TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 386, del 6 febbraio 2014
Rifiuti.Modifica sostanziale e rinnovazione del progetto di VIA in impianto di gestione rifiuti pericolosi

La diversa distribuzione degli elementi costitutivi dell'impianto derivante dalle modifiche progettuali non può costituire automaticamente una «modifica sostanziale» che implica la rinnovazione del progetto di VIA se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientali. Un intervento pubblico, già approvato con progetto preliminare, deve essere nuovamente sottoposto a valutazione ambientale, ove vi sia stata una sensibile variazione del progetto definitivo, rispetto alla v.i.a. effettuata sul progetto preliminare che abbia implicato una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).



N. 00386/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2010 REG.RIC.

N. 00910/2010 REG.RIC.

N. 01137/2011 REG.RIC.

N. 03433/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Galliavola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Paolo Re, Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Adavastro in Milano, via Cerva, 20;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1; 
Provincia Di Pavia;

nei confronti di

Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. Spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Milano, via Pietro Mascagni, 24;




sul ricorso numero di registro generale 910 del 2010, proposto da: 
Comune Di Lomello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Paolo Re, Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Adavastro in Milano, via Cerva, 20;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

nei confronti di

Centro Ricerche Ecologiche Cre Spa, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, via Pietro Mascagni, 24; 
Provincia Di Pavia;




sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2011, proposto da: 
Provincia Di Pavia, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Serena Filippi Filippi, Paolo Re, Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Cerva, 20;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Viviana Fidani, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia, non costituita.

nei confronti di

Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Milano, via Pietro Mascagni, 24;




sul ricorso numero di registro generale 3433 del 2011, proposto da: 
Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso Pietro Ferraris in Milano, via Mascagni, 24;

contro

Comune Di Lomello, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Adavastro, Paolo Re, Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Adavastro in Milano, via Cerva, 20; 
Provincia Di Pavia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Pezza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Paola Bruni in Milano, via G. Merlo, 1; 
Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 909 del 2010:

del Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale territorio e Urbanistica- Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia rifiuti n. 661 in data 27.01.2011, recante autorizzazione integrata ambientale alla ditta C.R.E.- per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi in Comune di Lomello (PV); nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

quanto al ricorso n. 910 del 2010:

del Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale territorio e Urbanistica- Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia rifiuti n. 661 in data 27.01.2011, recante autorizzazione integrata ambientale alla ditta C.R.E.- per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi in Comune di Lomello (PV); nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

quanto al ricorso n. 1137 del 2011:

del Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale territorio e Urbanistica- Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia rifiuti n. 661 in data 27.01.2011, recante autorizzazione integrata ambientale alla ditta C.R.E.- per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi in Comune di Lomello (PV); nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

quanto al ricorso n. 3433 del 2011:

dell’ordinanza n° 1 del 17 novembre 2011 con cui il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Lomello ha ingiunto alla Società ricorrente, nonché all’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Vigevano, di demolire l’opera pretesamente abusiva realizzata dal Centro Ricerche Ecologiche sul fondo individuato catastalmente al foglio 17, mappale 31, di proprietà del predetto ente ecclesiastico;

di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso al provvedimento sopra impugnato..



Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. Spa e di Regione Lombardia e di Centro Ricerche Ecologiche Cre Spa e di Regione Lombardia e di Centro Ricerche Ecologiche - C.R.E. S.p.A. e di Comune Di Lomello e di Provincia Di Pavia e di Regione Lombardia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comune Di Lomello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il presente giudizio verte intorno alla legittimità del decreto Via e dall’autorizzazione integrata ambientale emessi dalla Regione Lombardia in favore delle società CRE, per la realizzazione e gestione nel Comune di Lomello di un impianto per il trattamento di rifiuti deputato al recupero dei fanghi biologici provenienti da depuratori civili. La società CRE, in forza dei menzionati titoli abilitativi, ha proceduto alla costruzione dell’impianto in argomento che è entrato in funzione nel mese di dicembre del 2011.

In particolare, la Regione Lombardia, con decreto n. 1096 del 10.2.2010, esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all’esecuzione di approfondite indagini volte ad escludere l’insussistenza di impatti negativi sull’ambiente.

