Cass. Sez. III n. 19332 del 11 maggio 2015 (Ud 10 feb 2015)
Pres. Fiale Est. Scarcella Ric. Palumbo
Rifiuti.Deposito incontrollato e momento consumativo del reato

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento

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