Consiglio di Stato Sez. VI n.6558 del 19 luglio 2024
Rumore.Caratteristiche del piano di classificazione acustica

Il piano di classificazione acustica è un atto tecnico-politico, che presuppone un’ampia discrezionalità in capo all’ente nella sua elaborazione, adottato dal Consiglio regionale che persegue la finalità di fissare gli obiettivi ambientali di un’area, in relazione alle sorgenti sonore esistenti, procedendo alla cd. “zonizzazione acustica”, che è un concetto introdotto dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge il D.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti. Grazie alla classificazione, il territorio comunale viene suddiviso in aree acusticamente omogenee che tendenzialmente corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate.

Pubblicato il 19/07/2024

N. 06558/2024REG.PROV.COLL.

N. 04851/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2020, proposto da Ennio Cocco, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari, Corrado Carrubba, Marcella Bertona, con domicilio eletto presso lo studio Corrado Carrubba in Roma, via di Vigna Murata, 1;

contro

Comune di Lombardore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Torchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Motors Park Torino S.r.l., Autodromo Torino- Lombardore S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Meregaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 994/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lombardore, della Motors Park Torino s.r.l. e dell’Autodromo Torino-Lombardore s.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Silvia Taccoli in sostituzione dell'Avv. Alessandro Meregaglia, Federico Torchio in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso dell’odierna parte appellante per l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Lombardore di approvazione del piano di classificazione acustica comunale - variante n. 2 - pubblicata in data 17 aprile del 2015, e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti o comunque connessi al predetto provvedimento.

Avverso la decisione deduce i seguenti motivi di appello:

I Illegittimità della sentenza di primo grado, manifesta illogicità della motivazione. Violazione di legge.

II Violazione di legge, in particolare del Piano Regolatore Generale del 2013.

2. Si sono costituiti in giudizio il comune di Lombardore e le controinteressate Motors Park Torino s.r.l. ed Autodromo Torino-Lombardore s.s., contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. In diritto si osserva che la parte appellante è proprietaria dell’immobile sito in Lombardore provincia di Torino, via Vauda 21 in un’area limitrofa alle piste e dell’Autodromo Torino-Lombardore s.r.l., nonché della Motors Park Torino s.r.l.

Nel corso degli anni - dal 1991 al 2004 - in più occasioni veniva accertato, mediante rilievi fonometrici ad opera dell’USL e dell’ARPA, il superamento da parte dell’Autodromo e del Motors Park, nell’esercizio delle proprie attività dilettantistiche, dei limiti acustici di legge, con conseguenti ordinanze di sospensione e/o prescrizioni adottate dal Comune di Lombardore.

Nell’anno 2005 il signor Cocco, unitamente ad altri proprietari confinanti – a causa del grave pregiudizio arrecato dalle immissioni, atmosferiche ed olfattive, causate dalle attività dilettantistiche organizzate nelle piste - citava in giudizio la Motors Park Torino, che allora si occupava dell’amministrazione dell’Autodromo, affinché, previo accertamento della illiceità delle immissioni, il Tribunale adito condannasse la società convenuta ad astenersi da ogni attività motoristica con uso del circuito per gare, prove e dimostrazioni auto-moto-veicolistiche; con la citazione la parte chiedeva anche il risarcimento dei danni causatigli fino a quel momento.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale civile di Torino, con sentenza n. 3573 del 14 maggio del 2014, avendo accertato che le immissioni generate dal motodromo sito nel comune di Lombardore superavano la normale tollerabilità, ordinava alla società convenuta “di astenersi dall’uso del circuito per attività o manifestazioni motoristiche”.

Nel corso del procedimento civile, i consulenti tecnici incaricati dal Tribunale di Torino avevano incontestatamente accertato il superamento delle soglie acustiche di legge, sia in relazione alle immissioni che alle emissioni, nonché l’impossibilità di realizzare e attuare correttivi e/o modifiche strutturali idonei al contenimento delle stesse nei limiti di tollerabilità, tale da poter consentire la prosecuzione dell’attività.

