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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 25 marzo 2004
Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
Gazzetta Ufficiale N. 167 del 19 Luglio 2004

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, l'art. 4,
paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
Vista la decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre
2003, recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica alpina;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente
all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in
esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali
siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della
direttiva 92/43/CEE, trasmesso alla Commissione europea dall'Italia
l'11 settembre 2003;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla
Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri
interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat
naturale prioritari o specie prioritarie, e' stato adottato un elenco
di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione
di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle
valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici,
ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri,
fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di
conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato II
alla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, non
si puo' concludere che la rete sia completa;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo
con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad un
accordo con gli Stati membri, ha adottato un elenco di siti, da
considerarsi provvisorio, in quanto deve essere completato ai sensi
dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per gli habitat e le specie di
cui all'allegato II alla decisione della Commissione 2004/69/CE del
22 dicembre 2003;
Decreta:

Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2,
della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve
essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte della
provincia autonoma di Bolzano, per gli habitat specificati
nell'allegato II che costituisce parte integrante al presente
decreto.

Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei Siti di
importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la
Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in
allegato I e II al presente decreto, verranno pubblicate con
successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004,
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 69

Allegato I
ELENCO PROVVISORIO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA REGIONE
BIOGEOGRAFICA ALPINA IN ITALIA.

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) e' identificato
dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti
la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle
autorita' nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1,
secondo comma, della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di
habitat e delle specie elencati all'allegato II al presente decreto.
La tabella riporta le seguenti informazioni:
codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due
rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
denominazione del SIC;
presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o
specie prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);
superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).
Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito
si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia
(IT).

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