TAR Lazio (RM) Sez. I-Quater  n. 8645 del 18 ottobre 2012
Urbanistica.Valutazione tecnico-economica immobile abusivo.

Il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione comporta, indipendentemente dalla realizzazione o meno di opere ad esso preordinate, un aggravamento degli standards urbanistici e, pertanto, necessita di permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 lettera a) l. r. n. 15/08 “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia” La norma regionale richiamata deve essere interpretata in senso coerente con la normativa nazionale (d.p.r. n. 380/01) per cui la valutazione “tecnico-economica”, è insita nell’accertamento di abusività del manufatto dovendosi, invece, escludere l’esistenza di un potere discrezionale in capo agli organi comunali in quanto incompatibile con il carattere vincolato del provvedimento di demolizione quale è prefigurato dal d.p.r. n. 380/01. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 08645/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11163/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2011, proposto da
PEPE GIACINTO e LUCIA VITRUGNO elettivamente domiciliati in Roma, via Massarosa n. 3 presso lo studio dell’avv. Laura Della Porta che, unitamente all’avv. Corrado Bocci, li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Maria Veneziano

per l'annullamento

del provvedimento Urb. n. 13 del 27/09/11 con cui il Comune di Mentana ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate preannunciando, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione dell’area di sedime in favore del patrimonio dell’ente locale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mentana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 03/12/11 e depositato il 28/12/11 Pepe Giacinto e Lucia Vitrugno hanno impugnato il provvedimento Urb. n. 13 del 27/09/11 con cui il Comune di Mentana ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate preannunciando, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione dell’area di sedime in favore del patrimonio dell’ente locale.

Con ordinanza n. 124 del 13 gennaio 2012 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Il Comune di Mentana, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 21 febbraio 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 4 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.

Pepe Giacinto e Lucia Vitrugno impugnano il provvedimento Urb. n. 13 del 27/09/11 con cui il Comune di Mentana ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate preannunciando, in caso d’inottemperanza, l’acquisizione dell’area di sedime in favore del patrimonio dell’ente locale.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90.

Il motivo è infondato e, comunque, inammissibile per difetto d’interesse.

Il vizio prospettato, infatti, per la sua natura procedimentale, è inidoneo a cagionare l’annullamento giurisdizionale dell’atto gravato in relazione alla correttezza sostanziale dello stesso almeno nella parte in cui dispone la demolizione delle opere ivi indicate.

Ed, infatti, le opere contestate (ovvero il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione del locale situato al piano terra e la realizzazione di un piano secondo per uso residenziale di 92 mq.), per la loro natura e consistenza, avrebbero dovuto essere assentite attraverso il rilascio del permesso di costruire.

In particolare, il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione comporta, indipendentemente dalla realizzazione o meno di opere ad esso preordinate, un aggravamento degli standards urbanistici e, pertanto, necessita di permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 lettera a) l. r. n. 15/08.

La sopraelevazione, poi, deve essere qualificata, in virtù dell’art. 3 lettera e) d.p.r. n. 380/01, come “nuova costruzione” e, quindi, anch’essa avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1° lettera a) del medesimo testo normativo.

L’incontestata carenza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima la sanzione demolitoria irrogata nell’atto gravato.

Per quanto attiene alla parte del provvedimento impugnato che preannuncia l’effetto acquisitivo in caso d’inottemperanza alla demolizione, la relativa illegittimità e la conseguente pronuncia caducatoria soddisfano l’interesse dei ricorrenti e rendono superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla prospettata violazione dell’art. 7 l. n. 241/90.

Quanto fin qui evidenziato in ordine alla qualificazione della fattispecie e alla legittimità della prescrizione demolitoria irrogata induce il Tribunale a ritenere infondata la seconda e la terza censura nella parte in cui lamentano il difetto di motivazione in relazione alla mancata indicazione delle norme applicate e dei criteri di applicazione della sanzione reale anche perché, nella prospettazione di parte ricorrente, il mutamento di destinazione d’uso sarebbe assoggettato a mera denuncia d’inizio di attività o a segnalazione certificata d’inizio di attività.

Ed, infatti, il provvedimento impugnato descrive in modo esauriente le opere contestate e le ragioni dell’abusività delle stesse che sono, ivi, concretamente individuate nella carenza del titolo abilitativo e nel contrasto con il regime urbanistico dell’area, situata in zona agricola e vincolata da fascia di rispetto.

Quanto alla prospettata illegittimità della sanzione acquisitiva si rinvia a quanto, sul punto, in prosieguo evidenziato.

Inaccoglibile è, altresì, la quarta censura con cui è prospettata la violazione dell’art. 28 l. r. n. 15/2008 perché nella fattispecie sarebbe mancata la “valutazione tecnico-economica adottata dall’organo comunale competente” richiesta dalla norma ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio.

