TAR Veneto- Sez. II Sent. 3276 del 24/10/2008 (c.c. 22/10/2008) - Presid. Di NUnzio, relat. Rovis
Provincia di Rovigo contro Regione Veneto
Sospensione provinciale della concessione ad azienda faunistico-venatoria per illeciti abbattimenti di avifauna acquatica ; prevalenza del ricorso giurisdizionale e improcedibilità del ricorso amministrativo presentato qualora, nelle more della sua decisione (per atto formale o per silenzio significativo), avverso lo stesso provvedimento sia stato proposto ricorso giurisdizionale.
(segnalazione a cura di Augusto Atturo)
Provincia di Rovigo contro Regione Veneto
Sospensione provinciale della concessione ad azienda faunistico-venatoria per illeciti abbattimenti di avifauna acquatica ; prevalenza del ricorso giurisdizionale e improcedibilità del ricorso amministrativo presentato qualora, nelle more della sua decisione (per atto formale o per silenzio significativo), avverso lo stesso provvedimento sia stato proposto ricorso giurisdizionale.
(segnalazione a cura di Augusto Atturo)
Ric. n. 1762/2008 Sent 3276/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1762/2008 proposto dalla PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia Paparella, Eliana Varvara ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Mestre, Calle del Sale 33;
CONTRO
la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon ed Emanuele Mio, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
e nei confronti di
Fraccaro Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maschio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello in Venezia, S.Polo 3080/L;
W.W.F. ONG-Onlus – World Wide For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ambito Territoriale di Caccia RO 3 "Delta del Po", in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8.8.2008 n. 2323 avente ad oggetto: "Ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 50/93, dal Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Valle Ripiego" contro la determinazione n. 484 del 7.3.2008 protocollo 1054 del Dirigente dell'Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia e Pesca della Provincia di Rovigo, di sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione venatoria 2008/2009. Decisione".
Visto il ricorso, notificato il 24.9.2008 e depositato presso la Segreteria il 2.10.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 3.10.2008;
Visto il decreto Presidenziale 9.10.2008 n. 801 con cui è stata respinta l’istanza cautelare provvisoria presentata dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Paparella per la Provincia di Rovigo, gli avv.ti Zanon e Mio per la Regione Veneto e l'avv. Maschio per il controinteressato Fraccaro Mario;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che, preliminarmente, non sussiste l’eccepita inammissibilità del proposto gravame per affermata lesione del principio ne bis in idem, in quanto con il ricorso n. 1415/08 erano stati impugnati atti - il silenzio rigetto asseritamente formatosi sul ricorso amministrativo presentato dalla parte avverso il provvedimento n. 484/08 della Provincia di Rovigo, nonché tale stesso provvedimento – diversi da quello impugnato con il presente ricorso (ossia la deliberazione regionale di accoglimento del ricorso amministrativo);
che, nel merito, va osservato che la regola della prevalenza del ricorso giurisdizionale sancita dall’art. 20 della legge n. 1034/71 comporta l’improcedibilità del ricorso amministrativo presentato qualora, nelle more della sua decisione (per atto formale o per silenzio significativo), avverso lo stesso provvedimento sia stato proposto ricorso giurisdizionale;
che, nel caso di specie, successivamente alla presentazione, in data 7 aprile 2008, del ricorso gerarchico improprio (ex art. 37 della LR n. 50/93) avverso la determinazione provinciale 7 marzo 2008 n. 484, il ricorrente proponeva nei confronti del medesimo provvedimento – e non già nei confronti di una decisione (esplicita o implicita) adottata a seguito di ricorso amministrativo su detto provvedimento - il ricorso giurisdizionale n. 1093/08 che notificava il 12 maggio 2008, optando espressamente, dunque, per tale mezzo impugnatorio;
che, ciò stante, il ricorso gerarchico era divenuto improcedibile e, dunque, non poteva essere deciso nel merito;
che, conseguentemente, il presente ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo – dedotto nella seconda parte del terzo motivo di censura - della carenza di potere dell’Amministrazione regionale a decidere il predetto ricorso improprio, atteso che, essendo il provvedimento n. 484/08 della Provincia di Rovigo stato impugnato avanti all’intestato Tribunale, spetta a quest’ultimo ogni determinazione inerente alla sua asserita illegittimità;
che, dunque, il ricorso va accolto;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1762/2008 proposto dalla PROVINCIA DI ROVIGO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia Paparella, Eliana Varvara ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Mestre, Calle del Sale 33;
CONTRO
la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon ed Emanuele Mio, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
e nei confronti di
Fraccaro Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maschio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello in Venezia, S.Polo 3080/L;
W.W.F. ONG-Onlus – World Wide For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ambito Territoriale di Caccia RO 3 "Delta del Po", in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
Federazione Italiana della Caccia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8.8.2008 n. 2323 avente ad oggetto: "Ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 50/93, dal Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Valle Ripiego" contro la determinazione n. 484 del 7.3.2008 protocollo 1054 del Dirigente dell'Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia e Pesca della Provincia di Rovigo, di sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria per l'intera stagione venatoria 2008/2009. Decisione".
Visto il ricorso, notificato il 24.9.2008 e depositato presso la Segreteria il 2.10.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 3.10.2008;
Visto il decreto Presidenziale 9.10.2008 n. 801 con cui è stata respinta l’istanza cautelare provvisoria presentata dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Paparella per la Provincia di Rovigo, gli avv.ti Zanon e Mio per la Regione Veneto e l'avv. Maschio per il controinteressato Fraccaro Mario;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che, preliminarmente, non sussiste l’eccepita inammissibilità del proposto gravame per affermata lesione del principio ne bis in idem, in quanto con il ricorso n. 1415/08 erano stati impugnati atti - il silenzio rigetto asseritamente formatosi sul ricorso amministrativo presentato dalla parte avverso il provvedimento n. 484/08 della Provincia di Rovigo, nonché tale stesso provvedimento – diversi da quello impugnato con il presente ricorso (ossia la deliberazione regionale di accoglimento del ricorso amministrativo);
che, nel merito, va osservato che la regola della prevalenza del ricorso giurisdizionale sancita dall’art. 20 della legge n. 1034/71 comporta l’improcedibilità del ricorso amministrativo presentato qualora, nelle more della sua decisione (per atto formale o per silenzio significativo), avverso lo stesso provvedimento sia stato proposto ricorso giurisdizionale;
che, nel caso di specie, successivamente alla presentazione, in data 7 aprile 2008, del ricorso gerarchico improprio (ex art. 37 della LR n. 50/93) avverso la determinazione provinciale 7 marzo 2008 n. 484, il ricorrente proponeva nei confronti del medesimo provvedimento – e non già nei confronti di una decisione (esplicita o implicita) adottata a seguito di ricorso amministrativo su detto provvedimento - il ricorso giurisdizionale n. 1093/08 che notificava il 12 maggio 2008, optando espressamente, dunque, per tale mezzo impugnatorio;
che, ciò stante, il ricorso gerarchico era divenuto improcedibile e, dunque, non poteva essere deciso nel merito;
che, conseguentemente, il presente ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo – dedotto nella seconda parte del terzo motivo di censura - della carenza di potere dell’Amministrazione regionale a decidere il predetto ricorso improprio, atteso che, essendo il provvedimento n. 484/08 della Provincia di Rovigo stato impugnato avanti all’intestato Tribunale, spetta a quest’ultimo ogni determinazione inerente alla sua asserita illegittimità;
che, dunque, il ricorso va accolto;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione