TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 293 del 9 aprile 2024
Elettrosmog.Esposizione a campi elettromagnetici e poteri del comune

L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell’ARPA; l’art. 9 comma 1 della legge 36/2001 ha introdotto in via transitoria una procedura di bonifica dei siti caratterizzati da inquinamento elettromagnetico, prevedendo espressamente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione che all’epoca fossero risultati fuori norma rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone.


Pubblicato il 09/04/2024

N. 00293/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2020, proposto da
EI TOWERS SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. l’Avv. Silvia Toffa in Brescia, via Gramsci 16;

contro

COMUNE DI BERZO INFERIORE, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso medesimo legale in Brescia, via Moro 54;

per l'annullamento

- della variante al PGT n. 1/2015, e in particolare della valutazione di assoggettabilità alla VAS, relativamente all’individuazione di un’area per attrezzature tecnologiche (impianti ricetrasmittenti) in località Camarozzi;

- della deliberazione consiliare n. 19 di data 30 maggio 2019, con la quale è stata adottata la variante al PGT n. 1/2015;

- della deliberazione consiliare n. 2 di data 12 marzo 2020, con la quale, previa reiezione delle osservazioni della ricorrente, è stata approvata in via definitiva la variante al PGT n. 1/2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Berzo Inferiore;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Mauro Pedron;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente opera nel settore delle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche, e specificamente realizza e gestisce infrastrutture dedicate all’ospitalità di impianti di telecomunicazione.

2. Nel Comune di Berzo Inferiore la ricorrente è proprietaria di una stazione radio base (traliccio e vani tecnici) situata in località Camarozzi, su terreno di proprietà di un privato (mappale n. 6311). Nel PGT vigente l’area è classificata in zona E2 (Aree Agropastorali e boschive).

3. Nelle vicinanze della stazione radio base della ricorrente vi sono tre analoghe infrastrutture di altri gestori, tra cui una di Rai Way spa.

4. Con deliberazioni consiliari n. 19 di data 30 maggio 2019 e n. 2 di data 12 marzo 2020 il Comune ha rispettivamente adottato e approvato la variante al PGT n. 1/2015.

5. La suddetta variante prevede l’individuazione di un’area per attrezzature tecnologiche (impianti ricetrasmittenti) in località Camarozzi, ad una quota di circa 1.000 metri. Come specificato nel provvedimento di adozione, “[l]a variante si propone l'obiettivo di individuare l'ambito specifico destinato alla collocazione degli impianti tecnologici, ed è finalizzata al trasferimento degli impianti esistenti e a collocare le nuove richieste in questo specifico ambito evitando la diffusione incondizionata degli impianti. La variante proposta, pertanto, non definisce variazioni a carico del potenziale teorico di PGT, non definisce modifiche a carico dei servizi e non definisce variazioni in merito all'utilizzo agricolo delle aree”.

6. L’area scelta per la delocalizzazione degli impianti esistenti si trova a circa 500 metri dal sito attuale della stazione radio base della ricorrente.

7. In relazione alla scelta operata dal Comune la ricorrente, dopo l’adozione della variante, ha presentato l’osservazione n. 6 di data 6 settembre 2019, evidenziando le seguenti criticità:

(i) la postazione attuale è situata nel punto che consente la trasmissione ottimale del segnale radioelettrico, radiotelevisivo, telefonico e degli altri impianti di telecomunicazione (ponti civili, impianti Wi-Fi), e pertanto garantisce il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d'utenza;

(ii) l'area scelta per la delocalizzazione si trova invece in un punto remoto all'interno di una fitta zona boschiva;

(iii) non sembra esservi alcuna strada di accesso all'area scelta per la delocalizzazione, e manca inoltre la linea elettrica, necessaria all'esercizio degli impianti di telecomunicazione. La linea elettrica dovrebbe quindi essere realizzata ex novo, con dispendio non indifferente di risorse;

(iv) sarebbero necessarie anche imponenti lavori di disboscamento, con costi a carico del Comune, in qualità di proprietario dell'area scelta per la delocalizzazione;

(v) a causa della presenza di alberature, anche di altezza rilevante, per garantire il medesimo servizio e rispettare i limiti di campo elettromagnetico i nuovi tralicci dovrebbero essere di altezza sensibilmente più elevata rispetto agli attuali, determinando un maggiore impatto sotto il profilo paesistico e costringendo gli operatori a un investimento economico non sostenibile.

8. Nelle controdeduzioni, fatte proprie dal provvedimento di approvazione della variante, si osserva in contrario che la stazione radio base della ricorrente si trova a circa 250 metri da alcuni edifici residenziali, e dunque “il pericolo è determinato dal fatto che si vada ad aumentare la presenza di nuovi impianti che determinano campi elettromagnetici oltre i limiti previsti di legge. ARPA ha dimostrato che il livello delle onde elettromagnetiche sull'area è già oggi al limite massimo di legge. […] Nel 2016 l'ARPA comunicava al Comune il diniego su una SCIA fatta su un impianto di telecomunicazione sulla base del superamento dei limiti previsti dalla Regione. […] Il Sindaco informa i Consiglieri che è prevista la possibilità di attuare una conferenza dei servizi per razionalizzare le strutture e fare in modo che si possa portare a casa il risultato di spostare 3 torri su 4, lasciando quella della Rai in loco”.

9. Contro l’obbligo di delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate e riordinate come segue: (i) irragionevole utilizzo della funzione pianificatoria per incidere unilateralmente in senso espulsivo su attività già insediate, opzione consentita solo in via transitoria dall’art. 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 sul presupposto del superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; (ii) difetto di istruttoria e mancanza di proporzionalità, in quanto il rischio per le abitazioni sarebbe soltanto ipotetico (con particolare riguardo agli impianti di classe 1), e comunque per tutelare le persone sarebbe sufficiente impedire l’installazione di nuovi impianti nel sito attuale; (iii) difetto di motivazione in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente, e disparità di trattamento rispetto al sito di Rai Way spa, che oltretutto è più vicino ad alcune delle abitazioni sparse della zona di quanto non lo sia la stazione radio base della ricorrente.

10. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

11. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in via preliminare, si osserva che ai fini dell’ammissibilità del ricorso non è necessaria la notifica ai proprietari degli edifici situati nelle vicinanze della stazione radio base. In effetti, la variante impugnata esprime argomenti di natura precauzionale, senza porre a proprio fondamento l’esigenza di tutelare un particolare elenco di proprietà coinvolte in una situazione di inquinamento elettromagnetico conclamato;

(b) l’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato e costituiscono oggetto delle valutazioni tecniche dell’ARPA;

(c) l’art. 9 comma 1 della legge 36/2001 ha introdotto in via transitoria una procedura di bonifica dei siti caratterizzati da inquinamento elettromagnetico, prevedendo espressamente la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazione che all’epoca fossero risultati fuori norma rispetto ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità;

(d) le suddette norme vanno coordinate con i principi della pianificazione urbanistica, in base ai quali è legittimo stabilire una soglia massima allo sviluppo di attività economiche insediate in zone del territorio non più adatte ad ospitarle, ma l’amministrazione non può imporre unilateralmente la delocalizzazione. L’obiettivo della liberazione del territorio dalle attività sgradite può essere perseguito solo attraverso strumenti incentivanti. Eccezionalmente, sono ammessi piani di delocalizzazione a iniziativa pubblica, quando sia necessario tutelare superiori interessi pubblici, e in primo luogo il diritto alla salute delle persone;

(e) un’ipotesi codificata di delocalizzazione imposta è quella del citato art. 9 comma 1 della legge 36/2001, che ha svolto una funzione storicamente rilevante nel garantire il rispetto delle nuove regole sulle emissioni elettromagnetiche. Lo stesso meccanismo è replicabile, in base ai principi della materia e anche ai sensi della normativa regionale (v. art. 9 comma 4 della LR 11 maggio 2001 n. 11), quando siano accertate situazioni di inquinamento elettromagnetico sopravvenute, o sfuggite ai controlli precedenti. Per accelerare lo spostamento degli impianti, è possibile abbinare l’ordine di trasferimento a incentivi o accordi sostitutivi, eventualmente con forme agevolate di ospitalità all’interno dei siti di proprietà pubblica;

(f) nel caso in esame, tuttavia, manca la condizione di partenza di un piano di delocalizzazione, ossia una situazione di inquinamento elettromagnetico intesa come superamento non occasionale dei limiti di legge. Lo stesso Comune riconosce che i controlli preventivi dell’ARPA hanno finora impedito l’insediamento di impianti di telecomunicazione in grado di portate le emissioni elettromagnetiche oltre i limiti. In giudizio, non sono state prodotte misurazioni recenti dell’ARPA o di professionisti dotati di adeguata professionalità che attestino una situazione di inquinamento elettromagnetico imputabile a una o più delle stazioni radio base esistenti a causa della violazione delle prescrizioni di utilizzo degli impianti. Non vi sono quindi i presupposti per applicare il principio di precauzione in danno degli operatori insediati;

(g) osservando la vicenda dal lato della pianificazione urbanistica, la delocalizzazione imposta e non incentivata, e non motivata da esigenze di bonifica elettromagnetica, introduce una forma di divieto generalizzato e retroattivo, che eccede il potere di disciplinare il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione sul territorio;

(h) oltretutto, la variante in esame presenta delle contraddizioni interne, in quanto, da un lato, non mantiene distinti gli impianti di classe 1, come definiti dalla norma CEI 211-10, ossia quelli con emissioni non superiori a 0,6 V/m, che non aumentano il fondo elettromagnetico e dunque hanno un impatto irrilevante, e dall’altro concede (almeno nelle dichiarazioni dell’amministrazione) una deroga agli impianti di Rai Way spa senza spiegare perché tali impianti comporterebbero rischi inferiori, o comunque accettabili, al contrario degli impianti di altri operatori;

(i) il danno per gli operatori costretti a spostare gli impianti, e nello specifico per la ricorrente, è stato chiaramente rappresentato (perdita di una localizzazione ideale; costi di infrastrutturazione del nuovo sito; progettazione più impattante e costosa; minore efficienza). Nelle controdeduzioni del Comune manca un’adeguata replica, che avrebbe spostato necessariamente la valutazione sul bilanciamento dei contrapposti interessi, e sulle misure incentivanti o di compensazione.

12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, per la parte di interesse della ricorrente.

13. Più precisamente, l’effetto conformativo della pronuncia lascia integra l’individuazione del nuovo sito in località Camarozzi come localizzazione preferenziale (anche se non esclusiva) per eventuali nuovi impianti di telecomunicazione, ma cancella l’obbligo di spostamento degli impianti esistenti. Rimane fermo il potere del Comune di adottare un piano di bonifica elettromagnetica sulla base di misurazioni aggiornate, e previa acquisizione del parere dell’ARPA, garantendo il contraddittorio con la ricorrente e con gli altri operatori insediati. Tuttavia, per il principio di proporzionalità, l’eventuale delocalizzazione degli impianti potrà essere imposta solo per quanto strettamente necessario a riportare le stazioni radio base esistenti entro i limiti di legge.

14. Le difficoltà poste dall’individuazione di un equilibrio in concreto tra la funzione di pianificazione del territorio e il favore legislativo per la massima diffusione degli impianti di telecomunicazione consente la compensazione delle spese di giudizio.

15. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;

(b) compensa le spese di giudizio;

(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere