Cass. Sez. III n. 16476 del 28 aprile 2010 Ud. 17 feb. 2010
Pres. Grassi Est. Amoresano Ric. Spallino
Beni ambientali. Proposta di vincolo

In tema di tutela paesaggistica, la proposta di vincolo formulata dalla competente commissione alla data di entrata in vigore D.Lgs. n. 42 del 2004 conserva efficacia anche in assenza della adozione di dichiarazione di notevole interesse pubblico. (Fattispecie relativa al vincolo paesaggistico gravante sul centro storico di Sciacca, nella quale la Corte ha escluso l'avvenuta formazione di silenzio-rigetto della proposta).

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 351
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 35024/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Spallino Rosanna nata il 27.6.1966;
avverso la sentenza del 20.5.2009 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore, avv. Maurizio Gaudio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 15.10.2007 il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, condannava Spallino Rosanna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo b) e per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo c), in esso assorbito il reato di cui al capo a); pena sospesa subordinatamente alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20.5.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti della Spallino in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena, per il residuo reato di cui al capo c), in giorni venti di arresto ed Euro 20.800,00 di ammenda e confermando nel resto.
Nel disattendere le doglianze difensive riteneva la Corte che dagli stessi grafici allegati al progetto, approvato dalla Soprintendenza in data 24.8.2004, emergesse la difformità rispetto a quanto effettivamente realizzato (come accertato dal perito d'ufficio). Risultava quindi provato che l'imputata non si era limitata alla sostituzione di qualche trave, ma aveva modificato la sagoma ed il volume del fabbricato (con innalzamento di circa 80 cm della linea di gronda del vano tecnico ubicato all'ultimo piano).
Riteneva, altresì, la Corte che sussistesse il vincolo sull'intero centro storico di Sciacca. Sulla proposta della Commissione provinciale di Agrigento (verbale n. 71/02) non si era invero formato il silenzio rigetto, sia perché il termine per il recepimento del vincolo non è perentorio, sia perché trova applicazione la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 157. 2) Propone ricorso per cassazione Spallino Rosa, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. È indubitabile che i lavori di ristrutturazione autorizzati ed eseguiti siano difformi, quanto all'altezza della linea di gronda di una parte del tetto (denominato A) rispetto ai grafici allegati al progetto approvato. Ma da tale difformità non può desumersi la prova dell'effettivo innalzamento della linea di gronda (neppure i Vigili urbani sono riusciti a misurare tale altezza, essendo quella parte di immobile inaccessibile sia dall'interno che dall'esterno, e conseguentemente non hanno saputo fornire in dibattimento certezze in proposito. Tale situazione dei luoghi non ha consentito al tecnico redattore del progetto una precisa misurazione delle altezze. Di tali difficoltà da atto anche il perito d'ufficio. È palesemente illogica quindi la motivazione nel punto in cui assume che l'imputata non può dolersi a distanza di anni della inattendibilità della rappresentazione dello stato dei luoghi operata dal proprio tecnico di fiducia e da lei sottoscritta. Ancor più illogica è la motivazione in ordine alla "interpretazione" delle fotografie realizzate dal perito e nel punto in cui si disattende la doglianza difensiva (con un processo alle intenzioni) in relazione alla mancanza di un interesse dell'imputata a realizzare lavori in difformità (trattandosi di copertura riguardante un locale inaccessibile ed inutilizzabile).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.L. n. 42 del 2004, artt. 140, 141, 158 e 181. La proposta di vincolo paesaggistico di cui al verbale n. 71 del 2.12.2002 è decaduta non essendo stato emanato alcun decreto ne' da parte della Regione, ne', in via sostitutiva, dal Ministero nei termini previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 140, comma 1 e art. 141, comma 3. Siffatta decadenza opera anche rispetto alle proposte di vincolo adottate precedentemente al D.Lgs. n. 42 del 2004 (art. 157, comma 2).
