Cass. Sez.III n. 44016 del 18 novembre 2009 (Ud. 6 ott.2009) 
Pres. Teresi Est. Gentile Ric. Destefano
Alimenti.Prodotti alimentari sfusi e responsabilità del commerciante 
Risponde del reato di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. (Nella specie il prodotto semilavorato, costituito da gnocchi di patate contenenti acido sorbico in quantità superiore a quella prevista dal D.M. Sanità n. 209 del 1996, era fornito da un terzo al ricorrente che provvedeva alla lavorazione finale ed alla immissione in commercio).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 06/10/2009
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GENTILE   Mario            - Consigliere - N. 1596
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - N. 14190/2009
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Destefano Giuliano, nato il 09/04/48;
 Avverso la Sentenza Tribunale di Aosta, emessa il 21/11/07;
 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE  			Mario;
 Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che   			ha concluso per Rigetto del ricorso.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Aosta, con sentenza emessa il 21/11/07, dichiarava  			Destefano Giuliano, colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del  			1962, art. 5, lett. g) e art. 6 e lo condannava alla pena di Euro  			2.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. n. 241 del  			2006.
 L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione  			dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
 In particolare il ricorrente esponeva che non ricorreva l'elemento  			soggettivo del reato de quo. La presenza nel prodotto alimentare in  			esame (Kg 25 di gnocchi di patate) di acido sorbico in quantità  			superiore a quello previsto dal relativo Decreto Ministeriale, era  			dovuto esclusivamente a responsabilità della Ditta Biancaflor SRL,  			che aveva fornito il semilavorato contenente l'acido sorbico (come  			riconosciuto dalla predetta ditta con lettere dell'01/09/05; allegata   			agli atti).
 Tanto dedotto il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza  			impugnata.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 06/10/09, ha  			chiesto il rigetto del ricorso.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è infondato.
 La sentenza del Tribunale di Aosta è congruamente motivata nei suoi  			punti determinanti.
 Di Stefano Giuliano, quale rappresentante legale dell'omonimo  			pastificio, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L.  			n. 283 del 1962, art. 5, lett. g) e art. 6. Risulta accertato,  			invero, mediante esame analitico e puntuale delle risultanze  			processuali, che nel prodotto alimentare in esame (Kg 25 di gnocchi  			di patate) vi era l'aggiunta di acido sorbico pari a 1.620 mg/Kg;
 quantità superiore a quella prescritta nel D.M. Sanità 27 febbraio  			1996, n. 209.
 Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,  			soggettivo ed oggettivo, del reato de quo.
 Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto e vizi   			logici; non censurabili in sede di legittimità.
 Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate.  			In particolare va disatteso l'assunto difensivo, secondo cui non  			sussiste l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata,  			poiché l'acido sorbico era contenuto in un semilavorato già  			completamente rifinito, prodotto da una ditta esterna (la srl  			Biancaflor) alla cui esclusiva responsabilità andava ricondotto  			l'eventuale esubero della percentuale prescritta nel cit. D.M..  			Al riguardo va evidenziato che nella fattispecie trattasi di  			contravvenzione, il cui elemento soggettivo si concretizza anche a  			titolo di solo colpa.
 Nel caso in esame la condotta colposa dell'imputato va individuata  			nella mancanza di preventivi ed idonei controlli a campione da parte  			del pastificio Destefano sul semilavorato contenente acido sorbico,  			fornito dalla srl Biancaflor al Pastificio suddetto, che provvedeva  			alla lavorazione finale e successiva commercializzazione del prodotto   			alimentare de quo Giurisprudenza di legittimità consolidata in  			materia: Cass. Sez. 4^ Sent. a 37835 del 22/10/01, rv 230347; Cass.  			Sez. 3^ Sent. n. 10571 del 24/10/95, ric. Diprimas; Cass. Sez. 3^  			Sent. n. 2556 del 17/03/97, rv 202703; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 12459  			del 24/10/85. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da  			Destefano Giuliano con condanna dello stesso al pagamento delle  			spese processuali.
 P.Q.M.
 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento  			delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
 Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009
 
                    