Avverso tali atti insorgeva il Comune di Galliavola con ricorso e motivi aggiunti n. 909/2010, contestando l’avverso provvedimento e chiedendone l’annullamento.

Il procedimento proseguiva e la Regione Lombardia indiceva una conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), che conseguiva con decreto dirigenziale n. 661 del 27.1.2011.

Con ricorso n. 910/2010, il Comune di Lomello, riproponendo sostanzialmente le doglianze già evidenziate dal Comune di Galliavola, impugnava tale provvedimento, contestandone legittimità e chiedendone l’annullamento.

La Provincia di Pavia con ricorso n. 1137/2011 impugnava l’Autorizzazione Integrata Ambientale perché la Regione Lombardia avrebbe emanato il provvedimento senza rispettare il parere negativo espresso dalla Provincia.

Con ricorso n. 3433/2011 la Centro Ricerche Ecologiche (CRE) s.p.a. impugnava il provvedimento del Comune di Lomello con cui si intimava di desistere dai lavori di ampliamento di un ponte costruito in relazione al predetto impianto che si assumeva realizzato in assenza del permesso di costruire.

Il Collegio provvedeva a riunire tutti i ricorsi menzionati, in considerazione della connessione soggettiva e oggettiva sussistente tra gli stessi.

Alla pubblica udienza del 3.10.201, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I ricorsi riuniti 909/2010, 910/2010 e 1137/2011 sono infondati.

In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata da CRE, secondo cui il Comune di Galliavola sarebbe privo della legittimazione attiva perché i provvedimenti impugnati non avrebbero leso competenze proprie dell’ente locale.

Sul punto, va chiarito che sussistono la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire dell’ente comunale, ogni volta che l’AIA autorizzi la costruzione di impianti di trattamenti e recupero di rifiuti in capo a un Comune il cui territorio si trovi in prossimità dell’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’impianto (cfr., per tutte, Cons. Stato, 6.10.2001, n. 5269).

2. Tanto premesso e passando al merito del ricorso, va evidenziato che tutti i ricorsi menzionati al punto 1 vertono intorno alla legittimità dei provvedimenti di VIA e AIA rilasciati dalla Regione Lombardia e possono essere trattati unitamente perché sostanzialmente deducono profili di doglianza simili.

In via preliminare, è opportuno precisare che le autorizzazioni in materia ambientale rientrano nelle funzioni regolative della P.A. in quanto volte, con carattere preventivo e di precauzione, a far sì che le attività dei soggetti incidenti sul bene ambiente siano disciplinate non solo a livello legislativo ma pure in sede provvedimentale, in modo tale che nel loro svilupparsi possano essere salvaguardati, in un'ottica complessiva di bilanciamento reciproco, la salute, l'ambiente, l'iniziativa economica privata, onde l'autorizzazione può assumere funzioni, di volta in volta, di previsione, prevenzione e di gestione programmatoria.

La valutazione d'impatto ambientale, che precede l’autorizzazione integrata ambientale, non costituisce, peraltro, un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'intervento proposto; tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione.

Per acquisire i pareri, i titoli abilitati e i consensi necessari, l’autorità amministrativa può procedere all’indizione di una Conferenza di Servizi c.d. decisoria, disciplinata dagli artt. 14 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle leggi 24 novembre 2000, n. 340, e 11 febbraio 2005, n. 15, caratterizzata da una struttura dicotomica, perché articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati.

Ne consegue che sussiste ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio (nonché –a fortiori – fra le posizioni espresse in sede di conferenza dalla singola amministrazione) e il successivo provvedimento finale, il che conferma che solo al secondo di tali atti possa essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell'onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale (cfr., Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2417).

Il dissenso espresso da un’amministrazione interessata e convocata in sede di conferenza di servizi non manifesta una volontà provvedimentale dell’amministrazione, ma è solo un atto espressivo di un giudizio in vista di un confronto dialettico e che concorre, per la parte di competenza di quella stessa amministrazione, a formare il giudizio complessivo che, eventualmente, viene posto a base del provvedimento che segue la conferenza stessa e sempre che il dissenso di tipologia sensibile non venga condiviso e dunque, non potendo essere superato nella stessa sede conferenziale, non causi la devoluzione ad altra e superiore sede (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 21.10.13, n. 5084).

Sulle tracciate coordinate ermeneutiche possono essere esaminati i numerosi motivi di doglianza dedotti.

In particolare, si contesta che la Regione Lombardia avrebbe emesso il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale senza aver ottenuto il parere vincolante della Provincia, in violazione dell’art. 8, co. 3 L.R. 12/2007, e in contrasto con i rilievi contrari delle autorità amministrative coinvolte.

Il rilievo è infondato, in quanto non possono essere ritenuti ostativi al provvedimento adottato i dissensi manifestati in seno alla Conferenza di Servizi perché la legge sul procedimento amministrativo ha immaginato un modulo procedimentale capace di superare i dissensi espressi dall’amministrazione anche quando questi provengano da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 06/05/2013, 2417).

L’art. 8 L.R. 12/2007 non potrebbe, peraltro, prevedere un parere vincolante della Provincia, in quanto l’art. 5, co. 12 del d.lgs. 59/2005 espressamente subordina il diniego dell’AIA, una volta acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte (e non gli assensi) solo “in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto”, tra cui non rientra il parere vincolante della Provincia.

Ad ogni modo è condivisibile il rilievo di Regione Lombardia, secondo cui non si può neanche parlare di un parere negativo della Provincia, in quanto Regione Lombardia ha accolto gran parte dei rilievi mossi dalla Provincia che con un parere tecnico aveva evidenziato le criticità del progetto.

Non può essere sottaciuto che la Provincia di Pavia ha espresso parere negativo soprattutto perché la Regione Lombardia ha emesso l’AIA nonostante fossero intervenute alcune variazioni progettuali successivamente alla VIA; modifiche che, secondo l’amministrazione provinciale, dovevano essere sottoposte nuovamente a verifica Via.

Come si vedrà al punto 10 della motivazione, nel caso di specie non si verte in tema di modifiche sostanziali e, pertanto, non era necessario procedere alla riattivazione di un nuovo procedimento.

3. Riguardo poi alla dedotta illegittimità per omessa acquisizione delle prescrizioni sindacali ex art. 216 e 217 TULS, il Sindaco ha partecipato alla Conferenza di Servizi senza esplicitare le prescrizioni in discorso e, pertanto, ben poteva l’amministrazione titolare dell’interesse pubblico prevalente prescinderne.

4. Parimenti infondata è la doglianza tesa a contestare l’illegittimità della variante approvata dalla Regione Lombardia in violazione delle attribuzioni comunali. In particolare, solo il comune potrebbe modificare la destinazione di un territorio attraverso il Prg.

L’assunto non ha pregio perché il provvedimento emesso all’esito della Conferenza di Servizi costituisce “variante allo strumento urbanistico” come espressamente prevede l’art. 208, co. 6, del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, ben può accadere che in conseguenza della Conferenza di Servizi, cui ha partecipato il Comune interessato, il provvedimento finale comporti una variante dello strumento urbanistico locale.

5. Né può essere condivisa l’argomentazione secondo cui l’AIA sarebbe illegittima perché avrebbe autorizzato un nuovo impianto in contrasto con il punto 7.4 della Relazione di Piano Provinciale Rifiuti, approvato con DGR VIII/10483 del 9.11.2009.

La disposizione ha, infatti, mero valore di indirizzo e non ha carattere immediatamente precettivo, limitandosi semplicemente a indicare una tendenza futura che le amministrazioni devono osservare. In ogni caso, il contrasto con il Piano non è stato rilevato dalla stessa Provincia che ha reso parere favorevole nell’ambito della procedura Via.

6. Quanto al contestato divieto di spandimento dei fanghi, come ha precisato CRE nella memoria del 17.11.2012, la società ha rinunciato all’opzione di trattamento fanghi prevista dal progetto e, quindi, è venuto meno l’interesse dei ricorrenti a contestare tale aspetto.

7. Né può sostenersi che non sarebbe stata acquisita un’efficace pronuncia di compatibilità ambientale, in quanto il provvedimento sarebbe intervenuto rimandando a successive integrazioni progettuali e di indagini che non sarebbe state effettuate.

