TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 3656 del 24 ottobre 2007
Rumore. riparto di potestà legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni

Alla luce della nuova fisionomia del riparto di potestà legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni tracciato dal legislatore costituzionale del 2001 si può oggi affermare che la legislazione Regionale adottata in una materia di cd legislazione concorrente può ricevere attuazione solo attraverso l’esercizio della omologa potestà regolamentare.
Ciò significa , come anche posto in risalto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376-2002 ,che le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale , emanate in conformità del passato quadro costituzionale, permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema( Regioni). In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è, pertanto, inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale (fattispecie in tema di inquinamento acustico)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia – Lecce
Registro Decisioni: 3656/2007
Registro Ricorsi: 465/2005
Composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Enrico D’Arpe COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 465/2005 presentato da :

SOCIETA’ “GI.CA di Giudici Bruno & C” s.a.s. , in persona del legale rappresentante p.t. e dalla sig.ra GIUDICI CLAUDIA , rappresentati e difesi dall’avv. Barbara Taurino ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via 95° rgt Fanteria , n. 9 presso lo studio del prof avv. Ernesto Sticchi Damiani ;

contro

COMUNE DI TARANTO , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Irene Vaglia , ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Taranto, 92 ,presso lo studio dell’avv. Silvestro Lazzari ;
e nei confronti di
VIPERA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Tagliente del foro di Taranto ed elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Verdi, 5 presso lo studio dell’avv. Vito Giorgio Tommasi
per l’annullamento
-della determinazione dirigenziale n.19 dell’11.3.2005 , notificata il 14.3.2005, con cui il Dirigente della Direzione Attività Produttive del Comune di Taranto ha disposto la sospensione della licenza di Pubblico esercizio di tipo “A”, n. 1330 del 25.9.2003, intestata alla signora Claudia Giudici e la chiusura dell’esercizio di v. le Unicef , n.30/32, a decorrere dal terzo giorno successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento e sino a quando” rimosse le cause che diedero luogo alla emissione dell’O.S.n. 560 del 19.9.2003, sarà rilasciata apposita certificazione da parte dell’ASL TA/1 sul funzionamento regolare degli impianti..”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del verbale di rilevazione fonometrica, il cui contenuto allo stato si ignora, effettuata negli ambienti di vita del sig. Vipera Pasquale dal settore fisico dell’A.R.P.A dipartimento di Taranto , in data 16.2.2005, per la verifica dell’inquinamento acustico , con riferimento al quale fin d’ora si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
e per il risarcimento del danno
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e del sig. Vipera Pasquale ;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica camera di consiglio del 12 ottobre 2005 quale relatore il referendario Carlo Dibello, uditi gli avvocati Barbara Taurino per la ricorrente , nonché l’avv Irene Vaglia per il comune di Taranto e l’avv. Fabio Tagliente per Vipera pasquale ;
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, nella loro qualità di titolari di un esercizio commerciale di tipo “A” denominato “ Pinamar Cafè”, sito in Taranto in Viale Unicef aperto al pubblico tutti i giorni , tranne il mercoledì, dalle ore 06,00 alle ore 03,00 impugnano, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il provvedimento con il quale il dirigente della direzione attività produttive del comune di Taranto ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio di tipo “A” intestata alla signora Giudici Claudia delegata della società GI.CA di Giudici Bruno & c. ed ha conseguentemente ordinato “la chiusura dell’esercizio di Viale Unicef , nn 30-32, a decorrere dal terzo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento e sino a quando, rimosse le cause che diedero luogo alla emissione dell’O.S. n. 560 del 19.12.2003, sarà rilasciata apposita certificazione da parte dell’ASL TA/1 sul funzionamento regolare degli impianti …”.
Il provvedimento in questione si basa sui risultati di una indagine fonometrica effettuata da tecnici dell’ARPA negli ambienti di vita del controinteressato sig Vipera Pasquale, e cioè nell’abitazione posta al primo piano dello stabile di viale Unicef 30, soprastante il pubblico esercizio in argomento , che ha permesso di accertare il superamento del limite differenziale notturno e la non esaustività degli interventi di bonifica precedentemente sollecitati e posti in essere dai ricorrenti .
Questi ultimi hanno successivamente impugnato pure il rapporto dell’11.2.2005 con cui i tecnici dell’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto , in seguito a rilevamenti fonometrici eseguiti presso gli ambienti di vita del sig. Vipera , rispettivamente in data 28.1.2005, 29.1.2005, 30.1.2005 e 4.2.2005 hanno formulato un giudizio di superamento dei valori limite previsti dall’art 4 del DPCM del 14.11.1997 .
I ricorrenti articolano il seguente unico motivo di censura in sede di ricorso introduttivo:
erronea presupposizione in fatto-eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa .carenza istruttoria-motivazione insufficiente .
La determinazione dirigenziale impugnata sarebbe illegittima :
perché si basa su di una indagine fonometrica non idonea a rilevare la eventuale sussistenza di immissioni sonore provenienti dal Pinamar Cafè in quanto eseguita nel giorno di chiusura del predetto esercizio(16.2.2005);
perché non indica le sorgenti sonore ritenute fastidiose, né specifica gli interventi di bonifica reputati insufficienti ad eliminare l’inquinamento acustico;
in quanto non rende ragione della divergenza tra le conclusioni cui è pervenuto il tecnico della parte ricorrente e il giudizio di non esaustività della bonifica stilato dai tecnici dell’ARPA.
