TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1085, del 5 dicembre 2013
Rumore.Illegittimità ordinanza sindacale per contenimento rumore attività azienda agricola
E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha prescritto al titolare dell’azienda agricola, di provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le vibrazioni del mulino per la macinazione del grano, di innalzare la parete della stalla esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non effettuare attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari. Come dispone l’art. 36 del regolamento di polizia urbana del Comune richiamato proprio nelle ordinanze suddette, le stesse si qualificano come provvedimenti ordinari, non come ordinanze di urgenza, e le competenze per la repressione dei rumori molesti sono ripartite fra il Sindaco e la dirigenza. Secondo il comma 2 del citato articolo, è infatti il dirigente di settore ad avere la competenza a intervenire in tutti i casi in cui la fonte del disturbo sia un’attività produttiva e si tratti di eliminarla senza pregiudicare l’attività stessa; il Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione comunale, interviene invece in un caso più grave, previsto dal comma 3, ovvero quando la fonte del disturbo sia un’attività esercitata all’interno di una privata abitazione. In tal caso, il Sindaco provvede a far cessare l’attività in questione, perché essa in tale collocazione non è consentita, così come prevede la norma stessa al successivo comma 5. Nel caso di specie, poiché l’attività svolta dal ricorrente è pacificamente un’attività produttiva di azienda agricola, e l’ordinanza mira a disciplinare i rumori da essa generati, non certo a farla cessare in quanto tale, la relativa competenza apparteneva al dirigente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01085/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2012, proposto da:
Azienda Agricola Massolini Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli, con domicilio eletto presso Emanuele Corli in Brescia, via Carini, 1;
contro
Comune di Gavardo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz, 13/C;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Nadia Massolini, Mauro Danieli, Rosanna Franceschini, Alberto Massolini, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Quaranta, con domicilio eletto presso Antonio Quaranta in Brescia, via Diaz, 9 (Fax=030/3774891);
per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza 7 agosto 2012 n°111, notificata il 13 agosto 2012, con la quale il Sindaco del Comune di Gavardo ha prescritto a Giuliano Massolini, quale titolare della omonima azienda agricola, fra l’altro di provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le vibrazioni del mulino per la macinazione del grano, di innalzare la parete della stalla esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non effettuare attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari;
dell’ordinanza 23 agosto 2012 n°114, notificata il 27 agosto 2012, con la quale il Vice Sindaco del Comune di Gavardo ha prorogato il termine di adempimento dell’ordinanza suddetta;
di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, e in particolare:
dell’ordinanza 31 gennaio 2012 n°13 del Sindaco del Comune di Gavardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gavardo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Giuliano Massolini, odierno ricorrente, è l’attuale titolare dell’azienda agricola di famiglia, corrente già dal 1976 in Gavardo, al civico 103 della locale via Fornaci e successivamente ampliata nel corso degli anni, sino a comprendere un allevamento con circa trenta vacche da latte, venticinque bovini da carne, nonché un certo numero di polli e di maiali (doc. ti ricorrente da 1 a 5, aerofotogrammetria dello stato dei luoghi e copie dei titoli edilizi afferenti la costruzione dell’azienda; la consistenza della stessa è descritta nella relazione ASL del 2 luglio 2012, doc. 7 ricorrente, copia di essa; si tratta in ogni caso di fatti non contestati).
Su impulso di alcuni vicinanti, suoi lontani parenti proprietari di case d’abitazione successivamente edificate, i quali si ritengono molestati dalle immissioni, in particolare acustiche, prodotte dall’azienda, Giuliano Massolini ha ivi subito una serie di controlli da parte delle competenti autorità amministrative, in particolare un sopralluogo e rilevo fonometrico dell’ARPA, documentato dalla nota 7 ottobre 2009 (doc. 6 ricorrente, copia di essa) e un sopralluogo dell’ASL, documentato dalla relazione 2 luglio 2012, in cui l’Autorità da un lato rilevava che “durante l’accertamento, condotto in una giornata calda estiva, non sono state accertate situazioni antigieniche né tantomeno rumori molesti così come rappresentato nella richiesta di intervento”; dall’altro, tenuto conto della vicinanza delle citate abitazioni, riteneva “utile” l’adozione di un’ordinanza del Sindaco per imporre soluzioni migliorative, in ispecie una maggiore pulizia dei luoghi e una serie di cautele contro i rumori (doc. 7 ricorrente, copia relazione ASL, ove a p. 2 in fondo le citazioni).
