TAR Piemonte, Sez. I, n. 812, del 15 maggio 2015
Elettrosmog.SRB, legittimità domanda installazione allo Sportello unico per le attività produttive e non al Comune

Nessun rilievo può assumere ai fini dell’esclusione del silenzio-assenso sulla domanda di installazione di impianti di telefonia mobile, il fatto che la domanda sia stata rivolta allo Sportello unico per le attività produttive e non al Comune direttamente, perché rientra nelle normali attribuzioni degli uffici pubblici ogni forma di collaborazione, affinchè le domande dei cittadini siano comunque considerate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00812/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01277/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2014, proposto da: 
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Corso Sommeiller, 31 ; 

contro

Comune di Borgosesia; 

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 15307 del 22.7.2014, mediante cui il Comune di Borgosesia ha dichiarato l'intervenuta archiviazione del procedimento avviato dalla ricorrente per la modifica/installazione di impianto ubicato nel Comune di Borgosesia, Corso Vercelli n.166;

di ogni atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento alla nota prot. n. 13677 del 1° luglio 2014.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato nelle date del 7 ed 11 novembre 2014 la Telecom Italia s.p.a. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale, il 22.07.2014 il Comune di Borgosesia le aveva comunicato l’archiviazione della segnalazione di inizio attività presentata ex d.lgs. n. 259/2003 ed il conseguente divieto di esecuzione delle opere di installazione di una nuova stazione radio-base nell’impianto già esistente in corso Vercelli n. 166; b) ogni altro atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento alla nota del Comune di Borgosesia del 1° luglio 2014.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto 1) violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, violazione dell’art. 38 comma 3 del d.l. n. 112/2008, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria per illogicità manifesta per contraddittorietà e per difetto di motivazione; 2) violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, violazione dell’art.1 della l.n. 443/2001, della delibera CIPE del 21.12.2001 n. 121, degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 198/2002, degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 7 della l.Reg. Piemonte n. 19/2004, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per travisamento, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, per contraddittorietà e per difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 86, 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 sotto ulteriore profilo, violazione degli artt. 1 e 2 del DPR n. 160/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 4) violazione degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 6 e 10 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, violazione del principio di leale collaborazione; 5) eccesso di potere per sviamento, violazione degli artt. 87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003, violazione dell’art. 8 della l.n. 36/2001, incompetenza; 6) violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990; 7) violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

Con ordinanza n. 492 del 12.12.2014 il Collegio ha accolto la sospensiva.

All’udienza pubblica del 2.04.2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Telecom Italia s.p.a. ha lamentato, in primo luogo, la violazione degli art.87 ed 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 e del DPR n. 160/2010 evidenziando a) la specialità della disciplina introdotta dal legislatore con il Codice delle comunicazioni elettroniche, rispetto alla disciplina generale dello Sportello unico per le attività produttive, b) il carattere di “infrastrutture strategiche” degli impianti di telefonia mobile, c) la necessità che, anche in base alla normativa regionale di attuazione del d.lgs. n. 259/2003, le segnalazioni ex art. 87 bis per “installazione di apparati di tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive”, come quella oggetto di causa, fossero rivolte al Comune.

Tali censure sono fondate e devono essere accolte, senza tener conto, tra l’altro, della doverosa applicazione, in ogni caso, dei principi di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento per cui, quando il profilo critico di un’istanza sia costituito solo dal fatto che essa è stata proposta ad un ufficio errato, è preciso onere dell’Amministrazione interessare l’ufficio competente.

Come sottolineato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, “nessun rilievo può assumere (in quel caso, ai fini dell’esclusione del silenzio-assenso sulla domanda di installazione di impianti di telefonia mobile) … il fatto che la domanda sia stata rivolta allo Sportello unico per le attività produttive e non al Comune direttamente, perché rientra nelle normali attribuzioni degli uffici pubblici ogni forma di collaborazione affinchè le domande dei cittadini siano comunque considerate” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 23.09.2009 n. 5665).

Parimenti meritevoli di accoglimento sono le doglianze di eccesso di potere per sviamento e di difetto di istruttoria, in considerazione della estrema genericità ed inidoneità a costituire una valida ragione ostativa alla realizzazione delle opere de quibus del riferimento ad una istruttoria apparentemente orale e non documentata come quella menzionata dal Comune nel provvedimento impugnato.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza.

Per la natura della controversia e per il fatto che il Comune, non si costituendosi in giudizio, ha rinunciato, in pratica, ad ogni difesa del provvedimento assunto, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)