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SEZ. 3 SENT. 45683 DEL 26/11/2003 (UD.22/10/2003) RV. 226892
PRES. Zumbo A REL. Lombardi AM COD.PAR.342
IMP. P.G. in proc. Ginepri PM. (Diff.)
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 163 del decreto n. 490 del 1999 - Sostituzione della pena detentiva - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 133 del 2003 - Ammissibilita'.
D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163 COST.
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 60 *COST.
L. DEL 10/6/2003 NUM. 133 ART. 4

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La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e' possibile anche in tema di tutela delle bellezze naturali a seguito della entrata in vigore della legge 10 giugno 2003 n. 133, il cui art. 4, primo comma lett. c), ha abrogato l'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che stabiliva il divieto di applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle
leggi in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali veniva fatta rientrare, in una concezione ampia dell'assetto complessivo del territorio, la tutela dell'ambiente.
Fonte CED Cassazione