Cass. Sez. III n. 36930 del 22 dicembre 2020 (CC 12 nov 2020)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Api  
Ecodelitti.Sequestro probatorio "esplorativo"

E’ illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale ma tale illegittimità non si verifica quando si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori ed il sequestro sia emesso sulla base di una notizia di reato precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 13 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse della “API Raffineria di Ancona s.p.a.” avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso in data 23 novembre 2019 dal Pubblico Ministero, della pavimentazione del serbatoio denominato “TK 61”, ubicato all'interno della raffineria API di Falconara Marittima, nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati di cui agli art. 674, 590, 452-bis, 452-ter 452-quater e 452-quinquies cod. pen.
Avverso tale pronuncia la società predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.  

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la mancanza della motivazione in punto di funzionalità del vincolo reale all'investigazione e proporzionalità dello stesso, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Osserva, a tale proposito, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le argomentazioni in fatto evidenziate in una memoria della difesa, dove si faceva rilevare come la società avesse tenuto il consulente del Pubblico Ministero costantemente informato circa le operazioni programmate e come tale evenienza escludesse tanto la funzionalità del sequestro alle attività di indagine quanto la proporzionalità del provvedimento.
Aggiunge che tutte le attività erano state concordate con il consulente e che il rifacimento della pavimentazione era finalizzato alle attività di bonifica del serbatoio, anch'esse preventivamente comunicate.

3. Con il secondo motivo di ricorso rileva l'insussistenza delle finalità probatorie, osservando che il sequestro era stato disposto in relazione ad un’immissione nell'aria di esalazioni provenienti dal serbatoio accertata nell'aprile 2018, rispetto alla quale erano stati svolti i dovuti accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. e che, successivamente, il Pubblico Ministero aveva conferito altro incarico al fine di valutare l'adeguato svuotamento del serbatoio e lo stato di manutenzione dello stesso, oltre all'effettuazione di sondaggi e prelevamento di campioni del suolo e del sottosuolo e che, nell'ambito di tale verifica, il consulente tecnico aveva sollecitato il sequestro della pavimentazione.
Aggiunge che ciò evidenzia come tale ultima attività di indagine nulla avrebbe a che vedere con i fatti che avevano originato il procedimento penale ed avrebbe la mera finalità di verificare la possibilità del verificarsi di fatti più o meno simili in futuro, palesando, quindi, un contenuto meramente esplorativo in violazione dell’art. 253 cod. proc. pen.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che il ricorso che ha dato origine al presente procedimento risulta correlato con altri ricorsi trattati nell’odierna udienza ed attinenti ad istanze di riesame avverso il medesimo decreto di sequestro probatorio.  
Va poi osservato, per un migliore inquadramento della vicenda in esame, come dal contenuto dell’ordinanza impugnata e del ricorso emerga che la società ricorrente è indagata per la violazione di cui agli art. 25-septies e 25-undecies, comma 1, lett. a), b) e c) d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli art. 674, 590, 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies cod. pen. e che, nel corso del procedimento, è stata accertata la commissione dell'ulteriore reato di cui agli art. 110 e 349, comma 2, cod. pen. per la rimozione dei sigilli apposti al serbatoio al fine di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili.
Dal decreto di sequestro allegato al ricorso emerge che il Pubblico Ministero ha disposto il vincolo dopo che il consulente tecnico era stato informato che la società intendeva procedere al rifacimento della pavimentazione del serbatoio nonostante fossero ancora in corso gli accertamenti tecnici già disposti, relativi a carotaggi e prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo, che avevano già evidenziato un grave inquinamento da prodotti petroliferi e l'assenza di barriere protettive idonee ad impedire che i suddetti prodotti, altamente inquinanti e cancerogeni, si diffondessero nel sottosuolo sino alla falda acquifera, al fiume Esino ed al mare.
Il provvedimento consente espressamente al custode la possibilità di eseguire sopralluoghi per verificare la sicurezza dell'area senza modificarne lo stato attuale.

