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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 27 febbraio 2004
Modifica al decreto 2 luglio 2003, recante la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

Gazzetta Ufficiale N. 114 del 17 Maggio 2004

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio
storico artistico della Prima guerra mondiale»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2002, di adozione dei
criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di
ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e
valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 della legge n. 78 del
2001;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003, recante i criteri e le
modalita' per l'erogazione del contributo statale agli interventi
previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 78 del 2001, con
particolare riferimento alle modalita' di finanziamento e di
rendicontazione, nonche' ai controlli;
Visto l'art. 4, comma 179, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che, a parziale modifica dell'art. 11, comma 6, della legge n. 78 del
2001, dispone che le risorse di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della
stessa legge disponibili al 1° gennaio 2004 sono assegnate
prioritariamente ai progetti relativi alle zone di guerra piu'
direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-17 sugli
altopiani vicentini;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 luglio 2003, citato in premessa, e' cosi'
modificato:

all'art. 2, comma 1, dopo la parola «concesso» sono inserite le
parole «cumulativamente sia in conto capitale che in conto interessi.
Per la parte in conto interessi, esso e' concesso»;
all'art. 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «5. I
contributi di cui all'art. 11, commi 2 e 3 sono cumulabili.».

Roma, 27 febbraio 2004
Il Ministro: Urbani