Incentivi elettromagnetici. Breve commento alla legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, (decreto incentivi). G.U. n. 120 del 25-5-2010.

di Fulvio Albanese

Il 26 maggio scorso è entrata in vigore la legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, (decreto incentivi) che ha modificato il D.lgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo l’articolo 87-bis “Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti”.

Un provvedimento a parere dello scrivente discutibile e in contrasto con il diritto comunitario, che servirà solo ad incrementare l’installazione selvaggia di stazioni radio base per la telefonia mobile. Difatti, prima dell’entrata in vigore del decreto incentivi l’installazione o la modifica con semplice denuncia inizio attività (DIA) di apparati con tecnologia UMTS od altre, era limitata (ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.lgs 259/2003) agli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt. Viceversa, per gli impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt era necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Comune.

Inoltre, le istanze di autorizzazione e le denunce di attività per le nuove installazione e per la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendevano accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non fosse stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Ora invece, con l’articolo 87-bis del decreto “incentivi elettromagnetici” nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la denuncia di inizio attività, (DIA) a prescindere dalla potenza di emissione in singola antenna (anche superiore ai 20 Watt). Per di più, solo nel caso in cui entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente (ARPA), la denuncia e' priva di effetti. In pratica, il silenzio assenso che prima della modifica scattava dopo 90 giorni, ora è ridotto a 30 giorni. Questa ulteriore velocizzazione della procedura d’installazione degli impianti non può che gravare sulle amministrazioni comunali impegnate, dall’approvazione della legge 36/2001, nella complessa pianificazione delle localizzazione delle antenne sul proprio territorio, con (spesso, ma non sempre) la partecipazione dei gestori, degli Enti preposti alla vigilanza (ARPA, ASL, ISPESL) e della cittadinanza, per arrivare a soluzioni il più possibile condivise e scongiurare contestazioni senza fine (lecite!) di comitati e associazioni. Infatti, sappiamo bene che il frenetico sviluppo della rete di telefonia cellulare di questi ultimi anni, non è stato sempre accompagnato da una adeguata informazione e coinvolgimento di chi poi subisce, suo malgrado, l’esistenza dell’antenna. Non dimentichiamo ad esempio, la brutta abitudine di installare antenne senza il minimo preavviso (a volte anche di notte), con la sola conseguenza di scatenare l’ira dei cittadini.

Detto questo, evidenziamo le criticità e illegittimità della disposizione in commento:

  1. I Comuni in una situazione come quella attuale di attribuzione di funzioni sempre più improntate alla velocizzazione del procedimento, a cui non corrispondono adeguati stanziamenti di fondi e risorse umane, emblematica è l’ultima finanziaria che riduce ulteriormente i fondi per gli enti locali, non riusciranno facilmente a verificare entro 30 giorni la fattibilità dell’intervento con le disposizione urbanistiche e ambientali, secondo il concetto giurisprudenziale dell’assorbimento del DPR 380/2001 nel D.lgs 259/2003: <<l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia>> (cfr. ex multis: Consiglio di Stato Sez. VI,  n. 100 del 21 gennaio 2005, Corte Costituzionale sentenze n. 129 del 23 marzo 2006 e n. 265 del 21 giugno 2006; - Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; - Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673 – Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2008, n. 4744; - Cons. Stato sez. VI, 10 marzo 2009, n. 1421, - Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055; - Cassazione Penale Sentenze n. 41598 del 18 novembre 2005; e n. 9631 del 21 marzo 2006).

 

  1. Cosa ancora più grave è l’introduzione del silenzio assenso (dopo trenta giorni) per l’acquisizione del parere sanitario dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n° 36 (cioè l’ARPA), alla verifica del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi del campo elettromagnetico stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.  Infatti in questo caso, siamo in presenza di una grave violazione del diritto comunitario, riconducibile all’infrazione del principio del “consenso amministrativo preliminare” elaborato in dottrina come diretta applicazione del principio di prevenzione di cui all’articolo 191 (ex 174) del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, secondo il quale qualsiasi progetto o attività che possa avere una ripercussione sulla salute o sull’ambiente, deve avere il consenso preliminare ed esplicito dell’autorità competente. Tanto è vero che la Corte di Giustizia ha costantemente censurato atti legislativi degli stati della Comunità che tentavano di introdurre nel recepimento di direttive in materia ambientale “autorizzazioni tacite” ovvero procedure che si concludevano con il “silenzio assenso”, (cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale, Causa C-3/00, del 30 maggio 2002, Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità Europee; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 14 giugno 2001 causa C-230/00, Commissione/Regno del Belgio, punto 16; - 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania, Racc. pag. 1-825, punto38).

 

  1. Infine, l’articolo 87 bis si pone in contrasto con il comma 4 dell’art. 20 della l. 241/90, (novellata dalla l. 80/05), legge quadro di riferimento del procedimento amministrativo e applicabile anche al D.lgs. 259/2003 (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione n. 32, del 7 gennaio 2008; - Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6993, del 29 novembre 2006; - Consiglio di Stato Sez. VI, n. 6995, del 7 ottobre 2006; - Tar Lazio, sez. II bis, n. 2690, del 2009), che esclude tassativamente la formazione del silenzio assenso in materia di tutela della salute, pubblica incolumità e ambientale.

 

 

Il testo:

Legge n. 73 del 22 maggio 2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. G.U. n. 120 del 25-5-2010.

 

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

 

Art. 5-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica).

1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:

 

Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n° 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n° 36, la denuncia e' priva di effetti".