, in sei motivi, le seguenti censure:

1) Riproposizione di tutti i motivi già proposti – illegittimità derivata.

Nella prospettazione attorea, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per tutti i motivi dedotti con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti e pertanto affetti da illegittimità derivata.

2) Sviamento di potere.

Secondo i ricorrenti, gli atti gravati sarebbero illegittimi avuto riguardo alla circostanza che l’impianto de quo non rispetterebbe la distanza dal corridoio ecologico del Fiume Tammaro e dalle abitazioni, quali prescritte dal PCTP.

La Regione, in tale ottica, non poteva autorizzare la variante non sostanziale, e tanto meno l’autorizzazione all’avvio dell’attività; l’accertamento che il provvedimento autorizzativo era stato ottenuto per effetto di una falsa rappresentazione dei luoghi avrebbe dovuto indurre la Regione ad annullare l’autorizzazione, e non a darle ulteriore attuazione.

3) Violazione dell’art. 208 del T.U.A..

Nella prospettazione attorea, venendo in rilievo, nell’ipotesi di specie, una variante sostanziale e non, come rappresentato nell’atto autorizzatorio oggetto di impugnativa, una variante non sostanziale, avrebbe dovuto seguirsi l’iter procedimentale dell’art. 208 del T.U.A.

4) Falsa asseverazione nella SCIA presentata ai vigili del fuoco. Conseguente falsa rappresentazione nella SCIA presentata per l’agibilità. Difetto di adeguata istruttoria. Violazione delle linee guida.

Secondo i ricorrenti, gli atti oggetto di impugnativa sarebbero affetti da illegittimità derivata; ciò in quanto nella SCIA presentata ai Vigili del Fuoco si sarebbe rappresentata una realtà, quanto alla superficie lorda dell’impianto, diversa da quella rappresentata nel progetto, con la conseguente violazione delle indicate Linee Guida che prevedono una riduzione delle aree di stoccaggio in aree coperta.

5) Falsità dei presupposti - violazione delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione 8 marzo 2018.

Nella prospettazione attorea, la Regione avrebbe omesso di acquisire una perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli approvati, in contrasto con quanto espressamente previsto alla fine della penultima pagina del decreto di autorizzazione, ed avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della nota prot. 8257 del23.03.2020 con cui la Provincia aveva comunicato che il “sopralluogo può essere effettuato solo dopo l’avvio dell’esercizio dell’attività”.

6) Violazione del decreto di autorizzazione e delle disposizioni ivi richiamate in ordine alla polizza fideiussoria.

Secondo i ricorrenti, dal provvedimento impugnato risulterebbe che la riduzione della garanzia finanziaria con copertura ridotta del 40% era stata ritenuta sufficiente in quanto la stessa ditta aveva rappresentato che avrebbe aderito al sistema di qualità ISO 14001, da presentarsi entro sei mesi dall’avvio dell’esercizio dell’impianto, laddove, nella prospettazione attorea, detta autorizzazione avrebbe dovuto essere accordata solo ove la ditta proponente avesse già posseduto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

26. L’istanza cautelare presentata con i secondi ricorsi per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio R.G. n. 1127 del 2018 è stata accolta con decreto monocratico 00784/2020 del 18 aprile 2020, avuto riguardo alle risultanze della verificazione.

27. Anche in relazione ai secondi ricorsi per motivi aggiunti la New Vision e la Regione Campania hanno presentato articolate memorie difensive.

La New Vision, in particolare, ha confutato le risultanze della verificazione sia in relazione alla metodologia seguita dal verificatore per calcolare, in riferimento al criterio della piena ordinaria oggetto dei quesiti, la distanza dal Fiume Tammaro, sia in ordine alla individuazione degli edifici destinati ad abitazione situati a meno di 250 metri dall’impianto, deducendo che gli edifici individuati dal verificatore erano o alloggi del custode situati negli impianti produttivi, in relazione ai quali doveva ritenersi prevalente la destinazione industriale, ovvero fabbricati rurali – del pari esulanti, a parere della controinteressata, dal concetto di edifici destinati ad abitazione – di carattere abusivo e pertanto non in grado di limitare il diritto localizzativo dell’impianto della New Vision.

La stessa, nell’insistere per il rigetto dei ricorsi, ha in via subordinata richiesto che il verificatore rendesse dei chiarimenti alla luce di quanto ritenuto nella relazione tecnica di parte.

28. La New Vision, infatti, al fine di confutare le risultanze della verificazione relativamente al calcolo della distanza dal Fiume Tammaro, anche in ordine ai criteri adottati, ha infatti prodotto relazione tecnica di parte a firma dell’ing. Del Giudice, nonché altra relazione peritale a firma dell’ing. Laudonio, al fine di contestare le risultanze della verificazione in ordine alla distanza dalle abitazioni.

29. Con ordinanza cautelare n. 01039/2020 del 13 maggio 2020 la Sezione, nel confermare il decreto monocratico, ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del ricorso R.G. n. 1127 del 2020 alla stregua dei seguenti rilievi: “Ritenuto di dover confermare i decreti presidenziali nn. 00784 e 00798 pubblicati il 18 - 21/04/2020, con i quali rispettivamente si è accolta l’istanza cautelare relativamente all'atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania - DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti- Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro, nonché al decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale, oggetto di impugnativa con il secondo ricorso per motivi aggiunti e si è rigettata l’istanza della NEW Vision s.r.l. di revoca/modifica della misura cautelare presidenziale concessa, sulla base del rilievo che nulla sia dato rinvenire in esito al rappresentato avvio dell’impianto, pur essendovi stata la presa in carico delle merci alle ore 11.32 del 17 aprile 2020;

Ritenuto in particolare, quanto all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente che, sulla base delle risultanze della disposta verificazione, debba ritenersi, ad un primo sommario esame della presente fase cautelare, fondata la censura di cui al primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si evidenzia come il dirigente regionale abbia adottato il provvedimento impugnato nonostante, all’esito della disposta verificazione, si fosse accertata la violazione della distanza dal corridoio ecologico; al riguardo si evidenzia come non rilevi la circostanza che la Sezione con ordinanza cautelare n. 00539/2018 avesse rigettato, allo stato degli atti, l’istanza di sospensiva, essendo la mancata osservanza della prescritta distanza di 300 metri dal fiume Tammaro, nonché della distanza di 250 metri dalle abitazioni, emersa solo all’esito degli accertamenti disposti in fase di merito;

Ritenuto, quanto all’istanza di revoca/modifica della misura cautelare proposta dalla New Vision, che la prospettazione posta a base di tale istanza risulti smentita dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Provincia in data 21 aprile 2020, depositato in atti;

Ritenuto inoltre di non poter condividere la tesi avanzata dalla difesa della New Vision, secondo la quale la prescrizione dell’art. 79 del PCTP di Benevento, laddove prescrive la distanza di 250 metri degli edifici destinati ad abitazione, non sarebbe applicabile rispetto all’impianto di cui è causa, dovendosi applicare solo alle discariche, aree di stoccaggio, aree depositi o di lavorazioni aperte, come evincibile per un verso dalla circostanza che la norma de qua è riferita in generale alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e per altro verso dalla circostanza che la norma medesima fa riferimento alla più rigorosa distanza di 150 metri dalle discariche per rifiuti secchi e comunque non putrescibili;

Ritenuto inoltre del pari non condivisibile la prospettazione della controinteressata riferita alla circostanza che gli edifici indicati nella verificazione abbiano solo una parziale destinazione ad alloggi e siano (peraltro parzialmente) abusivi, dovendo la norma de qua intendersi dettata a tutela della salute delle persone e non della proprietà, per cui a nulla rileva, in assenza di un’ordinanza di demolizione e di sgombero, la liceità urbanistica degli edifici;

Ritenuto peraltro necessario, per maggiore completezza, ai fini della celebrazione dell’udienza di merito, chiedere documentati chiarimenti al verificatore Architetto Nappi Raffaella in ordine a quanto rappresentato nelle note tecniche depositate dalla New Vision in data 9 maggio 2020, in relazione alla sola problematica della distanza dal fiume Tammaro, da depositarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che, a prescindere da detti chiarimenti, avuto riguardo al termine di 120 gg. da osservarsi per la fissazione dell’udienza di merito dalla notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti (ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 comma 1, 46 comma 1 e 71 comma 5 c.p.a.), la trattazione del merito del presente ricorso – fissata per l’udienza pubblica del 21 luglio 2020 prima della proposizione di questo secondo ricorso per motivi aggiunti – vada rinviata alla data del 3 novembre 2020”.

30. Il verificatore ha provveduto al deposito della relazione di chiarimenti in data 25 giugno 2020, concludendo nel senso della non condivisibilità degli assunti contenuti nella relazione tecnica della New Vision, non potendo, a dire del verificatore, il livello di piena ordinaria considerarsi coincidente con l’alvo inciso ed osservando che, comunque, anche il tecnico di parte, nell’individuare il greto attivo, aveva fatto riferimento a calcoli di natura idraulica e non a criteri geomorfologici.

Peraltro, il verificatore ha precisato di avere eseguito ulteriori verifiche a campione del modello idraulico, sulla scorta del valore di portata già calcolato nella relazione di verificazione e dei rilievi topografici eseguiti, adottando anche criteri diversi da quelli seguiti in precedenza, e che il valore non cambierebbe, non essendo rispettata la distanza di 300 m. sia dalla linea di gronda del capannone che dal ciglio carrabile del sedime su cui insiste l’edificio.

31. La Regione Campania ha prodotto per parte sue delle controdeduzioni alla verificazione al fine di contestarne le risultanze.

32. La Provincia ha prodotto una propria relazione tecnica di parte, a firma del professor Pianese, al fine di contestare gli assunti della relazione tecnica prodotta dalla New Vision, in cui si assume come in qualsiasi ipotesi, anche a volere adottare i criteri più favorevoli addotti dalla New Vision, la distanza dell’area del capannone dall’alveo di piena ordinaria del Fiume Tammaro sarebbe sempre inferiore ai 300 metri.

33. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto articolate memorie difensive, ex art. 73 comma 3 c.p.a., a sostegno dei rispettivi assunti. La New Vision ha altresì prodotto delle relazioni a firma del proprio tecnico di parte, ing. del Giudice, per contestare sia i chiarimenti resi dal verificatore che le risultanze della relazione del tecnico della Provincia, professor Pianese.

34. I ricorsi sono stati trattenuti in decisione all’esito dell’udienza del 10 novembre 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020.

II. QUESTIONI PRELIMINARI. LA SUSSISTENZA DELL’INTERESSE A RICORRERE. LA POSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DISTINTE DALLA REGIONE CAMPANIA EVOCATE IN GIUDIZIO E IL LORO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. LA PROVINCIA DI BENEVENTO QUALE PARTE COINTERESSATA E LA QUALIFICAZIONE DELLA SUA COSTITUZIONE IN CHIAVE ADESIVA DIPENDENTE AL PARI DI QUELLA DELLA COMUNITA’ MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO.

35. In via assolutamente preliminare, appare opportuno disporre la riunione dei due giudizi R.G. n. 1127 del 2018 ed R.G. n. 1766 del 2018 ex art. 70 c.p.a. per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 29/08/2019, n. 5951, secondo cui “Nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva (tranne nell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010) non è mai obbligatoria e resta rimessa ad una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, sicché la mancata adozione della relativa disposizione ordinatoria sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di appello salvo il limite della abnormità”) nonché per connessione probatoria, trattandosi di ricorsi aventi ad oggetto - anche in relazione ai motivi aggiunti – i medesimi atti relativi alla realizzazione dell’impianto di cui è causa ed essendo stata esperita verificazione in relazione ad entrambi i giudizi, al fine di accertare le questioni controverse in punto di fatto – distanza dal corridoio ecologico del Fiume Tammaro e distanza dagli edifici destinati ad abitazione ai sensi dell’art. 79 delle norme tecniche di attuazione del PCTP – avuto riguardo alle censure formulate in entrambi i giudizi.

36. In limine litis, va affronta l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere fatta valere dalla New Vision in relazione ad entrambi i ricorsi.

36.1. La stessa è infondata.

36.1.1. Ed invero non può certamente disconoscersi la legittimazione e l’interesse ad agire del Comune di Sassinoro, nel cui ambito ricade l’impianto de quo, che peraltro aveva espresso parere negativo in seno alla conferenza dei servizi ex art. 208 T.U.A., ad impugnare gli atti della procedura con cui si è assentita la realizzazione dell’impianto medesimo.

Ciò avuto altresì riguardo alla circostanza che il Comune è ente esponenziale della relativa comunità e con il presente gravame fa valere il pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale anche relativamente al mancato rispetto dalle distanze prescritte dalle norme tecniche del PTCP (artt. 16, 20 e 79) dal corridoio ecologico del Fiume Tammaro e dagli edifici destinati ad abitazione e il mancato espletamento della valutazione di incidenza prevista a protezione dei siti che costituiscono la rete Natura 2000, secondo le prescrizioni dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

Come osservato da T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, sent. 16 novembre 2011, n. 1568, “La legittimazione ad agire dell'ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da T.a.r. Lazio 1064/90 (secondo cui "il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell'ambiente).

Sarebbe d'altronde alquanto irragionevole riconoscere legislativamente all'ente territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il risarcimento del danno all'ambiente (come fa l'art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso danno.

Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall'abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento”.

36.1.1. Parimenti deve riconoscersi, la legittimazione e l’interesse a ricorrere del Comune di Morcone, confinante con il Comune di Sassinoro, quale ente esponenziale della relativa comunità, e degli altri ricorrenti nell’ambito del giudizio R.G. n. 1766 del 2018, i quali hanno allegato e comprovato di essere titolari di aziende e/o proprietari di immobili siti a ridosso o comunque nelle immediate vicinanze del capannone in cui dovrebbe essere svolta l’attività, lamentando il pregiudizio derivante dal relativo svolgimento anche in termini di emissioni odorigene derivanti non solo dall’esercizio dell’impianto medesimo, ma anche dal connesso aumento del traffico, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni degli artt. 20 e 79 delle norme tecniche di attuazione del piano provinciale territoriale di coordinamento della provincia di Benevento in materia di localizzazioni degli impianti per il trattamento dei rifiuti, ed ancora il mancato rispetto della normativa posta protezione dei siti della Rete Natura 2000.

Alla stregua di tali rilievi deve senz’altro ritenersi sussistente la loro legittimazione e il loro interesse ad agire in forza del criterio della vicinitas.

Quanto alla legittimazione ad impugnare del Comune di Morcone, ente territoriale viciniore, basti richiamare la giurisprudenza relativa alla sussistenza delle legitimatio ad causam dei comuni limitrofi ad impugnare la verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, affermata da Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 17 settembre 2012, n. 4926, che ha ricordato come il criterio della vicinitas, è stato in passato positivamente scrutinato da Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2004 , n. 3263, secondo cui un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica radica in capo al comune finitimo la legittimazione ad agire, poiché non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare.

36.1.2. In riferimento alla legittimazione ed all’interesse ad agire degli altri ricorrenti deve del pari ritenersi sufficiente il criterio della vicinitas, alla stregua della giurisprudenza in materia che ritiene sufficiente detto criterio in riferimento alla materia ambientale e al connesso diritto alla salute.

Ed invero, nella materia ambientale, viene in rilievo, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, garantiti dall'art. 9, comma 2, Cost., il bene primario della salute umana, garantito dall'art. 32 Cost. come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione. Conseguentemente, ai fini della sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire, risulta sufficiente la vicinitas, intesa come situazione di fatto sufficientemente differenziata per ragioni di carattere spaziale in capo ai soggetti che si ritengono lesi dal sito prescelto per l'ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito o subendo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 263; TAR Marche, 10 gennaio 2014 n. 65; TAR Abruzzo, L'Aquila, 1° marzo 2016 n. 117; 20 aprile 2016, n. 237; TAR Lazio, Latina, 18 ottobre 2019, n. 621). Peraltro, la vicinitas in parola non può certo intendersi a guisa di stretta contiguità geografica col sito assunto come potenzialmente dannoso, giacché la portata delle possibili esternalità negative di una installazione avente impatto sull'ambiente non si limita a investire i soli terreni confinanti, che, al più, sono destinati a sopportarne le conseguenze più gravi (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2016 n. 5274).

In questo senso, è stato, dunque, condivisibilmente statuito che, nella materia ambientale, "va seguito un approccio necessariamente non restrittivo nell'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione, essendo sul punto sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in materia, in specie in tema di valorizzazione degli interessi “diffusi”. Pacificamente, [quindi] la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, come per la materia edilizia" (TAR Abruzzo, Pescara, 8 giugno 2019, n. 188; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2043; TAR Toscana, sez. I, 12 settembre 2016, n. 1334; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 1478; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 12 gennaio 2019, n. 41).

Ciò posto, nel caso in esame, può ritenersi che la vicinitas, intesa come prossimità, ragionevolmente intesa, al sito di realizzazione dell’impianto, possa ritenersi provata con riguardo alla posizione dei ricorrenti, che non si sono limitati ad allegare la mera vicinanza delle loro proprietà all'area di intervento, ma hanno anche prospettato, in concreto, l'incisione di beni della vita di rilevanza costituzionale (ossia l'ambiente, la salute e la sicurezza degli esseri umani e degli animali) ed euro-unitaria (ossia l'habitat di vita dell'uomo, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo di un diritto fondamentale della personalità umana: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36) per effetto dei vizi degli atti impugnati, illustrando come l'istruttoria ad essi sottesa sia inidonea a salvaguardarli, cosicché la relativa domanda di tutela può dirsi sorretta dai requisiti della legittimazione e dell'interesse ad agire ( in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, 24/02/2020, n.259).

37. Sempre in via preliminare, avuto riguardo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla A.S.L. di Benevento, occorre affrontare la questione della legittimazione passiva delle amministrazioni evocate in giudizio, diverse dalla Regione Campania, cui sono stati notificati entrambi i ricorsi introduttivi, nonché i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

37.1. Al riguardo, condividendo sul punto la prospettazione della A.S.L. di Benevento, occorre dare atto del loro difetto di legittimazione passiva, dovendo l’atto autorizzatorio ex art. 208 T.U.A. imputarsi alla sola Regione Campania.

Ed invero, nonostante le conclusioni della conferenza di servizi rispetto all’autorizzazione dell’impianto de quo, la medesima conferenza non può connotarsi in senso decisorio, avuto riguardo alla costante giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (ex multis, sentenza della Sezione n. 07194/2018), secondo cui “Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali. La Conferenza di Servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve imputarsi alla P.A. che lo adotta; la Conferenza di Servizi rappresenta, infatti, uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I , 28/08/2017, n. 9440; in senso analogo, T.A.R. Campania - Salerno, sez. II , 21/08/2017, n. 1302, secondo cui “Nel nuovo procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti disciplinato dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 caratteristica del modello procedimentale è la natura istruttoria della conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto - affidata, come tale, all'esclusiva competenza dell'autorità regionale, non vincolata, ove adeguatamente motivata, ai pareri negativi espressi dai rappresentanti degli enti locali partecipanti: onde l'unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali”; T.A.R. Sicilia - Palermo , sez. I, 27/01/2012, n. 200, secondo cui “La Conferenza di servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria; pertanto, il provvedimento deve imputarsi alla p.a. che lo adotta e la legittimazione passiva a resistere all'impugnazione dell'autorizzazione spetta unicamente all'amministrazione che ha emesso l'atto finale, non avendo le altre che hanno partecipato alla conferenza di servizi svolto un ruolo esoprocedimentale”).

Infatti il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all’art. 27, d.lgs. n. 22 del 1997, abrogato dall'art. 264 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006; caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di Servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. La Conferenza di Servizi in oggetto, insomma, costituisce una Conferenza istruttoria e non decisoria, rappresentando uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Peraltro, essa è prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., l. n. 241 del 1990. Ad essa, pertanto, non si applicano i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale in materia di Conferenza di Servizi decisoria, che consentono di configurare ipotesi di assenso tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti dei soggetti assenti o che hanno emesso i loro pareri al di fuori della Conferenza. Tale soluzione è del tutto compatibile con il modello specifico in esame, che affida alla sola Regione la competenza finale a provvedere. La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi quindi ha contenuto consultivo e valore endoprocedimentale, trattandosi di atto meramente istruttorio ed interno, da riversare nell'atto decisorio, ossia nel provvedimento successivamente intervenuto (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 19/09/2013, n. 929).

38. Ciò posto, la costituzione della Provincia di Benevento, cui del pari è stato notificato il ricorso, avuto tra l’altro riguardo alla posizione di dissenso dalla stessa manifestata alla realizzazione dell’impianto nell’ambito della conferenza di servizi e alle richieste di accoglimento dei ricorsi formulata nei presenti giudizi, va vista, al pari della costituzione della Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, avvenuta con atto di intervento volontario, in chiave adesiva autonoma ai sensi dell’ art. 105 comma 2 c.p.c., secondo cui ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse.

Ed invero entrambi gli Enti devono qualificarsi quali soggetti cointeressati, in quanto legittimati ad esperire autonomo ricorso in relazione agli atti oggetto di impugnativa nei presenti giudizi; la loro costituzione nei presenti giudizi va pertanto qualificata in termini di intervento adesivo autonomo.

III. LA QUALIFICAZIONE DELL’ATTO DELLA COMMISSIONE VIA - VAS - VI PROT. 2018 0817730 QUALE ATTO DI CONFERMA IN SENSO PROPRIO. LA CONSEGUENTE IMPROCEDIBILITA’ DEI MOTIVI DEI RICORSI INTRODUTTIVI RELATIVI ALL’ASSENZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. IRRICEVIBILITA’ DELLE CENSURE RELATIVE AL DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’ A VIA DIVERSE DA QUELLE RELATIVE ALL’ASSENZA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA.

39. Prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso, va affrontata la questione relativa alla qualificazione dell’atto della commissione VIA - VAS - VI prot. 2018 0817730, oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la medesima Commissione ha ritenuto che, relativamente alla realizzazione dell’impianto de quo, non fosse necessaria l’effettuazione di una valutazione di incidenza.

39.1. Detta questione va invero affrontata prioritariamente avuto riguardo al carattere presupposto del procedimento di valutazione di incidenza, al pari del procedimento di VIA, rispetto al procedimento autorizzatorio ex art. 208 T.U.A. e alla circostanza che la qualificazione di detto atto in senso provvedimentale - e pertanto quale autonomo atto lesivo della posizione delle parti - condurrebbe per un verso a ritenere superate – per improcedibilità – le censure relative all’assenza di detta valutazione formulate in entrambi i ricorsi introduttivi (ed anche le connesse eccezioni di irricevibilità delle medesime censure per mancata tempestiva impugnazione del decreto n. 127 del 2017 relativo alla non assoggettabilità a VIA in sede di procedura di screening), per altro verso porterebbe a ritenere ammissibili i primi ricorsi per motivi aggiunti.

Come esposto nel precedente paragrafo I rispetto ai primi motivi aggiunti, la Regione Campania – che, pure, in un primo momento, aveva prospettato (cfr. memoria depositata in data 14 marzo 2019 nell’ambito del giudizio R.G. n. 1127 del 2018) il carattere di atto di conferma in senso proprio (“L’Amministrazione, seppure fosse residuato ancora qualche dubbio, in ordine all’esigenza di sottoporre a VI il progetto per cui è causa, lo ha definitivamente dissipato, facendo chiaramente intendere, per mano della Commissione VAS-VIA-VI, che l’impianto de quo, per portata, ubicazione e natura dei rifiuti trattati, non è soggetto a VI perché non intacca minimamente i valori e le risorse sensibili dell’area in cui si situa”) ed altamente discrezionale dell’atto de quo (“La determinazione del 18.12.2018 ha uno spiccato carattere discrezionale e sfugge da ogni avversa censura, poiché, lungi dall’essere superficiale o incompleta, risulta anzi puntuale e specifica circa i riferimenti orografici, morfologici ed ambientali della cui pretermissione artatamente si duole controparte”) - e la New Vision hanno sollevato eccezioni di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, avuto riguardo al carattere difensivo e non provvedimentale del predetto atto, con la conseguente qualificazione del medesimo quale atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività.

39.2. È al riguardo noto che, secondo la costante giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 02/11/2020, n.6723), “Ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti; il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; in altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un'istanza esterna, l'amministrazione con l'atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente” (in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12/10/2016, n. 4214, secondo cui “Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se sia stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere una nuova istruttoria e una nuova motivazione”).

40. E’ alla stregua di tale costante orientamento giurisprudenziale che va pertanto affrontata la presente questione.

40.1. Avuto riguardo a tali incontrovertibili canoni ermeneutici e alla motivazione del predetto atto –peraltro correttamente autoqualificato quale atto “di rideterminazione della commissione VIA-VAS-VI” –, lo stesso va ritenuto quale atto di natura provvedimentale autonomamente lesivo, in quanto di conferma in senso proprio, dovendosi al riguardo aderire alla prospettazione rappresentata nella memoria del Comune di Sassinoro, depositata in data 30 marzo 2019, secondo quanto di seguito precisato.

Tale atto è stato, invero, adottato “a seguito di istruttoria”, come evincibile claris verbis dal suo tenore letterale, precisandosi che la Commissione “condivide l’approfondimento istruttorio”; con il medesimo atto, inoltre, si riesaminano nuovamente le risultanze istruttorie del procedimento, nonché ulteriori risultanze acquisite ab externo, sia pure al limitato fine di concludere per la legittimità del procedimento seguito, in quanto non necessitante di una previa valutazione di incidenza.

Nella motivazione dell’atto de quo si fa, infatti, riferimento anche ad atti formati successivamente alla chiusura della precedente istruttoria, quali, ad esempio, la nota prot. n. 271536 del 27.4.2018, indirizzata al Ministero dell’Ambiente, ed il decreto dirigenziale n. 32 del 5.4.2018, di valutazione di incidenza sul progetto del nuovo PUC di Sassinoro.

Infine, l’atto impugnato valuta per la prima volta – atteso che nel decreto n. 127 del 2017 di non assoggettabilità a VIA e nei relativi atti presupposti alcuna valutazione era stata compiuta al riguardo, non essendo stata neppure rappresentata la vicinanza dell’impianto de quo a m. 255 dal S.I.C. Alta Valle del Fiume Tammaro - che l’intervento non avrebbe alcuna conseguenza pregiudizievole sul predetto S.I.C..

Pertanto, sebbene l’atto de quo sia stato stimolato in senso propulsivo dall’interlocuzione con l’Avvocatura regionale, al fine di superare le censure formulate con gli odierni ricorsi, il medesimo, per la parte relativa alla non necessità dalla valutazione di incidenza – che non aveva mai formato oggetto di preventiva disamina nell’ambito della procedura di screening VIA, secondo quanto peraltro meglio rappresentato nella disamina delle relative censure –, assume carattere di atto di conferma in senso proprio, al fine di legittimare, sulla base di una successiva disamina degli atti istruttori e di ulteriori atti successivamente formati e di una distinta motivazione, la procedura seguita dalla medesima Commissione.

Alla stregua di tali rilievi, pertanto, per un verso devono intendersi superate, per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, dovendo l’interesse medesimo intendersi traslato avvero il predetto atto di rideterminazione della commissione VIA-VAS-VI, le censure relative all’omesso espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza contenute nei ricorsi introduttivi, per altro verso i primi ricorsi per motivi aggiunti rivolti avverso tale atto di rideterminazione vanno ritenuti astrattamente ammissibili, in relazione alla sopra qualificata natura dell’atto, fatta salva la successiva valutazione di ammissibilità e fondatezza delle relative censure, oggetto di successiva disamina.

41. Alcuna riapertura dei termini per impugnare può, per contro, discendere dall’adozione dell’atto de quo rispetto alle censure fatte (o, meglio, non fatte) valere nel ricorso principale del giudizio R.G. 1766 del 2018 avverso il decreto n. 127 del 2017 di non assoggettabilità a V.I.A., segnatamente rivolte contro lo studio di impatto odorigeno, trattandosi di questioni non oggetto di rideterminazione da parte della commissione VIA-VAS-VI che si è limitata ad evidenziare come anche dette risultanze evidenziassero la non necessità della VI, senza per contro riesaminare le medesime.

41.1. Né in relazione all’impugnativa del decreto n. 127 del 2017 può accogliersi l’istanza di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, fondata sul rilievo delle erroneità delle informazioni pubblicate sul sito della Regione in ordine alla localizzazione dell’impianto e relative all’avvio del procedimento, che avrebbero impedito di partecipare al procedimento medesimo.

Ed invero i vizi lamentati avrebbero dovuto comunque essere fatti valere con la tempestiva impugnazione del decreto n. 127 del 2017, regolamente pubblicato sul BURC n. 81 del 6.11.2017, data a decorrere dalla quale è cominciato a decorrere il termine decadenziale di impugnativa, come peraltro dedotto dalla difesa della New Vision.

Va al riguardo evidenziato che la disciplina generale contenuta nelle norme del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) configura espressamente la procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA come vero e proprio subprocedimento autonomo che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 5092 del 14 ottobre 2014), pertanto con un atto autonomamente lesivo ed immediatamente impugnabile (nello stesso senso, T.A.R. Sardegna, sez. I, 11/07/2014, n. 599, secondo cui “Le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi, soggetti a pubblicazione, da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori; l'art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, configura la stessa procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (“screening”) come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale; da ciò consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione avverso l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto, volti a contestarne la legittimità sotto il profilo della mancata, relativa sottoposizione alla procedura di V.I.A.”).

Peraltro, vi è da precisare che, nell’ipotesi di accoglimento delle censure riferite al mancato espletamento della Valutazione di Incidenza, risulterebbe travolto anche il decreto regionale n. 127 del 2017, avuto riguardo alla necessità di sottoporre ad una procedura unitaria la valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di Incidenza, secondo quanto di seguito precisato.

IV. DISAMINA IN ORDINE LOGICO DELLE CENSURE OGGETTO DEI PRIMI RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI RELATIVE ALL’OMESSO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PRESUPPOSTA (VALUTAZIONE DI INCIDENZA).

42. Alla stregua di quanto in precedenza accennato circa la natura provvedimentale del c.d. atto di rideterminazione della commissione VAS-VIA-VI, con cui la medesima commissione ha nella sostanza ritenuto non necessaria, rispetto alla realizzazione dell’impianto de quo, la valutazione di incidenza, vanno pertanto, ad avviso del collegio, analizzate in ordine logico le censure articolate nei primi ricorsi per motivi aggiunti, come proposte nei connessi giudizi, in quanto afferenti ad una procedura presupposta rispetto all’autorizzazione ex art. 208 T.U.A..

42.1. Prima di analizzare tali censure, giova illustrare, sia pure per sommi capi, la normativa in materia, comunitaria e nazionale, onde poi approfondire, nell’affrontare i motivi di ricorso, gli aspetti della medesima normativa nonché della normativa regionale aventi rilevanza rispetto al presente contenzioso.

43. Il primo capitolo della direttiva 92/43/CEE, che comprende gli articoli 1 e 2, è intitolato «Definizioni». Questo capitolo enuncia lo scopo della direttiva di «contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato». Esso fornisce anche orientamenti generali con riferimento alla necessità che le misure adottate a norma della direttiva siano intese a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie «in uno stato di conservazione soddisfacente», nonché alla necessità di misure adottate a norma della direttiva per tener conto «delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

I principali requisiti specifici della direttiva 92/43/CEE sono raggruppati nei due capitoli successivi. Il primo, intitolato «Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie», comprende gli articoli da 3 a 11. Il secondo, intitolato «Tutela delle specie», comprende gli articoli da 12 a 16.

Il capitolo «Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie» tratta gli aspetti più ambiziosi e di vasta portata della direttiva: l’istituzione e la conservazione della rete di siti Natura 2000. In questo capitolo, l’articolo 6 contiene le disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti Natura 2000. In questo contesto, l’articolo 6 è uno dei più importanti tra i 24 articoli della direttiva in quanto è quello che maggiormente determina il rapporto tra conservazione ed uso del territorio.

43.1. L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In generale, l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio-economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Globalmente, le disposizioni dell’articolo 6 riflettono l’orientamento generale dei “considerando” della direttiva, tra cui la necessità di promuovere la biodiversità, mantenendo o ripristinando determinati habitat e specie in uno «stato di conservazione soddisfacente» nel contesto dei siti Natura 2000, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

L’articolo 6 può essere considerato un elemento chiave per attuare il principio di integrazione in quanto incoraggia gli Stati membri a gestire in maniera sostenibile le zone protette e stabilisce limiti alle attività atte ad avere un impatto negativo sulle zone stesse, consentendo alcune deroghe in circostanze specifiche.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza, dispongono misure preventive e procedure progressivamente volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, le "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell’art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di tali habitat e specie.

43.2. La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli”.

43.3. Gli orientamenti forniti agli Stati membri sull’interpretazione dei concetti chiave dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, anche in considerazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell’UE a riguardo, sono contenuti nella comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000”pubblicata nell’aprile 2000 (poi sostituita dalla successiva “Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 25.01.2019 (2019/C 33/01), successiva ai fatti di causa).

43.4. In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza è disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

In particolare rileva, rispetto alla fattispecie de qua, il disposto dei commi 3, 4, 5 del predetto articolo, secondo cui “3.I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali”.

Anche ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS.

Nei casi di procedure integrate VIA-VI(ncA), VAS-VI(ncA), l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA, che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

43.5. La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali, come desumibile dalla disamina dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dalla Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), successivamente esplicitato dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, che, sebbene adottate in data successiva all’adozione dell’atto di rideterminazione della commissione VAS-VIA-VI, si limitano a formulare opportuni indirizzi sulla base della normativa e della Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) adottata in ambito comunitario, quale ausilio per le autorità competenti degli Stati membri, articolato come segue.

Livello I: screening – E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase ed è riferito al processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito.

Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti ed è relativa all’individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Peraltro, detta scansione procedimentale è ripresa anche nel Regolamento regionale n. 1 del 2010 (artt. 4, 5, 6, 79).

Solo a seguito di dette verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta, avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000 interessato.

43. Ciò posto, può passarsi in ordine logico alla disamina dei motivi di ricorso formulati nei primi motivi aggiunti.

Le censure, in quanto strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente ed in ordine logico e sono fondate, secondo quanto di seguito specificato.

43.1. Fondata è in primo luogo la prima censura contenuta nel primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio R.G. n. 1127 del 2018, con cui si deduce che l’atto della Commissione VAS-VIA-VI del 18.12.2018, sottoscritto anche dal dirigente regionale delle valutazioni ambientali, è illegittimo per contrasto con le norme rubricate – artt. 5 e 4, commi 1, 2 e 3, regolamento regionale 1/2010, recante “disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza”; punti 2 e 4.1.1 delle “linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania”, approvate con delibera di giunta regionale 3.1.2015, n. 167 (in BURC n. 29 del maggio 2015); art. 5 del dpr 357/1997; art. 6, comma 3 direttiva del consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEEe s.m.i. - che impongono il preventivo procedimento di valutazione di incidenza per tutti i progetti di impianti di gestione dei rifiuti significativamente incidenti sui siti di interesse comunitario, anche se localizzati all’esterno degli stessi.

Ed invero le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, per quanto sopra esposto, sono attivate non già da una assoluta certezza, ma da una mera probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione, non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe.

La valutazione, pertanto, dev’essere effettuata in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto sarà privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un’incertezza riguardo all’assenza di tali effetti, le autorità suddette sono tenute a negare l’autorizzazione richiesta (cfr., ex multis, CGCE, sentenza Commissione/Italia, C-304/05, punto 58).

Come affermato anche dalla giurisprudenza interna (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29/11/2018, n. 6773), “La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, Dir. 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. In particolare, la disposizione afferma: "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". La valutazione d'incidenza, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, par. 3, Dir. 92/43/CE, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza viene disciplinata dall'art. 6, D.P.R. n. 120/2003, che ha sostituito l'art. 5, D.P.R. n. 357/1997, di attuazione dei parr. 3 e 4 della citata Direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il legislatore europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". Tale possibilità di realizzare comunque l'intervento è, tuttavia, limitata per i siti "in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari", nel qual caso l'attuazione del progetto (che ha ricevuto una valutazione negativa) può avvenire solo per "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". In definitiva, non sussiste, anche in tali ultimi siti, un "divieto assoluto" di nuovo progetto, ma solo un divieto di quel progetto che, avendo innanzi tutto ricevuto una valutazione negativa, non rientri in una delle considerazioni "derogatorie" espressamente indicate dalla norma”.

