MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

GU n. 60 del 14-3-2011

 
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera q), del
predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle
sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da
Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli
impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento
del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e
all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della
dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del
rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto
legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al
comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della attivita' produttive,
della salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha
adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui
debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla
ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresi' che il decreto non e' stato adottato in
conformita' con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ravvisata la necessita' di adottare le norme tecniche di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n.
152/2006 con le modalita' previste dalla legge di autorizzazione
anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del
settore nonche' alle autorita' deputate al controllo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e
sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195,
comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' effettuata con le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente
decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell'interno
Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 235


 
ALLEGATO 1

Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e
neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione
acida contenuta negli accumulatori al piombo.

Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere
preventivamente testate dalle Universita' e dagli istituti
specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere
precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo
assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione
acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi,
presenta una densita' di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma
gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente
per la neutralizzazione dell'unita' di volume rimane inalterato in
quanto, a parita' di capacita', gli elementi contengono la stessa
quantita' di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con
identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni
fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del
termine di validita' della sua piena efficacia, termine che deve
essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore

1) TIPOLOGIA DI UTILIZZO

1.1. BATTERIE STAZIONARIE

1.1.1. ELEMENTI FISSI

In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente
concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve
essere tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e
neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti
specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.)
sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto
in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna
batteria installata.
Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso
in litri, dovra' essere attestato da una dichiarazione del
fabbricante.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia
il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie capacita' e
ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di
accumulatori.



--------------------------------------------
Capacità della batteria Soluzione acida
(Amperora ) contenuta in 2
elementi (litri)
--------------------------------------------
Fino a 200 10
--------------------------------------------
Fino a 500 25
--------------------------------------------
Fino a 1000 40
--------------------------------------------
Fino a 1500 50
--------------------------------------------
Fino a 2500 90
--------------------------------------------
Fino a 4000 140
--------------------------------------------
Fino a 6.500 180
--------------------------------------------
Fino a 8000 220
--------------------------------------------
Fino a 10000 260
--------------------------------------------
Fino a 12000 300
--------------------------------------------



1.1.2. BATTERIE PORTATILI

In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla
manutenzione e piu' in generale alla movimentazione di contenitori
portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente
tenuta a disposizione una quantita' di sostanza assorbente e
neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la
soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta
batterie in dotazione all'impianto.
Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior
capacita' e deve essere attestato dalla dichiarazione del
fabbricante.
Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori
installati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria
una congrua disponibilita' di sostanza neutralizzante ed assorbente
in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di
elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni,
a salvaguardia dell'incolumita' degli addetti e della sicurezza dei
viaggiatori.
L'elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della
rete ferroviaria italiana ha un contenuto di soluzione acida pari a
circa 10 litri.

1.2. BATTERIE A TRAZIONE

Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori
elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli
elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale
con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus,
auto, ecc).

1.2.1 STAZIONI DI RICARICA

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle
batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi
deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve
essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza
relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una
quantita' di sostanza estinguente necessaria alla completa
neutralizzazione:



PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell'elettrolito
presente nella batteria
di maggiore contenuto
acido.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell'elettrolito
presente nella batteria
di maggiore contenuto
acido.
GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell'elettrolito
presente nella batteria
di maggiore contenuto
acido.


In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche
le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi,
carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti
devono intendersi raddoppiati.
E' fatto altresi' obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi
elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione
rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente
nll'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di
matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in
litri.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa
che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse
capacita' e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai
fabbricanti.



N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO


-----------------------------------------------------
Contenuto elettrolito in litri
-----------------------------------------------------
1 6 12 18 24 36 40
Capacità ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM. ELEM.
dell'elemento 2V 12V 24V 36V 48V 72V 80V
-----------------------------------------------------
Fino a 200 Ah 2 12 24 36 48 72 80
-----------------------------------------------------
Fino a 450 Ah 4,5 27 54 81 108 162 180
-----------------------------------------------------
Fino a 700 Ah 7 42 84 126 168 252 280
-----------------------------------------------------
Fino a 1000 Ah 9 54 108 162 216 324 360
-----------------------------------------------------
oltre 1000 Ah 12 72 144 216 288 432 480
-----------------------------------------------------



1.2.2 BATTERIE CIRCOLANTI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE

La Circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il
trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi
all'interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali,
grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di
sversamento dell'elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la
corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il
possibile ribaltamento del mezzo alimentato.
In tali evenienze e' considerata sufficiente la dotazione di sostanza
assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica
delle batterie, sempreche' le distanze dalle suddette postazioni non
siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi
da consigliare un'adeguata scorta supplementare anche nelle zone
nevralgiche maggiormente decentrate.

1.2.3 BATTERIE CIRCOLANTI SU SUOLO PUBBLICO

E' considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la
dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei veicoli
per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle citta'
e nei Comuni.
E' altresi' consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una
congrua disponibilita' di tale prodotto estinguente sui mezzi di
soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano
coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia
Municipale, ecc.).

1.3 BATTERIE DI AVVIAMENTO

Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse
tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo
svolgimento di ciascuna attivita', la sostanza assorbente e
neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta
disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve
corrispondere alla quantita' necessaria per estinguere completamente
i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di
attivita':



1.3.1 DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 litri
(Agenzie di rappresentanza in genere)

1.3.2 DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri
(Ricambisti, concessionarie auto e moto)

1.3.3 ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri



A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa
che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse
capacita' delle batterie.



------------------------------------------------------
CAPACITA' DELLA BATTERIA CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA
------------------------------------------------------
Autovetture fino a 60 Ah 8 litri
------------------------------------------------------
Autovetture fino a 100 Ah 10 litri
------------------------------------------------------
Autocarri fino a 160 Ah 20 litri
------------------------------------------------------
Autocarri fino a 220 Ah 25 litri
------------------------------------------------------
Autocarri fino a 320 Ah 35 litri
------------------------------------------------------



2) FABBRICHE DI ACCUMULATORI

Poiche' nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti
accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di produzione
industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai
criteri di movimentazione e stoccaggio sia della soluzione acida che
degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve
essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessivamente
movimentati all'intero ciclo giornaliero di produzione.

3) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE
AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI

Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al
fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali
sversamenti accidentali che si possono verificare durante il
trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla
raccolta fino all'interno dei macchinari di recupero, il quantitativo
di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve corrispondere a
quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume
complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell'arco della
giornata lavorativa.
E' opportuna una certa disponibilita' di sostanza estinguente a bordo
di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero delle
batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori.

4) TRASPORTO BATTERIE

Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo
riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico
alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantita'
di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da
eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali
durante le operazioni di carico e scarico.
Il quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo
di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per
neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata.
Viene peraltro fissato un quantitativo massimo di sostanza
prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di
elettrolito.
I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono
parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a
neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.