Cass. Sez. III n. 6602 del 17 febbraio 2012 (CC 24 nov.2011)
Pres.Teresi Est.Andronio Ric.Preda
Rifiuti. Trasporto di rifiuti e preventivo rilascio dell'autorizzazione a fini ambientali

Integra il reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 il trasporto di materiale ferroso e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo Presidente del 24/11/2011
Dott. FIALE Aldo Consigliere ORDINANZA
Dott. AMORESANO Silvio Consigliere N. 2056
Dott. GAZZARA Santi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. rel. Consigliere N. 22547/2011
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PREDA PETRE N. IL 03/06/1967;
avverso l'ordinanza n. 17/2011 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO, del 27/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 27 aprile 2011, il tribunale di Campobasso ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Larino l'11 aprile 2011, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un autocarro, in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) per avere trasportato materiale ferroso, costituito da circa 5 quintali miscelati con rifiuti speciali (consistenti in: uno pneumatico, una cucina a gas, una lavatrice, una coppa dell'olio di motore peraltro, componenti elettrici ed elettronici, pezzi di autovetture, una stufa elettrica), senza la prescritta autorizzazione regionale. 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la carenza del presupposto del fumus commissi delicti per l'emanazione del provvedimento. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato, perché non avrebbe preso in considerazione che l'indagato è dipendente di una ditta, regolarmente autorizzata dal Comune per il commercio itinerante su aree pubbliche, ed autorizzata anche per il recupero di cascami e rottami metallici, come risulterebbe da una ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Pescara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo manifestamente infondato.
È infatti evidente che i provvedimenti autorizzatori cui il ricorrente fa riferimento - pur se effettivamente esistenti - nulla hanno a che vedere con le autorizzazioni a fini ambientali previste dalle norme richiamate dalla disposizione incriminatrice (il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1,), in relazione alla raccolta, trasporto, al recupero, allo smaltimento, al commercio e all'intermediazione di rifiuti. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012