Ed, infatti, la norma regionale richiamata nel motivo deve essere interpretata in senso coerente con la normativa nazionale (d.p.r. n. 380/01) per cui la valutazione “tecnico-economica”, ivi citata, è insita nell’accertamento di abusività del manufatto dovendosi, invece, escludere l’esistenza di un potere discrezionale in capo agli organi comunali in quanto incompatibile con il carattere vincolato del provvedimento di demolizione quale è prefigurato dal d.p.r. n. 380/01 (per l’insussistenza di un interesse pubblico alla demolizione si vedano, tra le altre, Cons. Stato sez. IV n. 2185/2012).

Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01 e 16 e 18 l. r. n. 15/08 in quanto il provvedimento di demolizione, avendo ad oggetto interventi realizzati su un manufatto assistito da titolo autorizzativo, avrebbe dovuto essere preceduto da un motivato accertamento tecnico volto a verificare se il ripristino dello status quo ante arrechi pregiudizio alla parte conforme dell’immobile.

La censura è infondata in quanto i ricorrenti non hanno dedotto e, comunque, comprovato il pericolo per la statica del fabbricato derivante dall’esecuzione della gravata demolizione.

Infondata è, poi, la sesta censura in quanto, contrariamente a quanto ivi indicato, il provvedimento impugnato indica, attraverso il sintetico richiamo all’art. 31 comma 3° d.p.r. n. 380/01 e all’area di sedime ivi specificata, l’acquisizione come possibile conseguenza nel caso d’inottemperanza alla sanzione demolitoria.

Con la settima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità dell’acquisizione in quanto misura non prevista per il contestato mutamento di destinazione d’uso ed inapplicabile alla sopraelevazione avendo quest’ultima ad oggetto solo volumi tecnici.

Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui censura l’illegittimità dell’acquisizione come conseguenza del mutamento di destinazione d’uso in quanto dal tenore letterale del provvedimento non emerge che la misura privativa del diritto di proprietà sia riconducibile all’inottemperanza della prescrizione demolitoria avente ad oggetto il mutamento di destinazione citato; ciò è, del resto, confermato dalla memoria difensiva della stessa amministrazione la quale, giustificando la quantificazione in mille metri dell’area di sedime da acquisire come effetto di un “arrotondamento per eccesso” (terz’ultima pagina della comparsa depositata il 03/09/12), implicitamente rapporta l’acquisizione alla sola sopraelevazione.

Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui deduce la natura di locale tecnico della c.d. sopraelevazione in quanto la stessa non risulta in maniera alcuna comprovata dai ricorrenti ed è, comunque, in modo netto, smentita dalle congrue dimensioni della sopraelevazione stessa e dalla presenza degli impianti termico, idraulico ed elettrico rinvenuti in loco e strumentali ad un uso abitativo del manufatto.

Fondata, invece, è l’ottava censura nella parte in cui deduce l’illegittimità dell’acquisizione dell’area di sedime di mille metri quadrati in relazione all’intervento di sopraelevazione.

Come precisato dalla giurisprudenza, nella sopraelevazione l’acquisizione può avere ad oggetto la sopraelevazione stessa e la sola porzione del lastrico solare che rappresenta l’effettiva area di sedime dell’abuso dovendosi, invece, escludere l’acquisizione dell’area di sedime dell’intero fabbricato che pregiudicherebbe anche quella parte del manufatto assistito da idoneo titolo abilitativo (TAR Campania – Napoli n. 970/09).

Infondata, infine, è l’ultima censura nella parte in cui deduce la contrarietà dell’effetto acquisitivo, previsto dagli art. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l. r. n. 15/08, al principio di tutela della proprietà garantito dall’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ed, infatti, nell’ipotesi in esame l’effetto acquisitivo costituisce una sanzione che garantisce l’esecuzione della demolizione e la cui applicazione è, in definitiva, subordinata all’inottemperanza dell’interessato; la presente fattispecie, pertanto, esula dall’ambito applicativo della norma richiamata che concerne le sole ipotesi di ablazione della proprietà per “causa di pubblica utilità” e, quindi, riconducibile alla decisione della pubblica amministrazione.

Per altro, la constatata illegittimità dell’acquisizione dell’area di sedime, di cui si è dato atto nella precedente censura, rende inammissibile per difetto d’interesse il motivo in questione.

La fondatezza dell’ottava censura comporta il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui preannuncia l’acquisizione, nel caso d’inottemperanza alla prescrizione demolitoria ivi indicata, per beni diversi dalla sopraelevazione e dal lastrico solare ove la stessa insiste.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)