Parimenti il Cons. giust. amm. Sicilia, con sentenza del 15/01/2014, n. 4, ha affermato che, “Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 357/1997 interpretato alla luce dell'art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, l'effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza è indispensabile anche nelle ipotesi in cui l'autorità nazionale competente intenda approvare una variante di un piano urbanistico sebbene non direttamente connessa e necessaria alla gestione del sito, ma che possa comunque avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti: le nozioni di "piano" e di "possibilità di incidenza significativa" come enucleate dal documento della Commissione europea "La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat 92/43/CE", portano a concludere che: la valutazione di incidenza deve essere svolta anche con riferimento a piani urbanistici (e le loro varianti) a contenuto generale e non solo a quelli attuativi di singoli interventi; la valutazione di incidenza riguarda anche piani, come sopra individuati, posti all'esterno di un sito della Rete Natura 2000; la valutazione deve essere effettuata ogniqualvolta vi sia la probabilità di un'incidenza significativa e può essere omessa soltanto quando vi sia la certezza di un'assenza di incidenze; le amministrazioni nazionali devono comunque motivare sul punto dell'assenza di incidenze. La mera distanza dell'area oggetto di intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non è pertanto un elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di una incidenza significativa sui predetti siti”.

44. Orbene, la certezza in ordine alla assenza di “incidenza significativa” sull’habitat dev’essere acquisita dall’amministrazione procedente mediante un procedimento tipico che prevede la preliminare verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza (c.d. screening), previa redazione da parte del proponente il progetto di uno “studio di incidenza”, ovvero con la valutazione di incidenza appropriata, laddove la fase di verifica preliminare faccia emergere il rischio di effetti pregiudizievoli sul sito interessato.

In tal senso peraltro, come dedotto dal Comune di Sassinoro in tale primo motivo di ricorso all’esame, le vigenti norme regionali campane costituite dal Regolamento regionale 1/2010, recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, all’art. 5, dispongono quanto segue: “1. Al fine di determinare la significatività dell’incidenza di progetti ed interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è previsto che sia espletata una fase preliminare chiamata “screening”. Tale verifica determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione di incidenza (valutazione appropriata), qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso”.

Nell’ipotesi di specie, per contro, tale fase, da attivare su iniziativa del proponente, sulla base di uno studio preliminare ambientale contenente anche i riferimenti agli indirizzi di cui all’allegato G del d.p.r. 357/97, secondo quanto di seguito precisato, non è stata attivata, né può assimilarsi ad una procedura di screening l’atto di rideterminazione della Commissione VAS-VIA-VI, in quanto trattasi di valutazione compiuta in assenza di una richiesta del proponente e del riferimento necessario nello studio preliminare ambientale agli indirizzi di al citato allegato G, da esplicitare in un separato capitolo, con riferimento alle caratteristiche del sito oggetto di protezione.

44.1. Peraltro, secondo quanto del pari correttamente dedotto nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato dal Comune di Sassinoro, in relazione al progetto de quo non sarebbe stata sufficiente neanche la procedura di screening, in quanto avrebbe dovuto procedersi piuttosto ad una valutazione di incidenza appropriata, avuto riguardo alla tipologia di impianto e alla sua estrema vicinanza con il sito protetto.

Ciò in quanto, per quanto riguarda specificamente i progetti di impianti di gestione dei rifiuti, l’art. 4, comma 2, del medesimo Regolamento regionale 1/2010 dispone quanto segue: “La fase di screening non si applica ai piani e programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di cui al comma 1. Inoltre la fase di screening non si applica alle tipologie di progetti e interventi ricompresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, per i quali dovrà essere espletata direttamente la valutazione appropriata”.

In piena conformità con la richiamata norma regolamentare, il punto 4.1.1 delle “Linee Guida e Criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, approvate con delibera di Giunta regionale 3.1.2015, n. 167 (in BURC n. 29 del maggio 2015), ribadisce : “Inoltre la verifica preliminare non si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, per i quali dovrà essere espletata la valutazione appropriata, integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/2006”.

Il progetto di impianto di gestione dei rifiuti oggetto degli atti impugnati con il presente gravame ricade nell’ambito di applicabilità di tale normativa in quanto, come risulta dalla scheda istruttoria regionale, è sussumibile nella lett. z.b) del punto 7 dell’Allegato IV Parte II del D.Lgs. 152/06 (Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

44.2. Dalla medesima normativa regionale si evince la non necessità di una valutazione di incidenza, neppure relativa alla fase di screening, per i soli interventi indicati nell’art. 3 del medesimo regolamento regionale n. 1 del 2010, rubricato infatti “Progetti ed interventi non direttamente connessi e non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000”, cui rinvia anche l’art. 4 comma 2 ultima parte. Solo detti interventi sono pertanto presuntivamente ritenuti non significativamente incidenti sui siti della Rete 2000, fatta peraltro salva la possibilità, secondo quanto prescritto dal successivo comma 4, per l’Autorità preposta all’approvazione del progetto o all’autorizzazione dell’intervento, di richiedere l’esperimento della verifica preliminare nei casi in cui non si abbia la certezza dell’assenza di incidenza negativa o comunque significativa. Per contro, per gli interventi indicati nell’art. 4 comma 2 del medesimo regolamento, fra i quali, come detto, vanno annoverati i progetti e gli interventi ricompresi negli allegati II e IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, vi è una presunzione di incidenza significativa, tanto è vero che per i medesimi deve essere espletata direttamente la valutazione appropriata. Gli interventi non ricadenti in nessuna di queste due opposte presunzioni vanno per contro sottoposti alla fase di screening.

Né al riguardo, al fine di escludere l’intervento de quo dalla valutazione di incidenza, e persino dalla correlativa e preliminare procedura di screening, può ritenersi sufficiente il richiamo, operato dalla Regione Campania e dalla New Vision, alla prescrizione dell’art. 2 comma 3 del medesimo Regolamento (da leggersi a contrario), secondo cui “La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della Rete Natura 2000, qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulla specie e sugli habitat presenti nel sito stesso”, avuto riguardo alla circostanza che, quanto alla localizzazione, l’intervento progettato è posto a soli 255 metri dal sito protetto, mentre la natura dell’intervento e la possibile incidenza significativa del medesimo vanno valutate alla stregua delle chiare indicazioni contenute nei successivi art. 3 e 4, per cui non può seriamente sostenersi che un intervento, relativo alla realizzazione di un impianto per cui l’art. 4 comma 2 del regolamento regionale prescrive una valutazione di incidenza appropriata, debba essere escluso persino dalla fase di screening della valutazione di incidenza – quanto meno necessaria a valutare la localizzazione dell’intervento, la natura del medesimo e pertanto la sua incidenza significativa sul sito viciniore – solo perché posto all’esterno del sito. Ed invero, per la costante giurisprudenza in materia, quale dianzi riportata, la valutazione d’incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4327/2017; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, n.1323 del 06/06/2017; TAR Abruzzo, Pescara, n. 233/2015), in quanto ciò che “si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione”) (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092).

La assoluta mancanza di tale passaggio procedimentale – la valutazione di incidenza – determina l’illegittimità degli atti impugnati.

45. Nonostante il carattere assorbente di tale motivo di ricorso, con il quale, come detto, si postula la necessità di una valutazione di incidenza appropriata, che è del tutto mancata, anche a ritenere sufficiente la sola procedura di screening – circostanza da escludersi alla luce di quanto dianzi indicato –, gli atti gravati, ivi compreso l’atto di rideterminazione della commissione VAS-VIA-VI, devono ritenersi illegittimi anche avuto riguardo alla fondatezza degli ulteriori motivi dei primi ricorsi per motivi aggiunti, secondo quanto di seguito specificato.

Infatti, come evidenziato dalle parti ricorrenti nel giudizio R.G. n. 1766 del 2018 nella prima parte del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la New Vision non ha presentato una richiesta di valutazione di incidenza in relazione all’area protetta. La medesima ha presentato solo una relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006, in cui non ha rappresentato affatto che l’intervento ricadeva in area prossima ad un sito protetto, e non ha dunque compiuto alcuna valutazione in ordine agli effetti che l’intervento potrebbe avere in relazione ai beni protetti nella zona vincolata.

Giova al riguardo evidenziare come la stessa non abbia neanche inserito, secondo quanto di seguito precisato, un apposito capitolo nello studio preliminare ambientale, rispondente agli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97.

Vi è di più.

Nella “relazione” e nella “scheda istruttoria” è stato solo più volte evidenziato che l’intervento non ricadeva in area protetta, sottacendo che il medesimo per contro ricadesse in area limitrofa ad un sito protetto.

45.1. Le medesime fondate doglianze sono articolate anche nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato dal Comune di Sassinoro, con cui si rappresenta che, nell’ambito del procedimento di valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la proponente ha depositato lo studio preliminare ambientale ove, tuttavia, come risultante per tabulas, non aveva neanche evidenziato l’esistenza a 255 metri del sito di interesse comunitario Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”.

45.2. Inoltre, secondo quanto evidenziato in tale motivo di ricorso, nonché nella seconda parte del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti del giudizio R.G. n. 1766 del 2018, nello studio preliminare ambientale la proponente non ha inserito uno specifico capitolo contenente gli elementi da indicarsi ai sensi dell’Allegato G del DPR 357/97, riferito specificatamente al sito protetto, limitandosi genericamente a dichiarare che il progetto di impianto non è localizzato all’interno di aree SIC/ZPS e per tale motivo “non è interessato da uno studio di incidenza ambientale” (cfr. pagg. 103/104).

A ciò consegue la dedotta violazione dell’art. 5 (commi 3 e 4) D.P.R. 08/09/1997, n. 357, come sostituito dall’art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, secondo cui “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G”.

Pertanto, in alcun modo potrebbe ritenersi che, nell’ipotesi di specie, anche a seguito dell’atto di rideterminazione della commissione VAS-VIA-VI, sia stata condotta una procedura di screening in quanto: non vi è stata l’istanza di parte; lo studio preliminare ambientale non è stato redatto tenendo contro degli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357 del 1997 e con specifico riferimento al Sito Natura 2000 viciniore e alle finalità conservative previste dalla normativa in materia; non sono stati dunque esaminati gli aspetti di interferenza considerando - come prescritto dalla normativa - le componenti abiotiche, le componenti biotiche, le connessioni ecologiche ed è stata addirittura sottaciuta la vicinanza con il SIC (cfr., al riguardo, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, sent. 20/01/2010, n. 583, secondo cui “Per i progetti che interessano siti di importanza comunitaria, la valutazione di incidenza è ricompresa nella procedura di VIA, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati, pertanto lo studio di impatto ambientale predisposto in simile evenienza dal proponente deve contenere altresì gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, peraltro il giudizio di compatibilità ambientale richiesto può essere rifiutato dall'amministrazione preposta anche nel caso in cui le opere oggetto di verifica siano state già iniziate dal soggetto proponente”).

Ed invero, secondo l’allegato G del D.P.R. 357/1997, ai fini della valutazione di incidenza, le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;

- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Inoltre, le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: le componenti abiotiche; le componenti biotiche; le connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER (si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000).

Nello studio preliminare ambientale prodotto dalla proponente New Vision alcun riferimento vi è, come detto, alla valutazione di detti elementi in riferimento alla possibili incidenze sul sito protetto, neppure indicato, come evincibile anche dalle cartografie relative ai vincoli che fanno riferimento alle sole aree sottoposte a tutela paesaggistica e ai vincoli del PCTP (pagg. 101-103); alcun cenno vi è inoltre in relazione alle interferenze con piani e progetti da valutarsi con riferimento al sistema ambientale considerando specificatamente: le componenti abiotiche; le componenti biotiche; le connessioni ecologiche.

Pertanto, l’atto di rideterminazione della Commissione VAS-VIA-VI è illegittimo in quanto con il medesimo la Regione ha ritenuto che le proprie conclusioni istruttorie in materia di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale “abbiano avuto come presupposto una esauriente trattazione istruttoria degli impatti del progetto in relazione alla localizzazione rispetto ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000”, richiamando a tal riguardo anche una nota indirizzata al Ministero dell’Ambiente successivamente alla conclusione della precedente istruttoria da cui emergerebbe la non significativa incidenza del progetto, nonché il decreto di valutazione di incidenza successivamente espresso sul PUC di Sassinoro, secondo quanto denunciato dalle parti ricorrenti del giudizio R.G. n. 1766 del 2018 nell’ambito del secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, nonché nel quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato dal Comune di Sassinoro; ciò in quanto alcuna valutazione di incidenza, neppure ascrivibile alla fase di screening, può intendersi effettuata, in assenza dei necessari presupposti, ed in particolare del riferimento nello studio preliminare ambientale al predetto SIC e dell’inserimento nel medesimo di un capitolo conforme agli indirizzi di cui al più volte citato allegato G, finalizzato anche a valutare le interferenze avuto riguardo alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche; con il che la denunciata violazione formale (mancanza di studio preliminare completo delle indicazioni di cui all’allegato G) assurge a violazione sostanziale delle disposizioni di tutela non potendosi in alcun modo sanare la carenza degli elementi istruttori normativamente necessari a fondare la valutazione rimessa all’Autorità competente ove gli stessi non siano stati di fatto acquisiti, mediante atti contenutisticamente definiti, nella loro valenza fattuale ed effettuale.

Se invero è completamente pretermesso finanche il riferimento al SIC, non è necessario spendere altri argomenti per dimostrare come non si possa pervenire ad una seria valutazione di non significatività degli impatti e dunque di certezza circa l’assenza di impatti significativi.

45.3. Ciò senza mancare di rilevare che, come denunciato da entrambe le parti ricorrenti, la richiamata nota indirizzata al Ministero dell’Ambiente, a sostegno della postulata “integrazione motivazionale”, è stata formata all’esterno del procedimento – senza pertanto alcun apporto procedimentale - e che, come dedotto dal Comune di Sassinoro, il riferimento alla circostanza che la zona industriale di Sassinoro sia separata dal SIC dalla Strada Statale 87, che costituirebbe di fatto una barriera fisica che non consente connessioni di carattere ecologico, in disparte la evidente apoditticità dell’asserzione, alcuna rilevanza può avere in assenza di uno studio preliminare ambientale comprensivo di tutti gli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997, finalizzato alla valutazione delle possibili incidenze significative sul sito protetto.

Ed invero la mera esistenza di una strada, a separare il SIC dall’impianto progettato, non può di per se escludere l’incidenza sull’habitat del confinante SIC dei fattori inquinanti, in considerazione della diffusività delle immissioni in atmosfera, del rumore e dell’inquinamento in genere, né la stessa strada, in considerazione della naturale mobilità delle specie animali, e, soprattutto delle specie segnalate dal formulario del sito - in alcun modo citate nello studio preliminare ambientale -, potrebbe di per sé escludere l’incidenza sul confinante habitat in cui dette specie sono protette.

45.6. Peraltro, l’inadeguatezza della motivazione contenuta nell’atto di rideterminazione della Commissione, anche nella parte in cui richiama tale nota, risulta anche nel fatto che la destinazione urbanistica ed il grado di antropizzazione non escludono che il progetto non possa essere in concreto realizzato per il suo contrasto con interessi ambientali. Anzi, al contrario, tali fattori implicano il dovere dell’autorità procedente di considerare, in sede di screening e/o di valutazione di incidenza, gli effetti cumulativi del nuovo progetto con i preesistenti impianti limitrofi.

Il difetto di motivazione in parte qua dell’atto di rideterminazione della Commissione VAS-VIA-VI è stato peraltro denunciato anche nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato nell’ambito del ricorso R.G. n. 1766 del 2018.

46. Pertanto, alla stregua dei precedenti rilievi, in alcun modo la Commissione avrebbe potuto qualificare adeguata la propria precedente istruttoria e rideterminarsi in ordine alla inesistenza di incidenza significativa sul confinante SIC, in assenza di uno studio preliminare ambientale redatto anche in conformità degli indirizzi di cui all’allegato G e senza previa disamina del formulario Natura 2000 del SIC Codice IT 8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”, la cui esistenza, come detto, non risulta neanche evidenziata nello studio preliminare ambientale depositato ai fini dell’esclusione dalla VIA, come evidenziato dal Comune di Sassinoro nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

47. Al riguardo fondato risulta anche il quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti del Comune di Sassinoro con cui si denuncia la violazione del punto 4.2.6 delle Linee guida regionali sulla valutazione di incidenza approvate con DGR n. 167/2015, applicabili ratione temporis, avuto riguardo alla data di avvio della procedura di assoggettabilità a VIA, che, per il caso di integrazione dei procedimenti di VI e di VIA, rimanda alle Linee Guida regionali VIA, approvate con DGR 2011/2011, applicabili anche per i progetti localizzati all’esterno del perimetro delle aree Natura 2000 che, al punto 2.3, prevedono che:

“- nell’istanza della proponente dev’essere dato atto della richiesta di integrare la valutazione di incidenza nel procedimento di assoggettabilità a VIA;

- nello studio preliminare ambientale deve essere inserito un apposito capitolo con la relazione per la valutazione di incidenza redatta secondo l’Allegato G all’art. 5 dpr 357/97;

-nel testo dell’avviso pubblicato sul BURC dev’essere espressamente evidenziato il codice del sito o dei siti Natura 2000 interessati”.

Ed invero, per contro, dagli atti depositati in giudizio risulta che:

- l’istanza della proponente, di sola verifica di assoggettabilità a VIA, non contiene alcun riferimento alla integrazione con la valutazione di incidenza, del resto coerentemente con la premessa che il progetto non ricade all’interno di alcun SIC;

- lo studio preliminare ambientale non contiene alcun riferimento, neanche meramente cartografico, al sito di interesse comunitario Cod. IT 802001 “Alta Valle del fiume Tammaro”, posto a soli 255 metri dall’autorizzato impianto e, anzi, reca, alle pagg. 103/104, la precisazione secondo la quale il progetto di impianto non è localizzato all’interno di aree SIC/ZPS e pertanto “non è interessato da uno studio di incidenza ambientale”; il medesimo studio, inoltre, è privo di alcun capitolo contenente tutti i dati di cui all’Allegato G del dpr 357/97 ai fini specifici della valutazione di incidenza;

- l’avviso pubblicato sul BURC è parimenti privo di qualsivoglia riferimento a siti della rete Natura 2000.

A ciò consegue anche, secondo quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti del Comune di Sassinoro, l’eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, falsa motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere e perplessità degli atti impugnati; ciò in quanto l’atto di rideterminazione impugnato, in assenza della redazione dello studio preliminare ambientale conforme anche agli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97 e dell’acquisizione dei dati concernenti il SIC confinante, non potrebbe essere considerato come screening, mancando degli elementi essenziali prescritti dal richiamato allegato G.

