Cass. Sez. III n. 20467 del 13 maggio 2019 (PU 3 apr 2019)
Pres. Gentili Est. Corbetta Ric. Castagna
Rifiuti.Rilevanza della assoluta occasionalità

La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’"attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento condannava Carmelo Castagna alla pena di 2.600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006 – così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) e lett. b) – per aver effettuato, in assenza delle prescritte autorizzazione, un’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi e di materiale ferroso.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato, nonostante l’occasionalità della condotta, in ciò disattendendo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità puntualmente indicato nel ricorso.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131 bis cod. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Invero, la rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’"attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, non massimata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa). È dunque la descrizione normativa ad escludere dall'area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità.  
Peraltro, l'assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta. In particolare, come recentemente affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 - dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; in senso conforme, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305, la quale ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali). Altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.  
Il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
2.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi ora richiamati, avendo accertato la non occasionalità dalla qualità e quantità dei rifiuti di materiale ferroso  (quali un cestello di lavatrice, una rete metallica per recinzione, tubi di ferro per irrigazione, lamiere e ferraglia di vario genere), ed emergendo, inoltre, che, come riferito dal teste operante, l’imputato era stato visto in precedenti occasioni circolare a bordo del proprio mezzo su cui vi era analogo materiale ferroso.

3. Il secondo motivo è inammissibile.
E’ dirimente osservare che, in sede di conclusioni assunte davanti al Tribunale, il difensore aveva chiesto, come risulta dall’epigrafe della sentenza -che il ricorrente non contesta – l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, come già richiesta dal p.m. Di conseguenza, in assenza di una espressa istanza in tal senso, il Tribunale non era tenuto a motivare in ordine all’insussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., questione che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018 - dep. 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789).

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266), ciò che è avvenuto il 18/10/2018, essendo il fatto contestato in data 29/07/2013, e tenendo conto del periodo di sospensione dal 10/04/2017 al 30/06/2017 per adesione del difensore all’astensione dall’attività di udienza disposta dall’associazione di categoria.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 3/4/2019.