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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n.330
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

Gazzetta Ufficiale N. 25 del 01 Febbraio 2005

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, con il quale il Governo e' stato delegato ad
adottare disposizioni integrative e correttive del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le
disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture
lineari energetiche;
Visti i principi ed i criteri direttivi di cui al citato
articolo 1, comma 3, della legge n. 290 del 2003, che impongono la
razionalizzazione, l'unificazione e la semplificazione dei
procedimenti, la semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita', nonche' l'applicazione delle nuove disposizioni ai
procedimenti in corso;
Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, con il quale il termine di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato prorogato
al 31 dicembre 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l'articolo
1, comma 25, con il quale il termine di cui all'articolo 1-sexies,
comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato
prorogato al 31 dicembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre
2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo il Titolo III - Disposizioni particolari, sono inserite
le seguenti: «Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni
culturali»;
b) dopo l'articolo 52 sono inserite le parole: «Capo II -
Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche»;
c) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:

«Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture lineari
energetiche).

1. Ai fini del presente decreto si intendono per
infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli
oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le
opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, nonche' i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di
cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicita', di efficacia,
di efficienza, di pubblicita', di razionalizzazione, unificazione e
semplificazione.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge
8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge
21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge
23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche
strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le
disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' le disposizioni di cui al
presente Capo, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari
energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione
unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere
necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono
considerate di pubblica utilita'.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non
previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico
in quanto compatibili.».
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei
riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria
potesta' legislativa in materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in
materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.».
Art. 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e
pubblicita' degli atti del procedimento). - 1. Per le infrastrutture
lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore
a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal
presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera e' effettuato mediante pubblico avviso da
affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono
gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica,
nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale e,
ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati
dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo'
essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per
irreperibilita' o assenza del proprietario sono sostituite da un
avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio
dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Art. 52-quater (Disposizioni generali in materia di conformita'
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
pubblica utilita). - 1. Per le infrastrutture lineari energetiche,
l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere,
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del
titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il
procedimento di cui al comma 1 puo' essere avviato anche sulla base
di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un
adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente
interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce
di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonche' da una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale
progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui
al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad
esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre
infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto
ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la
valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio
delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli
strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende
anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di
cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' consegua ad un
procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto
propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il
termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento e'
di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di
linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non
richieda la dichiarazione di inamovibilita'.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei
servizi di cui al comma 1, nonche' le successive varianti in corso
d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato
al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di
infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate
dall'autorita' espropriante e non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' data
notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 2.
«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali).
- 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete
nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel
piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed
all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del
citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate
dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonche' le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater,
comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate
dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei
gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali
di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio
delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la valutazione di
impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la
valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi e la variazione degli strumenti urbanistici.
L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire
tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato,
fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza
vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non puo'
incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la
conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti
preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con
altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni
caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della
richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la
procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento
finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e
determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV
del titolo II.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre
ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il
decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere
emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle
indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o
formalita', con le modalita' di cui all'articolo 52-nonies, per le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita'.
Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza del beneficiario
dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico
nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonche' il
termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica e'
realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2,
l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con le Regioni interessate.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le
Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a
mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro
delle attivita' produttive e la Regione interessata, ad una nuova
valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa
formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso,
l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
Art. 52-sexies (Disposizioni particolari per le infrastrutture
lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche
nazionali). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5,
comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a
infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti
energetiche nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal
soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi
regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di
infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per
estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono
esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente
delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla
richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
Art. 52-septies (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio
decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge
8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati
sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni
planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la
redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i
tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi
previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni
interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve
contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui
proprieta'. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti
gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'articolo
15, commi 2 e 3.
Art. 52-octies (Decreto di imposizione di servitu). - 1. Il decreto
di imposizione di servitu' relativo alle infrastrutture lineari
energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone
l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione
delle opere e la costituzione del diritto di servitu', indica
l'ammontare delle relative indennita', e ha esecuzione secondo le
disposizioni dell'articolo 24.
Art. 52-nonies (Determinazione dell'indennita' di espropriazione).
- 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorita'
espropriante per la determinazione dell'indennita' provvisoria o
definitiva di cui agli articoli 20 e 21, puo' avvalersi dei soggetti
di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.»;
d) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso
relativi alle infrastrutture lineari energetiche). - 1. Per le
infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del
31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica
utilita' ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione
delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli
avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni
del presente testo unico a meno che il beneficiario
dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale
lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del
presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi
procedimentali non ancora concluse.»;
e) all'articolo 58, comma 1, alinea, dopo le parole «comma 1»
sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 57-bis»;
f) all'articolo 58, comma 1, dopo il numero 140) e' inserito il
seguente:
«140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21
luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170,
i commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n.
896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 16 agosto 2001, S.O., reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita».

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.».

- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 2003,
n. 290 «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacita'
produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 28 ottobre 2003, e' il seguente:

«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle
particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari
energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione
dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai
procedimenti in corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della
legge 27 luglio 2004, n. 186 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2004:
«12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge
27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'art. 1-sexies,
comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 25, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre
2004:
«25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e'
prorogato al 31 dicembre 2004.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il Titolo III del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 237 del 2001, come
modificato dal presente decreto legislativo:

«TITOLO III (Disposizioni particolari)

Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni
culturali».
- Si riporta il testo dell'art. 52 e il titolo del capo
II introdotto dal presente decreto:
«Art. 52 (L) - (L'espropriazione di beni
culturali). - 1. Nei casi di espropriazione per fini
strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli
articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni del presente testo
unico. (L).
Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture
lineari energetiche».
- Si riporta l'alinea dell'art. 58, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1, Con l'entrata
in vigore del presente testo unico, sono o restano
abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1
e dall'art. 57-bis:

1) - 140) (Omissis).
140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 31 della legge
21 luglio 1967, n. 613, l'art. 8 della legge 26 aprile
1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'art. 16 della legge
9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'art. 30 e il
comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
141) (Omissis).».