48. Parimenti meritevoli di accoglimento sono le identiche censure contenute nel quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato dal Comune di Sassinoro e nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti presentato nell’ambito del giudizio R.G. n. 1766 del 2018, secondo cui contraddittoria è l’ulteriore motivazione contenuta nell’impugnato atto della Commissione VAS-VIA-VI del 18.12.2018, costituito dalla valutazione di incidenza favorevole rilasciata, successivamente alla definizione dell’istruttoria del progetto New Vision srl ai fini dell’esclusione della valutazione di impatto ambientale, sul progetto di Piano Urbanistico Comunale di Sassinoro che conferma la localizzazione dell’area PIP, rilasciata con decreto dirigenziale regionale n. 32 del 5.4.2018. Infatti, detto decreto regionale, con il quale è stato favorevolmente definito il procedimento di valutazione di incidenza dell’adottando PUC, con la prescrizione n. 1, per contro obbliga il Comune a “inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione un paragrafo relativo alla valutazione di incidenza nel quale si chiarisca che vanno assoggettate a procedura di valutazione di incidenza tutte le opere che possano avere incidenze significative negative sul SIC IT8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro”. In tale sezione andrà evidenziato che lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. ed in particolare dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell’area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate”. Tale prescrizione del decreto di valutazione di incidenza sul progetto di PUC dimostra, ove ancora necessario, la contraddittorietà dell’atto della medesima Commissione regionale VAS-VIA-VI del 18.12.2018, non essendo dato comprendere come quanto prescritto dal medesimo organo tecnico regionale per tutte le nuove iniziative nell’area PIP non debba valere anche per l’impianto della New Vision srl in ordine al quale non si è proceduto neppure alla procedura di screening, al fine di valutare la possibile incidenza sul SIC “Alta Valle del Fiume Tammaro”.

49. Parimenti fondate, peraltro, sono le identiche doglianze contenute nella quarta parte del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, presentato nell’ambito del giudizio R.G. n. 1766 del 2016 nonché nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti prodotto dal Comune di Sassinoro.

Ed invero, l’atto di rideterminazione della Commissione non terrebbe conto della prescrizione contenuta nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania aggiornato nel 2016, che, con riferimento a tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, qualifica come possibili gli impatti di prossimità sui SIC, specificando espressamente che “è possibile infatti che qualsiasi impianto, pure collocato all’esterno del perimetro di un SIC/ZPS, possa ugualmente esercitare impatti intollerabili dai bersagli sensibili (specie e habitat tutelati) e sui loro ambienti naturali, comprese tutte le componenti biotiche e abiotiche coinvolte nei loro cicli vitali” (cfr. pag. 351).

Il PRGRU, conseguentemente, nel punto 17.14.1, lett. R-02 (cfr. pag. 373), per tutti i progetti di impianti di gestione dei rifiuti urbani, ribadisce integralmente la raccomandazione del PRGRS del 2012, prescrivendo testualmente:

<< R-02 Valutazione di incidenza

Nelle procedure di autorizzazione regionale delle nuove proposte di nuovi impianti di recupero, trattamento e smaltimento si raccomanda fortemente di valutare l’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, delle ipotesi localizzative di dettaglio degli impianti di trattamento e smaltimento sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, indipendentemente dal fatto che i candidati siti ricadano all’interno del perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria o delle Zone di Protezione Speciale.

Si raccomanda fortemente, inoltre, di basare gli studi e le conclusioni della procedura di Valutazione d’Incidenza, sui contenuti dell’allegato G del citato DPR 8 settembre 1997, n. 357 e specialmente sulla guida metodologica “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva habitat 92/43/CEE” pubblicato dall’ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee nel 2002>>.

50. Del pari da accogliere sono le analoghe censure contenute nel sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti, prodotto nell’ambito del giudizio R.G. n. 11127 del 2018, nonché l’analoga censura formulata nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato nell’ambito del giudizio R.G. n. 1766 del 2018, con cui si deduce che la Commissione VAS-VIA-VI, con l’atto oggetto di impugnativa, avrebbe nella sostanza riaperto il procedimento di assoggettabilità a VIA, sia pure al limitato fine di escludere – a sanatoria, con un atto di conferma in senso proprio - la necessità di una valutazione di incidenza, senza procedere alla pubblicazione ex art. 19 e 20 del T.U. Ambiente, e senza consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati; ciò avuto riguardo alla circostanza che, come più volte evidenziato, la procedura VIA e la procedura VI devono essere espletate nell’ambito del medesimo procedimento.

51. Da rigettare per contro, in quanto del tutto generica e facente riferimento alla sola vicinanza dell’impianto al Comune di Sepino, sito nella Regione Molise e non anche ai possibili impatti ambientali negativi e significativi, non avendo parte ricorrente indicato se detto Comune e la Regione Molise siano interessati dal predetto sito Rete Natura 2000, è la censura riferita alla violazione dell’art. 30 comma 2 T.U.A. il quale dispone che “Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti”.

52. Per contro irricevibili sono le censure contenute nel quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato nell’ambito del giudizio R.G. n. 1766 del 2018 (riferite alle incongruenza delle studio di impatto odorigeno), atteso che, con l’atto di rideterminazione oggetto di impugnativa con il primo ricorso per motivi aggiunti, non si è inteso riaprire ex novo la procedura di non assoggettabilità a VIA, ma solo escludere che la stessa procedura VIA dovesse essere integrata con la valutazione di incidenza e che, nell’atto di rideterminazione, lo studio di impatto odorigeno è preso in considerazione solo al fine di escludere che il progetto dovesse essere sottoposto alla valutazione di incidenza.

V. LE CENSURE DEI RICORSI INTRODUTTIVI RELATIVE ALLE DISTANZE DAL CORRIDOIO ECOLOGICO E DAGLI EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONI. DISAMINA DEGLI ARTT. 16, 20 e 79 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO E LORO RAPPORTO CON GLI INDIRIZZI DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUT. I QUESITI POSTI AL VERIFICATORE E IL LORO ESITO. RELATIVA DISAMINA.

53. Nonostante l’accoglimento delle censure formulate nei ricorsi per motivi aggiunti, nel senso dianzi indicato, siano in grado di determinare il travolgimento di tutti gli atti della procedura autorizzatoria relativa all’impianto de quo, ivi compreso il Decreto di non assoggettabilità a VIA, dovendo la valutazione di incidenza essere espletata unitamente alla procedura VIA, con conseguente necessità di rinnovazione in toto della procedure autorizzatorie – avuto tra l’altro riguardo a quanto prescritto dall’art. 4 comma 3 del medesimo Regolamento regionale n. 1 del 2010 secondo cui “Il procedimento di valutazione di incidenza, sia a livello di screening che di valutazione appropriata è precedente rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio e concessorio inerente la realizzazione del progetto o intervento o di approvazione del piano o programma”- il collegio ritiene, in vista del futuro riesercizio del potere, di dovere analizzare le censure formulate in entrambi i giudizi – ritenute subordinate rispetto alle censure relative all’omissione della valutazione di incidenza dal solo Comune di Sassinoro e non anche dalle parti del giudizio R.G. n. 1766 del 2018 – relative alla violazione delle prescrizioni degli artt. 16, 20 e 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento, in quanto prospettanti la inidoneità del sito prescelto dalla New Vision per la realizzazione del progetto de quo.

53.1. Ed invero dette censure sono state formulate dal Comune di Sassinoro – che ha evidenziato anche l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in ordine a tale profilo, denunciando sia la violazione della distanza prescritta (300 metri) dal fiume Tammaro che quella di 250 metri prescritta per la distanza dagli edifici destinati ad abitazioni - nel quarto motivo del ricorso introduttivo, e dal Comune di Morcone e altri nel secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui si è evidenziato anche la violazione della prescrizione dell’art. 197 del T.U.A.

53.1.1. Il Comune di Morcone ed altri hanno evidenziato la violazione della distanza di 300 metri dalle sponde del fiume Tammaro, che individuerebbe il c.d. corridoio ecologico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 79 delle citate Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento, nonché la violazione della prescrizione dell’art. 79 nella parte in cui considera come inidonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le “aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica”, denunciando anche l’assoluto difetto di istruttoria e di motivazione sul punto. Il fabbricato in cui dovrebbe essere insediato l’impianto ricadrebbe, nella prospettazione attorea, certamente all’interno dell’area di protezione, come evincibile sia dalla cartografia, sia da un rilievo dello stato di fatto su mappa catastale, da cui risulterebbe che il lotto di terreno interessato si trova ad una distanza di 273 metri e lo spigolo nord-est del capannone ad una distanza di 283 metri dalla sponda del fiume. Inoltre l’area de qua sarebbe assolutamente inidonea per ricadere la medesima all’interno dell’area PIP, caratterizzata dalla presenza di altri capannoni e attività industriali, in quanto dalla prescrizione dell’art. 79 cit. si evincerebbe che l’ubicazione di un impianto di trattamento dei rifiuti è incompatibile con la preesistenza di altre attività industriali e artigianali, soprattutto, nella prospettazione attorea, ove si tratti, come nella specie, di aziende che operano nel settore agro-alimentare e che determinano la presenza in loco di un numero rilevante di persone.

In entrambi i ricorsi si è evidenziato come la Provincia, nel corso del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A., avesse infatti espresso il suo fermo dissenso, avuto riguardo al mancato rispetto della distanza di 300 metri dal fiume Tammaro.

53.1.2. Il Comune di Sassinoro ha altresì rappresentato di avere, nel corso della conferenza di servizi, espresso il suo dissenso in ragione del mancato rispetto della prescritta distanza di metri 250 dalle abitazioni.

53.2. La Provincia di Benevento dal canto suo, nel costituirsi nell’odierno giudizio in chiave adesiva (autonoma), ha riferito con forza la posizione di fermo dissenso espressa nel corso della conferenza di servizi, in ragione del mancato rispetto della distanza di metri 300 dalle sponde del fiume Tammaro, ai sensi dell’indicata normativa.

53.3. Il Comune di Sassinoro a sua volta, come esposto nella parte in fatto, ha depositato perizia tecnica a firma del geometra Tufo, al fine di evidenziare il mancato rispetto della distanza dalle sponde del fiume Tammaro, facendo riferimento peraltro, ai fini della delimitazione della sponda, al criterio della piena straordinaria, criterio fermamente contestato dalla difesa della New Vision che, anche con il deposito di cospicua documentazione, ha dedotto come il criterio da prendersi in considerazione fosse quello della piena ordinaria.

53.4. La Commissione VAS-VIA-VI, con l’atto di rideterminazione, si è limitata ad evidenziare “che il Corridoio Ecologico è individuato dalla Regione Campania nella specifica cartografia a corredo del PTR e che dalla stessa, tra l'altro riportata dal Comune di Sassinoro nel PUC approvato, risulta che l'impianto di compostaggio è esterno al corridoio ecologico contrariamente a quanto asserito nella predetta perizia di parte.

Le modifiche alla predetta cartografia proposte dal Tecnico di parte incaricato dal Comune di Sassinoro, sulla base di valutazioni in merito all'evoluzione della morfologia delle sponde del Fiume Tammaro, trattando di materie di esclusiva competenza della Regione Campania (ovvero la redazione del PTR), non possono essere ritenute significative al fine della valutazione di interferenze del progetto de quo con il corridoio ecologico.

Inoltre si rappresenta che anche in tale denegata ipotesi, l'intervento non costituirebbe frammentazione del corridoio, bensì intervento puntuale senza conseguenze sulla valenza delle connessioni ecologiche del corridoio stesso.".

53.4.1. Peraltro, a corredo dell’atto di rideterminazione della Commissione, non è affatto allegata la cartografia con l’individuazione del sito interessato dalla realizzazione dell’impianto della New Vision (in ordine all’inidoneità della cartografia ad individuare la distanza dalle sponde del fiume Tammaro si dirà in seguito).

Detta motivazione, contenuta nell’atto di rideterminazione della Commissione VIA-VAS-VI, si rileva assolutamente inidonea a porsi come atto di conferma in senso proprio dell’operato della Regione – al contrario, come sopra detto, dell’ulteriore parte motivazionale relativa alla non necessità della valutazione di incidenza – in quanto le censure prospettate al riguardo dalle parti non afferiscono alla materia ambientale ma piuttosto, in quanto relative ad atti pianificatori, alla materia urbanistica, seppure con riflessi sui profili paesaggistico-ambientali, con la conseguenza che detti profili avrebbero dovuto essere riesaminati con la riapertura della conferenza di Servizi ex art. 208 T.U.A., non essendo all’uopo sufficiente l’atto di rideterminazione della Commissione.

Il Comune di Sassinoro peraltro – a prescindere dall’assoluta inidoneità della motivazione del predetto atto a superare con un nuovo atto a valenza provvedimentale le censure articolate dai ricorrenti – ha contestato l’atto di rideterminazione della Commissione in parte qua nell’ultima parte del quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, evidenziando come il proprio tecnico avesse considerato il corridoio ecologico previsto dal PTCP sulla base dello stato di fatto supportato dalle misurazioni georeferenziate effettuate in loco, del tutto coincidenti con la particella catastale acque come delimitata nelle carte catastali pubbliche fidefacienti.

53.4.2. Data l’assoluta centralità della questione del rispetto della distanza prescritta dalle norme tecniche di attuazione del PTCP dal corridoio ecologico, contestata in entrambi i giudizi dalle parti ricorrenti e dalla Provincia, costituita in entrambi giudizi, e l’assoluto difetto di istruttoria e di motivazione degli atti gravati in ordine a tale profilo, nonché il deposito di contrastanti relazioni provenienti dai tecnici di parte, la Sezione ha ritenuto di disporre verificazione sul punto, secondo quanto esposto nella parte in fatto e di seguito precisato.

54. Ciò posto, va osservato che le censure formulate in parte qua nei ricorsi introduttivi – in alcun modo superate, secondo quanto dianzi precisato, dall’atto di rideterminazione della Commissione VIA-VAS-VI – sono tempestive in quanto le stesse, afferendo come detto alla materia urbanistica e all’assetto del territorio, relativamente alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, quali delineati dal PTCP, avrebbero dovuto essere oggetto di approfondita disamina da parte della Conferenza dei Servizi ex art. 208 T.U.A. – a prescindere dalla circostanza che le stesse fossero state oggetto di disamina anche nella procedura di valutazione di non assoggettabilità a V.I.A. - avuto tra l’altro riguardo alla ferma opposizione sul punto mostrata dalla Provincia, ente deputato all’individuazione dei siti non idonei ex art. 197 T.U.A, nel senso di seguito precisato, anche in forza del principio di leale collaborazione fra Enti territoriali chiamati alla cogestione degli assetti urbanistici ed ambientali.

54.1. La circostanza che le censure de quibus siano state ritualmente formulate dalle parti, con l’impugnazione nei termini di rito del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018, è avvalorata, peraltro, anche dal fatto che la questione relativa alla violazione della distanza dalla sponda del Fiume Tammaro era stata già sollevata dal Comune di Sassinoro con l’atto di opposizione ex 14 quinquies della l. 241/90, proposto avverso gli esiti della conferenza di servizi ex art. 208 T.U.A., e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto inammissibile detta opposizione proprio sulla base del rilievo che le questioni prospettate – tra le quali, come innanzi precisato, quella afferente alla violazione del corridoio ecologico, per essere l’intervento de quo localizzato a meno di 300 metri dalla sponda del fiume Tammaro – afferissero alla materia urbanistica e non a questioni ambientali (cfr. note D.P.C.M. del 23 febbraio 2018 e del 5 marzo 2018 in atti).

55. Nell’esaminare le censure proposte, va innanzi tutto disattesa l’eccezione formulata dalla New Vision secondo la quale le prescrizioni contenute nel PTCP citate dalle parti sarebbero da considerare quale misura di salvaguardia nelle more della approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti, da intendersi decadute dopo il decorso del quinquennio dalla sua approvazione, ovvero in quanto afferenti ad una competenza ormai passata all’Ente d’Ambito.

55.1. Al riguardo si rappresenta in primo luogo come detta prospettazione sia sconfessata anche dalla circostanza che nelle cartografie allegate allo studio preliminare ambientale era fatto esplicito riferimento ai vincoli discendenti dal PTCP (pagg. 101-102).

55.2. Peraltro al riguardo non può prescindersi dalla disanima dell’art. 197 T.U.A. secondo cui, “1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”

Tale competenza è rimasta in capo all’Ente Provincia anche dopo l’entrata in vigore della Legge 56/2014, cd. “legge Del Rio”.

Infatti, fra le funzioni fondamentali assegnate alle Province “riformate”, così come elencate al comma 85 dell’articolo unico dei detta normativa, figurano la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”. Pertanto non è revocabile in dubbio che la Provincia è tenuta ad individuare le zone del territorio provinciale da ritenersi in generale, ovvero per qualsiasi tipologia di impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti, non idonee alla ubicazione degli impianti medesimi.

55.3. Nel caso di specie, le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale devono ritenersi dotate di perdurante efficacia, avuto tra l’altro riguardo alla circostanza che la prescrizione di cui all’art. 34 comma 1 lett. g) della L.R. Campania 14/2016 – che riserva al Piano d'Ambito Territoriale l'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani - non può ancora dirsi operativa, non essendo stato adottato detto Piano d’Ambito Territoriale.

Vi è inoltre da evidenziare che, nel corso della Conferenza di servizi, l’ATO Rifiuti Benevento non ha espresso alcun parere, avendo richiesto un aggiornamento ulteriore dei lavori della Conferenza per esaminare la documentazione trasmessa, aggiornamento rifiutato; inoltre, nel verbale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, è altresì precisato che l’ATO aveva fatto pervenire una nota del 12 gennaio 2018 con cui aveva comunicato che allo stato era sprovvisto della figura del direttore generale, “il quale assumerà la responsabilità della gestione, tecnica, amministrativa, contabile e si occuperà della stesura del piano d’ambito territoriale che costituirà, in attuazione del PRGRU, lo strumento per il governo delle attività necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti che prevederà anche programmi di investimento per gli adeguamenti tecnologici dell’impiantistica esistente o di nuova realizzazione. Pertanto questo Ente non esprime parere in merito alla questione in oggetto, in attesa della costituzione dell’Eda entri in una piena governance”.

