Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1034-2007

SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE -
Gestione di rifiuti - Materiali da demolizione - Riutilizzazione - Applicabilita\' delle disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Test di cessione - Necessita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 34/07
Roma, 7 maggio 2007
OGGETTO: 614001 - SANITA\' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di
rifiuti - Materiali da demolizione - Riutilizzazione -
Applicabilita\' delle disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002
- Test di cessione - Necessita\' o meno - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 51; D.L. 8 luglio
2002 n. 138 art. 14; L. 8 agosto 2002 n. 178; D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152.
La Sez. III penale, con decisione assunta nella pubblica udienza del
26 ottobre 2006, dep. 26 gennaio 2007, n. 2902, Signorini, rv.
235647, ha affermato il principio di diritto cosi\' massimato da
questo Ufficio:
"In tema di gestione dei rifiuti, al fine di ritenere l\'assenza di
pregiudizio per l\'ambiente in caso di riutilizzazione da parte del
detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia, e
rendere cosi\' operante l\'esclusione dal regime dei rifiuti di cui
all\'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con L. 8
agosto 2002 n. 178, non e\' necessaria l\'adozione dei test di
cessione in conformita\' al D.M. 5 febbraio 1998, potendo tale prova
essere fornita con qualsiasi mezzo".
Tale principio si pone in consapevole contrasto con quanto affermato
in precedenza dalla stessa Sez. III, 9 giugno 2005, dep. 12 ottobre
2005, n. 36955, P.M. in proc. Noto, rv. 232192, secondo cui: "La
riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da
demolizione edilizia in opere di sottofondo stradale senza
l\'adozione dei test di cessione in conformita\' al D.M. 5 febbraio
1998, li sottrae all\'ambito d\'applicabilita\' delle deroghe di cui
all\'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con Legge 8
agosto 2002 n. 178, atteso che la riutilizzazione nello stesso o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo deve avvenire con
modalita\' tali da non recare pregiudizio all\'ambiente".
Una posizione che gia\' in precedenza era stata assunta da Sez. III,
27 maggio 2004, dep. 9 luglio 2004, n. 30127, Piacentino, rv.
229467: "I materiali provenienti da demolizione edilizia sono
rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello
stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di
riempimento - previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in
conformita\' al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare
pregiudizio all\'ambiente; in assenza del menzionato test ogni
recupero dei materiali cosiddetti risulta integra la contravvenzione
di cui all\'art. 51, comma primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997".
Sul punto va ricordato come, a seguito dell\'entrata in vigore del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l\'art. 14 della legge n. 178 del 2002,
contenente la interpretazione autentica della nozione di rifiuto e
la individuazione delle condizioni per l\'esclusione dal regime dei
rifiuti, sia stata abrogato ex art. 264.
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Domenico Carcano)