Ciò, nonostante la effettuazione di numerosi interventi tecnici da parte dei ricorrenti diretti a eliminare il livello di rumorosità prodotto dalle sorgenti sonore poste all’interno dell’ esercizio pubblico gestito.
Con la proposizione dei motivi aggiunti si lamenta, da parte dei ricorrenti, la violazione , falsa ed erronea interpretazione della normativa dettata in materia di inquinamento acustico dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, 6, comma 1 dpcm 1.3.1991 e 8, comma 1 dpcm 14.11.1997,nonché dalle leggi 447/95 e dalla legge reg 12.2.2002, 3
La difesa dei ricorrenti ritiene che la applicazione del cd criterio differenziale , impiegato dai tecnici dell’ARPA per pervenire ad un giudizio di superamento del limite di rumorosità accettabile, così come proveniente dall’esercizio gestito dai ricorrenti presupponga la intervenuta zonizzazione acustica del territorio comunale che, tuttavia, a Taranto non è stata adottata .
In difetto di siffatta pianificazione ai fini dell’inquinamento acustico non potrebbe che operare il criterio basato sulla verifica del superamento dei limiti di accettabilità con riferimento alle quattro grandi zone indicate dall’art 6 del dpcm 1 marzo 1991.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e il controinteressato Vipera Pasquale
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 ottobre 2005
Il ricorso è infondato.
Le norme che disciplinano il fenomeno dell’inquinamento acustico mirano in maniera inoppugnabile alla tutela della salute che, per quel che concerne lo specifico tema in argomento, richiede interventi diretti a scongiurare il rischio di una aggressione intollerabile sul versante della esposizione a immissioni sonore nocive o disturbanti.
La materia ha registrato un importate intervento legislativo di carattere costituzionale con il varo della legge di riforma del titolo V della Costituzione , legge 3 del 2001.
L’art 117 della Costituzione, dopo aver sancito che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni , delinea i rispettivi ambiti di competenza , consentendo di individuare settori di legislazione cd esclusiva di pertinenza dello Stato, ambiti di legislazione concorrente, in cui opera una sorta di dualismo legislativo Stato-Regioni e materie devolute alla competenza residuale delle Regioni.
Lo stesso articolo 117 include , tra le materie oggetto di legislazione concorrente, anche la tutela della salute, ivi compresa, per quanto di interesse ai fini della controversia in esame, la disciplina dell’inquinamento acustico.
Il riparto di competenze nelle cd materie di legislazione concorrente individua nelle Regioni gli enti titolari della potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali , riservata alla legislazione dello Stato.
Di particolare rilievo è pure la corretta individuazione della potestà regolamentare la quale , sempre secondo la previsione di cui all’art 117 della Cost , spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva , salva delega alle Regioni., mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia, ivi comprese quelle di cd legislazione concorrente già caratterizzate da una sorta di riserva di legge regionale , eccezion fatta per la determinazione dei principi fondamentali.
La tutela della salute costituisce oggi , alla luce delle suddette disposizioni costituzionali, materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni , secondo quanto già osservato, ed è ambito di disciplina in cui la potestà regolamentare spetta alle Regioni, ai sensi dell’art 117, sesto comma Cost .
Alla luce di questa nuova fisionomia del riparto di potestà legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni tracciato dal legislatore costituzionale del 2001 si può oggi affermare che la legislazione Regionale adottata in una materia di cd legislazione concorrente può ricevere attuazione solo attraverso l’esercizio della omologa potestà regolamentare.
Ciò significa , come anche posto in risalto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2002 ,che le norme regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della carta fondamentale , emanate in conformità del passato quadro costituzionale, permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema( Regioni).
In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è, pertanto, inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale.
Ciò detto occorre osservare che la materia dell’inquinamento acustico è disciplinata , nella Regione Puglia, con la legge 12 febbraio 2002, n. 3
L’art 1 di detta legge enuncia le finalità perseguite dal legislatore il quale detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore , fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
Risulta, perciò, ribadito che la disciplina normativa del fenomeno dell’inquinamento acustico attiene alla tutela della salute, materia in cui , per quanto già rilevato, vige un riparto di potestà legislativa Stato-Regioni che devolve alle Regioni la fissazione delle regole di settore lasciando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali
Il successivo articolo 3 della stessa legge regionale stabilisce , al comma 3, che “ per le zone non esclusivamente industriali – come quella ove risulta ubicato l’esercizio pubblico Pinamar Cafè – oltre i limiti massimi per il rumore ambientale -, trova applicazione anche il cd criterio differenziale alla luce del quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo diurno e di 3 db durante il periodo notturno.
Alla luce di questa previsione normativa del legislatore regionale, e della ricostruzione operata circa la competenza legislativa in materia di tutela della salute , deve ritenersi che , nella valutazione dei limiti massimi di rumore ambientale , in difetto di zonizzazione acustica, trova applicazione il criterio differenziale . così come avvenuto nella fattispecie.
Il ricorso va , pertanto, respinto .
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione prima di Lecce , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Lecce , nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005
Aldo Ravalli- PRESIDENTE
Carlo Dibello -ESTENSORE
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 ottobre 2007