TAR Marche Sez. III n. 325 del 21 maggio 2016
Urbanistica.Realizzazione recinzione di un terreno e titolo abilitativo
 
La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio, ma piuttosto l’estrinsecazione lecita dello ius excludendi alios immanente al diritto di proprietà; non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli

N. 00325/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2009, proposto da:
Grimaldi Nazzareno, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Paolucci, con domicilio eletto presso l’avv. Manuel Virgili in Ancona, c.so Garibaldi, 43;

contro

Comune di Morrovalle, n.c.;

nei confronti di

Mozzicafreddo Eliseo, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Morrovalle n. 16 del 3.12.2008, notificato in pari data, con il quale sono stati ordinati il pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,00 nonché la demolizione di una recinzione realizzata senza la presentazione della denuncia di inizio attività.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e udito per il ricorrente il difensore Susanna Santini su delega dell'avv. Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in epigrafe, con cui il Comune di Morrovalle gli ha intimato la demolizione di un manufatto consistente in una recinzione con paletti metallici infissi al suolo, dell’altezza di circa 1,20 mt, su cui poggia una rete in plastica con sovrapposizione di una rete metallica, dell’altezza complessiva di 1,50 mt, il tutto per una lunghezza di circa 40 mt, realizzata sul lato a valle della sua proprietà, nonché il pagamento della sanzione di € 516,00, essendo stata essa eseguita senza previa presentazione della DIA.

Egli assume di aver sistemato una vecchia recinzione già esistente e che la stessa insisteva ed insiste interamente su suolo di proprietà privata, ossia in parte sulla sua proprietà (particella in comproprietà con Grimaldi Massimiliano) e in parte sulla proprietà del sig. Antonella Antonio; si tratterebbe, quindi, di un intervento non soggetto ad alcuna autorizzazione o concessione, in quanto espressione dello jus excludendi alios inerente al diritto di proprietà.

Ad ogni modo, l’opera realizzata, oltre a non essere di nuova costruzione, rientrerebbe tra quelle di manutenzione ordinaria - come tale non soggetta a DIA - ai sensi, peraltro, di quanto disposto dagli artt. 4 e 7, lettere f) e i) del Regolamento edilizio comunale (REC).

Il ricorrente sostiene che, in ogni caso, anche a voler ritenere l’opera assoggettabile a DIA, la sanzione della demolizione sarebbe illegittima, attesa la lieve entità dell’abuso.

Né la recinzione costituirebbe un ostacolo alla percorribilità della strada al cui margine è apposta, anch’essa di proprietà privata, restando spazio sufficiente al passaggio di eventuali automezzi.

Nessuno si è costituito per il Comune intimato.

Con ordinanza n. 62/2009 il Tribunale ha accolto la richiesta di concessione di misure cautelari.

Alla pubblica udienza del 1° aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso è fondato.

Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, non comportando una trasformazione morfologica del territorio, ma piuttosto l’estrinsecazione lecita dello ius excludendi alios immanente al diritto di proprietà; non sono pertanto necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie ricadente in area non sottoposta a vincoli (T.A.R. Umbria, sez. I, 13 maggio 2013, n. 293; T.A.R. Liguria, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1393).

Ne consegue che è illegittima l’ordinanza di demolizione impugnata col presente ricorso, motivata sul solo presupposto dell’assenza di una DIA e senza opporre la sussistenza di vincoli, trattandosi di una recinzione di un suolo di proprietà, che, in quanto realizzata mediante posa di rete metallica sorretta da pali, costituisce attività di edilizia libera non comportante una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e rientrante, quindi, fra le manifestazioni lecite del diritto di proprietà.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.

III. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, anche avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Maddalena Filippi, Presidente

Francesca Aprile, Primo Referendario

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)