TAR Campania (NA) Sez. VII n. 4105 del 15 ottobre 2012.
Beni Ambientali.Annullamento del Soprintendente del parere comunale per trasformazione della originaria tettoia con struttura in ferro.

E’ legittimo il Decreto di annullamento del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in relazione alla trasformazione della originaria tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera ondulata del tutto differente per materiali e configurazione rispetto a quella esistente. Trattandosi di elemento strutturale e non funzionale, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 43 della legge n. 47/1985. Infatti, è ammessa la sanatoria qualora provvedimenti amministrativi o giurisdizionali abbiano impedito l'ultimazione dell'opera entro la data ultima fissata per il cosiddetto condono edilizio, ma a condizione che si tratti di lavori destinati a consentire la funzionalità delle opere stesse, con esclusione, quindi, di ogni intervento strutturale. In altre parole la struttura realizzata deve presentare le caratteristiche di un intervento nel quale sia possibile già cogliere la specificità e i tratti essenziali dell'edificio (Cons. Stato, Sez. IV, 3.5.2000, n. 2614) e, dunque, suscettibile di una sicura identificazione edilizia, sia dal punto di vista strutturale che da quello della destinazione. In questa direzione è stato in particolare osservato che le opere suscettive di sanatoria sono quelle necessariamente comprensive delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04105/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02092/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2092 del 2010, proposto da Gennaro Scala, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio De Angelis e Francesco Morvillo, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via V. Colonna, 9;

contro

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11; 
il Comune di Vico Equense, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 18.11.2009, notificato l’1.2.2010, con cui il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 222 del 21.9.2009, emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vico Equense, con il quale si concedeva al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 47/1985, la sanatoria per avere realizzato un cambio di destinazione d’uso di alcuni comodi siti alla via R. Bosco, località Matignano, nel Comune di Vico Equense, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito in Comune di Vico Equense, in località Matignano, via Bosco n. 953, catastalmente identificato al foglio 16, particella 833, costituito da un corpo rettangolare con tetto a due falde inclinate al quale è addossata una tettoia con struttura in ferro, la cui copertura in lamiera ondulata è stata, nel corso degli anni, parzialmente divelta dagli agenti atmosferici.

1.1. Il predetto fabbricato ricade in zona territoriale 4 (Riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado) del P.U.T. e in zona E (Agricola) del P.R.G. vigente.

2. Il ricorrente, con istanza prot. n. 20703 del 3.10.1994, successivamente integrata con nota prot. n. 3080 del 7.2.1995, ha chiesto il condono, ai sensi della legge n. 724/1994, per l’intervenuto cambio di destinazione d’uso e per opere non valutabili in termini di volumi e superfici.

3. Con decreto n. 222 del 21.9.2009 il Responsabile del Servizio Urbanistica ha emesso parere favorevole alla sanatoria, provvedimento che è stato però annullato dal Soprintendente con il decreto del 18.11.2009.

4. Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale ultimo provvedimento per violazione di legge (artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990; art. 32 della legge n. 47/1985), nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili.

4. Il Ministero resistente, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Con ordinanza istruttoria n. 1207 del 10.6.2010 il Collegio ha disposto l’esibizione dell’originaria domanda di condono, degli elaborati tecnici, dei pareri espressi dalla Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali e di quello dell’Avvocatura comunale citato nella motivazione del decreto n. 222/2009.

7. Successivamente con l’ordinanza n. 1980 del 30.9.2010 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari non sussistendo il periculum, attesa anche la mancata delibazione della domanda di condono per mutamento di destinazione d’uso. Quindi con l’ordinanza n. 2188 del 16.10.2010 il Collegio ha respinto l’istanza di revoca del predetto provvedimento cautelare, presentata ai sensi dell’art. 58, comma 2, c.p.a., per insussistenza del lamentato errore di fatto.

8. Alla pubblica udienza del 27.9.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Il ricorso non è fondato e va respinto.

10. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo procedurale per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento con conseguente lesione del proprio diritto di difesa; sotto il profilo sostanziale per l’erroneità e la contraddittorietà dell’annullamento ministeriale che avrebbe ritenuto insuscettibile di sanatoria la tettoia, nonostante fosse pacifica la sua esistenza in epoca antecedente al 31.12.1993 e fosse stata prevista la sostituzione dei vecchi materiali, non perfettamente compatibili con il vincolo esistente, con materiali (tegole e profilati in ferro con pali in legno lamellare) compatibili con il contesto di riferimento. Ad avviso del ricorrente, il Soprintendente ha basato l’annullamento del decreto n. 222/2009 su considerazioni di merito che, oltre a non essere contestualizzate rispetto al paesaggio circostante, esulano dalla sua competenza, senza peraltro valutare neanche l’applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 43 della legge n. 47/1985.

11. Occorre, innanzitutto, ribadire, come già affermato nelle ordinanze cautelari n. 1980/2010 e n. 2188/2010, che il provvedimento comunale prot. n. 222/2009 contiene solo il parere di compatibilità paesaggistica delle opere abusive ex art. 32 della legge n. 47/1985 e, conseguentemente, nulla dispone in merito alla domanda di condono.

12. Il ricorrente deduce, in primis, l'illegittimità del provvedimento impugnato per una pretesa violazione degli artt. 7 e segg. della legge 241/90 (cosa che avrebbe, nella sostanza, impedito una sua utile partecipazione all'istruttoria), conseguente al mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione da parte dell'Amministrazione statale resistente dell'avvio del procedimento relativo all' annullamento del parere del Comune n. 222/2009, nonché dei motivi ostativi all’emissione di un provvedimento favorevole.

12.1. La doglianza è infondata in quanto la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 42/2004, ed in particolare l'art. 159 (applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di un procedimento di condono), consente alla Soprintendenza di omettere tale adempimento, posto che la comunicazione anche agli interessati, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'invio alla Soprintendenza dell'autorizzazione rilasciata, "costituisce avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della l. 241/1990".

12.2. Ne discende che la nota prot. n. 26906 del 28.9.2009 con la quale il Comune di Vico Equense ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione relativa all’intervento e che è stata contestualmente inviata anche al ricorrente, ha assolto l'obbligo imposto dall'art. 159, nonché ha consentito la partecipazione del sig. Scala al procedimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 6.8.2008 , n. 9860).

13. Devono essere disattese anche le censure con le quali il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per avere effettuato la Soprintendenza un controllo di merito e non di mera legittimità sul decreto n. 222/2009, per non avere considerato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 43 della legge n. 47/1985, nonché per l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

14. Il decreto impugnato annulla il parere comunale favorevole poiché “quanto resta della tettoia (oggi del tutto priva di copertura) viene trasformato in struttura del tutto differente per materiali e configurazione rispetto a quella esistente per cui, implicitamente, l’opera è stata ritenuta dal richiedente e dalla stessa Commissione Edilizia Integrata non compatibile con il contesto e da sostituire con la nuova opera a farsi. Pertanto il decreto dirigenziale in esame risulta illegittimo poiché si autorizza la costruzione di una tettoia attraverso la forma di un parere rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 teso, invece, a tutelare interessi pubblici differenti da quelli finalizzati alla realizzazione di nuove opere. Va segnalato, inoltre, che la tettoia in questione, per materiali e configurazione, è assimilabile alle superfetazioni di cui all’art. 31 del citato P.U.T.”.

15. Alla luce della predetta motivazione è infondato il motivo con cui si lamenta l’illegittimità dell’annullamento del nullaosta paesaggistico per avere operato un’indebita sovrapposizione fra le valutazioni di merito dell'organo statale e quelle demandate all'Autorità comunale, deputata alla tutela paesaggistica in base alla legislazione regionale.

15.1. Al riguardo, l'esame degli atti di causa consente infatti di affermare che le ragioni poste a fondamento del decreto di annullamento adottato dalla Soprintendenza sono contenute entro l'ambito dei motivi di legittimità, con particolare riguardo alla contraddittorietà della motivazione e all'eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto laddove afferma la compatibilità paesaggistica di un manufatto in relazione al quale contestualmente autorizza la trasformazione in altra struttura differente per materiali e configurazione da quella preesistente.