55.4. Dette considerazioni sono espresse a prescindere dalla disamina della questione di costituzionalità dell’art. 34 comma 1 lett. g) della L.R. Campania per contrasto con la previsione dell’art. 197 comma 1 lett. d) da esaminarsi alla luce del disposto dell’art. 117 comma 1 lett s) Cost.; questione, questa, invero non rilevante rispetto alla presente fattispecie, avuto riguardo alla non applicabilità allo stato della previsione della normativa regionale indicata.

In materia di smaltimento dei rifiuti, infatti, lo Stato è titolare di una competenza statale esclusiva, riconducibile all'ipotesi della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., per cui deve intendersi inibito al legislatore regionale introdurre deroghe o limiti di varia natura e portata (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 2 aprile 2014, n. 67 e 2 dicembre 2013, n. 285).

Non è dunque consentito al legislatore regionale derogare alla ripartizione di competenze stabilita a livello nazionale fra le Regioni, che hanno il potere di autorizzare i nuovi impianti, e le Province, che hanno il potere di pianificare le zone idonee e non idonee agli impianti sulla base dei criteri stabiliti nel piano di gestione dei rifiuti della Regione.

Tra le norme nazionali rilevanti ai fini del presente giudizio vengono in rilievo, in primo luogo, quelle che attribuiscono alle Regioni il potere di autorizzare i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex artt. 196, comma 1, lett. d), e 208 t.u. ambiente, mentre alle Province è tra l'altro devoluto il potere di individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), l) nonché, sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Diversamente opinando, si attribuirebbe un potere di veto ad un ente privo di competenza primaria nella funzione di autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23/03/2015, n. 1556).

Dalla norma di cui all’art. 197 T.UA. si evince pertanto che l’intervento dell’Autorità d’ambito è puramente consultivo, al pari di quello dei Comuni, mentre rimane ferma la prevalenza delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ove già adottato, come nell’ipotesi di specie, e degli indirizzi espressi dalla Regione. In considerazione di tali rilievi non sarebbe pertanto consentito al legislatore regionale derogare alla ripartizione di competenze stabilita a livello nazionale, né tanto meno configurare le norme del piano territoriale di coordinamento della Provincia, già adottate, come mere norme di salvaguardia destinate a decadere ove il Piano d’Ambito territoriale non sia adottato nel quinquennio successivo.

Pertanto, compete alla Provincia individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento (in tal senso, Corte cost., sent., 04/12/2009, n. 314, secondo cui “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 14 aprile 2008, n. 4, Campania, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti:nel dettare tale norma, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che afferisce all'uso del proprio territorio, abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che "il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati" (art. 199, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale”).

55.5. Peraltro la norma di cui all’art. 197 T.U.A. va letta in coordinamento con le norme di cui agli artt. 196 e 199 del medesimo T.U.A.

Ai sensi dell'art. 196 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 152 del 2006, è di competenza della regione la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199.

In particolare, ai sensi dell'art.199, comma 3, lettera d) il piano regionale per la gestione dei rifiuti contiene informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario, nonché, ai sensi della lettera l), i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

Alle province compete pertanto, ai sensi dell'art. 197, comma 1 lettera d), l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

A sua volta, l'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'adozione da parte della provincia, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, del piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

Dunque, secondo le indicazioni desumibili dalla normativa statale, le Province devono individuare i siti idonei nell'osservanza dei criteri definiti nel piano regionale e nel piano territoriale provinciale di coordinamento (in tal senso, T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 02-01-2017, n. 3).

Il PTCP, al riguardo, ha una doppia valenza: da un lato si configura quale piano quadro, e, come tale, necessita della pianificazione comunale per essere attuato; d'altro lato, come piano generale, reca prescrizioni direttamente applicabili, prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale ed immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati, e tra queste figurano senza dubbio quelle relative all’individuazione delle aree inidonee alla localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, in quanto derivanti da una precisa prescrizione al riguardo della normativa statale (ex art. 197 del T.U.A.).

Le prescrizioni dettate dalla Provincia, come evincibile dal chiaro tenore letterale della normativa de qua, sono pertanto di immediata e diretta applicazione, tanto è vero che esse possono essere espresse anche indipendentemente dall’esistenza dello strumento di pianificazione: tale è il senso dell’inciso “ove già adottato”, riferito al PTCP e contenuto nel co.1, lett. d) dell’art.197.

Nell’ipotesi di specie, per contro, il PTCP è stato adottato e ad esso deve conformarsi il parere della Provincia.

56. Poste queste considerazioni, deve essere rigettata la censura formulata nel secondo motivo del ricorso introduttivo del Comune di Morcone e altri fondata sul rilievo dell’inidoneità del sito de quo perché situato in area PIP, avuto riguardo alla previsione dell’art. 79 delle norme di attuazione del PTCP, nella parte in cui considera come inidonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le “aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica”, posto che detta parte dell’art. 79 deve intendersi superata dai contrastanti e successivi indirizzi recati nel piano regionale per la gestione dei rifiuti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, ad oggetto: "Adozione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (P.R.G.R.U.) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge regionale 14/2016”, da ritenersi ex lege prevalente in quanto deputato ad individuare i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’indicata previsione dell’art. 199 comma 3 lett. l) T.U.A..

Ed invero, al riguardo, la previsione R 11, contenuta nella parte quarta “Programmi e linee guida” di detto piano, esprime una “preferenza” per le aree industriali, precisando che “La localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo dovrà essere oggetto di studi di dettaglio tendenti ad approfondire l'ubicazione dei candidati siti rispetto all'uso e alle vocazioni dei territori limitrofi. In fase di procedure di autorizzazione, si dovrà tenere conto, in termini via via più favorevoli rispetto alle ipotesi ventilate, della seguente classificazione del territorio, ordinata a iniziare dalle partizioni territoriali in cui insistono i vincoli cogenti e nelle quali è esclusa la localizzazione degli impianti in questione, fino alle aree in cui è auspicabile una loro localizzazione: i) aree vincolate sulle quali sono stati individuati i vincoli descritti al paragrafo 9.1 del presente Piano; ii) aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, caratterizzate da bassa densità di popolazione, limitata presenza di esercizi commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali; iii) aree urbane miste, ovvero aree urbane a densità di popolazione media, presenza di esercizi commerciali, limitate attività artigianali, assenza di insediamenti industriali; iv) aree urbane densamente popolate, con elevata presenza di esercizi commerciali ed attività artigianali e limitata presenza di insediamenti produttivi; v) aree prevalentemente agricole, con scarsa densità abitativa, scarsa presenza di esercizi commerciali e di attività artigianali; vi) aree prevalentemente industriali, caratterizzate da insediamenti produttivi, con scarsa o scarsissima densità abitativa; vili) aree esclusivamente industriali (escludendo dall'analisi le discariche di qualsiasi natura ), in cui sono presenti solamente attività produttive e prive di insediamenti abitativi”.

56.1. Non superate dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani devono per contro intendersi le ulteriori previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 16, 20 e 79 del P.C.T.P..

Ed invero, come anche precisato a pag. 371 dell’aggiornamento del PRGRU della Regione Campania (Parte Quarta “Programmi e Linee Guida”), “È estremamente rilevante in questa sede rimarcare l'ambito di azione del PRGRU rispetto alle operazioni di localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento. Secondo la norma vigente, infatti, (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 196 comma 1, punti elenco n e o), è competenza specifica delle Regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre l'individuazione delle stesse aree è una competenza esclusiva delle Province.

In particolare, tale individuazione, a livello di ATO (D.Lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), dovrà avvenire da parte della Province solo a valle della determinazione dei criteri compiuta a livello di pianificazione regionale e sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni. Tale precisazione è necessaria e doverosa soprattutto alla luce del principale limite dell'analisi contenuta nel presente capitolo, la quale risulta valida solo per il livello di scala con il quale vengono qui rappresentati i vincoli spaziali gravanti sul territorio regionale.

Al livello di scala adoperato nella cartografia allegata al PRGRU (uno a un milione), un errore di mezzo millimetro (difficilmente apprezzabile ad occhio nudo), contenuto nel limite di una superficie vincolata, comporta un errore di cantiere di cinquecento metri. Altri errori cartografici possono derivare dalle operazioni di trasferimento del sistema di coordinate degli strati dei vincoli cogenti acquisiti da una pluralità di autorità con competenza ambientale. Ciò in quanto tali autorità non posseggono uniformemente gli strati informativi di che trattasi georiferiti secondo il sistema UTM (map datum WGS84).

È agevolmente comprensibile, dunque, la necessità di dovere considerare attendibili solo per gli scopi legati ai limiti e alla portata del PRGRU, più volte ampiamente sottolineati, i cartogrammi relativi agli strati che rappresentano i vincoli gravanti sul territorio regionale.

Le Province, nell'esercizio di propria esclusiva competenza di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento, dovranno definire accuratamente, nell'appropriato livello di scala, la distribuzione spaziale dei vincoli corrispondenti ai criteri di localizzazione individuati nel PRGRU.

Da quanto rappresentato, dunque, emerge che l'analisi svolta non può ritenersi completa a causa di numerosi aspetti di dettaglio che possono essere considerati solamente nelle fasi a valle, in parte a livello di pianificazione provinciale e, più appropriatamente, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, compresi gli studi e le eventuali procedure di valutazione ambientale, di competenza regionale. Ciò tenuto conto soprattutto del livello di dettaglio delle informazioni cartografiche disponibili alla scala adoperata nella cartografia regionale presa a riferimento”.

57. Ciò posto, può passarsi alla disamina del combinato disposto degli artt. 16, 20 e 79 delle norme tecniche di attuazione del PTCP.

57.1. L’art. 16 (“Le strutture complesse del sistema ambientale e naturalistico. Descrizione e obiettivi specifici di tutela”) dispone al riguardo “1. Nella Tavola B.1.1 sono identificati i seguenti capisaldi del sistema ambientale e naturalistico:

corridoi ecologici regionali del Volturno, del Calore, del Fortore, dell'Isclero, del Sabato e del Tammaro (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda)....”.

Parimenti l’art. 20 prevede, quanto agli obiettivi di gestione principale delle aree di gestione, che “le aree di protezione sono le aree pedemontane dei massici carbonatici, caratterizzate dalla presenza di numerose sorgenti lineari e puntuali, e le fasce al contorno dei corridoi ecologici (come perimetrate nella Tav. B1.1.)”.

Dette prescrizioni, a loro volta, vanno lette in coordinamento con la prescrizione dell’art. 79 secondo la quale “Nelle more dell'approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti il PTCP individua, ai sensi dell'art. 197, co.1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti:....

“aree dei capisaldi del sistema ambientale naturalistico”.

Il medesimo art. 79 dispone altresì che “nelle more dell'approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti il PTCP individua, ai sensi dell'art. 197, co.1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti:

- 1.2- Sistema Insediativo e dei Beni Culturali...

aree intorno agli edifici destinati ad abitazione o agli edifici pubblici stabilmente occupati con un raggio di almeno:

150 m qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili;

250 m negli altri casi;

i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti”.

57.1.1. In relazione alle violazioni di tali prescrizioni va disattesa la prospettazione formulata dalla New Vision solo nelle memorie finali, dopo l’espletamento della verificazione, secondo cui la prescrizione dell’art. 79 delle norme tecniche di attuazione del PTCP quanto alla distanza dalle abitazioni non si applicherebbe all’impianto de quo, ma alle sole discariche a cielo aperto, in considerazione del rilievo che, in base alla prescrizione contenuta nella norma de qua - nel punto 1.2. relativo al sistema insediativo e dei beni culturali, fra cui è da ricomprendere la prescrizione riferita alla distanza dagli edifici destinati ad abitazioni -, i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti; ciò in quanto la norma è riferita, claris verbis, come evincibile dalla sua rubrica, alla localizzazione di tutti gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti per cui l’espressione “area destinata ad essere occupata dai rifiuti” non può in alcun modo intendersi limitata alle sole discariche a cielo aperto.

57.2. Come esposto nella parte in fatto, nell’ambito del giudizio R.G. n. 1127 del 2018 il Comune di Sassinoro in data 27 novembre 2018 ha provveduto al deposito di relazione tecnica di parte, a firma del geometra Tufo, fondata su rilievi topografici, con cui si è attestato che l’impianto de quo sorgererebbe a meno di 300 metri dalla sponda del fiume Tammaro, nonché a distanza di meno di 250 metri da tre abitazioni ed infine a mt. 255 dal S.I.C. “Alta Valle del fiume Tammaro”.

Nella relazione tecnica de qua si rappresenta, quanto alla distanza dalla sponda del fiume Tammaro, che era stata considerata come sponda del fiume quella fascia che parte dall’alveo fluviale di massima piena e termina con il piano di campagna e ripa non raggiungibile delle piene.

57.3. La New Vision ha del pari provveduto in data 27 novembre 2018 al deposito di propria relazione tecnica di parte con cui, sulla base dell’aerofotogrammetria regionale Carta Tematica 2004/2005, si è attestato per contro come l’intervento de quo sorgerebbe a 319 metri dalla sponda del fiume e a 312 metri dal limite esterno della scarpata e quindi in area esterna al corridoio ecologico, evidenziandosi peraltro che “Il corridoio ecologico del Fiume Tammaro viene identificato nella tavola B1.1 come una fascia di 300 m dalla sponda del fiume Tammaro.

La base cartografica su cui è stata redatta la tav. B1.1 è l’aereofotogrammetria dell’IGM scala 1:75000.

Per intenderci 1 millimetro misurato su carta corrisponde a 75m, è chiaro quindi che ogni misurazione di distanza presenta un elevato livello di incertezza.

Al fine di fornire la più corretta misurazione della minima distanza tra il capannone oggetto di intervento e la sponda del fiume Tammaro si è proceduto alla misurazione sulla Aereofotogrammetria Regionale Carta Tematica del 2004/2005 scala 1:5000.

Dove 1mm misurato su carta equivale a 5 metri, con un livello di precisione 25 volte superiore rispetto alla scala 1:75000.

Evidenziato che l’area esterna al capannone in cui è localizzato l’impianto è destinata a verde privato e, dunque, non è interessata dal ciclo lavorazione rifiuti, si riporta quanto segue.(cfr. All. 4 bis).

Da una serena misurazione digitale (cfr. All. 4) si palesa che il capannone è posizionato a 319 m dalla sponda del fiume ed a 312 m dal limite esterno della scarpata”.

57.4. La New Vision con la memoria depositata in data 18 dicembre 2018 ha sottoposto a critica la relazione peritale prodotta dal Comune di Sassinoro a firma del geometra Tufo, osservando come erroneamente, in detta relazione, al fine di calcolare la distanza dalla sponda del fiume Tammaro, si fosse fatto riferimento a quella zona di terreno confinante con l’alveo, suscettibile di essere invasa da straripamenti dovuti a piene straordinarie, dovendosi, per costante giurisprudenza, fare riferimento al confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua e non a quella straordinaria. A conferma di tali assunti la New Vision ha depositato una relazione a firma dell’ing. Laudonio corredata da numerosi documenti (ex pluris, documenti della Regione Lombardia, della Regione Sicilia, del Friuli Venezia Giulia).

In tale relazione il tecnico di parte afferma quanto segue: “Lo stesso legislatore, ancorché regionale propone la stessa tesi, infatti la L.R. 11/2015 del Friuli Venezia Giulia: “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”, all’art. 3, definizioni, individua la sponda come segue:

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria”, assumendo che del pari la giurisprudenza “ha chiarito che, intendendosi per «sponda» il confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali e per «argini» le barriere esterne, per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali, l’esigenza di evitare soluzioni del tutto arbitrarie impone di assegnare ai due termini un significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la «sponda» e la funzione a questa connessa”.

58. In considerazione di tali rilievi e delle relazioni tecniche di segno opposto, la Sezione ha anzitutto ritenuto l’impossibilità di espletare una verificazione su mera base cartografica, risultando le cartografie regionali su larghissima scala del tutto inidonee, secondo quanto del resto rappresentato a pag. 371 dell’Aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania cit., a dare indicazioni precise, e risultando del pari detta inidoneità nella stessa cartografia allegata al PTCP di cui alla richiamata tavola B.1.1 relativa alla fascia di 300 m dalla sponda del fiume Tammaro, come risultante dalla stessa relazione peritale depositata dalla New Vision in data 27 novembre 2018.

Pertanto, la Sezione, con le ordinanze collegiali nn. 01862/2019 e 01863/2019, ha disposto verificazione, al fine di accertare la distanza dell’impianto dalle sponde del fiume Tammaro, avendo riguardo al criterio delle piena ordinaria, quale indicato dalla costante giurisprudenza in materia e peraltro dalla stessa New Vision, nonché dagli edifici destinati ad abitazioni.

59. Il verificatore, quanto alla distanza del fiume Tammaro, ha così relazionato: “nell’Allegato 1.3 Relazione idrologica/idraulica per la determinazione del livello della piena ordinaria, si è proceduto alla stima della linea del livello della piena ordinaria del fiume Tammaro nell’area di interesse. Tale richiesta è stata formulata per motivi di completezza della misura, verificando, quindi, non soltanto la distanza a partire dall’limite dell’alveo inciso (cioè dalla forma fluviale), ma anche dal limite del livello di piena ordinaria (nel seguito LPO), che in generale non coincide con il limite dell’alveo inciso.

E’ opportuno premettere che il limite del LPO, contrariamente a quanto avviene per il limite d’alveo, non possiede una evidenza fisica e pertanto la sua determinazione può derivare soltanto da una procedura di stima che si fonda su processi a carattere stocastico e non deterministico. Il livello di piena ordinaria viene così definito: in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (parecchie decine di anni) il livello superato uguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione. Tale definizione fornisce un criterio per la determinazione del LPO, possiede un limite operativo molto evidente, in quanto condiziona il risultato e l’applicazione stessa alla disponibilità di una serie di misure di livello ed alla qualità del campione di dati disponibile sia in termini quantitativi, che qualitativi. Per la determinazione del LPO si osserva quanto segue:

·il criterio deve essere necessariamente un criterio di natura idraulica;

·risulta necessario disporre di una sezione idrometrica con una serie di misure per un periodo statisticamente significativo (tecnicamente almeno 20 anni), fatto che si verifica raramente nella realtà.

