Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione
N°
0956/2003 Sent./M
N°0138/2003
R.G. Tribunale
N°
5666/2001 N.R.
TRIBUNALE
DI BENEVENTO
RITO
MONOCRATICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno
2003, il giorno, 9 del mese di dicembre
II
Giudice dr. Sergio PEZZA
con
I’intervento del P.M. in persona della dott..ssa Marilisa Lanni
V.P.O ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA
(
art. 544 e segg. 549 c.p.p.
) .
nella
causa penale
C
O N T R O
omissis
LIBERO -CONTUMACE
Difensori
di fiducia:
Avv.
Gianleonardo Caruso da BN;
Avv.Camillo
Cancellarlo, da BN;
Parte
civile costituita iI 3.3.2003:
Trevisone
Giuseppe, nato a omissis, res. in omissis,rappresentato e difeso
dall'Avv. Maurizio Balletta- entrambi elett.te dom.ti in Benevento presso lo
studio dell'Avv. Rosella Razzano
IMPUTATO
Per
il reato di cui all'art. 51, co. 2, in relazione all'art. 14, co. 1 , D.Lg.vo
5-2-97 n. 22. perché , in qualità di
legale
rappresentante della Ditta …omissis..
depositava in modo incontrollato i propri rifiuti pericolosi e
non
pericolosi sul suolo, sito ,in un'area condominiale adiacente i propri locali,
ubicati in omissis, alla via omissis.
Nella
specie depositata i rifiuti rappresentati da: vari cumuli di materiali
provenienti dalla lavorazione industriale, frammenti di lastre di
cemento-amianto compatto,guarnizioni,impastatrici,forni per panificazione ed
altre attrezzature per il settore alimentare;in disuso,oggetto di campionatura ed analisi da parte dell’ASL
e dell'ARPAC, i cui esiti
rivelavano la presenza di amianto crisofilo, di
lana roccia e di lana vetro.
Reato
accertato in omissis,il 15 ed il 16-11-2001
CONCLUSIONI
Il
P .M., chiede la condanna alla pena di mesi tre di arresto e 2582,00 euro di
ammenda.
Il
difensore della costituita parte civile conclude come da conclusioni scritte e
nota spese che deposita.
I
difensori dell'imputato: Avv. C. Cancellario chiede il rigetto delle domande
risarcitorie della P.C. e chiede inoltre l'assoluzione perchè il fatto non
sussiste;
Avv.
G.Caruso chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto in subordine
chiede che l’imputato sia riconosciuto colpevole del reato di deposito di
materiale non pericoloso.
MOTIVAZIONI
All'
esito dell'istruttoria dibattimentale: si è raggiunta la certezza della
responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui
ascritto.------------------------------------------------------
Non
vi è dubbio alcuno circa il fatto
che omissis, titolare dell’ omonima ditta, depositasse rifiuti nel sito
indicato in rubrica,in attesa di
smaltimento definitivo.-------
Tanto
si ricava non solo dalla deposizione dei testi dell'accusa,ma anche dalle parole
di quelli addotti, dalla difesa.
---------------------------------------------------------------
Ed
invero Ibelli Alfredo e Caruso Oreste,dipendenti del omissis,
hanno precisato che nello spazio in questione venivano depositati i forni
e gli altri macchinari usati, in
attesa di verificare quali fossero riparabili e quali invece
inutilizzabili.------------------
All’esito
di questa operazione residuavano materiale ferrosi che venivano venduti,ed altri
materiali che costituivano i rifiuti veri e propri; questi ultimi venivano
smaltiti tre volte all' anno (vedasi deposizione Ibelli, pag.14 del
verbale del 21 novembre 2003).-----------------------------------------------------------------------------------------
Questo
è quello che si è appreso dai testi addotti dalla
difesa.------------------------------
Per
ritenere non rilevante penalmente una simile condotta sarebbe necessaria la
sussistenza delle condizioni previste dall' art .6, lett .m del D. L. vo
n.22/97 (deposito temporaneo)
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Ebbene
la dr.ssa Albanese ed il dr. Porcelli, testi del P.M.,hanno escluso, la presenza
delle condizioni previste per il deposito temporaneo; basti
considerare che i rifiuti non erano prodotti nel luogo del deposito, che
non erano raggruppati per tipi omogenei,che non erano osservate le norme
tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse
contenute; ciò a prescindere dal termine di durata del deposito che parrebbe
anch'esso superiore a quello prescritto (la quantità dei rifiuti sembrerebbe,
infatti ben superiore ai 20 metri cubi all'anno).---------
Pertanto
sussiste la penale responsabilità dell'imputato.