Tale doglianza oltre ad essere genericamente formulata e non documentata, si scontra avverso la documentazione prodotta dalla Regione Lombardia che ha dimostrato come successivamente alla VIA siano state effettuate le integrazioni progettuali e di indagine richieste, come emerge dalle note presentate dalla CRE n. 10/1035 del 13.4.2010 e n. 10/1747 del 29.7.2010. Del resto, anche il Verificatore ha evidenziato nella relazione che la VIA e l’AIA sono adeguatamente motivate in ordine all’impatto ambientale e all’autorizzabilità dell’attività di CRE e che gran parte delle variazioni progettuali sono dipese da richieste della Regione Lombardia.

8. Un altro gruppo di doglianze contesta l’AIA per carenza assoluta dei presupposti, per violazione del giusto procedimento e del buon andamento, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Le menzionate doglianze, che si trattano unitamente, oltre ad essere state articolate in maniera generica e non suffragata da alcuna documentazione, sono in ogni caso infondate, in quanto, come ha chiarito anche il Verificatore, “le valutazioni sugli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni idriche sono state correttamente condotte e adeguatamente motivate nel provvedimento di Via”.

Anche la doglianza relativa allo scarico in Roggia Grossa, secondo cui il provvedimento di VIA dà per presupposto la praticabilità dello scarico nelle acque idriche è infondata perché poggia su un falso presupposto.

Come ha chiarito il Verificatore, nel provvedimento di VIA lo scarico non è considerato “praticabile” in contrasto con le determinazioni del Consorzio Irriguo della Roggia Grossa, in quanto il provvedimento rinvia ad una serie di attività a carico del Proponente di studio con la specifica previsione della “verifica di dettaglio della praticabilità del recapito nella Roggia Grossa delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali con particolare riferimento alla reale capacità recettiva del corso d’acqua e alla necessità di operazioni di manutenzione e risezionamento, individuando altresì potenziali recettori alternativi”.

Ne deriva, pertanto, che alcuna valutazione è stata effettuata in ordine alla praticabilità dello scarico, in quanto l’amministrazione ha rinviato il tutto a indagini successive.

Ad ogni modo, come precisato dalla società CRE nella memoria del 17.11.2012, il Consorzio Irriguo Roggia Grossa ha rilasciato l’assenso allo scarico in parola, facendo, comunque, venire meno l’interesse a contestare tale profilo.

9. Anche l’ulteriore doglianza secondo cui la VIA avrebbe escluso la compatibilità ambientale del trattamento di alcuni rifiuti che, invece, il provvedimento di AIA avrebbe autorizzato è infondata.

La Via al punto 1.d) ha specificato che è prevista in sede di autorizzazione la verifica di dettaglio della lista delle tipologie dei rifiuti ammessi all’impianto. Lo stesso decreto VIA stabilisce, quindi, che nell’ambito dell’autorizzazione sono individuati puntualmente i rifiuti da trattare all’interno delle categorie specificate e con le modalità ivi previste.

10. La gran parte delle doglianze contesta poi la legittimità di tali provvedimenti perché la società CRE avrebbe effettuato successivamente all’emissione dei provvedimenti, modifiche progettuali rilevanti che avrebbero imposto la nuova valutazione dell’amministrazione e l’emissione di nuovi provvedimenti.

In via preliminare, va precisato che le modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a e 1 bis, d.lg. n. 152 del 2006, cui è riconnesso l'obbligo di rinnovazione della VIA sono le modifiche che comportano la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che determini il peggioramento dell'impatto dell'opera sull'ambiente; in caso contrario, pur in presenza di modifiche ai progetti, non sussiste l'obbligo della rinnovazione della VIA. Le modifiche progettuali sono, infatti, una evenienza assai frequente e spesso sono determinate non soltanto dall'evoluzione tecnologica - che consente di ottenere migliori risultati utilizzando tecnologie diverse da quelle indicate al momento della valutazione del progetto preliminare - ma anche dall'attuazione di precisi obblighi imposti dalle Amministrazioni a tutela dell'ambiente. Pertanto, la diversa distribuzione degli elementi costitutivi dell'impianto derivante dalle modifiche progettuali non può costituire automaticamente una «modifica sostanziale» che implica la rinnovazione del progetto di VIA se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientali (cfr., T.A.R. Roma (Lazio) sez. I , 15.07.2013, 6997).