La sentenza era portata a conoscenza del Comune di Lombardore e, in ogni caso, era nota al Comune in virtù delle innumerevoli pubblicazioni anche sui quotidiani locali.

Con delibera pubblicata il 20 dicembre del 2013 il Comune di Lombardore procedeva alla redazione del piano di zonizzazione acustica in aggiornamento al piano vigente, tenendo conto delle disposizioni urbanistiche contenute nelle varianti parziali 3 e 4 del PRGC, nonché della revisione generale del vigente PRGC approvata in data 12 luglio 2013.

Con deliberazione del 6 agosto del 2014, il consiglio comunale di Lombardore approvava la proposta di piano di classificazione acustica comunale - variante n. 2, effettuata dall’ufficio tecnico comunale e, previa trasmissione della stessa alla Provincia e ai Comuni limitrofi, il 5 settembre del 2014 provvedeva alla pubblicazione della proposta nell’albo pretorio, al fine di consentire eventuali osservazioni ai soggetti interessati.

La parte appellante, il 15 dicembre del 2014, presentava osservazioni al competente ufficio comunale, contestando i profili di illegittimità del piano di classificazione acustica in corso di approvazione, e facendo espresso riferimento agli atti del procedimento civile da poco conclusosi.

Con delibera dell’1 aprile del 2015, pubblicata in data 17 aprile 2015, il consiglio comunale di Lombardore, senza tener conto delle osservazioni e, con esse, degli esiti del giudizio e delle consulenze sulle quali si fondavano, approvava il piano di classificazione acustica comunale - variante n. 2, prevedendo, in tema di “emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, avio superfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, piste motoristiche”, che le stesse sarebbero state “normate dal testo coordinato del D.P.R. n. 304 del 03/04/2001. Al rumore prodotto da tali attività si applicano i valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui alla Tabella 4 del punto 1.4.1 del presente documento e i valori limite assoluti di emissione di cui alla Tabella 3 del punto 1.4.1. In aggiunta a tali limiti si applicano i limiti specifici indicati nel punto 1.4.3. A tale tipologia di rumore non si applicano i valori limite differenziali di immissione.”

Il consiglio comunale attribuiva, inoltre, al territorio compreso tra l’Autodromo e la via Vauda, dove appunto si trovano gli immobili di proprietà della parte appellante, la classe acustica III, in luogo della classe acustica II, corrispondente ad aree prevalentemente residenziali, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali.

La detta decisione ha infine associato l’area che ospita l’Autodromo, definita dal P.R.G.C. quale “area per attrezzature turistiche a carattere ambientale”, alla classe acustica VI, senza considerare che in zona limitrofa all’area dell’Autodromo è presente la “Riserva Vauda” cui è stata correttamente assegnata classe acustica I, quale “area particolarmente protetta”.

Il piano prevedeva altresì fasce cuscinetto di classe acustica V e IV, necessarie al passaggio dalla classe acustica VI dell’Autodromo alla classe acustica III della zona residenziale di via Vauda, posta al di fuori dell’area dell’Autodromo.

Ritenendo che il consiglio comunale di Lombardore, con la descritta attività, avesse omesso di considerare l’effettivo stato dei luoghi, dei rilievi ambientali, dell’esito del procedimento civile e delle consulenze tecniche d’ufficio ivi esperite, la parte appellante impugnava le predette determinazioni deducendo i motivi già oggetto delle osservazioni presentate in sede di approvazione, che tuttavia la sentenza non ha ritenuto di condividere, rigettando conseguentemente il gravame.

3. Il primo motivo di appello lamenta che la decisione di primo grado sarebbe incorsa in violazione di legge per non aver rilevato la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati con le pronunce del giudice civile.

La contraddittorietà con la sentenza del Tribunale civile di Torino, secondo la parte appellante, sarebbe in re ipsa nell’aver l’amministrazione assegnato la classe acustica VI all’Autodromo, perché consentirebbe, alle immissioni, di superare la soglia di tollerabilità già individuata dalla predetta autorità giudiziaria.