In assenza di tali elementi la definizione non sarebbe rigorosamente applicabile. Orbene in tali casi, per buona norma tecnica, ci si riferisce alla piena ordinaria, intesa come la piena in corrispondenza della quale si realizza il LPO cercato. La porzione d’alveo che soggiace al LPO si definisce alveo di piena ordinaria. I Piani Stralcio ed in particolare il Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni del bacino del Fiume Volturno (PSDA), redatto dall’ex AdB Liri-Garigliano e Volturno, ed approvato con DPCM del 21/11/2001, in cui ricade l’ambito di interesse del Comune di Sassinoro, definisce la piena ordinaria con riferimento al concetto di Tempo di ritorno T (espresso in anni e riferito alla portata di piena) e cita testualmente: “Si definisce alveo di piena ordinaria la parte della Regione fluviale interessata dal deflusso idrico in condizioni di piena ordinaria, corrispondente al periodo di ritorno T = 2-5 anni. Nel caso di corsi d’acqua di pianura, l’alveo di piena ordinaria coincide con la savanella, cioè con la fascia fluviale compresa tra le sponde dell’alveo incassato. Nel caso di alvei alluvionati, l’alveo di piena ordinaria coincide con il greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria”.

Pertanto, per la stima del LPO, utilizzando le sopra riportate definizioni, vengono svolte le seguenti considerazioni:

·la definizione del LPO corrispondente al livello del massimo annuale che viene uguagliato o superato in 3/4 del periodo di osservazione, può essere correlato al T di ritorno. Pertanto si determina che il T del LPO è pari ad 1,33 anni;

·il tempo di ritorno T della piena ordinaria indicato invece dal PSDA è pari a 2-5 anni.

·se si ammettesse che la distribuzione di probabilità cumulata dei livelli sia identica a quella delle portate che generano tali livelli, si realizzerebbe una difformità tra le due norme in quanto:

TLPO = 1,33

TQord = 2-5.

In considerazione che le due distribuzioni di probabilità sono in genere diverse, ai fini della determinazione del LPO si ritiene congruo assumere, in accordo con il PSDA

TQord = 2-5anni

In particolare anche sulla base dei risultati che verranno esposti si ritiene di assumere T = 2.

Pertanto, per quanto esposto all’Allegato 1.3 - Relazione idrologica idraulica per la determinazione del livello della piena ordinaria, il valore di portata al colmo di piena Q2., con riferimento al tempo di ritorno T = 2 anni, risulta pari a 103,80 mc/s.

Detto valore, svolti i rilievi topografici finalizzati alla definizione delle sezioni significative, è stato utilizzato negli approfondimenti idraulici di seguito illustrati ai fini della definizione del LPO. Di fatto, con l’ausilio del codice di calcolo numerico HEC-RAS (ver. 5.0.7) dello US Army Corps of Engineers (USACE), si sono stimati i livelli di piena ordinari corrispondenti alla portata calcolata.

Negli elaborati grafici allegati (Tavola 5 Rappresentazione del livello della piena ordinaria determinato nell’ambito delle attività di verificazione; Tavola 6 Sezioni riportanti in livello della piena ordinaria determinato nell’ambito delle attività di verificazione) si può verificare il reciproco posizionamento che intercorre tra il limite dei 300m dall’impianto della New Vision e il livello corrispondente alla piena ordinaria.

Lo stesso confronto è stato eseguito anche su un elaborato planimetrico nel quale sono stati riportati anche i vettori indicanti i punti dai quali sono state misurate le distanze (Tavola 4 - Individuazione delle distanze dell’Impianto New Vision dai fabbricati limitrofi – UNIBA).

3.1 Considerazioni conclusive in risposta al quesito di cui al par. 3.

In sintesi, all’esito della simulazione eseguita ed argomentata nel precedente paragrafo, come dettagliatamente illustrato dagli elaborati grafici allegati, si può verificare che in 6 sezioni il limite corrispondente al livello di piena ordinaria risulta cadere ad una distanza inferiore ai 300 m dalla proprietà New Vision Srl.. In particolare:

·rispetto al limite di gronda ed al ciglio carrabile, vi sono n°. 5 Sezioni in cui si evidenzia che la distanza dei 300m non risulta rispettata: Sez. n. 3, 4, 5, 6 e 7;

·rispetto al ciglio carrabile adiacente all’impianto della NEW Vision, oltre alle 5 sezioni su elencate vi è anche quella individuata come sez. n. 2 in cui emerge non rispettata la distanza dei 300m.

Nel corso della verificazione, peraltro, il verificatore ha, in riscontro alla produzione tecnica consegnata ad esso verificatore in occasione dell’ultimo accesso (anche per pec) dal CTP della New Vision (prof. Del Giudice) ed inerente la verifica della distanza dell’impianto di 300 mt dal corridoio ecologico del fiume Tammaro, nonché della linea del livello di piena ordinaria, da assumersi quale limite per la fascia di rispetto, eseguito una modellazione del livello di piena ordinaria, sulla scorta della portata elaborata dal consulente di parte e delle sezioni topografiche rilevate nel corso della verificazione, arrivando alla conclusione che, finanche con il valore della portata suggerita dal tecnico della New Vision, il limite del livello di piena ordinaria ricade ad una distanza inferiore ai 300 mt dall’impianto della controinteressata società in ben 6 sezioni.

59.1 Il medesimo verificatore ha inoltre accertato (cfr. ultima parte della relazione idraulica) che il LPO in destra idraulica (lato di interesse) supera comunque il ciglio del tratto delimitato dai gabbioni.

60. La relazione del verificatore è stata contestata dalla New Vision che ha provveduto in data 9 maggio 2020 al deposito di relazione al firma del proprio tecnico, ing. Del Giudice, con il quale si è contestata la metodologia seguita dal verificatore sulla base del rilievo che lo stesso avesse errato, nel fare riferimento, ai fini della determinazione del livello di piena ordinaria, ad una precisa portata idrogeologica, basata su procedure di stima fondate su modelli probabilistici, ovvero al concetto riferito al tempo di ritorno in relazione al periodo di ritorno T = 2-5 anni indicato nel Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni del bacino del Fiume Volturno (PSDA), redatto dall’ex AdB Liri-Garigliano e Volturno, ed approvato con DPCM del 21/11/2001, in cui ricade l’ambito di interesse del Comune di Sassinoro – prescegliendo peraltro soggettivamente il tempo di ritorno riferito a due anni anziché quello riferito a cinque anni - e non anche al criterio geomorfologico contenuto nel medesimo testo riferito al greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria, da adottarsi in riferimento agli alvei alluvionati.

Il tecnico delle New Vision al riguardo ha prodotto due elaborati, uno relativo alla delimitazione del greto attivo, ai fini dell’individuazione della sponda destra, a suo dire coincidente con il ciglio della gabbionata ivi presente, nonché un secondo elaborato, con cui si darebbe atto delle diverse simulazioni eseguite con l’utilizzo della medesima portata d’acqua individuata dal verificatore, utilizzando dieci scenari di calcolo, riferendo che all’esito delle stesse l’impianto della New Vision risulterebbe posizionato ben oltre i 300 metri dalla sponda destra del fiume.

61. All’esito dei chiarimenti richiesti dalla Sezione in relazione a quanto rappresentato dal tecnico della New Vision, il verificatore ha confermato le conclusioni cui era pervenuto sulla base dei seguenti rilievi in merito alla morfologia del corso d’acqua:

“Si premette che la definizione di piena ordinaria riportata all'art. 4 punto 2 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni bacino Volturno (PSDA) costituisce un richiamo a norme già vigenti e non è funzionale ad una mappatura del livello di piena ordinaria tra le fasce fluviali, è, quindi, da considerarsi soltanto indicativa ed a corollario.

In merito poi alla definizione, la prima assunzione che ne viene fatta derivare dal CTP New Vision Srl è che vi sia coincidenza tra l’alveo di piena ordinaria (che appartiene al demanio necessario e che quindi traduce giuridicamente il concetto di corso d’acqua) e l’alveo inciso, vale a dire la forma fluviale in cui l’acqua defluisce e che ha la funzione di delimitare (indicare dove termina il corso d’acqua), contenere (definire un volume di contenimento della massa d’acqua), e far defluire (deve verificarsi ordinariamente la condizione di moto).

Tale assunzione è concettualmente errata.

Nelle norme del PSDA è definita: per gli alvei incassati l’alveo di piena ordinaria è collegato al concetto di savanella, definita come fascia fluviale compresa tra le sponde dell’alveo incassato. Tale dizione è semplicemente un riporto, con qualche adattamento di quanto contenuto nel RD 523/1904 all’art 93, la savanella (che è un concetto idraulico) non coincide necessariamente con tutto l’alveo incassato, altrimenti, oltre a poterlo scrivere espressamente nel PSDA, si sarebbe utilizzata una dizione riferita ai cigli che costituiscono il limite dell’alveo inciso e sono - come detto - punti. Il riferimento alla sponda, che invece è un tratto lineare, indica che la savanella interessa la sponda, ma non necessariamente, la sommerge interamente. Questo distinguo non era necessario all’epoca del RD 523/1904, e, come detto, il PSDA ha inteso solo richiamarlo senza voler fornire elementi specifici per la perimetrazione di cui non si è occupato.

Si riportano due figure schematiche del tutto generali tratte dalla pubblicazione che viene citata come riferimento dal tecnico di parte nella prima consulenza espletata “Delimitazione del demanio idrico Fluviale. Analisi di alcune difficoltà tecniche e normative attraverso un esempio di studio". In tale pubblicazione inoltre è espressamente indicata, nel glossario allegato, la differenza tra alveo inciso ed alveo demaniale.

Per gli alvei alluvionati, l’alveo di piena ordinaria è collegato al concetto di greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria. Per questa tipologia di alvei, il deflusso ordinario avviene su canali effimeri che costituiscono tante savanelle, separate da barre sabbiose facilmente modificabili. In questi alvei si ipotizza che la piena ordinaria transiti occupando tutte le savanelle ed eventualmente sommergendo le barre. Questa porzione dell’alveo è denominata greto attivo e non coincide necessariamente con l’alveo inciso (quasi mai), ma è l’insieme delle savanelle, che potrebbe essere assunto coincidente con l’alveo di piena ordinaria.

In genere nei grandi corsi d’acqua di pianura (che poi sono l’argomento principale trattato del PSDA), gli alvei hanno capacità di portata molto elevate e, quindi, è possibile che la piena ordinaria possa defluire anche utilizzando la sola savanella o il greto attivo.

Si riporta anche qui uno schema indicativo dal quale emerge che il greto attivo potrebbe coincidere con l’alveo demaniale. Da quanto detto e rappresentato consegue evidentemente che l’eguaglianza

alveo inciso = alveo di piena ordinaria

non è vera in generale. Al più le due cose potrebbero risultare sostanzialmente coincidenti, ma previe valutazioni separate.

Pertanto, il PSDA non indica alcuna via geomorfologica per la determinazione dell’alveo di piena ordinaria e non assume l’alveo inciso come alveo di piena ordinaria, non essendo lo strumento normativo in materia.

Nel merito il CTP New Vision Srl, parla di valutazioni attraverso un'analisi geomorfologica, ma poi, stante la variabilità delle forme dei corsi d’acqua, oggetto della geomorfologia, l’individuazione dell’alveo inciso non è affatto sempre immediata. Quando poi si inseriscono elementi antropici la questione può risultare ancora più complessa: assumere come ciglio della sponda il limite esterno del coronamento dei gabbioni, che è un’opera antropica, può non essere una scelta corretta. In alcuni casi le aree retrostanti hanno la stessa quota (o poco dissimile) dal coronamento e dunque potrebbero normalmente appartenere all’alveo come zona di deposito, non sapendo peraltro quando e come è stata realizzata l’opera in gabbioni. Inoltre il LPO potrebbe risultare a quota più elevata e questo induce a pensare ad una cattiva valutazione. Nel caso di specie, oltre il gabbione (verso l’esterno), esiste una scarpata molto pronunciata e quindi la definizione del ciglio in dx idraulica (lato di interesse) appare difficoltosa a prima vista. Peraltro il CTP nella sua produzione individua un piede della scarpata dx (non meglio definito) e poi indica verso l’interno dell’alveo una linea longitudinale come sponda dx.

Peraltro il verificatore non individua il ciglio di sponda in dx e dunque non è possibile verificare distanze. La misurazione dal limite del greto attivo (che in linea di principio è intermedio tra il piede ed il ciglio di sponda), è del tutto arbitraria. Peraltro il limite del greto attivo indicato dallo stesso CTP, è in sostanza il LPO da lui determinato idraulicamente e quindi la valutazione per la determinazione della distanza è di fatto di natura idraulica e non geomorfologica”.

In merito alla modellazione idraulica, inoltre, il verificatore ha reso i seguenti chiarimenti: “si rappresenta che la determinazione del livello di piena ordinaria, in mancanza di serie di dati storici idrometrici, è stata condotta partendo dai valori dei Tempi di Ritorno associabili alla piena ordinaria; questa, oltre ad essere una soluzione tecnica obbligata, trova ampio consenso in letteratura. In pratica il LPO si stima considerando un livello idrico, associabile ad un valore di piena definito come ordinario. La determinazione del LPO assume interesse per la delimitazione delle aree demaniali e non per finalità inerenti la progettazione di opere o la delimitazione delle aree a pericolosità e rischio, per le quali si fa riferimento alle cosiddette piene straordinarie e che sono le motivazioni principali per le quali si utilizza la modellistica idraulica.

Per i valori di piena ordinaria di riferimento, si utilizza quanto riportato in letteratura e quindi anche l’indicazione del PSDA è da considerarsi del tutto accettabile.

Nell'applicazione del modello idraulico risulta rilevante la valutazione delle scelte parametriche caratterizzanti il deflusso della piena; tali scelte devono tener conto, oltre alle locali condizioni fisiche del tratto di fiume interessato, anche della loro intrinseca variabilità nel tempo. Ne consegue che i riferimenti in letteratura per la corretta scelta dei parametri è di rilevante importanza. Nel modello adottato nella verificazione (il "VAPI" - riferimento ufficiale fornito a livello del CNR DGNCI utilizzato anche per il PSDA -) i parametri utilizzati (e di conseguenza le calcolazioni eseguite) sono riferiti a valori consolidati in letteratura; in particolare:

·le condizione al contorno sono state valutate come stato critico;

·il coefficiente di contrazione è stato valutato in funzione delle marcate irregolarità in piano del tratto di fiume studiato e, quindi, maggiore di 0,8;

·la scabrezza si è posta pari a 0.025 (Manning) valore indicativo medio per gli alvei naturali.

Inoltre, al pari della modellazione eseguita dal CTP, nella verifica eseguita è introdotta l'ipotesi di moto monodimensionale.

Nel modello idraulico adottato, la variabilità dei parametri (come certamente noto al CTP della New Vision nella sua qualità di docente universitario), non rappresenta una sterile caratteristica di aleatorietà insita del modello stesso, tale da consentire all'operatore, nelle sue applicazioni, di poter operare liberamente scelte arbitrarie e soggettive; come è noto in ambito universitario e come ricorrente in letteratura tecnica, la variabilità dei parametri presi in carico dal modello permette di poter adattare l'elaborazione numerica del modello stesso alle svariate e possibili condizioni al contorno esistenti nella realtà. Un operatore poco attento può interpretare i parametri che entrano nel modello quali numeri sterili, magari funzionali alla premeditata risposta ricercata, senza verificare se questi abbiano concreta corrispondenza in ambito fisico; al contrario, attingendo alla consolidata letteratura tecnica e conoscendo la natura del modello adottato, si possono effettuare scelte parametriche tarate sulla effettiva realtà fisica del tratto del corso d'acqua in esame: l'attento operatore sa bene quale sia, ad esempio, l'intervallo dei valori numerici che meglio possono rappresentare la reale scabrezza o la contrazione e la dilatazione nelle sezioni del tratto di fiume soggetto a verifica, scartando aprioristicamente valori che non troverebbero reale corrispondenza. Ecco quindi che nella realtà la variabilità dei risultati offerta dai modelli idraulici, non deve assolutamente essere interpretata quale soggettività o aleatorietà insita del modello stesso.

Con questo spirito, ad ulteriore convincimento dei risultati prospettati nella relazione del verificatore già depositata agli atti, pur volendo accogliere proposte di suggerimento provenienti dal CTP New Vision Srl, la scrivente ha eseguito ulteriori verifiche a campione, adottando scelte parametriche anche differenti da quelle prospettate in precedenza, ma al tempo stesso fisicamente significative, dimostrando che nella sostanza l'esito finale della verificazione in realtà non cambi”.

62. Le risultanze della C.T.U. ad avviso del collegio, nonostante le approfondite contestazione ad essa mosse dalla difesa della controinteressata, restano condivisibili.

In primo luogo, venendo in rilievo un alveo alluvionato, deve ritenersi corretto il riferimento al concetto idraulico di tempo di ritorno ai fini dell’individuazione del livello di piena ordinaria, in quanto negli alvei alluvionati l’acqua defluisce su canali effimeri, con la conseguente impossibilità di adottare un criterio geomorfologico, come attentamente riportato dal verificatore nella relazione di chiarimenti ed evincibile dalla stessa definizione del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni del bacino del Fiume Volturno (PSDA), redatto dall’ex AdB Liri-Garigliano e Volturno, ed approvato con DPCM del 21/11/2001.

La necessità di fare riferimento ad un modello idraulico per la determinazione del LPO, peraltro, si evince dalla stessa definizione di sponda contenuta nella relazione del tecnico della New Vision depositata in data 18 dicembre 2018 nella parte in cui si afferma che “Lo stesso legislatore, ancorché regionale, propone la stessa tesi, infatti la L.R. 11/2015 del Friuli Venezia Giulia: “Disciplina Organica in materia di Difesa del Suolo e di Utilizzazione delle Acque” all’art. 3 definizioni individua la sponda come segue:

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria”.

Pertanto, nel caso di sponda variabile, come avviene per gli alvei alluvionati, ai fini dell’individuazione della sponda non può che farsi riferimento al livello idrico della piena ordinaria.

Peraltro il verificatore, pur facendo riferimento al concetto idraulico riferito al tempo di ritorno ai fini del calcolo del livello di piena ordinaria citato nello stesso Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni del bacino del Fiume Volturno (PSDA), redatto dall’ex AdB Liri-Garigliano e Volturno, approvato con DPCM del 21/11/2001, in cui ricade l’ambito di interesse del Comune di Sassinoro, è pervenuto a conclusioni del tutto attendibili, come peraltro evidenziato nella relazione peritale del tecnico della Provincia professor Pianese, Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia presso l’Università di Napoli Federico II.

