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TAR CAMPANIA - SALERNO- sentenza n. 257/04 ( Rel Guadagno) Ass.it.WWF ONLUS
( Avv.ti L. Pagnozzi e M. Balletta) c. Comune di Volturara Irpina ( Avv. A.
Barra) e Telecom italia mobile spa ( n.c.)

Annullamento autorizzazione paesistica per opere localizzate in aree paesisticamente vincolate in quanto gravate da uso civico: giurisdizione del Commissario liquidatore degli usi civici ESCLUSIONE - giurisdizione del giudice amministrativo SUSSISTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Salerno - 2^ Sezione

composto dai magistrati

Dr. Sabato Guadagno - Presidente f.f. rel.

Dr. Ferdinando Minichini - Consigliere

Dr. Nicola D’Angelo - Primo Referendario

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3005/99, proposto dall’Associazione World Wide Fund for nature (WWF Italia) – O.N.L.U.S. in persona del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Pagnozzi e Maurizio Balletta, con domicilio eletto in SALERNO, via San Leonardo n. 169 presso la sezione WWF di Salerno;

contro

Comune di Volturara Irpina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barra ed elettivamente domiciliato in Salerno, via Papio n. 35 (presso avv. Pasquale Rocco);

e nei confronti della

Telecom Italia Mobile s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) della concessione edilizia n. 3252 del 4 agosto ’99 per l’installazione su terreno comunale di infrastrutture per l’esercizio di telefonia mobile, rilasciata alla Telecom Italia Mobile s.p.a.;

2) del verbale n. 16 del 3 agosto ’99 della Commissione Edilizia Comunale Integrata, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del suddetto intervento;

3) dell’attestato prot. n. 5399 del 28 luglio ’99 del responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Irpina in ordine all’ubicazione della particella catastale n. 57 del foglio 6 all’esterno del perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini;

4) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:

- dell’autorizzazione edilizia prot. n. 3252 del 24 giugno ’99 avente ad oggetto la realizzazione sulla particella n. 57 del foglio 6 dell’installazione di infrastrutture per l’esercizio della telefonia mobile;

- della delibera della Giunta Municipale del Comune di Volturara Irpina avente ad oggetto la locazione di terreno comunale alla Telecom Italia Mobile s.p.a. per la realizzazione di una stazione di telefonia cellulare.

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturara Irpina,

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Udito, all’udienza del 3 dicembre 2003 , il relatore Consigliere dott. Guadagno;

Uditi altresì l’avv.to Balletta e l’avv.to M.A.Barra su delega dell’avv.to A.Barra;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso, notificato il 4 settembre 1999 e depositato in data 23 settembre 1999, l’Associazione World Wide Fund for nature (WWF Italia) – O.N.L.U.S. ha impugnato la concessione edilizia n. 3252 del 4 agosto ’99 per l’installazione su terreno comunale di infrastrutture per l’esercizio di telefonia mobile, rilasciata alla Telecom Italia Mobile s.p.a., il verbale n. 16 del 3 agosto ’99 della Commissione Edilizia Comunale Integrata, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del suddetto intervento, l’attestato prot. n. 5399 del 28 luglio ’99 del responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Irpina in ordine all’ubicazione della particella catastale n. 57 del foglio 6 all’esterno del perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini, nonché gli atti connessi, ivi compresi in particolare l’autorizzazione edilizia prot. n. 3252 del 24 giugno ’99, avente ad oggetto la realizzazione sulla particella n. 57 del foglio 6 dell’installazione di infrastrutture per l’esercizio della telefonia mobile e la delibera della Giunta Municipale del Comune di Volturara Irpina avente ad oggetto la locazione di terreno comunale alla Telecom Italia Mobile s.p.a. per la realizzazione di una stazione di telefonia cellulare nella suddetta area.

A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri della Sanità e delle Comunicazioni n. 381 del 10 settembre ’98, avente ad oggetto il regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana ed eccesso di potere per inosservanza della circolare n. 1/99 dell’Assessore regionale all’Ecologia della Campania prot. N. 1550 del 15 marzo ’99, avente ad oggetto le prime disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento ambientale e di tutela sanitaria della popolazione da onde elettromagnetiche;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 13 della legge n. 194 del 6 dicembre ’91 e 15 della legge regionale della Campania 1° settembre ’93 n. 33, nonché delle disposizioni di cui ai punti 2 lettera n) e 4 delle norme generali di salvaguardia contenute nell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 63 del 12 febbraio ’99;

3) Violazione degli artt. 82, comma 5, lett. F) ed h) e comma 9 del D.P.R. n. 616/77, della legge n.1497/39 e 25 del R.D. 3.6.1940 n. 1357 ed eccesso i potere per violazione del principio del giusto procedimento e mancata acquisizione e comparazione di interessi;

4) violazione dell’art. 3 della legge 241/90 ed eccesso di potere per falsa motivazione e sviamento del potere tipico del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata e mancata comparazione di interessi;

5) eccesso di potere per carenza di istruttoria in riferimento alla conformazione urbanistica dell’area in esame e violazione del piano di fabbricazione del Comune di Volturara Irpina ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, violazione dell’art. 2, commi 60 e seguenti della legge n. 662/96, dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione della concessione edilizia e del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata, sviamento, mancata comparazione di interessi e difetto di istruttoria;