La stessa Corte d’Appello di Torino pronunciatasi nel corso del medesimo procedimento, avrebbe confermato questa statuizione riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in favore dei proprietari delle abitazioni limitrofe all’autodromo.

La parte appellante sostiene inoltre che la classificazione acustica dell’area dove insiste la sua proprietà, adottata dal Comune di Lombardore, non avrebbe tenuto in adeguato conto lo stato dei luoghi, avendo assegnato alla zona classi acustiche non rispondenti alla destinazione d’uso effettiva, come prevista dal piano regolatore generale comunale.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Prima di tutto si deve osservare, in fatto, che la Corte d’Appello di Torino, con la pronuncia n. 309/2018 in parziale riforma della sentenza del tribunale, ha consentito la prosecuzione dell’attività motoristica dell’Autodromo, sia pure prescrivendole ulteriori condizioni e limitazioni, dopo avere accertato, tramite una nuova CTU, che, nel caso di specie, erano stati rispettati limiti assoluti di immissione ed emissione sonore da parte dell’impianto.

3.1.2. Sempre in fatto, va ricordato che, prima della celebrazione del giudizio d’appello, le parti in causa avevano raggiunto un parziale accordo conciliativo, con il quale l’Autodromo si era impegnato a rispettare alcune prescrizioni in tema di uso e modalità di esercizio dell’attività.

3.1.3. Dunque non è del tutto esatta l’affermazione della parte appellante, secondo cui l’assetto configurato dal nuovo piano di zonizzazione acustica confliggerebbe con gli esiti del processo civile, intentato illo tempore insieme ad altri proprietari, e che l’amministrazione non avrebbe considerato la relativa pronuncia.

Al contrario, quella programmazione ha evidentemente tenuto in debito conto, sia il contenuto dell’accordo intercorso fra le parti, che le risultanze emergenti dalla CTU di ufficio disposta dal giudice civile d’appello, rispetto alle quali non si rileva una precisa incompatibilità da parte del Piano di zonizzazione.

A tal proposito, neppure può essere obliato che detto autodromo esiste legittimamente, sull’area, sin dagli anni ’60, ossia prima che fossero realizzati gli immobili destinati ad uso residenziale, e dunque è evidente che si tratta di un impianto che caratterizza, in ragione di questo pre-uso, l’area di cui si discute. Dato di cui, evidentemente, l’amministrazione ha tenuto conto in sede di elaborazione del piano.

3.2. In secondo luogo – per individuare se e quanta rilevanza sia da attribuire, nel presente giudizio, alle suddette sentenze del giudice civile - va evidenziato che la controversia ha ad oggetto la legittimità, nella parte che riguarda l’area dove esistono proprietà dell’appellante, del piano di classificazione acustica adottato dal Comune di Lombardore.

3.2.1. Quest’ultimo è un atto tecnico-politico, che presuppone un’ampia discrezionalità in capo all’ente nella sua elaborazione, adottato dal Consiglio regionale che persegue la finalità di fissare gli obiettivi ambientali di un’area, in relazione alle sorgenti sonore esistenti, procedendo alla cd. “zonizzazione acustica”, che è un concetto introdotto dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In attuazione della legge il D.P.C.M. del 14 novembre del 1997 ha definito le sei classi acustiche, corrispondenti alle relative zone, in cui può essere suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata da limiti di densità acustica crescenti.

Grazie alla classificazione, il territorio comunale viene suddiviso in aree acusticamente omogenee che tendenzialmente corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse.

3.2.2. Il piano di zonizzazione si basa, dunque, sui due dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche e dagli elementi di fatto evincibili in merito all’inquinamento acustico preesistente in ciascuna delle aree classificate, ossia su parametri diversi da quelli adottati dal processo civile, i cui esiti, ciò nonostante, la parte invoca a fondamento della sua pretesa.

