Cass. Sez. III n. 12984 del 25 marzo 2009 (Cc 09 gen. 2009)
Pres. Lupo Est. Franco Ric. P.M. in proc. Rullo e altro
Urbanistica. Sanatoria edilizia

In tema di reati edilizi ed urbanistici, in caso di presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è consentito al contravventore ricorrere, sotto la propria responsabilità, alla procedura di completamento dell\'opera abusiva (art. 35, comma tredicesimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47) solo per gli interventi di completamento funzionale dell\'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile demolito e ricostruito).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 36
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 31694/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli;
avverso l\'ordinanza emessa il 23 luglio 2008 dal tribunale del riesame di Napoli;
nei confronti di:
Rullo Raffaele e Casolaro Maria;
udita nella udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l\'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Lanzotti Claudio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 luglio 2007 Rullo Raffaele comunicò, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, di voler proseguire la edificazione di un immobile sito in Casoria per il quale era stata presentata richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della predetta legge per le opere realizzate entro il 1983.
Il comune ordinò la sospensione dei lavori ed il 26 luglio 2008 il manufatto fu sottoposto a sequestro preventivo.
A seguito di fatti successivi (annullamento da parte del giudice amministrativo dell\'ordine di demolizione del comune, rilevata regolarità della progettazione) il Rullo chiese il dissequestro dell\'immobile. Con ordinanza 8 giugno 2008 il Gip respinse la richiesta di revoca del sequestro.
Il tribunale del riesame di Napoli, con l\'ordinanza in epigrafe, accolse l\'appello e dispose la revoca del sequestro preventivo. Osservò, tra l\'altro, il tribunale: - che non si rilevavano anomalie nella procedura iniziata dal Rullo di completamento delle opere; - che non andavano svolti accertamenti sulla perizia di parte non essendovi una contestazione specifica; - che non si trattava di una opera nuova e diversa perché dagli atti di parte risultava che i lavori erano di completamento dell\'opera, in gran parte al grezzo; - che vi era stato abbattimento di parti strutturali danneggiate e che dovevano essere ricostruite se variazioni.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e assenza di motivazione per travisamento del fatto.
In particolare osserva:
- che il provvedimento del Gip riguardava una richiesta di dissequestro temporaneo finalizzato alla effettuazione di lavori urgenti atti alla regimentazione delle acque, mentre il tribunale del riesame ha ritenuto che si trattava di opera realizzata in base alla procedura di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, e ne ha disposto il dissequestro definitivo, nonostante fosse già intervenuta il 18 febbraio 2008 una decisione dello stesso tribunale che aveva confermato il sequestro;
- che pertanto il tribunale si è pronunciato su un profilo non valutato e non valutabile da parte del Gip, sia per l\'intervenuto giudicato interno sia perché era stato chiesto solo il dissequestro temporaneo;
- che inoltre l\'ordinanza impugnata non affronta nemmeno il problema dell\'esistenza di fatti nuovi che consentivano di superare il giudicato interno;
- che in ogni caso sussiste il fumus del reato perché l\'art. 35 cit. riguarda solo gli interventi di completamento funzionale, mentre nella specie si trattava di opere di vera e propria nuova edificazione di un manufatto abusivo;
- che invero dagli atti risultava che si trattava di un edificio di tre livelli fuori terra e che i solai del lato destro
(originariamente composti di tubolati e lamiera) sarebbero stati abbattuti per ricostruirli in cemento armato con i relativi pilastri;
- che peraltro il tribunale ha illegittimamente ritenuto sufficiente la mera dichiarazione dell\'interessato senza valutare autonomamente se i lavori rientrassero veramente nella nozione di completamento funzionale;
- che invece l\'abbattimento di una parte di un manufatto abusivo e la sua ricostruzione non rientra tra le ipotesi di completamento funzionale e che l\'intervento, quand\'anche fosse consistito in una ricostruzione fedele, non integra neppure una ristrutturazione, che si può avere solo quando afferisce ad una struttura preesistente già lecita, e non abusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso - con il quale si eccepisce una statuizione ultra petita del tribunale del riesame, in quanto l\'appello riguardava una decisione del Gip di rigetto della richiesta di dissequestro temporaneo finalizzata alla effettuazione di lavori urgenti atti alla regimentazione delle acque - è infondato. Risulta infatti che con l\'istanza al Gip l\'interessato aveva richiesto in via principale il dissequestro e la restituzione definitiva del manufatto e, solo in via subordinata, aveva chiesto un dissequestro temporaneo. È invece fondato il secondo motivo perché il tribunale ha omesso di motivare sulla esistenza di fatti nuovi che avrebbero potuto consentire di riesaminare una fattispecie sulla quale era già intervenuta una decisione del tribunale del riesame in data 18.2.2008 che aveva confermato il sequestro delle opere in quanto abusive. In ogni modo, anche a prescindere da questa considerazione, l\'ordinanza impugnata è viziata perché ha apoditticamente, senza alcuna motivazione, o con motivazione meramente apparente, ritenuto applicabile nel caso in esame la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, in relazione ad opere abusive che lo stesso tribunale del riesame afferma essere state realizzate prima del 1983.
Innanzitutto, invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "Attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa, la possibilità - per il presentatore dell\'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31 (sanatoria delle opere abusive) - prevista dall\'art. 35, comma 14, stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, ne\' può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo, che potrà essere caducato solo quando il giudice penale, nell\'ambito delle sue attribuzioni, riterrà che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiarerà che il reato è estinto)" (Sez. 3^, 8.7.2005, Amadori, m. 232182; Sez. 3^, 15.12.1995, Russo, m. 204315).
In secondo luogo, secondo la chiara lettera della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, in caso di domanda di condono edilizio è consentito far ricorso alla procedura di cui alla detta disposizione solo per interventi di completamento funzionale dell\'opera abusiva, per la quale è stato richiesto il condono. Ora, l\'ordinanza impugnata è mancante di qualsiasi motivazione sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto che i lavori in questione - eseguiti dopo ben 24 anni dall\'ultimazione delle opere per le quali era stato chiesto il condono - dovessero qualificarsi come meri interventi di completamento funzionale e non invece opere di vera e propria nuova edificazione, come sostenuto dal pubblico ministero in considerazione: - del fatto che il Rullo aveva comunicato il proprio intendimento di "proseguire l\'edificazione di un immobile"; - del fatto che l\'opera su cui dovevano essere eseguiti i lavori aveva già subito un abbattimento con riferimento a parti strutturali; - del fatto che tra i lavori contestati vi era la ricostruzione delle dette parti strutturali abbattute; - che dalla perizia risultava che si sarebbe trattato di un edificio di ben tre livelli fuori terra e che i solai del lato destro, originariamente composti di tubolari e lamiera, sarebbero stati già abbattuti ed avrebbero dovuto essere ricostruiti in cemento armato con i relativi pilastri; - che peraltro dalle foto in atti risultava l\'assenza non di meri solai ma della stessa struttura verticale dei pilastri di sostegno; - che erano stati realizzati nuovi pilastri ed era stato gettato il solaio in cemento armato su un\'area di circa 70 mq.
L\'ordinanza impugnata, dunque, non ha spiegato i motivi per i quali tale complesso di interventi avrebbe dovuto qualificarsi come di completamento funzionale, ma ha apoditticamente ritenuto sufficiente che l\'indagato avesse presentato una dichiarazione facendo riferimento alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, ed omettendo invece di verificare in concreto se i lavori da farsi rientrassero o meno nella nozione di completamento funzionale. Tanto che l\'ordinanza impugnata ha addirittura affermato di non dovere esaminare e valutare autonomamente se si fosse o meno trattato di una opera nuova e diversa, come sostenuto dal pubblico ministero e ritenuto dal Gip. In particolare, come esattamente rileva il ricorrente, il tribunale non ha spiegato perché l\'abbattimento di un palazzo e la sua ricostruzione possa rientrare tra le ipotesi di completamento funzionale; non ha tenuto conto che nella specie si era passati da una struttura in solai e pilastri in lamiera a solai e pilastri in cemento armato; e nemmeno ha tenuto conto che una ristrutturazione può qualificarsi tale in quanto afferisca ad una struttura preesistente e nel contempo lecita, e non già abusiva. L\'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per totale mancanza di motivazione, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009