TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 253, del 23 gennaio 2014
Beni Ambientali.Legittimità inserimento area privata nel PTC Consorzio Parco Naturale della Valle del Lambro

Dai documenti che ripercorrono le origini storiche del contesto, si evince che il sito ricompreso certamente nell’ambito del compendio di Villa Litta, costituisce anche un tutt’uno con il parco della Villa reale di Monza, dal quale risulta difficilmente distinguibile. Emerge, dunque, incontrovertibilmente la ragione dell’assoggettamento dell’area ad un regime unitario anche da parte dello strumento sovracomunale a contenuto urbanistico e paesistico (cfr. la relazione del PTC del parco), idoneo a preservarne quanto più possibile la valenza storico-naturalistico-ambientale, indipendentemente dal soggetto proprietario della stessa, il quale, peraltro, non viene nella fattispecie privato del proprio diritto dominicale come nell’espropriazione, essendo in sua facoltà procedere al risanamento conservativo di tutti i manufatti già presenti sull’area, purchè in armonia con il contesto esistente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00253/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02940/1997 REG.RIC.

N. 03040/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2940 del 1997, proposto da: 
Finalbi S.a.s. di G. Ongaro e R. Galbiati, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Ferrari Da Grado, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio, 19;

contro

Consorzio Parco Naturale Valle del Lambro, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Meoli in Milano, via Adige, 12; 
Regione Lombardia; 
Comune di Vedano al Lambro, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Bazzani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 3040 del 1998, proposto da: 
Finalbi S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Ferrari Da Grado e Fabio Pellicani, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Boccaccio, 19;

contro

Regione Lombardia; 
Comune di Vedano al Lambro, rappresentato e difeso dagli avv. Ercole Romano e Maria Alessandra Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria n. 23;

nei confronti di

Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Meoli in Milano, via Adige, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2940 del 1997:

della deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Parco Naturale della Valle del Lambro n. 3 del 15 gennaio 1997 avente ad oggetto l’adozione del piano territoriale di coordinamento, nonché degli elaborati del piano stesso;

quanto al ricorso n. 3040 del 1998:

della delibera dell’Assemblea del Consorzio Parco Naturale della Valle del Lambro n. 13 del 3 aprile 1998 di controdeduzioni alle osservazioni al piano territoriale di coordinamento del Consorzio del parco Naturale della Valle del Lambro;

con ricorso per motivi aggiunti:

della nota del 15 luglio 1998 di risposta alle ulteriori osservazioni presentate dalla ricorrente.



Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio del Parco Naturale Valle del Lambro, del Comune di Vedano al Lambro e del Parco Regionale della Valle del Lambro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con i ricorsi indicati in epigrafe la società ricorrente, deducendo plurime censure di eccesso di potere e violazione di legge, ha impugnato la deliberazione con la quale il Consorzio del Parco Naturale della Valle del Lambro ha adottato il piano territoriale di coordinamento, nonché la delibera e la nota di controdeduzioni alle osservazioni al piano territoriale di coordinamento del Consorzio del Parco Naturale della Valle del Lambro proposte dalle parti coinvolte, fra le quali l’odierna società istante, proprietaria di una porzione del parco facente parte del complesso dell’area circostante alla Villa Litta.

Si sono costituiti nei giudizi il Consorzio intimato ed il comune di Vedano al Lambro.

Il primo ha sollevato l’eccezione di inammissibilità dei gravami sotto diversi profili, chiedendone, in ogni caso, la reiezione per infondatezza nel merito, mentre il secondo ha insistito per la propria estromissione dai giudizi, in considerazione dell’oggetto dei medesimi, costituito da atti provenienti dal Consorzio intimato e non dal comune di Vedano al Lambro, eccependo, altresì, l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2013 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Deve, in via preliminare, disporsi la riunione dei presenti ricorsi per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, in considerazione sia della parziale identità delle parti che del medesimo oggetto della controversia.

Deve, inoltre, accogliersi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal comune di Vedano al Lambro, atteso che oggetto delle impugnazioni è costituito da provvedimenti del Consorzio del Parco della Valle del Lambro e non del comune di Vedano al Lambro.

Il Consorzio intimato ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse ed acquiescenza sotto diversi profili.