Questi ultimi, al contrario, presentano una relativa rilevanza nel presente contenzioso perché diversamente da questo, che ha ad oggetto la legittimità delle scelte discrezionali adottate dall’amministrazione, riguardano, in una logica esclusivamente proprietaria, le immissioni sonore prodotte da un fondo in danno di un altro. Nel caso di specie dall’autodromo sulle abitazioni circostanti.

3.3. Avuto riguardo alle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione, con riferimento al regime acustico assegnato all’area di interesse, la parte contesta, oltre al loro contrasto con gli esiti del giudizio civile, anche la contraddittorietà dell’assegnazione all’area della classe acustica VI, malgrado l’insistenza su di essa di abitazioni, che sarebbe incompatibile con una classe così elevata e che comunque contrasterebbe con la destinazione urbanistica ad essa impressa.

3.3.1. Ritiene il collegio che detta assegnazione, alla luce di un giudizio di legittimità estrinseco, si riveli immune dai vizi indicati.

Infatti – oltre a quanto poc’anzi ricordato, in merito all’accordo conciliativo intercorso tra le parti e alle stesse prescrizioni impartite all’attività dell’Autodromo dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 309/2018 – si osserva che è vero che la zonizzazione deve tener conto, di massima, delle destinazioni d’uso definite dal PRG giusta la delibera giunta regionale del 6 agosto del 2001 n. 85-3802, ma è altresì vero, sempre alla luce di quanto previsto da quest’ultima delibera che nei casi in cui la destinazione non consente di determinare in modo univoco quale sia la classe acustica, o anche quando, per le zone interamente urbanizzate, la destinazione d’uso non risulti rappresentativa della dimensione acustica dell’area, il piano deve valutare l’attuale fruizione del territorio, comprensiva dell’eventuale pre-uso dell’area, ossia della priorità tra le varie attività che vi si svolgono.

Questo è accaduto nel caso di specie, come dimostrano le specifiche tecniche indicate nella relazione descrittiva allegata al piano di classificazione acustica - variante n. 2 del Comune di Lombardore, richiamate dal giudice di prime cure che danno conto dell’importanza riconosciuta alla preesistenza dell’autodromo sull’area, per l’attribuzione a quest’ultima della classe VI.

Il che esclude che si possa ritenere tale classificazione illogica, incongrua o comunque frutto di un travisamento dei presupposti di fatto.

3.3.2. Tuttavia l’inserimento nell’area VI non esonera l’attività della parte appellata dal rispetto, sia dei valori generali che dei più bassi valori limite di immissione, previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 304/2001, per gli orari compresi tra le 18,30 e le 9, peraltro richiamati dalle norme tecniche di attuazione del piano di classificazione acustica.

3.4. Or bene, anche alla luce di quest’ultima considerazione, neppure rileva il fatto che, all’esito del giudizio civile, alla parte appellante sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dalle immissioni acustiche prodotte dal vicino.

Infatti quella circostanza non dimostra che vi sia un’incongruenza tra detta zonizzazione e i parametri urbanistici riferibili all’area di interesse, ma solo che, in ipotesi, l’inquinamento prodotto è suscettibile di cagionare un danno risarcibile ai proprietari dei fondi vicini.

Il che potrebbe sempre riaccadere senza che ciò si riverberi, direttamente, sulla legittimità delle scelte dell’amministrazione. Che, in questa sede, vanno valutate solo con riferimento alla legittimità dell’assegnazione della VI classe acustica all’area su cui insiste l’autodromo.

VI Classe acustica che, in sé, non può dirsi illegittima essendo espressamente prevista dal sistema di classificazione acustica previsto dalla legge.

4. Il secondo motivo di appello lamenta che, nell’occorso, il piano della zonizzazione avrebbe violato il piano regolatore generale comunale del 2013 e le Linee-guida regionali per la redazione del piano.

L’appellante sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché avrebbe indebitamente accostato la classe I, attribuita alla Riserva Vauda, e la classe VI assegnata all’autodromo, oltre ad aver apposto le fasce cuscinetto di classe V e IV completamente al di fuori dell’area dell’autodromo, anziché, almeno parzialmente, al suo interno.