-------------------------------------
Occorre
a questo punto verificare se la condotta contestata avesse oggetto rifiuti
pericolosi.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Le deposizioni Albanese e Porcelli hanno dimostrato che i forni in disuso
presentavano alcuni parti in amianto; in particolare vi era la striscia di
guarnizione in amianto puro (vedasi pag.32 deposizione Porcelli -udienza del 6
maggio 2003) nonchè il letto del forno in cemento amianto (pag 32,38 e 39
deposizione Porcelli).---
Non
vi è dubbio che almeno parte del materiale in amianto fosse destinato
all'abbandono, come si evince dalla deposizione Porcelli -pag.39-,laddove
riferisce che vi era il letto di un forno che occorreva sostituire con materiale
nuovo.--------------
I
testi della difesa hanno precisato che solo il materiale ferroso dei forni non
più utilizzabili veniva venduto; ne consegue che il materiale amianto dei
predetti forni veniva destinato all'abbandono.----------------------------------------------------------------------
Pare
utile osservare che il giudicante ha posto al teste Ibelli la domanda
specifica in ordine alla
destinazione delle lastre di cemento -amianto,senza che questi fosse in grado di
rispondere compiutamente (pagg.14 e 15 del verbale del 21 novembre 2003).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
occorre
infine dare atto della deposizione del dr. Porcaro, teste di difesa, il quale ha
ritenuto di poter collocare i materiali in amianto di cui si è detto fra quelli
da costruzione,che,prima della modifica del CER (Catalogo Europeo Rifiuti) in
vigore dal 1°gennaio 2002, erano considerati non
pericolosi.-----------------------------------------
Osserva
lo scrivente che, anche per il CER abrogato, i materiali isolanti
contenenti amianto erano da considerarsi pericolosi (codice 170601)------------------------------------
Non
vi è dubbio che i componenti in amianto dei forni (guarnizione e letto)
abbiano funzione isolante : non si vede come essi possano ritenersi materiali da
costruzione.------------------------------------------------------------------------------------------------
L'interpretazione
del dr.Porcaro tende in realtà a correggere la primitiva elencazione, in virtù
di considerazioni di fatto probabilmente fondate, che però vanno a cozzare
contro un disposto normativo estremamente
chiaro.--------------------------------------------
Allo
stato,peraltro,l'amianto è sempre considerato rifiuto
pericoloso.----------------------- Non resta quindi che dichiarare la
responsabilità dell'imputato in ordine al reato
ascrittogli.--------------------------------------------------------------------------------------------------
In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.,concesse le generiche
in virtù dell’incensuratezza ,si stima pena adeguata quella di mesi
quattro di arresto ed euro 2.000,00= di ammenda, oltre al pagamento delle spese
processuali (P.B. mesi sei ed euro 3.000,00 = ridotta ex art.62 bis.c.p.). La
mancanza di precedenti penali induce ad applicare il beneficio della
condizionale .------------------------------------------- L' imputato dovrà
infine risarcire il danno, da liquidarsi in separata
sede, alle costituite parti civili, cui dovrà rifondere anche le spese
di costituzione, determinate in dispositivo.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE
Letti
gli artt. 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA
Omissis
responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi 4 di
arresto ed euro 2000,00 di ammenda previa
concessione delle attenuanti generiche ed oltre al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa.----------------------------- Letti gli artt.538 e ss.
c.p.p.
CONDANNA
Omissis
a risarcire i danni, da liquidarsi in separata sede,in favore delle parti
civili costituite;-----------------
CONDANNA
Omissis
a rimborsare le spese di costituzione che si liquidano in
complessivi euro 2.033,00,in favore di omissis,Condomino omissis
ed Associazione Italiana WWF.Motivazione in
60 giorni.-----------------------------------
Benevento
9 Dicembre 2003
ILTRIBUNALE F.to Dr
Sergio PEZZA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA BENEVENTO, lì 23 Gen. 2004-03-27 IL CANCELLIERE F.to Rita SPAGNUOLO