In particolare, la società ricorrente avrebbe omesso di impugnare il PGT emesso dal comune di Vedano al Lambro nel 2011, il quale, cancellando totalmente la possibilità edificatoria di 35.000 mc prevista dal precedente PGT, dispone il divieto di nuove edificazioni nel contesto di Villa Litta, ammettendo solo interventi di recupero conservativo delle volumetrie esistenti, pari a circa 7.000 mc, da attivarsi con piano di recupero sottoposto al parere del Parco e della Soprintendenza, in considerazione del vincolo storico-monumentale che insiste sull’area.

La ricorrente avrebbe, inoltre, omesso di impugnare la delibera della G.R. n. 601 del 28 luglio 2000, di approvazione del piano territoriale di coordinamento oggetto della presente controversia.

Nel corso del giudizio la regione Lombardia avrebbe, poi, approvato la legge regionale n. 18/2005 che, istituendo all’interno del parco regionale della Valle del Lambro il parco naturale della Valle del Lambro, e inserendovi tutte le aree ricomprese nel parco reale di Monza, fra le quali anche quelle del comparto di Villa Litta oggetto della presente controversia, perché connotate da un elevato pregio paesistico ed agricolo-ambientale, avrebbe definito alcune misure di salvaguardia immediatamente operative che inibiscono qualsiasi intervento di trasformazione e modificazione dei contesti, ivi compreso qualsiasi intervento di nuova edificazione.

Il collegio, nonostante le reputi di indubbio rilievo, ritiene di assorbire l’esame delle suddette eccezioni, in omaggio al principio di effettività della tutela giurisdizionale ed in considerazione dell’evidente infondatezza nel merito dei gravami e dei motivi aggiunti, alla luce delle seguenti osservazioni, con le quali si effettuerà la disamina congiunta delle doglianze dedotte dalla società ricorrente, in relazione alla sostanziale unitarietà dell’oggetto dei giudizi riuniti, che vertono, sostanzialmente, su di un’unica questione di fondo, costituita dall’asserita estraneità del sito di proprietà della società ricorrente all’area del Parco di Monza, del quale non avrebbe le caratteristiche, derivandone, di conseguenza, l’assunta illegittimità delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento del Parco della Valle del Lambro, tutte improntate sull’equivoco dell’omogeneità tra i siti.

Più specificamente, con il primo ricorso l’istante deduce cinque motivi di diritto con i quali lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità della motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità e sviamento, violazione delle leggi regionali della Lombardia nn. 86/1983 e 31/1996, nonché dei criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 20937 del 22 novembre 1996, e la violazione degli artt. 3, 13 e 42 della Costituzione con riferimento all’art. 17 delle NTA del piano.

Con il secondo ricorso e con i motivi aggiunti la società ricorrente deduce, sostanzialmente, le medesime censure, anche in via derivata.

La ricorrente si duole, essenzialmente, del fatto che il Consorzio intimato, mediante l’adozione del piano territoriale di coordinamento (in seguito approvato dalla Regione con atto non impugnato dalla ricorrente), sulla base di una pretesa valenza storico-ambientale da attribuire all’area perché contigua al parco di villa reale di Monza, avrebbe privato il sito delle possibilità edificatorie previste dal PRG del comune di Vedano al Lambro, pari a circa 35.000 mc, rendendo possibili i soli interventi di recupero delle costruzioni esistenti.

Tale operato dell’amministrazione sarebbe fondato, secondo l’assunto della ricorrente, anche sul travisamento della natura della proprietà dell’area, pubblica riguardo al parco reale di Monza, e che giustificherebbe, dunque, i limiti introdotti, mentre tali vincoli risulterebbero contraddittori in relazione alla natura privatistica del dominio del sito di cui si controverte, a vocazione agricola, raggiungendo finanche una valenza espropriativa.

Il travisamento dei presupposti di fatto sarebbe ancora più evidente, secondo l’assunto dell’istante, dall’esame dell’art. 17 delle NTA del piano, da cui si evincerebbe che, in realtà, il sito realmente oggetto delle previsioni sarebbe costituito dal solo parco della Villa reale, nonché dalla vicina Villa Litta, dai quali il sito di proprietà della ricorrente si differenzierebbe notevolmente, non essendo provvisto delle stesse connotazioni storico-ambientali presupposte dai provvedimenti oggetto delle presenti impugnazioni.

Tali censure concernerebbero, altresì, i provvedimenti con i quali il Consorzio intimato avrebbe ritenuto di controdedurre alle osservazioni presentate dalla ricorrente.