15.2. Sotto tale aspetto il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, fermo il principio in virtù del quale la Soprintendenza non può annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Ente preposto in forza di un'autonoma valutazione tecnico-discrezionale riguardo alla compatibilità dell'intervento con il vincolo gravante sul terreno, nondimeno è legittimo l'atto di annullamento del nullaosta per carenza e contraddittorietà della motivazione (cfr. Cons. Stato, VI, 11.6.2012, n. 3401; Cons. Stato, VI, 23.2.2010, n. 1070).

15.3. E, infatti, il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza si estrinseca in un vaglio di legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, anche sotto il profilo di inadeguata valutazione delle circostanze e, laddove, poi, l'autorità statale ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria, costituente vizio di legittimità, nell'atto oggetto del suo scrutinio, la stessa è chiamata ad evidenziare tali vizi con una motivazione che deve, necessariamente, riguardare la valutazione della compatibilità o meno dell'intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (cfr. Cons. Stato, VI, 21.9.2011, n. 5292).

16. Né, infine, è condivisibile la censura secondo la quale nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell’art. 43 della legge n. 47/1985 poiché il mancato completamento delle opere concernenti la copertura della tettoia e la sostituzione delle strutture portanti della stessa dipende dal provvedimento amministrativo adottato dall’Ufficio Urbanistica in data 9.3.1993 prot. n. 88 in cui si contestava che a tale data “i lavori erano fermi e il manufatto…era recintato in parte con lamiere di ferro. E’ stato possibile accertare…che si stava procedendo alla sostituzione delle strutture portanti della tettoia esterna in plastica con profilati in ferro a doppia T. Inoltre si è accertato che il muretto di recinzione della zona coperta da tettoia non presentava più gli originari varchi di accesso…”.

16.1. E, infatti, il Collegio rileva che, in forza della rammentata disposizione, è sì ammessa la sanatoria qualora provvedimenti amministrativi o giurisdizionali abbiano impedito l'ultimazione dell'opera entro la data ultima fissata per il cosiddetto condono edilizio, ma a condizione che si tratti di lavori destinati a consentire la funzionalità delle opere stesse, con esclusione, quindi, di ogni intervento strutturale (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 13.12.1999, n. 14148). In altre parole la struttura realizzata deve presentare le caratteristiche di un intervento nel quale sia possibile già cogliere la specificità e i tratti essenziali dell'edificio (Cons. Stato, Sez. IV, 3.5.2000, n. 2614) e, dunque, suscettibile di una sicura identificazione edilizia, sia dal punto di vista strutturale che da quello della destinazione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 6.12.2011, n. 2277; Cons. Stato, sez. VI, 27.6.2008, n. 3288, ove si afferma infatti che l’immobile deve avere già acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale). In questa direzione è stato in particolare osservato che le opere suscettive di sanatoria sono quelle necessariamente comprensive delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6.12.2011, n. 5664; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 2.7.2010, n. 6213). Ne discende che in relazione al completamento della copertura della tettoia, trattandosi di elemento strutturale e non funzionale, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 43 della legge n. 47/1985.

17. Deve essere, infine, disattesa anche la censura con la quale il ricorrente afferma che la Soprintendenza avrebbe dovuto in ogni caso limitare l’annullamento del parere n. 222/2009 alla sola parte relativa alla tettoia, facendo salva la restante parte concernente la porzione in muratura del corpo di fabbrica, oggetto del condono.

17.1. Ad avviso del Collegio è, infatti, evidente che l’unicità dell’istanza di condono alla quale afferisce il parere di compatibilità paesaggistica implica che la Soprintendenza abbia correttamente provveduto all’annullamento dell’intero provvedimento comunale, non essendo possibile operare un frazionamento d’ufficio delle opere da condonare.

18. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

19. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per spese generali, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)