Il tecnico della Provincia ha prodotto, invero, un proprio Studio Idrologico ed Idraulico dettagliato, indipendente rispetto a quelli già prodotti dal Verificatore e dal Consulente Idraulico della Società New Vision, atto a confrontarsi con gli stessi, in modo da verificare il reale distanziamento dell’area di sedime dell’impianto di proprietà della medesima Società rispetto alla fascia di Piena Ordinaria relativa al tratto del fiume Tammaro più prossimo a quella stessa area di insediamento, onde valutare, in modo circostanziato, se tale distanza sia, o meno, maggiore di 300 m.

Il prof. Pianese ha eseguito i calcoli idraulici sia con riferimento ai dettagliati rilievi topografici eseguiti, per conto del Verificatore, dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sia con riferimento ai rilievi redatti per conto della New Vision.

Lo stesso, al riguardo, ha evidenziato come “Nonostante quanto affermato (e anche mostrato graficamente) dal Consulente Idraulico della New Vision srl - Prof. Giuseppe Del Giudice - i due rilievi non risultano affatto coincidenti, e la loro utilizzazione dà luogo a interpretazioni anche molto diverse della realtà fenomenologica. E’ evidente che, essendo i due rilievi, tra loro, diversi, lo scrivente non può che essere motivatamente propenso ad accettare, quali più aderenti alla realtà dei luoghi, quello sviluppato dal Verificatore. Ciò, in quanto:

a) Il Verificatore, per il suo ruolo, quale braccio operativo del TAR Campania e quale Ente Istituzionale a servizio dello Stato, non può che essere estraneo, e quindi Terzo, rispetto alle Parti in campo;

b) Il rilievo fatto eseguire dal Verificatore è stato effettuato prima (nel periodo compreso tra il 25/06/2019 e il 02/08/2019) ed in contraddittorio con le Parti, e senza che nessuna delle medesime andasse, poi, ad appellarsi contro la bontà e/o numerosità e/o grado di dettaglio di tali misure, o, in qualche modo, se ne dolesse;

c) Il Rilievo fatto eseguire dal Verificatore è stato a sua volta eseguito da un Ente Istituzionale, a servizio dello Stato (il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro), il che, da un lato, appare senz’altro garantire la correttezza delle attività di rilievo prima, e di restituzione poi, svolte; dall’altro, appare completamente soddisfare quei requisiti di imparzialità e, più in generale, Terzietà che deve contraddistinguere quanti operano a diretto servizio della Legge, come suo braccio operativo;

d) Come richiesto, a verbale, dall’Avv. Chirico, legale della New Vision srl (cfr. la pagina 3 del Verbale di accesso del 28.05.2019), il rilievo eseguito dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro è stato effettuato:

d.1) avvalendosi di una strumentazione di tipologia, marca, modello e codice identificativo preassegnati, costituita da una “stazione totale LEICA TS15” e da un “ricevitore GNSS LEICA 1200” (cfr. la Relazione denominata “Rilievo topografico in territorio di Sassinoro (BN)”, redatta dal personale del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro e agli atti dei procedimenti);

d.2) Verificando che, immediatamente prima della sua utilizzazione per il rilievo dei luoghi oggetto del contendere, tale strumentazione fosse debitamente tarata e controllata (cfr. con quanto riportato a pag. 9 della Relazione denominata “Rilievo topografico in territorio di Sassinoro (BN)”, redatta dal personale del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro, consegnata come parte della produzione del Verificatore);

e) Delle date e delle modalità di rilievo è stato dato, da parte del Verificatore, via pec, debito avviso alle Parti, affinché potessero presenziarvi e potessero eventualmente discuterne o inficiarne la validità già al momento della loro redazione;

f) viceversa, il rilievo topografico prodotto dai Consulenti della New Vision srl è stato eseguito in maniera del tutto autonoma, con l’impiego di strumentazione di cui non risultano note né marca, né modello, né caratteristiche né codice identificativo, e non si sa neanche se tali apparecchiature, subito prima del loro impiego sui luoghi di causa, sono state preventivamente calibrate e tarate da Soggetto a ciò deputato. Inoltre, esso è stato consegnato ufficialmente, dal Consulente della medesima New Vision srl, solo successivamente (vale a dire: in data 07/10/2019, cfr. il Verbale di accesso redatto nella stessa data, e presente all’interno della Produzione del Verificatore agli Atti dei due procedimenti).

Tanto premesso, lo scrivente ha provveduto, in data 03.07.2020 e 09.07.2020, ad effettuare due sopralluoghi volti ad avere una perfetta cognizione dei luoghi (cfr. il rilievo fotografico allegato, come Allegato n.3, alla presente Relazione) e, soprattutto, a cercare di comprendere le condizioni morfologiche in cui, attualmente, versa la zona del F. Tammaro oggetto di analisi e, in particolare, di simulazione idraulica.

Ciò, in particolare, allo scopo di chiarire:

a) quale potrebbe essere il valore più plausibile da attribuire al “coefficiente di scabrezza di Manning”, nM, relativo al tratto d’alveo in esame; valore che il Verificatore assume pari a 0.035 s m-1/3 e che il Consulente della New Vision srl tende invece a considerare, di fatto, nelle sua “Relazione di consulenza tecnica di parte in favore della Società New Vision S.r.l.“, quale una sorta di “parametro di taratura”, affetto da possibili e rilevanti errori di valutazione, e perlomeno variabile nell’intervallo di valori compreso tra 0.025 a 0.035 s m-1/3;

b) Se le gabbionate presenti in entrambi i rilievi topografici risultino, o meno, continue e, in particolare, impermeabili al passaggio dell’acqua (in virtù di qualche processo di sedimentazione o di eventuale intrusione di sedimenti argillosi).

·da un lato, la necessità di fare riferimento a un valore del “coefficiente di scabrezza nM di Manning” più attinente alla realtà dei luoghi e maggiormente in linea con le indicazioni che possono trarsi dalla vasta letteratura tecnica esistente sull’argomento.

·dall’altro, la necessità, all’atto delle simulazioni idrauliche, di portare in conto la concreta possibilità che l’acqua possa defluire attraverso le gabbionate (in virtù della loro permeabilità) e che le gabbionate stesse possano essere facilmente oltrepassate, in determinati punti, perché non perfettamente continue (cfr. l’Allegato n.3).

In particolare, come consigliato da numerosi testi di Idraulica Fluviale e di Sistemazioni Idrauliche (cfr., ad esempio, Ven Te Chow (1959), “Open ChannelHydraulics”, Mac-Graw-Hill Book Company, New York; R. H. French (1985), “Open-Channel Hydraulics”, Mac-Graw-Hill Book Company, New York) e dallo stesso manuale del software HEC-RAS utilizzato sia dal Verificatore che dal Consulente della New Vision srl, Prof. Giuseppe Del Giudice, il valore del “coefficiente di scabrezza nM di Manning” dovrebbe essere selezionato “per analogia”, prendendo a specifico riferimento, da un lato, foto relative a condizioni d’alveo per le quali siano il valore del suddetto coefficiente sia stato effettivamente “calibrato” (cioè, determinato) in base ad analisi di campo, e paragonandole alle condizioni nelle quali viene oggi a ritrovarsi il tratto d’alveo oggetto di analisi idraulica.

Dal confronto tra le situazioni riscontrate in alveo sia durante i sopralluoghi del 03.07.2020 e del 09.07.2020 (cfr. le fotografie allegate), sia durante i sopralluoghi precedentemente eseguiti dal Verificatore e dal Consulente della New Vision srl (vedasi gli allegati fotografici prodotti dai due suddetti Tecnici, e già agli atti ) con le foto allegate al manuale d’uso del codice HEC-RAS e ai due citati testi di “Idraulica delle Correnti a pelo libero” (cfr. l’Allegato 2 – Relazione idraulica - alla presente Relazione di Sintesi e, in particolare, le “Photo 1196” e “Photo 1197”, che mostrano un contesto del tutto simile a quello del tratto d’alveo in esame), si evince che il valore più adatto per le simulazioni idrauliche da effettuare con riferimento al tratto in esame è:

in unità di misura statunitensi

nM = 0.065 s ft -1/3

nel sistema di misura internazionale SI:

nM = 0.043744 s m-1/3

Valore, quest’ultimo, che pur essendo superiore a quello utilizzato dal Verificatore, è molto più prossimo a quello adottato da quest’Ultimo (0.035) anziché di quello propugnato, erroneamente, dal Consulente Idraulico della New Vision srl (0.025).

Si fa inoltre presente che, nel corso dei sopralluoghi eseguiti, alcune delle gabbionate poste in sponda destra (idraulica) sono risultate interrotte, anche a causa di dissesti verificatisi in alcuni punti. Peraltro, poiché i gabbioni stati realizzati con pietrame di notevole pezzatura (10-15 cm di diametro medio), e gli spazi intergranulari risultano, attualmente, poco intasati, tali gabbioni si comportano, sicuramente, come altamente permeabili rispetto alle correnti di piena e, pertanto, la modellazione idraulica non può non tenere conto, differentemente da quanto fatto dal Consulente Idraulico della New Vision srl, di questa circostanza”.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle portate al colmo di piena da parte del Consulente Idraulico della New Vision srl lo stesso ha evidenziato che “Con riferimento ai valori presi a riferimento dal Consulente Idraulico della New Vision srl (il Prof. Giuseppe Del Giudice), può osservarsi quanto segue:

L’espressione della curva di probabilità pluviometrica adottata dal Consulente Idraulico della New Visione srl per il bacino sotteso dalla sezione iniziale del tratto d’alveo in esame non è quella individuata nello Studio “VaPi Campania” (Rossi e Villan, 1995), i cui risultati sono, per altro, pienamente accettati sia dal Verificatore che dallo stesso Consulente. Infatti, nell’espressione utilizzata dal Consulente Idraulico della New Vision srl, non è portata in conto la forte variabilità con la quota sul livello del mare, che determina forti incrementi dei valori dei massimi annuali delle portate corrispondenti a preassegnati valori del periodo di ritorno T (…) D) Alla lice delle verifiche effettuate dallo scrivente, la quota media del bacino è pari a 1120,22 m s.l.m.m., confermando quanto effettivamente trovato dal Consulente Idraulico della New Vision srl ma, poi, purtroppo, per un evidente errore di traslazione delle quote (cfr. con la figura riportata alla pag. 5 della nota consegnata dal Prof. Del Giudice in data 7.10.2019 e agli atti di causa) erroneamente riportato nei calcoli successivi;

E) Pertanto, anche alla luce delle verifiche effettuate dallo scrivente, il tempo di corrivazione del bacino dovrebbe essere valutato non già con riferimento a un dislivello medio pari a (725 – 395) m = 330 m, bensì a un dislivello medio di circa (1120.22-395) = 725.22 m.

F) Tale variazione, dando origine a una pendenza media del bacino molto più elevata, quando inserita nella formula adottata dal Consulente della New Vision srl per la stima del tempo di corrivazione (formula di Giandotti), conduce a un valore del tempo di corrivazione estremamente più ridotto di quello stimato dallo stesso Consulente (in particolare, a un valore di tc = 3.596 ore invece del valore tc = 5.33 ore dedotto dal Consulente)”.

Il prof. Pianese inoltre ha svolto ulteriori considerazioni sulle modalità di valutazione delle portate al colmo di piena adottate dal Consulente Idraulico della New Vision srl osservando che “lo scrivente ritiene, in analogia con quanto affermato dal Verificatore, nei suoi “Sintetici chiarimenti in ordine a quanto rappresentato nelle note tecniche depositate dalla parte New Vision Srl in data 9/05/2020”, a proposito della scelta dei valori dei parametri da adottare ai fini della modellazione idraulica dei fenomeni (cfr. la pag. 6), che la scelta del “modello di trasformazione afflussi/deflussi” da adottare per la valutazione delle portate al colmo di piena di assegnato periodo di ritorno possa incidere solo di pochi punti percentuali sul valore delle portate stesse.

Ciò, in quanto un qualsivoglia modello, sia esso “idrologico” (come nel caso appena esaminato) o “idraulico” (quale quello che sarà preso a riferimento nel capitolo successivo) richiede, prima della sua utilizzazione, un’analisi critica delle formule da utilizzare per la stima dei parametri in esso contenuti, per cui dovrà essere riposta particolare cura, prima che al tipo di modello da adottare, ai valori da attribuire ai parametri del modello stesso (che, possibilmente, devono essere preventivamente calibrati in base ai dati a disposizione).

In pratica, come è ben noto, le differenze che insorgono tra un modello idrologico e l’altro dipendono molto poco dal modello utilizzato, ma moltissimo dai valori attribuiti ai parametri di quel modello e, quindi, alle modalità con cui quei parametri sono stati stimati.

Ad esempio, non ha quasi alcuna importanza utilizzare un modello di ruscellamento superficiale quale quello richiamato dal Consulente Idraulico della New Vision srl nella sua “Relazione di consulenza tecnica di parte in favore della Società New Vision S.r.l.” (il Modello della Corrivazione, nella formulazione della Curva Tempo - Area ipotizzata da C. Viparelli) oppure un modello di ruscellamento superficiale quale quello indirettamente utilizzato dal Verificatore (il modello di Nash a due serbatoi lineari e stazionari, tra loro identici, disposti in serie).

Viceversa, per la bontà dei risultati ottenibili utilizzando quel determinato modello di ruscellamento superficiale, è importantissimo adottare metodi di stima dei parametri contenuti in quel determinato modello a loro volta calibrati sulla base dei dati a disposizione (piogge, portate e percentuali di superfici a diverso comportamento idrologico sia nei confronti dei fenomeni di intercettazione delle piogge che di infiltrazione). Nei casi in esame, i parametri del modello idrologico adottati dal Verificatore, dal Consulente Idraulico della New Vision srl e dallo scrivente sono sempre, ed esclusivamente, tre:

Nel caso del modello adottato dal Verificatore:

-Il Tempo di ritardo del bacino (tr);

-Il Coefficiente di deflusso medio in un tempo pari a quello “critico” del bacino (a sua volta collegato, analiticamente, al tempo di ritardo del bacino);

-Il coefficiente di riduzione areale delle piogge, A.R.F.

•Nel caso del modello adottato dal Consulente Idraulico della New Vision srl:

-Il Tempo di corrivazione del bacino (tc);

-Il Coefficiente di deflusso medio in un tempo pari a quello di corrivazione del bacino ();

-Il coefficiente di riduzione areale delle piogge, A.R.F. (che il Consulente pone pari ad 1, a sicuro vantaggio di sicurezza per quanto riguarda i valori delle portate)

Appare scontato che la calibrazione di questi tre parametri deve avvenire:

-da un lato, contemporaneamente;

- dall’altro, con riferimento agli stessi dati di piovosità e portata relativi a “bacini strumentati” (attrezzati, cioè, con pluviografi e idrometrografi);

- infine, su basi statistiche (tale che, inserendo nel modello la media dei massimi annuali dell’altezza di pioggia nella “durata critica”, si ottenga la media del massimo annuale della portata istantanea)

Ora, mentre questo modo di procedere è stato sicuramente utilizzato per la calibrazione dei parametri contenuti nelle formule utilizzate dal Verificatore per la stima del tempo di ritardo del bacino, del coefficiente di deflusso medio e del Coefficiente di riduzione areale delle piogge (in quanto il Verificatore ha utilizzato la Procedura VaPi Campania contenuta nello Studio “Valutazione delle Piene in Campania”, redatto a cura di Rossi e Villani nel 1995 e poi adottata, a livello ufficiale, dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, poi trasformatasi nell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale), non appare, invece, che la procedura adottata dal Consulente Idraulico della New Vision srl si basi su tutte le preventive calibrazioni necessarie per il suo impiego in bacini non strumentati.

Infatti, appare ampiamente scontato che, per bacini diversi dai 6 bacini alpini presi a riferimento dal Giandotti, nel 1906, per la “pseudo-calibrazione” della sua formula, il tempo di corrivazione del bacino non può essere valutato con la medesima formula.

Di conseguenza, in ambito Idrologico, è prassi, già da numerosissimi anni:

a)rinunciare all’utilizzazione della formula di Giandotti, ricorrendo, viceversa, a una calibrazione del tempo di corrivazione del bacino basata sull’utilizzazione della curva tempo-area e del tempo di ritardo (a sua volta calibrato sui dati a disposizione): in pratica, ponendo l’ascissa del baricentro del cosiddetto IUH del metodo della Corrivazione (facilmente ricavabile, nell’ipotesi, formulata da C. Viparelli, che le isocorrive coincidano con le isoipse, dalla curva ipsografica del bacino) pari al tempo di ritardo del bacino (a sua volta ricavabile, per i bacini ricadenti nella Regione Campania, in base a una delle formulazioni calibrate presenti nel già citato “Studio Valutazione delle Piene Campania”);

b)Utilizzare, quale valore del coefficiente di deflusso medio nella “durata di pioggia critica”, il valore ritraibile dalla corrispondente formulazione calibrata presente nel medesimo “Studio VaPi Campania”

Nel caso in esame, nel lavoro citato nella sua nota consegnata durante l’accesso del 07.10.2019 (Del Giudice et al. Spatial prediction of the runoff coefficient in Southern Peninsular Italy for the index flood estimation, Hydrology Research, 45(2), 2014) il Consulente Idraulico della New Vision srl considera, come unico parametro di calibrazione, il coefficiente medio di deflusso (valutato con riferimento a una “durata di pioggia critica” pari al tempo di corrivazione), mentre considera il tempo di corrivazione ancora valutabile attraverso la formula di Giandotti, e non porta in conto l’attenuazione probabilistica del picco dell’intensità di pioggia all’aumentare dell’area del bacino (per cui considera, indirettamente, A.R.F. = 1)

Tale approccio, se fosse stato calibrato (come presumibilmente è avvenuto) sui dati di pioggia e corrispondenti portate disponibili per bacini strumentati, e la calibrazione fosse stata eseguita su base statistica (come presumibilmente è avvenuto), risulterebbe, comunque, ancora in grado di fornire stime sufficientemente attendibili delle portate massime di preassegnato periodo di ritorno T.

Tale osservazione è pienamente confermata dalle analisi numeriche sopra sviluppate dallo scrivente, che mostrano tuttavia come, ad un incremento dell’intensità media di pioggia derivante da una stima in questo caso molto più riduttiva del tempo di corrivazione (che, di norma, in base agli studi effettuati da Silvagni, nel 1984, sui bacini strumentati del fiume Volturno, ha mostrato che il tempo di corrivazione di questi bacini fosse di poco più del doppio del loro tempo di ritardo), e all’assunzione di un valore A.R.F. = 1, non corrisponda un equivalente decremento del coefficiente di deflusso, per cui le effettive portate massime risulterebbero alquanto più elevate di quelle prese a riferimento dal Verificatore”.