6) illegittimità del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 per difetto di costituzione dell’organo, violazione del regolamento edilizio del Comune di Volturara Irpina e delle direttive regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai Comuni con legge regionale n. 65/81 in tema di tutela dei beni ambientali;

7) violazione degli artt. 11 lettera a) e 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927 n. 1776, nonché dell’art.10, comma 3, della legge regionale della Campania n. 11/81;

8) violazione dell’art. 21 della legge 16 giugno 1927 n. 1776 e dell’art. 4 della legge n. 10/77;

9) violazione dell’art. 51 della legge n. 142/90 e successive modifiche, incompetenza ed eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile n. 1/97, avente ad oggetto l’interpretazione della legge 15 maggio ’97 n. 127 in tema di gestione del personale dell’ente locale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Volturara Irpina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’adito Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, presentata dall’associazione ricorrente con ordinanza n. 2331/99, riformata dal consiglio di Stato -Sezione quinta con ordinanza n. 1749/2000.

DIRITTO

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni prospettate dalla resistente Comune di Volturara Irpina.

In primo luogo va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La controversia in esame non ha infatti ad oggetto la natura dell'area di localizzazione dell'intervento edilizio in esame, cioè l’esistenza e l'estensione del vincolo di uso civico.

In questa sede il vincolo di uso civico rileva quale presupposto del vincolo paesistico ambientale gravante sull'area ai sensi dell'articolo 146, comma primo, lettera h) del decreto legislativo 490 del '99, che fa –expressis verbis- riferimento “… alle zone gravate da usi civici”.

Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione del WWF.

Al riguardo si osserva che l’intimata Amministrazione Comunale fonda il proprio assunto sulla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale della Campania n. 33/93 con decisione n. 282/2000 della Corte costituzionale, con cui è stata annullata l'istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini (vedasi anche decisione del Tar Campania -Sezione prima di Napoli n. 6557 del 2002 su ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione comunale avverso provvedimenti della Regione Campania).

In proposito il Collegio ritiene che tale circostanza comporti la sopravvenuta carenza d'interesse in riferimento non al ricorso nella sua globalità, ma soltanto ai profili di gravame, con cui è stata dedotta la violazione delle norme di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Picentini.

Permane pertanto la legittimazione della ricorrente Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n.349 del 86 ad agire nel presente giudizio, in quanto gli atti impugnati concernono opere localizzate in area sottoposta al vincolo di uso civico e quindi al vincolo paesistico ambientale ai sensi del suindicato art. 146, comma primo, lettera h) del decreto legislativo n. 490 del '99. (in senso conforme decisione Consiglio di Stato sesta sezione 26 luglio 2001 n.4123).

Si può ora passare all'esame nel merito del ricorso con la disamina della terza censura, con cui è stata prospettata la violazione degli artt. 82, comma 5, lett. F) ed h) e comma 9 del D.P.R. n. 616/77, della legge n.1497/39 e 25 del R.D. 3.6.1940 n. 1357 ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e mancata acquisizione e comparazione di interessi.

Con tale censura l’Associazione ricorrente deduce che l’intimata Amministrazione comunale avrebbe dovuto trasmettere il nulla osta comunale, con è stato espresso parere favorevole all’intervento richiesto dalla Telecom Italia mobile s.p.a. su conforme determinazione della Commissione Edilizia Comunale Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 alla competente Amministrazione statale dei Beni Ambientali e Culturali prima di rilasciare qualsiasi provvedimento concessorio.

Tale censura è fondata e merita accoglimento.

Al riguardo il Collegio rileva che l’autorizzazione paesaggistica comunale, essendo sottoposta al potere di annullamento statale, non può considerarsi efficace prima che siano decorsi 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all’Autorità tutoria.

Infatti il procedimento disciplinato dall’articolo 82, comma 9, del DPR n.616/1977, è un procedimento unico, che ha inizio con l’istanza dell’interessato e si conclude o con la determinazione esplicita di annullamento dell’Autorità statale o con lo spirare dei 60 giorni previsto dalla stessa disposizione per l’esercizio di tale potere.

L’intervento dell’Amministrazione statale, quindi, non costituisce un autonomo procedimento, ma presuppone l’attivazione da parte dell’interessato della precedente fase di richiesta del nulla osta paesaggistico e l’obbligo per l’Amministrazione comunale di procedere alla trasmissione del nulla-osta all’Autorità statale per il perfezionamento e completamento dell’iter procedurale in tema di rilascio di provvedimenti concessori in zone vincolate.

Nel caso di specie, appare illegittimo l’operato dell’intimata Amministrazione comunale, che da un lato ha proceduto all’acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 e successivamente non ha proceduto, prima del rilascio della concessione edilizia, alla conseguente trasmissione del proprio nulla osta, come normativamente prescritto, alla competente Amministrazione statale per la verifica della compatibilità ambientale dell’intervento.

L’accoglimento di tale censura, essendo pienamente satisfattivo dell’interesse dell’Associazione ricorrente, determina l’inutilità dell’esame degli ulteriori motivi, che possono pertanto essere assorbiti.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO -2^ SEZIONE

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto dalla Associazione World Wide Fund for nature (WWF Italia) – O.N.L.U.S. , lo accoglie .

Spese compensate.

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003 e 12 febbraio 2004.

Dr. Sabato Guadagno - Presidente est.