Cass. Sez. III n. 38662 del 23 settembre 2014 (Ud.20 mag. 2014)
Presidente: Squassoni Estensore: Di Nicola Imputato: Convertino
Rifiuti.Reati di abbandono e discarica abusiva

I reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1408
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 44234/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Convertino Giovanni, nato a Milano il 26/12/1959;
avverso la sentenza del 30/01/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Bianchi Giulio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 30 gennaio 2013 con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Convertino Giovanni in ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione, confermando, tra l'altro, le statuizioni civili di condanna impartire con la sentenza di primo grado. All'imputato era contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis, seconda parte, poiché, quale legale rappresentante
dell'Autotutto s.n.c. non provvedeva alla bonifica dell'area "ex campo volo Taliedo" sita in Milano dopo averne cagionato l'inquinamento. In particolare, abbandonava sulla predetta area varie categorie di rifiuti, tra cui oli e batterie esauste, pezzi meccanici, pneumatici e parti meccaniche di autoveicoli e costruiva al centro dell'insediamento un capannone in muratura, con copertura in eternit, le cui lastre danneggiate e rotte venivano accatastate sul suolo. Fatto commesso in Milano in epoca prossima e successiva all'1 ottobre 2005.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza con riferimento alle statuizioni civili, l'imputato ha proposto, con il ministero del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidando il gravame a tre motivi con i quali deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 521 c.p.p., comma 2, sul rilievo
che, mentre nel capo di imputazione è contestata l'omessa bonifica dell'area per fatto commesso in epoca prossima e successiva all'1 ottobre 2005, in sentenza viene sanzionata "la precedente attività di abbandono di rifiuti" che sarebbe stata commessa, stando agli atti, in epoca antecedente al maggio 2002, con la conseguenza che sarebbe stato violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza (primo motivo); violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio logico della motivazione derivante dal palese travisamento del fatto in ordine alla data di commissione del reato (secondo motivo); violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 578 cod. proc. pen. sul rilievo che, dovendosi fissare la data di consumazione del reato contestato al fine dell'anno 2002, la contravvenzione ritenuta in sentenza era già prescritta al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado, con la conseguenza che doveva essere dichiarata la causa estintiva che precludeva ogni statuizione sulla domanda civile di condanna al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo e del terzo motivo, che assorbono il primo.
2. A ragione il ricorrente lamenta il fatto che la data di consumazione del reato sia stata fissata all'ottobre del 2005. Sul punto, l'affermazione secondo la quale l'attività di abbandono incontrollato di rifiuti fosse proseguita fino al settembre del 2005 è, da un lato, apodittica e, dall'altro, contrastata dalla deposizione del teste Perfumi, dipendente dell'Arpa, il quale ha affermato, come si desume dal testo della sentenza impugnata, di aver eseguito numerosi sopralluoghi della zona nel corso del 2002 e che lo stato dei luoghi, così come descritto anche dagli altri testi, era rimasto immutato sino al 2003 quando il materiale era stato rimosso come accertato in occasione dell'ultimo accesso eseguito nel gennaio del 2003.
Questa Corte ha affermato che, in tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 6098 del 19/12/2007, dep. 07/02/2008, Sarra e altro, Rv. 238828).
Dovendosi perciò collocare l'ultimo conferimento in data antecedente al gennaio del 2003, il reato era prescritto (dicembre 2007) anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado. La costante giurisprudenza di legittimità - secondo cui la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente
pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata pronunciata quella di primo grado (Cass., sez. 6, 19/09/2002, Rusciano, Rv.222426) - implica, univocamente, che il giudice dell'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata anteriormente alla pronuncia di primo grado, non può confermare le statuizioni civili in questa contenute ne' condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci e altro, Rv. 255054). 3. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili unicamente gravate con il presente ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014