TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 7545 del 13 dicembre 2010
Rumore. Zonizzazione urbanistica ed acustica

Non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed acustica. La finalità principale del Piano di zonizzazione acustica è quella della tutela della salute umana in relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli scopi propri della pianificazione urbanistica, con la conseguenza che la classificazione ai fini urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 07545/2010 REG.SEN.
N. 00058/2005 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 58 del 2005, proposto da:
Ciab Consorzio Intercomunale acquedotto Brianteo, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;


contro


Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa, non costituita;
Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

nei confronti di

Moro Luigi, non costituito;
Casati Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Casati, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

a) dell’ordinanza 29 ottobre 2004 n. 47 del Sindaco (prot. n. 19218), avente ad oggetto interventi contro l’inquinamento acustico relativi ad impianto di potabilizzazione; b) della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 25.10.2004 avente per oggetto “zonizzazione acustica del territorio comunale- controdeduzioni alle osservazioni, approvazione”; c) della deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26.01.2004 di adozione del piano in questione; d) della nota prot. 166833 del 15.10.2004 dell’ARPA Dipartimento provinciale di Lecco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valmadrera e di Casati Stefano;
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, II, 27 gennaio 2005 n. 256;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La ricorrente è una società partecipata dagli enti locali che gestisce un impianto di captazione, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile nella Provincia di Lecco la quale impugna gli atti con i quali il Comune ha approvato il piano di zonizzazione acustica e l’ordinanza del Sindaco con la quale è stato chiesto alla ricorrente di conformarsi al piano medesimo.

Contro i suddetti atti la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Il piano di zonizzazione acustica sarebbe illegittimo in quanto non rispetterebbe i criteri per la redazione di piani di zonizzazione stabiliti dalla DGR 02/07/2002 ed in particolare il criterio del rispetto della zonizzazione urbanistica. Inoltre sarebbero violati i criteri di assegnazione alla classe III stabiliti dal DPCM 14.11.1997.

II) Illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 47/2004 per vizio derivato dal piano di zonizzazione acustica, incompetenza del Sindaco, inefficacia del piano al momento dell’emanazione dell’ordinanza per mancata pubblicazione all’albo pretorio, mancanza di requisiti stabiliti dalla legge per le ordinanza extra ordinem, irragionevolezza e carenza tecnica.

La difesa comunale sostiene che sussisterebbe carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere nei confronti dell’ordinanza sindacale in quanto la società ha adempiuto alle richieste del Comune.

Sostiene poi che gli impianti della società ricorrente sarebbero due, costruiti in epoche diverse e confinanti il primo con area residenziale immediatamente a ridosso del confine ed il secondo con area residenziale posta ad una certa distanza. Questo stato di fatto giustificherebbe la diversa collocazione nel piano acustico dei due impianti, come confermato dall’art. 4 della L.R. 13/2001, il quale prevede che il Comune deve garantire il coordinamento della pianificazione acustica con quella urbanistica ma non la sua sovrapposizione. Ritiene poi che il piano, in quanto atto di natura regolamentare non richiederebbe una motivazione specifica. Con riferimento alle regole di individuazione delle classi acustiche il Comune ritiene che la classificazione delle aree dallo stesso effettuata si giustifica anche con riferimento alle aree adiacenti gli insediamenti industriali o artigianali ((DGR 9776/2002).

Il controinteressato afferma che il Comune ha operato per finalità pubbliche e sulla base dei dati tecnici forniti dall’ARPA. In secondo luogo ritiene legittima la zonizzazione acustica in classe III in quanto non possono essere valutate solo le esigenze della CIAB ma anche quelle dei residenti, la cui area avrebbe i requisiti per la classificazione in zona II.

All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


In primo luogo occorre dichiarare sull’accordo delle parti la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere nei confronti dell’ordinanza 29 ottobre 2004 n. 47 (prot. n. 19218) del Sindaco del Comune di Valmadrera in quanto la ricorrente ha provveduto agli adempimenti in essa previsti.

Venendo ora alla parte del ricorso che attiene agli atti di zonizzazione acustica occorre rilevare che il primo motivo di ricorso è infondato in primo luogo in quanto non esiste piena corrispondenza tra zonizzazione urbanistica ed acustica. Come affermato da questa Sezione, infatti, “la finalità principale del Piano di zonizzazione acustica è quella della tutela della salute umana in relazione all'inquinamento acustico e deve pertanto ritenersi differente dagli scopi propri della pianificazione urbanistica” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819), con la conseguenza che la classificazione ai fini urbanistici non deve corrispondere pienamente con quella acustica. Infatti in Lombardia, la legge regionale 10.8.2001, n. 13, detta norme in materia di inquinamento acustico e all'art. 4 fa carico ai Comuni di assicurare . L'utilizzo dell'espressione , se da una parte impone alle Amministrazioni di prendere certamente in considerazione l'assetto urbanistico dettato dagli strumenti di pianificazione, dall'altra impedisce di ritenere che la zonizzazione acustica rifletta meccanicamente la classificazione urbanistica, quasi che le determinazioni dei piani regolatori possano in qualche modo essere "travasate" in maniera automatica nei piani di zonizzazione acustica, senza che il Comune possa (o meglio debba), tenere conto delle peculiari esigenze sottese alla classificazione acustica del territorio.

Nel caso in questione l’amministrazione ha ritenuto, con valutazione che non appare microscopicamente illogica, che una parte dell’area, addirittura prospiciente ad insediamenti residenziali sia qualificabile in zona III di tipo misto, mentre quella più lontana dagli insediamenti sia inseribile in zona IV (area di intensa attività umana). In merito all’attribuzione della classe terza, di tipo misto, alla parte degli impianti che sono prospicienti alle case di via Bovara, la stessa risponde alla compresenza in un unico ambito, definito dall’estensione dell’emissione sonora, di due attività umane di rilievo equivalente, quali la residenza da un lato e, dall’altro, la presenza di una infrastruttura particolare. non indicata neppure in via esemplificativa né nel DPCM 14.11.1997, né nella DGR 02/07/2002 n. 7/9776, qual è l’impianto di depurazione gestito dall’esponente.

D’altro canto la DGR 02/07/2002 n. 7/9776 (v. pag. 2458 del BURL) stabilisce che la classe III è quella nella quale rientrano “tutti i casi non ricadenti nelle classi II e IV”. In merito occorre rilevare che l’area in questione non può essere qualificata “a destinazione prevalentemente residenziale”, in quanto la presenza da tempo di tali impianti, di interesse pubblico, esclude che l’area possa essere qualificata tenendo in considerazione soltanto le esigenze dei residenti. Inoltre, non appare conforme al caso in questione neppure la classe IV (Aree di intensa attività umana) in quanto l’area si presenta a densità demografica affatto bassa, non potendosi considerare un impianto di depurazione come una struttura che attira presenza antropica. Ne consegue che non appare irragionevole la classificazione in classe III operata dall’amministrazione comunale.

Non occorre invece analizzare il secondo motivo di ricorso, in quanto sussiste carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere nei confronti dell’ordinanza comunale succitata.

In definitiva, il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Plantamura, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2010