Il prof. Pianese, avvalendosi, poi, della sua esperienza di Professore titolare, per almeno un quindicennio, dell’unico Corso di Idrologia e dell’unico Corso di Bonifiche e Sistemazioni idrauliche che si tengono presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha a sua volta effettuato uno Studio Idrologico (cfr. la Relazione Idrologica allegata alla presente Relazione di Sintesi delle Attività di Consulenza), nel quale è pervenuto alla conclusione che “i risultati effettivamente ottenibili (procedendo, cioè, senza commettere errori) in base al modello idrologico e alle formule di stima dei parametri adottati dal Consulente Idraulico della New Vision srl risulterebbero alquanto superiori (del 24% circa) di quelli dedotti dallo scrivente nello Studio Idrologico allegato alla presente nota”.

Il prof. Pianese ha infine concluso nel senso che “le valutazioni idrologiche effettuate dal Verificatore ai fini dell’individuazione delle portate da prendersi a riferimento per la valutazione, sulla base di una modellazione idraulica, del Livello di Piena Ordinaria nelle varie sezioni del tratto del Fiume Tammaro interessato dalle presenti analisi e, con esse, delle larghezze occupate dalla corrente in corrispondenza del pelo libero e, quindi, della distanza dell’alveo di piena ordinario dall’area di sedime dello stabilimento della New Vision srl siano sicuramente accettabili e che, anzi, risultino addirittura a svantaggio di sicurezza rispetto a quelle individuabili (applicandolo correttamente) in base all’approccio adottato dal Consulente Idraulico della New Vision srl, nel senso che, per fissati valori del periodo di ritorno, tendono a sottostimare le portate defluenti in alveo e, con esse, i tiranti idrici in alveo e le larghezze che la corrispondente corrente assume in corrispondenza della superficie libera.

Addirittura, le portate stimabili con una corretta applicazione dell’approccio proposto dal Consulente Idraulico della New Vision srl risultano essere di gran lunga superiori anche ai valori ottenuti dallo scrivente Consulente, che ha adottato un approccio del tutto simile a quello adottato dal Verificatore, portando efficacemente in conto l’influenza della quota sul livello del mare.

Di conseguenza, differentemente da quanto indicato dal Consulente Idraulico della New Vision srl nella sua “Relazione di consulenza tecnica di parte in favore della Società New Vision S.r.l.” depositata in data 09.05.2020, le valutazioni idrologiche effettuate dal Verificatore tenderebbero, addirittura, a sovrastimare la distanza tra l’area di sedime dello stabilimento della New Vision srl e la sponda in destra idraulica dell’alveo, a tutto vantaggio della stessa New Vision srl”.

Lo stesso ha infine evidenziato come “In base alle analisi effettuate e, in particolare, alle 4 planimetrie allegate alla presente Relazione di Sintesi (cfr. gli Allegati 5, 7, 9 e 11), è facile, in effetti, constatare come, a differenza di quanto dedotto dal Consulente Idraulico della New Vision srl, in qualsiasi ipotesi, anche quella più favorevole alle tesi addotte dalla New Vision srl (vale a dire: nell’ipotesi di poter utilizzare: a) come portata di riferimento per la valutazione dell’alveo di piena ordinaria, quella relativa a un periodo di ritorno T=1.33 anni invece di T=2 anni; b) come coefficiente di scabrezza di Manning, l’inverosimile - perché troppo ridotto -valore nM = 0.025 s m-1/3; c) come valori dei coefficienti di contrazione e di espansione, i valori 0.1 e, rispettivamente, 0.3), la distanza dell’area di sedime del capannone della New Vision srl dall’Alveo di Piena Ordinaria del Fiume Tammaro risulta sempre inferiore ai 300 m, confermando pienamente quanto affermato dal Verificatore nell’ambito dei suoi elaborati di Consulenza e nei suoi “Sintetici chiarimenti in ordine a quanto rappresentato nelle note tecniche depositate dalla parte New Vision Srl in data 9/05/2020”.

64. In considerazione di quanto dianzi evidenziato e dell’utile apporto fornito dal prof. Pianese, consulente della Provincia, noto esperto del settore, che ha analizzato in maniera approfondita sia la relazione redatta dal verificatore che quella redatta dal consulente della New Vision, arrivando alla conclusione che il verificatore abbia addirittura sovrastimato la distanza del capannone della New Vision dalla sponda destra del fiume Tammaro, la Sezione ritiene di poter condividere i risultati della verificazione, per cui prendendo in considerazione, ai fini del calcolo della distanza dalla sponda del fiume Tammaro (=livello di piena ordinaria) dell’impianto della New Vision, il solo limite di gronda del capannone – avendo il medesimo verificatore accertato che non vi è un’area esterna destinata allo scarico dei rifiuti - risulta comunque accertato che l’impianto della New Vision non rispetta il limite di 300 metri dalla sponda destra del Fiume Tammaro, per cui, come dedotto dalle parti ricorrenti e dalla Provincia, risulta violato il combinato disposto degli artt. 16, 20 e 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP.

65. Quanto al quesito relativo alla distanza dell’impianto dagli edifici destinati ad abitazioni, avuto riguardo alla distanza minima di 250 metri prevista dal PTCP, il verificatore ha così relazionato: “Dall’incartamento di progetto in possesso della Verificatrice emerge che nessuna area esterna risulta esplicitamente destinata a parcheggio e/o sosta degli automezzi adibiti allo scarico del rifiuto. Tuttavia, in virtù dell’esistenza di un corridoio carrabile disposto perimetralmente al capannone su tre dei quattro lati dell’impianto, il verificatore per esaustività, salvo rimettere in merito ogni considerazione di pertinenza al Collegio Giudicante, ha disposto le verifiche delle distanze anche in relazione all’estremità del ciglio carrabile degli automezzi che potenzialmente possono accedere al sito della New Vision.

L’accertamento delle distanze di 250 m degli edifici dall’impianto in sé e dallo spazio esterno è stato effettuato a seguito dei rilievi topografici eseguiti in loco, in particolare: rilievo topografico di dettaglio dei fabbricati prossimi alla NEW Vision, tramite Stazione Totale e ricevitore GNSS in modalità RTK (Allegato 1.1 Relazione Rilievo Topografico ed Allegato 1.1.1. Tabelle delle Misure).

La verifica della distanza dai fabbricati di interesse (come riportato in Allegato 1.2 - Schede per la messa in evidenza dei fabbricati prossimi all’Impianto New Vision) è stata eseguita attraverso il rilevamento topografico di alcuni punti lungo il perimetro dei fabbricati limitrofi, misurando il distacco che intercorre sia da alcuni punti battuti sul perimetro dell’impianto della NEW Vision (linea di gronda), sia dal ciglio carrabile adiacente all’impianto della NEW Vision. Detta verifica operativamente è stata effettuata individuando preliminarmente, su una base ortofotografica, i fabbricati potenzialmente ricadenti all’interno di una fascia di territorio equidistante 250 mt sia dal perimetro dell’edificio industriale della New Vision, sia dal ciglio carrabile circostante lo stabilimento stesso, successivamente, tracciando le distanze effettive dall’impianto NEW Vision dei fabbricati contenenti almeno un’unità immobiliare censita quale abitazione (A2 ed A3).

Al contempo, al fine del riconoscimento particellare dei fabbricati e del censimento delle unità immobiliari ricadenti al loro interno e più prossimi all’impianto NEW Vision s.r.l., sono stati acquisiti presso la Direzione Provinciale di Benevento Ufficio Provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate sia gli stralci dei Fogli Catastali, sia le visure del NCEU relative agli immobili prossimi all’Impianto di trattamento e recupero rifiuti della New Vision.

Inoltre, al fine di fornire sia un quadro di informazioni plurimo che una restituzione cartografica chiara ed aggiornata, sono state utilizzate, oltre ai mappali catastali, anche le Carte del CTR Campania 2014 e le Ortofoto della Regione Campania. Con singole schede di sintesi, per ciascun fabbricato limitrofo è stata accertata la presenza di almeno una unità immobiliare censita come abitazione (classificazione catastale del tipo A1, A2, ecc.).

Le distanze dei fabbricati oggetto di verifica è sinteticamente indicata nella Tavola 4 “Carta dell’individuazione delle distanze dell’Impianto New Vision dai fabbricati di Interesse”; in questo elaborato, redatto su base Ortofotografica, è riportata parte dell’area PIP di Sassinoro con evidenziazione dell’impianto NEW Vision, ed i vettori indicanti le distanze dagli edifici controllati”.

In conclusione le unità immobiliari rilevate, che ricadono ad una distanza di 250 mt dall’impianto NEW Vision, sono 6; nello specifico, come evidenziato nella tabella 1 che segue:

-Rispetto al limite di gronda dell’impianto della NEW Vision e dal ciglio carrabile adiacente all’impianto stesso, vi sono N°. 5 unità immobiliari che sono a distanza inferiore ai 250mt, di cui: 1 nel fabbricato par.lla 561-Foglio 12; due ricadenti nel fabbricato par.lla 539-Foglio 12; 1 nel fabbricato par.lla 558-Foglio 12; 1 nel fabbricato par.lla 22-Foglio 13;

- Rispetto al ciglio carrabile adiacente all’impianto, oltre alle 5 unità immobiliari su elencate, vi è quella ricadente nel fabbricato par.lla 920-Foglio 13”.

65.1. Il collegio, nondimeno, in relazione a tale parte della relazione del verificatore, ritiene, re melius perpensa, accogliendo in parte qua le deduzioni espresse nelle memorie prodotte dalla New Vision nonché nella relazione del tecnico di parte ing. Laudonio, che, ai fini che ne occupano e avuto riguardo alla ratio del limite insediativo derivante dall’allocazione di “abitazioni”, non possano essere considerati quali edifici destinati ad abitazioni gli alloggi del custode situati negli impianti produttivi dell’area P.I.P.; ciò considerando che, ai fini della qualificazione in senso urbanistico della destinazione, deve considerarsi prevalente, in relazione a tali alloggi, la destinazione produttiva, stante il carattere pertinenziale degli alloggi medesimi [cfr., al riguardo, la giurisprudenza secondo la quale, seppur relativamente a fattispecie diverse, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, ciò che rileva non è la parte dell’immobile in sé considerato, ma la tipologia economica dell’attività produttiva che nel complesso immobiliare viene svolta. L’abitazione del custode di un insediamento produttivo non è pertanto soggetta al contributo sul costo di costruzione riservato agli edifici residenziali, bensì ai soli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione produttiva, in virtù della sua caratteristica intrinsecamente pertinenziale (cfr. TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 17.12.2010, n. 4864). Analogamente si è affermato che gli uffici annessi alle attività di produzione (strumentali e funzionali a queste) sono soggetti al contributo concessorio previsto per le destinazione urbanistica produttiva e non a quello previsto per la destinazione direzionale o commerciale (cfr. Cons. St., sez. V, 15.9.2001 n. 4827)].

Ritiene, al riguardo, il Collegio che detti alloggi non possano ritenersi rilevanti ai fini dell’individuazione delle aree inidonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti anche tenuto del favor espresso Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania cit per la localizzazione degli impianti de quibus in area industriale, essendo comune la destinazione di parte degli edifici produttivi ad alloggio del custode ed essendo dunque contraddittorio inibire la localizzazione nelle aree normativamente vocate per il solo fatto che risulti già insediato altro impianto dotato di alloggio per il custode.

66. Diversamente, quanto alla rilevanza fattuale della questione, deve ritenersi in riferimento ai fabbricati destinati ad abitazioni situati in area esterna al PIP, non destinati ad alloggi del custode, ovvero gli edifici di cui al foglio 13 particella 22, sub 1, accatastato come A3 abitazione di tipo economico e al foglio 13 particella 920, sub 1, del pari accatastato come abitazione di tipo economico A3, venendo in rilievo appunto fabbricati destinati ad abitazioni e non collegati con impianti produttivi.

66.1. Per quanto concerne il fabbricato sito nel foglio 13 particella 920 sub categoria 1, deve tuttavia osservarsi che lo stesso, rispetto al limite di gronda rilevante per la misurazione – non essendovi aree esterne destinate allo scarico dei rifiuti e pertanto destinate ad essere occupate dagli stessi –, si situa al di là della prescritta distanza di mt. 250 essendo posto a metri 252,65.

66.2. Per contro il fabbricato di cui al foglio 13 particella n. 22 – indicato nelle risultanze catastali quale immobile urbano, dotato pertanto di una propria autonomia rispetto al fondo rustico - risulta posto, rispetto al limite di gronda del capannone della New Vision, a distanza di metri 72, 46, ovvero ben al di sotto del limite di metri 250 previsto dall’art. 79 delle norme tecniche di attuazione del PTCP.

Al riguardo si evidenzia peraltro come debbano essere considerati edifici ad uso abitativo quelli utilizzati quale abitazione dell’imprenditore agricolo o conviventi a suo carico, titolare di diritti reali / affittuario sul terreno, per cui non meritevole di accoglimento sul punto è la deduzione della New Vision secondo la quale il fabbricato de quo, in quanto fabbricato rurale – asserzione peraltro non supportata da idonea prova – non dovrebbero considerarsi quale edificio ad uso abitativo.

In relazione a tale fabbricato è lo stesso tecnico delle New Vision, ing. Laudonio, ad attestare che il medesimo immobile sia risalente nel tempo, essendo riportato nell’impianto meccanografico catastale sin dal 1971. Detto immobile pertanto, in quanto presumibilmente preesistente al 1967, non necessitava di concessione edilizia. In relazione a tale immobile non può dunque condividersi la prospettazione della New Vision - condivisa anche dal suo tecnico - secondo cui, avendo lo stesso subito un aumento planivolumetrico, presumibilmente con demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, sarebbe totalmente abusivo e pertanto non potrebbe pregiudicare il diritto localizzativo dell’impianto della New Vision.

Ed invero, non essendo stato detto fabbricato interessato da un’ordinanza di demolizione ad opera del Comune, ente preposto alla vigilanza sull’attività urbanistica edilizia degli immobili ex art. 27 comma 1 T.U. Edilizia, in alcun modo il carattere abusivo dell’edificio de quo potrebbe essere accertato in via incidentale dal giudice amministrativo, venendo in rilievo poteri amministrativi non ancora esercitati, ex art. 34 comma 2 c.p.a., rispetto ai quali semmai la New Vision avrebbe dovuto sollecitare il relativo esercizio.

Ciò senza mancare di rilevare che potrebbe venire in rilievo un intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie ex art. 33 T.U. edilizia, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione potrebbe investire il solo asserito aumento planivolumetrico – ove accertato - e non l’intero immobile, ubicato, come sopra detto, a distanza notevolmente inferiore a quella minima consentita.

67. Ciò posto, pertanto, gli atti oggetto di impugnativa sono illegittimi in quanto violativi della prescrizione dell’art. 79 delle norme tecniche di attuazione del PTCP, sia in relazione alla distanza dal corridoio ecologico del fiume Tammaro – in combinato disposto con gli artt. 16 e 20 del medesimo PTCP - che in relazione alla distanza degli edifici destinati ad abitazione, avuto riguardo alla distanza dall’edificio di cui al foglio 13 particella 22 sub. 1.

68. Al riguardo deve pure osservarsi che, sebbene l’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 152, “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, tale disposizione possa applicarsi in relazione ai soli strumenti urbanistici comunali, non certo in relazione agli strumenti di pianificazione adottati dalla Provincia per individuare le aree idonee e quelle non idonee alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti.

Peraltro, ove pure si dovesse ritenere che l’art. 208 T.U.A. sia applicabile anche in relazione alle prescrizioni del PTCP, al fine di legittimare la variante al medesimo PTCP, nel caso di specie il provvedimento autorizzatorio sarebbe comunque affetto dalla (del pari lamentata) illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai rilievi mossi dalla Provincia e dal Comune nell’ambito della conferenza dei servizi, in ordine all’inidoneità del sito prescelto.

VI. ASSORBIMENTO DELLE CENSURE DEI RICORSI INTRODUTTIVI DIVERSE DA QUELLE IN MATERIA DI VI E DI DISTANZE DAL CORRIDOIO ECOLOGICO E DAGLI EDIFICI DESTINATI AD ABITAZIONI.

69. In considerazione degli esaminati ed assorbenti rilievi – mancato espletamento della valutazione di incidenza, violazione della normativa del PTCP in relazione alla distanza dal corridoio ecologico e alla distanza dagli edifici destinati ad abitazioni – le ulteriori censure formulate nei ricorsi introduttivi possono ritenersi assorbite.

VII. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEGLI ATTI OGGETTO DEL SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI.

70. Le violazioni acclarate sono inoltre in grado di travolgere, avuto riguardo alle censure di illegittimità derivata formulate nei secondi ricorsi per i motivi aggiunti, anche gli atti oggetto dei medesimi, con conseguente relativo accoglimento.

VIII. CONCLUSIONI

71. In considerazione di tutti i rilievi che precedono vanno accolti i ricorsi introduttivi, i primi ed i secondi ricorsi per motivi aggiunti, quali proposti in entrambi i giudizi, con l’annullamento degli atti ivi rispettivamente impugnati, nei sensi e limiti innanzi precisati e con gli effetti conformativi conseguenti.

Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

72. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico delle soccombenti Regione Campania e New Vision, mentre possono compensarsi nei rapporti fra le parti ricorrenti, la Provincia e la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, avuto riguardo alle difese spiegate e alla natura delle stesse come sopra spiegato.

73. Le spese e gli onorari della verificazione, ivi comprese le spese anticipate, vanno del pari poste a carico delle soccombenti Regione Campania e New Vision, rinviandosi per la loro liquidazione al deposito della nota spese ad opera del verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente, pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, accoglie i ricorsi introduttivi, i primi e i secondi motivi aggiunti relativi ad entrambi i giudizi nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.

Condanna la Regione Campania e la New Vision s.r.l. alla refusione delle spese di lite nei confronti delle due parti ricorrenti, liquidate, per i giudizi riuniti, in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore di ciascuna di esse, oltre ad oneri accessori e alla refusione del contributo unificato.

Compensa le spese di lite nei rapporti con le restanti parti.

Pone le spese e gli onorari della verificazione, ivi comprese le spese già anticipate, a carico delle parti soccombenti, Regione Campania e New Vision s.r.l. in parti eguali fra loro, rinviando per la loro definitiva liquidazione alla presentazione della nota spese da parte del verificatore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 10 novembre 2020, 15 dicembre 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore