Cass. Sez. III n. 12118 del 19 marzo 2009 (Cc 12 dic. 2008)
Pres. De Maio Est. Marmo Ric. Scalici
Lottizzazione abusiva. Confisca e soggetto estraneo e possessore di buona fede .

In tema di reati edilizi, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. (In motivazione la Corte, nell\'annullare con rinvio l\'ordinanza di rigetto dell\'istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, ha sottolineato la necessità di tener conto in sede di rinvio anche della sentenza C.e.d.u. del 20 gennaio 2009 nel caso Sud Fondi s.r.l. c/ Italia).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/12/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 01518
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 029825/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCALICI NATALE, N. IL 10/02/1943;
avverso ORDINANZA del 16/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l\'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. ZAMPARDI Armando.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 13 maggio 2008 il Tribunale di Palermo respingeva l\'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile abusivo a tre elevazioni fuori terra, con struttura in cemento armato, ultimato nel 1992, sito nel Comune di Palermo - in località Villagrazia, sulla particella n. 553 del foglio di mappa n. 98 - disposto dallo stesso Giudice per le indagini preliminari il 21 marzo 2005 nei confronti di Natale Scalici, indagato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 380 del 1991, artt. 30 e 44. Con ordinanza del 16 giugno 2008 il Tribunale del riesame respingeva l\'appello proposto dallo Scalici.
Il Tribunale del riesame rilevava che la sentenza con la quale, all\'esito di rito abbreviato, era stato assolto, con la formula perché il fatto non costituisce reato, lo Scalici, giudicato con rito abbreviato separatamente dai coindagati, nei cui confronti il procedimento era proseguito con rito ordinario anche per lottizzazione abusiva, non incideva sul mantenimento del sequestro. Secondo il Tribunale del riesame la confisca consegue necessariamente all\'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, indipendentemente da una sentenza di condanna, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto e nel caso in esame il procedimento per lottizzazione abusiva era proseguito nei confronti dei coindagati.
Ha proposto ricorso per Cassazione lo Scalici.
A sostegno del ricorso, lo Scalici deduce quanto segue:
1) In primo luogo il sequestro era stato contestato in concorso con i danti causa Francesco Sorci e Giuseppe Sorci che, invece, non avevano alcuna attinenza con esso ricorrente perché proprietari di altre particelle del foglio di mappa n. 98 in cui era compresa la particella n. 553 su cui insisteva la costruzione del ricorrente e cioè le particelle nn. 382, 383, 554 e 555 e, sulla scorta di una erronea affermazione della destinazione a verde agricolo della particella 553 dal 13 marzo 1997 al 22 dicembre 1999 e dal 24 ottobre 2001 in poi.
2) Esso ricorrente aveva acquistato la particella in oggetto il 12 luglio 1991 mentre la vicenda che aveva interessato i coimputati riguardava il periodo dal 2002 in poi.
3) L\'immobile era stato costruito nel 1991, in conformità del piano regolatore generale vigente all\'epoca ed oggetto di concessione edilizia in sanatoria assentita per il silenzio assenso dell\'Ufficio Edilizia Privata del Comune.
4) Per quel che attiene alla particella oggetto della contestazione nei suoi confronti non poteva in ogni caso configurarsi il reato di lottizzazione abusiva perché al momento della compravendita del 1991 il terreno era edificabile e perché era pervenuto ai danti causa per successione ed era stato frazionato dagli stessi il 21 dicembre 1984 e quindi anche in data anteriore alla L. n. 47 del 1985. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non aveva statuito nulla in ordine alla misura ablativa, ne\' in senso favorevole ne\' sfavorevole, demandando al giudice del procedimento relativo ai coimputati, - (peraltro avente ad oggetto lottizzazioni successive in zone diverse della stessa area divenuta inedificabile soltanto dopo molti anni dall\'acquisto dell\'area e dell\'edificazione della costruzione da parte di esso ricorrente), - la questione della confisca o della revoca del sequestro dell\'immobile, (neppure intestato ad esso ricorrente ma ai propri figli).
Comunque, essendovi stata assoluzione piena di esso imputato, il giudice di merito avrebbe dovuto, ai sensi dell\'art. 323 c.p.p., o disporre la restituzione dell\'immobile ad esso imputato ovvero la confisca qualora avesse ravvisato i presupposti di cui all\'art. 240 c.p..
Il Tribunale aveva invece omesso di decidere in ordine ai rilievi del ricorrente in ordine alla legittimità del sequestro e del suo mantenimento ai danni di un soggetto estraneo al processo avente ad oggetto la lottizzazione abusiva; in ordine all\'irritualità di un sequestro riguardanti fatti, (se penalmente rilevanti), prescritti perché risalenti al 1991; in ordine alla circostanza che la particella acquistata da esso ricorrente era situata su area edificabile all\'epoca della compravendita e della realizzazione dell\'immobile e, comunque, era stato oggetto di sanatoria. Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale del riesame ha infatti respinto l\'appello avverso il provvedimento del 21 marzo 2005, con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l\'istanza di revoca del sequestro preventivo, rilevando che l\'assoluzione dell\'imputato, a seguito di rito abbreviato, con la formula perché il fatto non costituiva reato, era inidonea a giustificare il dissequestro dell\'immobile, essendo ancora pendente il procedimento avente ad oggetto la lottizzazione abusiva che proseguiva nei confronti dei coimputati. Il Tribunale non ha quindi provveduto a valutare, quanto meno sotto il profilo del fumus, se la particella oggetto del sequestro ai danni del ricorrente fosse o meno ricompresa tra quelle oggetto di lottizzazione abusiva di cui al procedimento in corso con il rito ordinario sì da giustificare la permanenza del sequestro anche nei confronti di soggetto assolto in ordine al reato contestato. Il Tribunale ha conseguentemente eluso anche l\'obbligo di motivazione in ordine al mantenimento del sequestro nei confronti dello Scalisi che assume essere estraneo al processo avente ad oggetto lottizzazione abusiva.
Va quindi annullata l\'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo che dovrà motivare in ordine ai rilievi del ricorrente, aventi ad oggetto la ricorrenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva, con riferimento all\'appartenenza della particella su cui è situato l\'immobile sequestrato ad una zona con vincolo di inedificabilità, tenendo conto della data della costruzione rispetto a quella di apposizione del vincolo. Valuterà inoltre il Tribunale la confiscabilità del lotto anche in ipotesi di eventuale ricorrenza della prescrizione dedotta dal ricorrente ovvero della sanatoria che questi assume essersi verificata in ordine alla costruzione oggetto del provvedimento di sequestro.
Il Tribunale in sede di rinvio nel suo esame dovrà tener conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 20 gennaio 2009 (requete n. 75909/01) nel caso Su Fondi s.r.l. ed altri c. Italia), secondo cui va applicata alla confisca la norma contenuta nell\'art. 7 della Convenzione dei Diritti dell\'Uomo, comma 1 secondo cui "nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso", (nulla poena sine lege), indipendentemente dalla qualificazione giuridica della confisca data all\'interno degli Stati Membri. Il Tribunale dovrà inoltre tener conto del principio recentemente affermato da questa Corte, alla luce della succitata sentenza della Corte di Strasburgo, secondo cui la sanzione della confisca alla quale il sequestro risulti preordinato, non può comunque essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato e possessori in buona fede del bene, non potendo ritenersi sussistenti, neppure con riferimento alle sanzioni amministrative, criteri di responsabilità oggettiva (v. in tal senso Cass. pen. sez. 3, sent. 24 ottobre 2008, n. 42741).
P.Q.M.
Annulla con rinvio l\'ordinanza impugnata al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009