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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n.245
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Gazzetta Ufficiale N. 279 del 30 Novembre 2005

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un
quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel
settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di
natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari
cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di
produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione
Campania ed in particolare il decreto di sequestro preventivo del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del
12 maggio 2004, nonche', da ultimo, il provvedimento della Procura
della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per
effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sara' ripristinata
la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti
predetti;
Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficolta' nella
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania

1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti
nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione
medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti
dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza,
all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di
procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il
Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano
regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i
livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni
compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati
accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze
istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni
relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo
integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle
popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento
di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza
che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti
nella regione Campania, presieduta dal Presidente della regione
Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti
consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le
discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli
impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti. Alle
riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti
dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti.
Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli
interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa
comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto
ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura
di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di
cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di
euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti
necessita' operative, e' posto a carico del soggetto committente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari
allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette
entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania e' prorogato fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi
affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed
agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare,
fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e
comunque entro il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie
del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono
tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione
delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel
puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto
di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le
medesime modalita' ne sono definiti i poteri ed il compenso che e'
posto a carico della gestione commissariale. Alla copertura degli
oneri connessi con le predette attivita' svolte dalle attuali
affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante
l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali
affidatarie del servizio prestano, con le medesime modalita' e
condizioni definite nei contratti risolti, ogni necessaria
prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della
regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio
provvisorio.
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto,
nonche' per l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione
nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita'
di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di
finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e
le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle
risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale
personale svolge attivita' di monitoraggio e di accertamento delle
iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito delle
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli
obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad
ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da
esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di
programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali
attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le
risorse previste a legislazione vigente.
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita
la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita'
agli obiettivi di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 2.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attivita'
previste all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di
smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli
altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle
situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal
Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza
previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di
protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresi' utilizzando le
procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di
carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle
obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel
comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti
riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati,
ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono
acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo
complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono
riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento
della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti
indicati nel comma 1, il regime giuridico delle obbligazioni
pubbliche vigente per gli utenti finali.

Art. 3.
Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque
dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e
delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate
all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di
smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o
sequestro, secondo quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi
comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono
privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla
cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile,
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a
contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni
azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli
articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed
all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53,
restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo
articolo.

Art. 4.
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, e' sostituito dal seguente: «3-bis. La Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e'
l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della
protezione civile. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento
della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Art. 5.
Misure per la raccolta differenziata

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della
raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il
superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di
cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di
effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari,
secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei
rifiuti ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta,
plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i
lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del
25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del
2 marzo 1999.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai
Consorzi un contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 7.
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta
giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il
Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione
Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al
commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione
Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti
nei bacini identificati con la legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10.
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei
sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile
da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
Siti di stoccaggio provvisorio

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di
lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione
Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio
provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale
integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando
comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e
ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata
gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione
Campania, il Commissario delegato realizza le discariche di servizio
ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato
di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei
termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche
avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite
di 35 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per
l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 8.
Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2,
commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53,
le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un
sub-commissario».

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli