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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 28 febbraio 2005
Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica.

Gazzetta Ufficiale N. 61 del 15 Marzo 2005

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IL CAPO DIPARTIMENTO
per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali

di concerto con

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito
indicato come «Ministero»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni
appartenenti allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione
degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e
di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse
culturale;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta
eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di
ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede
descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse
culturale;
Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale
l'Agenzia del demanio esprime la volonta' di confermare quanto
definito con il decreto sopra citato;
Rilevato altresi' che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che
resti fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e
13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano
corrispondere al dettato ed alle finalita' del predetto art. 12 del
Codice;
Considerata altresi' la necessita' di aggiornare l'allegato A al
predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui
all'art. 10 del Codice;
Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale
l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004,
concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di
utilita' pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) all'art. 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di
trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi,
copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici nonche' alle direzioni generali ed
alle soprintendenze competenti.»;
b) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i
soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli
accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli
soggetti.»;
c) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni
regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per
l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica
positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di
centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse
culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i
richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita'
culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono
agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art.
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2
della legge 21 luglio 2000, n. 205.».
2. L'allegato A del presente decreto sostituisce l'allegato A del
citato decreto del 6 febbraio 2004.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2005

Il capo Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cecchi

Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
Spitz

Allegato A

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di
cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui
in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede
descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico
disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attivita'
culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da
sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano
al sito www.benitutelati.it
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al
sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione
dedicata alla registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e
la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a
verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della
User-ID e della Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e
la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi
agli immobili:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2
«Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento
della fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati
possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati
in via provvisoria per le verifiche del caso;
una volta completata l'immissione delle informazioni richieste
per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse,
compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto
degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le
schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita' elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli
utenti. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano
stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2
«Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).
Richiesta della verifica dell'interesse
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale,
non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli
enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla
direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente,
utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio
dovra' essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di
ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da
societa' accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il
ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e
delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non
saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che
non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell'interesse
Le direzioni regionali:
verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle
istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse
culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli
enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicita'
immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite
le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti
possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in
modalita' di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password gia'
in loro possesso.

A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

Legenda.
I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16,
17, 19 sono obbligatori;
( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;
(campo di testo) inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

omissis