In base a ciò, con le ordinanze di cui meglio in epigrafe, Giuliano Massolini si vedeva imporre una serie di prescrizioni di carattere igienico, che non contesta e che quindi rimangono estranee alla materia del contendere, nonché gli specifici interventi pur descritti in epigrafe, ovvero provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le vibrazioni del mulino per la macinazione del grano con cui si alimentano le bestie, di innalzare la parete della stalla esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non effettuare altre attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari (doc. ti ricorrente 12 e 13, copie ordinanze impugnate).
Avverso tali ordinanze, nella parte in cui impongono gli interventi descritti, Giuliano Massolini ha allora proposto nella presente sede impugnazione, con ricorso articolato in sette censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti quattro motivi:
- con il primo di essi, corrispondente alle censure quinta e sesta alle pp. 15-17 dell’atto, deduce incompetenza per violazione degli artt. 6 della l. 26 ottobre 1995 n°447 e dell’art. 36 del locale regolamento di polizia urbana, sostenendo che si tratterebbe di una fattispecie ordinaria, in cui si interviene su rumori provenienti da una attività produttiva, e quindi la competenza a provvedere spetterebbe al Dirigente di settore, non già al Sindaco, quest’ultimo competente per il caso di disturbo alla “quiete delle civili abitazioni” da parte di attività esercitate all’interno di esse;
- con il secondo motivo, corrispondente alla prima censura a p. 8 dell’atto, deduce violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n°241, per avere il Comune omesso, in una situazione non caratterizzata da necessità e urgenza, di inviare l’avviso di inizio del procedimento;
- con il terzo motivo, corrispondente alla prima parte della terza censura alle pp. 11-12 dell’atto, deduce violazione dell’art. 9 della citata l. 447/1995, nel senso che in materia di immissioni acustiche il potere di ordinanza del Sindaco sussisterebbe solo in caso di situazioni di necessità e urgenza, nella specie ritenute non ricorrenti;
- con il quarto motivo, corrispondente alle residue censure, deduce infine eccesso di potere per falso presupposto, e comunque violazione dell’art. 15 della l. r. Lombardia 10 agosto 2001 n°13. Premette in proposito che i provvedimenti repressivi contro l’inquinamento acustico postulano una esatta e completa istruttoria, e in particolare l’effettuazione, ai sensi della legge citata, di appositi rilievi da parte dell’ARPAV. Nel caso concreto, l’istruttoria sarebbe mancata, nel senso che i rilievi dell’ARPAV sarebbero assenti, da quelli dell’ASL non emergerebbe alcun disturbo acustico e si sarebbe in realtà agito solo per tutelare i singoli privati esponenti.
Ha resistito il Comune intimato, con atto 21 gennaio 2013, ed ha chiesto la reiezione del ricorso, conclusione già presa dagli intervenienti, con atto 11 gennaio 2013, in cui lamentano un costante disturbo alla loro vita quotidiana.
Con ordinanza 12 novembre 2012 n°1784, la Sezione ha disposto istruttoria mediante rilievi fonometrici, ricevendo il 25 gennaio 2013 relazione dell’ARPAV da cui risulta, nelle circostanze dell’accertamento, che i livelli di rumorosità ammessi non sono stati superati.
Con memoria 8 febbraio 2013, il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso; si sono opposti gli intervenienti, con memoria 18 febbraio 2013, censurando le circostanze dell’accertamento ARPAV, effettuato con preavviso e quindi, a loro dire, non rappresentativo.