3. Fatta tale premessa, deve ricordarsi che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. Pen., pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893;  Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916;  Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell'assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 ed altre prec. conf.).
Una tale evenienza non risulta tuttavia essersi verificata nel caso di specie, essendo il provvedimento impugnato assistito da adeguata motivazione, il che evidenzia, di per sé, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto caratterizzato da censure che, pur formalmente richiamando la violazione di legge, attengono, in sostanza, a presunte carenze motivazionali, in realtà insussistenti, non sindacabili in questa sede di legittimità, come evidenzia anche l’esplicito richiamo, nella premessa al motivo di ricorso in esame, all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

4. Inammissibili, anche perché manifestamente infondate risultano, altresì, le censure svolte con riferimento alla funzionalità e proporzionalità del sequestro formulate anche nel secondo motivo di ricorso.
Anche in questo caso appare di tutta evidenza che la società ricorrente, pur lamentando apparentemente la violazione di legge, censura di fatto la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, peraltro, risponde pienamente a criteri di funzionalità e proporzionalità.
Invero, occorre considerare, in primo luogo, che il sequestro probatorio non esige la individuazione di elementi concreti idonei a configurare la sussistenza del reato, in quanto la specificità delle ragioni che lo giustificano necessitano di una valutazione circa la idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della cosa o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente stabilito che è illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale (Sez. 3, n. 24561 del 17/5/2012, Vicentini, Rv. 252767; Sez. 1, n. 29933 del 11/3/2004, De Marzo, Rv. 22925001) precisando, però, che ciò non si verifica quando si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori (Sez. 6, n. 3187 del 7/1/2015, Boselli, Rv. 262084) ed il sequestro sia emesso sulla base di una notizia di reato precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Sisani, Rv. 267195; Sez. 3, n. 1716 del 6/5/1999, Bonetti, Rv. 213761; Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995 - dep. 22/11/1995, Mancini, Rv. 203119).
Tenuto quindi conto dei condivisibili principi appena richiamati, deve osservarsi che, come emerge chiaramente dai fatti descritti nell’ordinanza impugnata, l’emissione di esalazioni maleodoranti che ha determinato l’avvio delle indagini è, indubbiamente, una delle conseguenze di una condotta illecita correlata alla gestione e manutenzione del serbatoio poi sequestrato dalla quale il fenomeno ha avuto origine, quella pacificamente più evidente e di immediata percezione, tanto che, all’esito delle iniziali verifiche, emergeva “la presenza di numerosi fori da corrosione sulla superficie calpestabile dei cassoni di galleggiamento, elemento significativo delle condizioni di manutenzione del serbatoio” (pag. 2 ordinanza impugnata) che richiedeva la messa in sicurezza del contenitore con specifiche modalità esecutive, la corretta esecuzione delle quali veniva verificata mediante ulteriore accertamento tecnico delegato dal Pubblico Ministero.
Di tale situazione ha dato dunque adeguatamente conto il Tribunale, peraltro ipotizzando ulteriori possibili conseguenze sul suolo e sul sottosuolo derivanti dalle condizioni del serbatoio che, al contrario, dal decreto di sequestro allegato al ricorso il Pubblico Ministero indica come già riscontrate, evidenziando così una situazione di obiettiva gravità.
Il sequestro è stato disposto in presenza di una notizia di reato ben definita ed ipotizzando in maniera altrettanto netta una serie specifica di reati cui si è, in seguito, aggiunta anche una violazione di sigilli aggravata che, a maggior ragione, giustificava il vincolo probatorio.

5. Il sequestro disposto rispetta inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini.
Invero, risulta dall’ordinanza impugnata che, in un primo tempo, la misura non era stata estesa all’intero serbatoio, bensì soltanto ad alcune parti di esso, segnatamente le scale di accesso al tetto ed alcune aperture laterali e che soltanto dopo che il consulente aveva segnalato al Pubblico Ministero che le operazioni di bonifica in corso di esecuzione avrebbero potuto compromettere gli esiti delle verifiche in atto il sequestro è stato esteso alla pavimentazione del bacino del serbatoio, peraltro concedendo al custode la facoltà di accedervi per verificare la sicurezza dell’area.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un provvedimento del tutto proporzionato alle esigenze  probatorie perché limitato solo alle parti di interesse investigativo dell’impianto pur a fronte di una situazione obiettivamente critica per l’ulteriore attività di indagine, rappresentata dalle informazioni del consulente tecnico circa le conseguenze degli interventi in atto dalla violazione di sigilli denunciata pochi giorni prima (il sequestro è stato disposto il 23 novembre 2019 e l’accertamento di tale ultimo reato risulta avvenuto il 15 novembre dello stesso anno).   

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/11/2020