Via libera alla rottamazione delle auto abbandonate e/o sottoposte a fermo amministrativo.

di Giuseppe AIELLO

Il Senato ha approvato in via definitiva, in data 20 gennaio 2026, il DDL n. 1431, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché ulteriori disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Prima dell’intervento normativo, i veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo non potevano essere cancellati dai pubblici registri e, conseguentemente, non potevano essere demoliti. Tale criticità, sebbene priva di una disciplina legislativa specifica, aveva trovato parziali soluzioni applicative nella Circolare n. 10649 del 1° settembre 2009 della Direzione Centrale dei Servizi Delegati ACI-PRA, la quale, in sostanza, anticipava alcuni dei principi oggi formalmente recepiti dal legislatore.
Con la nuova legge, come dichiarato dai membri dell’Assemblea parlamentare, si è inteso colmare una lacuna normativa che aveva prodotto nel tempo degrado urbano, danni ambientali e inefficienze amministrative, ribadendo al contempo la netta distinzione tra la demolizione dei veicoli fuori uso e qualsiasi forma di sanatoria o beneficio in favore dei debitori.
Sebbene sia prematuro – o, più correttamente, inopportuno – formulare valutazioni critiche su una legge non ancora pubblicata, non mancano tuttavia profili potenzialmente controversi che potrebbero generare difficoltà applicative nella fase attuativa.
Il testo normativo, composto da quattro articoli, interviene sia sul D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), sia sul D.lgs. 14 aprile 2006, n. 152 (“Testo Unico Ambientale”), consentendo la demolizione dei veicoli fuori uso nei seguenti casi:
    • Veicoli destinati alla rottamazione gravati da fermo amministrativo, disposto ai sensi dell’articolo 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
    • Veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari ovvero acquisiti per occupazione.
Nei casi sopra indicati, la nuova disciplina stabilisce che il fermo amministrativo non possa impedire la radiazione per rottamazione, fermo restando che, in presenza di fermo, il proprietario resta escluso da qualsiasi incentivo pubblico per l’acquisto di nuovi veicoli.
La legge prevede inoltre che:
I comuni, le province, le città metropolitane o l’ente proprietario della strada, qualora un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici, non reclamato dal proprietario o acquisito per occupazione, ne attestano l’inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ente procedente può provvedere alla rimozione, alla demolizione e alla cancellazione del veicolo dal PRA, senza che possa essere opposto il fermo amministrativo. In presenza di esigenze di incolumità pubblica, sicurezza pubblica o della circolazione stradale, tutela ambientale, motivi di carattere militare o urgenti e improrogabili esigenze di tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo può essere disposta immediatamente al momento del rinvenimento.
È infine opportuno evidenziare che le modifiche introdotte subordinano la demolizione e la cancellazione dal PRA (o da altro registro presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile) dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 86 del DPR n. 602/1973 e del DM 7 settembre 1998, n. 503, al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso ai fini della rottamazione.  Tale attestazione è rilasciata dal competente ufficio di polizia locale ovvero dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada. La prestazione relativa al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità rientra tra i servizi a domanda individuale di cui al DM del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984). I costi e le tariffe per il rilascio dell’attestazione saranno determinati dai singoli comuni.
Per la piena applicazione delle nuove disposizioni sarà comunque necessario attendere la pubblicazione della legge, che sarà verosimilmente accompagnata da commenti e approfondimenti interpretativi di maggiore dettaglio ai quali si fa rinvio.