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta persistenza del vincolo nel centro storico di Sciacca. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente ripropone doglianze in fatto, già disattese dai giudici di merito. La Corte territoriale ha accertato che dal semplice raffronto tra la situazione dei luoghi, rappresentata nei grafici allegati al progetto, e quanto accertato dal perito d'ufficio emergeva la difformità di cui all'imputazione (innalzamento di area 80 cm della linea di gronda del vano tecnico ubicato all'ultimo piano dell'immobile). La situazione preesistente era stata, infatti, rappresentata negli elaborati progettuali (redatti da tecnico di fiducia e sottoscritti dalla Spallino), presentati per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. E, sulla base di tali elaborati, fu concessa l'autorizzazione del Comune ed il nullaosta della Sovrintendenza. Quest'ultima, in particolare, nel rilasciare il nulla osta, richiedeva espressamente che "il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici allegati" con l'avvertenza che "ogni eventuale variante al progetto dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza". Il presupposto indefettibile delle autorizzazioni ottenute era quindi la situazione dei luoghi così come rappresentata negli elaborati presentati. A tali elaborati e solo ad essi (ritenuti veritieri ed attendibili) venivano riferiti i provvedimenti amministrativi. Ineccepibilmente, pertanto, rilevano i giudici di merito che essi non possono certamente essere "disconosciuti" a posteriori. A parte il fatto che verrebbero meno gli stessi presupposti su cui erano fondate le autorizzazioni, è del tutto evidente che l'imputata avrebbe dovuto, comunque, fornire la prova che in detti elaborati la situazione dei luoghi era stata rappresentata in modo difforme dalla realtà. Ma di tanto non emerge alcunché dalle risultanze processuali (afferma la Corte territoriale che "l'imputata non ha offerto alcuna prova diversa, di natura testimoniale o documentale, per dimostrare che lo stato dei luoghi fosse diverso da come rappresentato graficamente dal proprio tecnico"). La situazione dei luoghi, rilevata dal perito, era, invece, diversa rispetto a quanto emergente dai grafici riconducigli alla stessa imputata.
Ha osservato in proposito la Corte di merito che i rilievi eseguiti dal perito non presentano margini di incertezza o inaffidabilità (come sostenuto dalla ricorrente) in quanto era stato possibile eseguirli, utilizzando il terrazzo di un fabbricato vicino, che consentiva ampia visuale sui tetti dell'edificio dell'imputata e su cui aveva potuto collocare la strumentazione di alta precisione per le misurazioni. Ed il perito, nel corso del suo esame, "ha ribadito l'assoluta precisione delle misure (pag. 13 trascrizioni ud. 15.10.2007), il che fuga qualsiasi dubbio sull'attendibilità degli accertamenti dallo stesso condotti e supera il problema dell'effettiva inaccessibilità alle coperture in questione". La Corte territoriale, quindi, con argomentazioni precise, coerenti ed immuni da vizi logici, come tali non sindacabili in questa sede di legittimità, ha ritenuto che il manufatto realizzato fosse difforme, nei termini di cui all'imputazione, rispetto a quanto autorizzato in data 28.10.2003 dal Comune di Sciacca.
3.2) In ordine al secondo e terzo motivo, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il vincolo paesaggistico nella zona dove insiste l'immobile della Spallino. È pacifico che con verbale n. 71/02 della Commissione Provinciale di Agrigento veniva proposto di sottoporre a vincolo il centro storico di Sciacca e che in ordine a tale proposta non era intervenuta alcuna determinazione.
L'iter amministrativo non era stato infatti portato a compimento nei termini e nei modi previsti. Non per questo, però, può ritenersi che si sia formato il silenzio rigetto.
Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 157 prevede (al comma 1) che conservano efficacia a tutti gli effetti a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla L. 11 giugno 1992, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 5, aggiunto dal D.L. 27 giugno 1985, n. 311, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431; d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 ter convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; e (al comma 2) che le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta, ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico". La norma, quindi, prevede espressamente che i provvedimenti, le dichiarazioni, le proposte (ovvero la definizione della perimetrazione ai fini della dichiarazione di interesse pubblico) conservino efficacia. È indubitabile, pertanto, che la proposta di cui al verbale n. 71/02 della Commissione Provinciale di Agrigento abbia conservato efficacia a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente non si è certamente formato il silenzio rigetto, non essendo questo previsto dalla norma.
Nè sono previsti termini perentori per l'adozione dei provvedimenti definitivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010