dai CEAG

Cass. Sez. III sent. 19955 del 27 maggio 2005 (c.c. 13 aprile 2005)
Pres. Savignano Est. Gentile Ric. P.M. in proc. Abbaticchio

Rifiuti - Art. 53bis D.Lv. 22-97

La redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del reato di cui all'articolo 53bis D.Lv. 22-97. La predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parametri, inseriti invece nella certificazione, costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede dell'analizzatore.

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Svolgimento del processo

II Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza emessa il 2 febbraio 2005 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Abbaticchio Pietro Elio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Trani in data 14 gennaio 2005, con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'Abbaticchio indagato, in concorso con altri, del reato di cui all’art. 53 bis D.L.vo 22/97 - accoglieva il riesame, annullava l'ordinanza emessa il 14 gennaio 2005 ed ordinava la remissione in libertà dell'Abbaticchio (peraltro già rimesso in libertà con ordinanza del Gip del Tribunale di Trani in data 28 gennaio 2005).

Il PM del tribunale di Trani proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare, il PM ricorrente esponeva che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato in ordine all'asserita carenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Abbaticchio Pietro Elio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 53 bis D.L.vo 22/97.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Abbaticchio Pietro Elio, a sua volta, con memoria difensiva trasmessa il 31 marzo 2005-1 aprile 2005, chiedeva l'inammissibilità /o rigetto del ricorso.

Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2005, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

 

Motivi della decisione

II ricorso del PM è fondato

II Gip del Tribunale di Trani con ordinanza emessa il 14/01/05 disponeva la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di Abbaticchio Pietro Elio, indagato, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 53 bis D.L.vo 22/97. Avverso detta ordinanza veniva proposta istanza di riesame.

Il predetto Gip, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, revocava la misura degli arresti domiciliari, per cessazione delle esigenze cautelari con conseguente remissione in libertà dell'Abbaticchio. Questi, tramite il proprio difensore, insisteva nella richiesta di riesame avendo un interesse concreto ad evitare il giudicato sul quadro indiziario.

Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza in data 02/02/05, accoglieva la richiesta di riesame presentata dal!'Abbaticchio e per l'effetto annullava l'ordinanza emessa il 14 gennaio 2005 dal Gip del Tribunale di Trani. II PM del citato Tribunale proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato in via preliminare che è ammissibile il ricorso del PM. Questi, invero, ha un interesse giuridicamente rilevante affinchè sia confermato il quadro indiziario, posto che la richiesta di riesame è stata coltivata - nonostante che fosse stata già revocata, in data 28 gennaio 2005, la misura coercitiva impugnata - proprio allo scopo precipuo di evitare il giudicato cautelare e, comunque, ai fini dell'eventuale domanda per la riparazione attinente all'ingiusta detenzione (vedi anche pag. 1 della memoria difensiva di Abbaticchio pervenuta il 31 marzo 2005).

Passando al merito del ricorso, va affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata presenta errori di diritto e vizi logici. In particolare il Tribunale di Bari assume - come ragioni determinanti della decisione ed al fine di escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di cui all'art. 53 bis D.L. 22/92 - le seguenti argomentazioni:

1.     che non sussisteva il concorso di Abbaticchio Pietro Elio con gli altri indagati, non essendovi prova certa del contributo causale dello stesso nel reato di traffico illecito di rifiuti ascritto ai responsabili della ditta Solvic srl, con i quali non aveva alcun rapporto;

2. che la pretesa falsità dei certificati redatti dall'Abbaticchio appariva sfornita di un riscontro tecnico e frutto di semplici illazioni connesse allo strumento irregolare usato dal citato indagato per la misurazione dello zolfo, così da ingenerare confusione tra il dato inesatto (quale poteva essere quello di uno strumento impreciso) ed il dato falso (quale era quello frutto di un'attività dolosa di alterazione).

Trattasi di affermazioni errate in diritto e, comunque, viziate sotto il profilo della completezza e congruità logica.

In primo luogo, va ribadito ed affermato che, ai fini della realizzazione della compartecipazione criminosa, non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile, invece, un individuale apporto materiale verso l'evento perseguito da tutti, con la consapevolezza della partecipazione altrui (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. VI Sent. n. 1271 del 20 gennaio 2004 (ud 5 dicembre 2003) rv 228424; Cass. Sez. VI Sent. n. 9296 del 1 settembre 1995 (ud 27 febbraio 1995) rv 203077; Cass. Sez. IV Sent. n. 9590 del 14 settembre 1991 (ud 4 marzo 1991) rv 188207; Cass. Sez. I Sent. n. 8389 del 24 luglio 1992 (ud 7 luglio 1992) rv 191453; Cass. Sez. I Sent. n. 3168 del 25 febbraio 1989].

Orbene, nella fattispecie in esame, la redazione di certificati falsi da parte dell'Abbaticchio - secondo la tesi prospettata ed argomentata nella contestazione elevata dal PM nei confronti del citato indagato - costituiva un apporto causale penalmente rilevante ai fini della consumazione del reato di traffico illecito di rifiuti, ex art. 53 bis D.L.vo 22/97, come addebitato agli altri indagati concorrenti nell'illecito de quo. Sussisteva, pertanto, l'elemento obiettivo del concorso, poiché non era necessario un rapporto diretto dell'indagato con gli altri concorrenti nel reato de quo. Sul punto, poi, attinente alla consapevolezza dell'Abbaticchio sulla condotta degli altri indagati, la motivazione dell'ordinanza è carente e, comunque, non esaustiva.

Ancora, l'ulteriore tesi sostenuta nella motivazione della decisione impugnata - secondo cui nella fattispecie si tratterebbe non di certificati falsi (quelli redatti dall'Abbaticchio) ma, tutt'al più, di certificati errati, redatti in buona fede - si presenta non plausibile o, comunque, incompleta sotto il profilo della logica argomentativa.

Invero l'accusa ha prospettato l'assunto che l’Abbaticchio ha eseguito le analisi in esame senza essere in possesso degli strumenti tecnici necessari a valutare il parametro dello zolfo; elemento che risulta, invece, misurato nei certificati delle analisi redatti dal citato indagato.

Orbene sul punto in esame il Tribunale non ha indicato in modo completo le ragioni per cui - pur essendo stato valutato un parametro (lo zolfo) senza l'ausilio dei necessari strumenti tecnici - i relativi certificati recanti anche la misura dello zolfo siano da ritenersi semplicemente errati e non anche falsi, in quanto rappresentativi di un'attività materiale non eseguita in concreto.

Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ed esaustive ai fini della decisione, senza necessità di esame analitico delle ulteriori questioni dedotte nella memoria difensiva di Abbaticchio Pietro Elio.

Va annullata, pertanto, l'ordinanza emessa il 2 febbraio 2005 dal Tribunale di Bari, con conseguente rinvio a detto Ufficio giudiziario per un nuovo esame.