Il collegio ritiene di non poter accedere alle doglianze lamentate dalla società ricorrente, le quali, alla luce dell’esame della documentazione versata in atti, non colgono nel segno.

Ed invero, giova, innanzitutto, rilevare che il compendio di cui si discute è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali con decreti del Presidente della regione Lombardia nn. 451 e 452 del 18 settembre 1984.

Si legge in tali decreti che il compendio di Villa Litta, nel quale è ricompresa l’area di cui si discute di proprietà dell’immobiliare Finalbi S.p.a., ha notevole interesse pubblico in quanto il grande parco, progettato alterando completamente la natura dei luoghi, rappresenta con i suoi viali, le sue fitte alberature, le sue radure e le sue cesure boscate di ispirazione neoromantica in cui si collocano le emergenze architettoniche della Villa con le scuderie e le palazzine d’ingresso e della chiesa di S. Maria delle Selve, con le cappelle e la palazzina delle Memorie, un’attraente zona di verde per i comuni interessati.

Dalla lettura degli ulteriori documenti, che ripercorrono le origini storiche del contesto, nonché delle planimetrie versate in atti, si evince, inoltre, che il sito, ricompreso certamente nell’ambito del compendio di Villa Litta, costituisce anche un tutt’uno con il parco della Villa reale di Monza, dal quale risulta difficilmente distinguibile.

Emerge, dunque, incontrovertibilmente la ragione dell’assoggettamento dell’area ad un regime unitario anche da parte dello strumento sovracomunale a contenuto urbanistico e paesistico (cfr. la relazione del PTC del parco), idoneo a preservarne quanto più possibile la valenza storico-naturalistico-ambientale, indipendentemente dal soggetto proprietario della stessa, il quale, peraltro, non viene nella fattispecie privato del proprio diritto dominicale come nell’espropriazione, essendo in sua facoltà procedere al risanamento conservativo di tutti i manufatti già presenti sull’area, purchè in armonia con il contesto esistente.

Anche la disciplina di cui all’art. 17 delle NTA del piano risulta pienamente in linea con le precedenti osservazioni, articolando regole peculiari per diverse situazioni tutte presenti all’interno del compendio, in parte demaniale ed in parte privato, come visto, nonché nell’ambito di diversi Comuni ed in particolare sottolineando la limitazione degli interventi possibili al recupero del patrimonio esistente.

Né l’inserimento all’interno del parco reale della pista dell’autodromo di Monza può costituire elemento idoneo ad elidere la storica unicità del compendio storico-naturalistico, risalente alla stessa epoca e progettato unitariamente all’interno del muro che costeggia la strada provinciale Monza-Carate, il cui tracciato fu spostato nel 1800 proprio per restituire omogeneità al contesto territoriale unitario del parco.

Deve, infine, evidenziarsi che anche dal punto di vista motivazionale gli atti impugnati, comprese le contodeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati, rispondono pienamente alle esigenze di logicità e di congruità, ben evidenziando le succitate ragioni dei limiti apposti agli interventi resi possibili nell’ambito dell’unitario ecosistema del parco, che risultano pienamente giustificati e le cui motivazioni di fondo, connesse agli interessi territoriali e paesistici descritti, prevalgono sull’aspettativa edificatoria del soggetto proprietario nei termini rappresentati nel PRG allora vigente.

Tali ragioni hanno impedito, altresì, di prendere in considerazione la proposta della ricorrente relativa alla cessione di una parte delle aree del parco per recuperare in cambio le possibilità edificatorie eliminate dal PTC.

Sul punto pare utile, ancora, richiamare la relazione allegata alla delibera di adozione del piano territoriale di coordinamento, che riserva una specifica parte al contesto di Villa Litta e delle aree limitrofe, considerate parte integrante del parco reale di Monza, per il quale è ritenuta incompatibile la previsione edificatoria contenuta nel PRG di Vedano al Lambro allora vigente in relazione alle esigenze di tutela del comparto storico-architettonico-paesistico (cfr. pag. 69 della relazione).

Alla luce delle suesposte considerazioni, previa estromissione dal giudizio del comune di Vedano al Lambro, i ricorsi riuniti devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono in parte la soccombenza e per il resto si compensano, sussistendone giusti motivi in considerazione delle peculiarità della presente controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Consorzio del Parco della Valle del Lambro, che si liquidano in euro 2000, mentre le compensa tra la ricorrente e il Comune di Vedano al Lambro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)