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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004
Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Gazzetta Ufficiale N. 152 del 1 Luglio 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in
particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero
dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza
naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere
costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che ne
definisce finalita' ed ambito di applicazione;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata e previa consultazione dei comuni e delle province
interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112
del 1998, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine, nonche' l'adozione delle relative misure di
salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che
ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei
compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
Considerato che l'istruttoria tecnica svolta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
protezione della natura e Segreteria tecnica per le aree naturali
protette, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di
valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo
nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela
differenziati;
Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati
consultati, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 2,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale
dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del
26 novembre 2003;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'art. 2,
comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con
deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;

Decreta:

Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia.

2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia che ha
personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando
collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e'
delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella
cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in
originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la
sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del
piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le
utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo
sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la
disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco,
nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra'
conto di quanto stabilito nel presente decreto.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio
direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo
le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art.
2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Alta Murgia
individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed
amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di
comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla
regione, dalle province interessate dagli enti locali, nonche' da
altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al
conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita'
dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.

Art. 4.
1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco di cui
all'art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di
cui all'allegato A vengono rilasciate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentita la regione Puglia.

Art. 5.
1. L'Ente parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita
convenzione, degli enti strumentali della regione, nonche' degli
uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attivita' che
dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita'
dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.

Art. 6.
1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei
rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate
opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di
sovvenzioni a privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art.
14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla
costituzione degli organi, potra' provvedere a trasmettere alla
regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall'art. 2, comma
22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi
cinque anni.

Art. 7.
1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a
favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti
all'interno del parco, l'Ente parco puo' concedere l'uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' istitutive del
parco.

Art. 8.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, nonche', per quanto riguarda le attivita'
istituzionali dell'amministrazione della Difesa, le disposizioni di
cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 50

Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 5)
Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia
Art. 1.
Zonizzazione interna
1. L'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia, cosi' come
delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa nelle seguenti
zone:
zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e
storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio «steppico»
e rupicolo;
zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico
culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attivita'
economiche compatibili con le finalita' del parco. In tale zona sono
comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle
norme regionali in materia.
Art. 2.
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di
associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, (recepita con legge
11 febbraio 1992, n. 157, e con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici), nonche' 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992 (recepita con decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche), di singolarita' geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici
del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di
manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro
ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attivita'
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione e di formazione
ambientale di ricerca scientifica, nonche' di attivita' ricreative
compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici, superficiali e sotterranei;
f) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali
e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.
Art. 3.
Divieti generali
1. Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale
dell'Alta Murgia le seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo
delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono
comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente
parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente
stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione dell'Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione
dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352
(Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi
epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di
altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle
vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie
e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca
e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche. La
prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita'
di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente
autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di
coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;
f) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che
alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri
ecologici, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera b);
g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di
qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e
appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo
appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita',
secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla
disciplina del volo;
l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali
gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita'
agro-silvo-pastorali;
m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione
di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti
tecnologici e di quelle accessorie alle attivita'
agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e
materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attivita' zootecniche;
n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
o) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione
spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e
scanficatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce
calcaree;
p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni
carsiche di superficie e sotterranee;
q) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della
vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6
comma 1, lettera c);
r) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e
l'alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla
tradizione storica locale.
Art. 4.
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1, oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di
destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita'
di eseguire gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione
del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla
difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di
qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale
di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
e) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi
tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7,
comma 1, lettera c);
f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per le colture in
atto la regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, entro due anni
dall'istituzione dell'Ente stesso, redigera' un programma di
riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari
rurali esistenti.
Art. 5.
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, oltre ai divieti
generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di
quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto
all'art. 8, comma 1, lettere e) ed f).
Art. 6.
Regime autorizzativo generale
1. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:
a) le opere che comportano modifiche al regime delle acque
finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
b) le opere di mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), e all'art. 8, comma 1, lettera a);
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il
mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione
arborea e arbustiva, nonche' i rimboschimenti da effettuarsi in ogni
caso con l'impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro
varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio
del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente
parco.
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti
e nelle zone designate ai sensi delle citate direttive comunitarie
79/409/CEE e 92/43/CEE, e dei rispettivi atti di recepimento,
compresi in tutto o in parte nei confini del parco nazionale
dell'Alta Murgia, sono sottoposti alla necessaria valutazione
d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio
che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente
parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dall'art.
10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata
sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono
depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata
comunicazione delle informazioni predette, l'Ente parco provvedera'
ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi
novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il
parere si intende espresso favorevolmente.
Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad
autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
a) interventi di restauro conservativo, di risanamento
igienico-edilizio, e di ristrutturazione edilizia finalizzata al
riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31 primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti,
nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa
valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento
aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione
adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Dal
computo della superficie utile sono escluse le superfici occupate da
costruzioni strumentali all'agricoltura (quali costruzioni per la
conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri
per animali). Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie
edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale;
c) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste
forestali previste dai piani di assestamento forestale. E' vietata in
ogni caso la loro impermeabilizzazione.
2. Ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31
dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie
per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state
debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le suddette
coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel
periodo 1997-2002.
3. In caso di contestazione in ordine all'effettiva presenza di
coltivazioni agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta
a carico del diretto interessato l'onere di presentazione di
documentazione probatoria.
Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad
autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi di rilevante
trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di
fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche'
di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e
per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) gli impianti e le opere tecnologiche;
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo,
previa intesa con gli assessorati all'agricoltura e all'ambiente
della regione Puglia, le produzioni agricole e zootecniche tipiche
del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione
d'origine;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro
conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione
edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come
definiti dall'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
e) la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo o
connessi ad attivita' agricole su suoli di cui si abbia la
disponibilita' ed in assenza, sugli stessi suoli e alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, di edifici preesistenti da
ristrutturare allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le
tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della
tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza
di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;
g) il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti alla
data di entrata in vigore delle presenti norme;
h) gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti
nella misura massima del 20% della loro superficie utile previa
valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento
aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione
adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria, nel
rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie
costruttive della tradizione storica locale.
Art. 9.
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1, in quanto aree di
connessione ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell'Alta
Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di
trasformazione del territorio sono consentite previo parere
obbligatorio dell'Ente parco. Sono fatti salvi gli accordi di
programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in
materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in
vigore delle presenti norme, i relativi decreti da parte della
regione.
2. E' consentito svolgere l'attivita' agricola secondo le
metodiche in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme,
nonche' le attivita' di manutenzione del territorio.
3. La regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, adotta un
programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
4. L'Ente parco e la regione Puglia elaborano e sottoscrivono
accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita'
del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante
l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi
regionali, nazionali comunitari con l'applicazione di quanto disposto
dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
5. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle
disposizioni generali del presente decreto.
Art. 10.
Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente
parco, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, e' subordinato al
rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte
dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i
pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti
istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente;
b) l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di trenta
giorni per necessita' di istruttoria.
Art. 11.
Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 del presente
decreto e' affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti
dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

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