Un intervento pubblico, già approvato con progetto preliminare, deve essere nuovamente sottoposto a valutazione ambientale, ove vi sia stata una sensibile variazione del progetto definitivo, rispetto alla v.i.a. effettuata sul progetto preliminare che abbia implicato una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 22/01/2013, 361).

Questo Collegio ha disposto una verificazione al fine di chiarire l’effettiva rilevanza delle modifiche progettuali apportate successivamente all’emissione dei provvedimenti impugnati e allo scopo di accertare se fosse necessaria una nuova valutazione in ordine all’impatto ambientale.

Il verificatore, con relazione depositata in data 8.3.2012 e poi integrata in seguito alle richieste del Collegio in data 13.6.2013, ha precisato che le varianti apportate al progetto iniziale certamente non hanno carattere sostanziale dipendendo dall’ottemperanza “al quadro prescrittivo imposto” (cfr., pag. 3 della verificazione).

Il verificatore ha, in particolare, evidenziato che le prescrizioni richieste dal decreto di Via non hanno configurato delle varianti progettuali che necessitavano di una nuova valutazione.

Le varianti introdotte hanno avuto il fine di ottimizzare i sistemi di gestione delle acque meteoriche e di processo, di gestione dell’antincendio e delle emergenze; tali ottimizzazioni hanno condotto a un impatto migliorativo sull’ambiente, escludendo quindi la necessità di una nuova procedura Via. Del resto, sottolinea il verificatore, anche la Provincia di Pavia, con nota 55004 del 12.8.2011 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale ha precisato che le modifiche apportate “siano migliorative sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali sia per quelli ambientali e di sicurezza e non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 152/2006”.

La valutazione del verificatore non può che essere condivisa in quanto logica e ragionevole.

In particolare, la nuova localizzazione decisa insiste su un’area di proprietà di CRE e comporta un allontanamento dell’impianto da tutte le abitazioni più vicine (si passa dagli originari 700 mt. a 733 mt), dalle Risaie della Lomellina (si passa da 329 mt. a 385 mt.) e da uno dei Sic interessati. Inoltre, il completo tamponamento dell’impianto industriale non ha comportato alcuna variazione della superficie dell’impianto industriale e l’aumento della superficie recintata è dovuto all’inserimento di elementi di mitigazione degli impatti ambientali, quali le aree a verde perimetrale, la strada per la manutenzione del verde e i biofiltri per la mitigazione dell’impatto in atmosfera.

La valutazione sul carattere non sostanziale di tali variazioni comporta la non necessità di rendere pubbliche le stesse.

Ne deriva, pertanto, che i ricorsi sopra menzionati sono tutti infondati.

11. Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento del ricorso n. 3433/2011 proposto dalla società CRE avverso il provvedimento di diffida del Comune di Gallivola con cui veniva intimato alla società di desistere da lavori di realizzazione di un manufatto che si assumeva realizzato in assenza di permesso di costruire.

Il titolo abilitativo è naturalmente da ricollegare al provvedimento AIA che prescriveva espressamente l’ampliamento del ponte già esistente finalizzato al transito dei mezzi destinati allo smaltimento dei rifiuti.

La stessa amministrazione regionale, del resto con nota del 7 settembre 2011, ha escluso l’abusività dell’opera.

Conclusione che va condivisa ai sensi dell’art. 208, co. 6 del D.lgs. 152/2006, il quale espressamente stabilisce che l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazione e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Ne deriva che il ricorso n. 3433/2011 proposto dalla società CRE va accolto e il provvedimento del Comune di Gallivola in epigrafe indicato va annullato.

La complessità del presente giudizio e la peculiarietà delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti,, così dispone:

respinge i ricorsi 909/2010, 910/2010 e 1137/2011;

accoglie il ricorso n. 3433/2011 proposto dalla società CRE e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diffida emesso dal Comune di Galliavola;

compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del 3 ottobre 2013 e del 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)