Cass. Sez. III n.24084 del 13 giugno 2008 (Ud. 7 mar.2008)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Toselli
Beni culturali. Accertamento contraffazione di opere d’arte
L'art. 9 della legge 20. 11. 1971, n. 1062 - norma espressamente non abrogata e mantenuta in vigore, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 490/1999 - non impone l'obbligo dell'espletamento della perizia in materia di contraffazione di opere d'arte stabilendo invece che - nei casi in cui ritenga di dovere disporre perizia - il giudice debba avvalersi di consulenti specificamente designati dalla competente amministrazione pubblica. La stessa norma non prevede alcuna nullità nell’ipotesi di sua violazione e la Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 440, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al l° comma nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi" anziché le parole "può avvalersi".
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Beni culturali. Accertamento contraffazione di opere d’arte
L'art. 9 della legge 20. 11. 1971, n. 1062 - norma espressamente non abrogata e mantenuta in vigore, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 490/1999 - non impone l'obbligo dell'espletamento della perizia in materia di contraffazione di opere d'arte stabilendo invece che - nei casi in cui ritenga di dovere disporre perizia - il giudice debba avvalersi di consulenti specificamente designati dalla competente amministrazione pubblica. La stessa norma non prevede alcuna nullità nell’ipotesi di sua violazione e la Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 440, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al l° comma nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi" anziché le parole "può avvalersi".