Cass. Sez. III n. 11492 del 19 marzo 2015 (Ud 10 feb 2015)
Pres. Fiale Est. Mengoni Ric. Garofalo
Rifiuti.Depoosito tempraneo e categorie omogenee di rifiuti

L'articolo 183, lett. bb) d.lgs. 152\06 alla medesima lettera, afferma - al n. 5) - che «per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo». Questa locuzione, pertanto, evidenzia che le "categorie" - comprese quelle di cui alla lettera bb) - non sono identificabili sic et simpliciter con la "classificazione" di cui all'art. 184, d.lgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), come richiederebbe il ricorrente, ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l'"omogeneità" delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/GAROFALOS.pdf|1100|1000}