Con ordinanza 28 febbraio 2013 n°95, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, valorizzando il dato del riscontrato non superamento dei limiti nella circostanza dell’accertamento.
Il ricorrente, con memoria 31 ottobre 2013, e il Comune, con memoria 22 ottobre e replica 12 novembre 2013, hanno ribadito le reciproche tesi; il Comune ha in particolare allegato la relazione di un tecnico di parte da cui risulterebbe che i limiti sono invece superati, relazione che il ricorrente contesta in quanto irrituale.
La Sezione all’udienza del giorno 4 dicembre 2013, fissata con l’ordinanza cautelare sopra citata, tratteneva infine il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto quanto alla domanda di annullamento delle due ordinanze puntuali che riguardano il ricorrente Giuliano Massolini, ovvero le ordinanze 7 agosto 2012 n°111 del Sindaco del Comune di Gavardo e 23 agosto 2012 n°114 del Vice Sindaco del Comune di Gavardo, nella parte in cui, beninteso, sono oggetto di impugnativa, così come indicato in premesse.
2. E’infatti fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Come dispone l’art. 36 del regolamento di polizia urbana del Comune di Gavardo (doc. 14 ricorrente, copia di esso), richiamato proprio nelle ordinanze suddette, che detto per inciso si qualificano come provvedimenti ordinari, non come ordinanze di urgenza, in tale Comune le competenze per la repressione dei rumori molesti sono ripartite fra il Sindaco e la dirigenza.
3. Secondo il comma 2 del citato articolo, è infatti il dirigente di settore ad avere la competenza a intervenire in tutti i casi in cui la fonte del disturbo sia un’attività produttiva e si tratti di eliminarla senza pregiudicare l’attività stessa; il Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione comunale, interviene invece in un caso più grave, previsto dal comma 3, ovvero quando la fonte del disturbo sia un’attività esercitata all’interno di una privata abitazione. In tal caso, il Sindaco provvede a far cessare l’attività in questione, perché essa in tale collocazione non è consentita, così come prevede la norma stessa al successivo comma 5. Ciò è confermato anche dall’ordinanza 31 gennaio 2012 n°13, emessa dal Sindaco con esclusivo riguardo ad attività svolte appunto nelle private abitazioni.
4. Nel caso di specie, poiché l’attività svolta dal ricorrente è pacificamente un’attività produttiva di azienda agricola, e l’ordinanza mira a disciplinare i rumori da essa generati, non certo a farla cessare in quanto tale, la relativa competenza apparteneva al dirigente. E’quindi fondato il motivo che sull’incompetenza fa centro.
5. Tale motivo è altresì assorbente, nel senso di precludere l’esame dei restanti. Secondo il prevalente orientamento, espresso per tutte da C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n°7271, infatti, una volta ritenuta incompetente l'autorità che ha emanato l'atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente, oltretutto ora in aperto contrasto con la norma dell’art. 34 comma 2 c.p.a., per cui “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
6. La domanda di annullamento va invece respinta con riguardo alla ordinanza generale 31 gennaio 2012 n°13, che riguarda come si è visto le sole abitazioni ed è immune dai vizi denunciati proprio perché, come visto, è estranea al caso di specie.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede
a) lo accoglie in parte e per l’effetto annulla, nei limiti dell’impugnazione ovvero quanto alle prescrizioni di provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le vibrazioni del mulino per la macinazione del grano, di innalzare la parete della stalla esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non effettuare attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari, l’ordinanza 7 agosto 2012 n°111 del Sindaco del Comune di Gavardo e l’ordinanza 23 agosto 2012 n°114 del Vice Sindaco del Comune di Gavardo;
b) lo respinge nel resto, e per l’effetto respinge la domanda di annullamento dell’ordinanza 31 gennaio 2012 n°13 del Sindaco del Comune di Gavardo;
c) condanna il Comune di Gavardo e gli intervenienti Nadia Massolini, Mauro Danieli, Rosanna Franceschini e Alberto Massolini in solido fra loro a rifondere a Giuliano Massolini le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)