Cass. Sez. III n.24603 del  10 giugno 2015 (Cc 26 mag 2015)
Pres. Mannino Est. Scarcella Ric. Caturano
Rifiuti.Confisca in applicazione dell’art. 260-ter dlv. 152/06

Procedendosi per il reato di cui all'art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006, trova applicazione il disposto dell'art. 260-ter, ultimo comma, del decreto citato il quale dispone che "Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell' articolo 256"; ed il richiamato comma quarto prevede, appunto, obbligatoriamente, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi la confisca del veicolo e di "qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto"; ne consegue, pertanto, che, secondo l'interpretazione letterale della norma, la confisca consegue obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006, dunque, non solo all'accertamento del trasporto abusivo, ma di ogni altra forma di gestione di rifiuti (Raccolta, smaltimento, commercio, etc.), anche non pericolosi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16/02/2015, depositata in pari data, il tribunale del riesame dell'AQUILA, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagato C.L. avente ad oggetto il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 15/01/2015 con cui il P.M. presso il tribunale di AVEZZANO aveva convalidato il sequestro eseguito d'urgenza dalla PG di due trattori con rimorchio appartenenti alla società amministrata dal C.L. contenenti rifiuti, nonchè di due formulari relativi al carico trasportato, procedendosi per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260.

2. Ha proposto ricorso C.L. a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta con cui due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 321 c.p.p., commi 2 e 2 bis. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame confermato l'impugnato decreto di sequestro probatorio, anzichè annullarlo per avere il PM spogliato il GIP di una precisa prerogativa che il codice di rito vigente riconosce al giudice nella fase delle indagini preliminari; in particolare, sostiene il ricorrente, dopo aver ricordato le differenze intercorrenti tra il sequestro probatorio e quello preventivo, che il decreto di sequestro probatorio sarebbe stato utilizzato nel caso in esame dal PM per finalità preventive, superando la questione sollevata dalla difesa con l'affermare che il controllo dei mezzi carichi di rifiuti e la loro sospetta provenienza, quali beni strumentali all'esecuzione degli illeciti, li renderebbe assoggettabili a sequestro probatorio, ditalchè il mero rinvenimento di rifiuti d sospetta provenienza renderebbe assoggettabili a sequestro gli automezzi, a prescindere dalle finalità in concreto perseguite; si tratterebbe, dunque, di una sequestro definito come "probapreventivo" che rende evidente la violazione di legge non potendosi utilizzare - come più volte affermato dalla giurisprudenza - un sequestro probatorio per soddisfare esigenze cautelari per le quali è previsto il sequestro preventivo.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 262 c.p.p..

In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame confermato l'impugnato decreto di sequestro probatorio nonostante il difetto di qualsiasi utilità probatoria della conservazione del vincolo; richiamando giurisprudenza di questa Corte sulle diverse finalità cui tende il sequestro probatorio rispetto a quello preventivo (finalità di cautela sostanziale e non di prevenzione), il ricorrente sostiene che l'analisi dei rifiuti già operata dal personale dell'ARPA Abruzzo, svuoterebbe di significato la stessa misura nella cui interpretazione non bisognerebbe scindere i due momenti del fumus e del periculum in mora, essendo necessario il riferimento cronologico, quale elemento imprescindibile della sua tipicità; non rileverebbe quanto argomentato dal tribunale in sede di rigetto, nel senso che una "eugenetica" del sequestro probatorio in fase genetica ne precluderebbe ogni successiva valutazione in ordine alla sua legittima durata, laddove - come nel caso in esame - si sarebbe risolto nell'evitare il confronto con le doglianze difensive, di fatto inficiando la motivazione del provvedimento, che sarebbe sindacabile dalla Cassazione ove l'assetto dimostrativo del provvedimento travalichi nell'arbitrarietà, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui il ricorrente contesta la legittimità dell'utilizzo del sequestro probatorio per finalità preventive, è sufficiente per rilevarne la manifesta infondatezza richiamare quanto argomentato dai giudici del riesame. Si legge, in particolare, nell'impugnata ordinanza, come corretta debba ritenersi la qualificazione del sequestro effettuata dal PM, atteso che i mezzi carichi di rifiuti, in quanto cose pertinenti ai reati ipotizzati, quali beni strumentali all'esecuzione degli illeciti, sono assoggettabili a sequestro probatorio, non rilevando - per i giudici della cautela - la circostanza che i medesimi mezzi siano suscettibili di essere sottoposti a sequestro preventivo, in quanto sussistendo le condizioni di legge per il sequestro probatorio, legittima era comunque la scelta eseguita dal PM. Osserva il Collegio, sul punto, che la motivazione del provvedimento, pur sintetica, soddisfi i requisiti richiesti dalla legge per ritenere legittima la valutazione da parte dei giudici del riesame del caso sottoposto all'esame.

Ed infatti, l'art. 253 c.p.p., comma 1, autorizza l'autorità giudiziaria a disporre con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti; nel caso in esame, lo stesso tribunale del riesame chiarisce che il sequestro dei mezzi che trasportavano rifiuti al momento del controllo, venne eseguito secondo la motivazione del provvedimento del PM per essere gli stessi beni strumentali all'esecuzione degli illeciti (nel caso in esame, si osserva, si procede per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260, reati sul cui fumus il ricorrente nulla deduce nei due motivi di ricorso).

Tanto premesso, non dev'essere dimenticato che, a norma dell'art. 253 c.p.p., la legittimità del sequestro probatorio postula che il vincolo di temporanea indisponibilità sia imposto soltanto ai beni qualificabili come corpo di reato o cose pertinenti al reato. Mentre la nozione di corpo di reato, definito dalla norma con una dizione che ripete, nella sostanza, quella relativa alla confisca - art. 240 c.p. - comprende i "corpora delicti" ed i "producta sceleris" (cioè cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa), la nozione di cose pertinenti al reato è necessariamente generica, invece, in quanto comprende tutte quelle "res" che sono in rapporto indiretto con la fattispecie concreta e sono strumentali, secondo i principi generali della libera prova e del libero convincimento del giudice, all'accertamento dei fatti. In tale dizione vanno ricomprese, quindi, le cose necessarie sia alla dimostrazione del reato e delle modalità di preparazione ed esecuzione, sia alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'"ante factum" e del "post factum", comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'"iter criminis", purchè funzionali alla finalità perseguita, cioè all'accertamento del fatto e all'individuazione dell'autore (v., da ultimo: Sez. 4, n. 2622 del 17/11/2010 - dep. 26/01/2011, Rossini, Rv. 249487). Consegue che l'obbligo di motivazione si traduce, sia per il pubblico ministero, in ordine al decreto di sequestro ed al decreto di convalida, sia per il giudice del riesame, nell'indicazione delle finalità preventiva o probatoria del sequestro e nella dimostrazione dell'esistenza del rapporto diretto o pertinenziale tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato.

4.1. Orbene, nel caso in esame, si evince dall'impugnato provvedimento che la finalità probatoria è stata individuata nell'aver qualificato gli automezzi in sequestro come "beni strumentali all'esecuzione degli illeciti" (sul cui fumus, lo si ribadisce, nessuna questione è stata sollevata dal ricorrente).

Proprio dalla documentazione allegata dalla difesa al ricorso, osserva il Collegio, emerge in fatto l'esistenza di tale strumentalità, atteso che proprio la nota 17/01/2015 della GdF di Avezzano (con cui veniva chiesto all'AG procedente di dover eseguire - per l'accertamento dei fatti e dei responsabili nonchè per motivi legati alla sicurezza sanitaria pubblica - oltre che le analisi finalizzate all'accertamento della natura delle merci, anche l'analisi comparata tra le merci sottoposte a sequestro all'interno del capannone di via (OMISSIS) e quelle sottoposte a sequestro all'interno dei mezzi pesanti che la trasportavano) emerge all'evidenza come il sequestro dei mezzi fosse necessario per l'accertamento dei fatti nei termini c.s. descritti.

4.2. A ciò, infine, si aggiunga - circostanza questa assorbente e che, in radice, rende radicalmente privo di pregio il ricorso - che, procedendosi per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, trova applicazione il disposto del cit. Decreto, art. 260 ter, u.c., il quale dispone che "Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 256, comma 1"; ed il richiamato comma quarto prevede, appunto, obbligatoriamente, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi la confisca del veicolo e di "qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto"; ne consegue, pertanto, che, secondo l'interpretazione letterale della norma, la confisca consegue obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, dunque, non solo all'accertamento del trasporto abusivo, ma di ogni altra forma di gestione di rifiuti (Raccolta, smaltimento, commercio, etc), anche non pericolosi. Correttamente, dunque, è stato disposto il sequestro probatorio dei mezzi, senza necessità di attendere l'esito dell'accertamento disposto dal P.M. a seguito della predetta nota della GdF di Avezzano (ossia, circa la natura dei rifiuti, pericolosi o non, trasportati dai predetti mezzi), atteso che ne sarebbe ex lege comunque impossibile la restituzione, in quanto destinati alla confisca nè, del resto, avendo il tribunale del riesame il potere di disporne la revoca, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7, ultima parte, (v., quanto già affermato da questa Corte in tema di commercio di prodotti con segni falsi, nel senso che il veicolo utilizzato per il trasporto dei medesimi di cui sia stato disposto il sequestro probatorio non può essere restituito all'esito del giudizio di riesame del decreto che ha imposto il vincolo cautelare, trattandosi di bene destinato a confisca obbligatoria: Sez. 2, n. 35029 del 26/05/2010 - dep. 28/09/2010, Capriello e altro, Rv. 248237).

5. Non miglior sorte merita, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'asserita violazione dell'art. 262 c.p.p., atteso che la censurata mancanza nella motivazione dell'impugnato provvedimento del tema dell'utilità probatoria della conservazione del veicolo, discende, in base a quanto già esposto in sede di valutazione del precedente motivo, dalla natura stessa dei mezzi sottoposti a sequestro in quanto strumentali all'esecuzione degli illeciti per cui si procede; del resto, anche una mera valutazione logica, prima ancora che giuridica, rende evidente la necessaria strumentalità dei mezzi all'esecuzione dei reati ipotizzati, essendo del tutto legittimo qualificare come cose pertinenti al reato in quanto res utilizzate per la consumazione del trasporto di rifiuti, apparendo il veicolo indispensabile per l'esecuzione dei predetti illeciti in considerazione della naturale destinazione del mezzo a detta attività e per l'impossibilità di trasportare manualmente il notevole quantitativo di rifiuti (v., per un'applicazione del principio: Sez. 4, n. 2497 del 24/01/1996 - dep. 06/03/1996, Gullà, Rv. 204995). In ogni caso, come del resto, ricordato anche dallo stesso ricorrente, in tema di sequestro probatorio, la verifica del perdurare della necessità di mantenere il vincolo sulla cosa è consentita solo al giudice di merito: ne consegue che è esclusa la possibilità di controllo in sede di legittimità, a meno che l'assetto dimostrativo del provvedimento non travalichi nell'arbitrarietà (Sez. 6, n. 3004 del 24/10/2000 - dep. 11/01/2001, Truocchio A, Rv. 219248), circostanza da escludersi nel caso in esame, avendo i giudici sufficientemente chiarito la strumentalità di quanto in sequestro rispetto agli illeciti oggetto di contestazione.

6. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 26 maggio 2015.