Che, infine, l’attività dell’autodromo sia incompatibile più in generale con detta area, sarebbe dimostrato, secondo la doglianza in esame, dalle precedenti sanzioni amministrative irrogate a quest’ultimo sia dall’ASL che dall’ARPA.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. Come correttamente evidenziato dal T.A.R. Piemonte, l’inserimento delle cd. “fasce cuscinetto” non poteva essere operato all’interno dell’Autodromo perché, incidendo sulla superficie fruibile per le attività del circuito, avrebbe reso inservibile l’impianto che pure risultava legittimamente autorizzato.

4.1.2. Quanto al dedotto contrasto con il PRG, si osserva che la zonizzazione de qua ha, quale fondamento, la variante apportata al piano regolatore, per quanto riguarda l’area dell’Autodromo, con provvedimento di revisione del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 556107 del 12 luglio 2013. Atto che peraltro la parte non ha espressamente gravato, nonostante sia stato espressamente richiamato nella premessa alla relazione descrittiva del piano di classificazione acustica e che consentiva il mantenimento dell’impianto sulla detta area.

4.1.3. Quanto al denunciato contrasto con le linee guida regionali, in disparte la genericità della doglianza, si osserva che la censura è comunque infondata, dal momento che la previsione di piano ha, comprensibilmente, contemplato l’introduzione di fasce cuscinetto che accompagnano gradualmente la diminuzione del livello acustico, da quello massimo previsto per l’area dove esiste l’Autodromo, a quello via via ridotto riferibile alle aree che, per la loro destinazione urbanistica, devono essere maggiormente protette dal relativo inquinamento.

La scelta per come si è conformata, non si presenta arbitraria né palesemente disfunzionale.

4.1.4. Quanto alle illiceità che sarebbero imputabili alla passata attività dell’Autodromo, negli anni dal 1991 al 2004, dunque in epoca precedente all’avvio del contenzioso, si osserva che gli accertamenti indicati dalla parte, consistenti in accessi e verifiche disposti da ARPA ed ASL, hanno in effetti verificato il superamento dei limiti prescritti dalla normativa di settore.

Dunque è altamente probabile che, con riferimento a quegli anni, ed alla normativa all’epoca vigente, l’autodromo superò i limiti acustici previsti dalle leggi e dalle tabelle da esse richiamati.

Detti accertamenti, tuttavia, non possono rilevare con riferimento alla situazione presente, in quanto appunto riferibili al passato, né possono, di per sé, dimostrare che l’attività dell’autodromo oltrepassi tuttora detti limiti, avuto riguardo alla nuova zonizzazione acustica, alle normative vigenti e agli attuali sistemi di rilevamento dell’inquinamento.

4.1.5. Aggiungasi, con riguardo alla loro portata probatoria che, per quanto riguarda i rilievi effettuati dai tecnici ARPA – Dipartimento sub provinciale di Ivrea in data 10 novembre del 2002, sulla base degli stessi il Comune di Lombardore emise l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 502 del 21 marzo del 2003. Sennonché, in sede di giudizio di opposizione, il Tribunale di Torino adìto dagli interessati, con la sentenza n. 35683/04 del 12 novembre del 2004 ha annullato quest’ultimo provvedimento, ritenendo non attendibili, né le misurazioni compiute, né i dati finali rilevati dall’ARPA, stanti i rilievi critici sulla metodologia impiegata operata dal CTU di ufficio.

In sostanza il giudice dell’opposizione ha ritenuto che, in ragione delle incertezze relative all’attendibilità degli accertamenti condotti dall’ARPA, non fosse possibile affermare che la condotta dell’Autodromo avesse superato i limiti acustici imposti dalla normativa e potesse perciò qualificarsi come “illecita”. Dunque, anche per questo dato, che ne ridimensiona la efficacia dimostrativa, la doglianza deve ritenersi infondata.

3. L’appello, in definitiva, non merita accoglimento.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere