Cass. Sez. III Sent. 34425 del 13/10/2006 (Ud.13/07/2006)
Presidente: De Maio G. Estensore: Lombardi AM. Imputato: Rizzo.
(Rigetta, App. Palermo, 16 Novembre 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Opere in cemento armato - Inosservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 1086 del 1971 - Soggetti responsabili - Individuazione.

In tema di violazione delle disposizioni della legge n. 1086 del 1971 (disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato), il reato di cui all'art. 13, per avere disposto opere senza l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla medesima legge, può essere commesso da chiunque abbia disposto o eseguito i lavori in questione, e non dal solo costruttore
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/07/2006
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1396
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 10419/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rizzo Francesco, n. a Roccapalumba il 30.1.1932;
avverso la sentenza in data 16.11.2005 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Termini Imerese in data 17.12.2002, venne condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 5.500,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b); d) di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 2 e 13; e) di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 1, 4 e 14, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Rizzo Francesco in ordine ai reati: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b); d) di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 1, 2 e 13; e) di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 1, 4 e 14, ascrittigli per avere realizzato un piano in sopraelevazione su un fabbricato preesistente senza concessione edilizia e senza l'osservanza delle prescrizione per le opere in conglomerato cementizio armato.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto, tra l'altro, l'abrogazione della fattispecie contravvenzionale di cui al capo a) della imputazione, mentre ha dichiarato la prescrizioni delle violazioni afferenti alla normativa per le costruzioni da eseguirsi in zona sismica (capi b e c), con la conseguente rideterminazione della pena inflitta nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 2 c.p.. Con il motivo di gravame il ricorrente ripropone la questione della intervenuta abrogazione della norma incriminatrice di cui al capo a) dell'imputazione, già esaminata dalla Corte territoriale. Si deduce che la L. n. 47 del 1985, art. 20, è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 2, lett. f. Il ricorrente osserva che il citato Decreto Legislativo è stato pienamente operante dall'1.1.2002 al 9.1.2002 e che il successivo differimento della entrata in vigore del Testo Unico, disposto dal D.L. n. 411 del 2001, art. 5 bis, convertito in L. n. 463 del 2001, non ha posto nel nulla l'effetto abrogativo già verificatosi, di talché la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l'imputato dalla violazione ascrittagli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in applicazione dell'art. 2 c.p..
Con il secondo motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14, nonché della L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20.
Si deduce che le prescrizioni afferenti alle costruzioni in conglomerato cementizio armato e da osservarsi nelle zone sismiche sono poste a carico del solo costruttore con la conseguenza che l'imputato non poteva essere ritenuto responsabile della relativa violazione, non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine al soggetto che ha effettivamente realizzato il manufatto senza osservare le citate prescrizioni.
Il ricorso non è fondato.
Osserva preliminarmente la Corte che tuttora non si è verificata la prescrizione dei reati ascritti all'imputato, essendo stato sospeso il relativo termine per la sospensione del dibattimento in grado di appello dal 24.1.2004 al 16.11.2005 per il complessivo periodo di anni uno, mesi nove e giorni ventitrè.
Osserva, quindi, il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, "In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla L. n. 443 del 2001 (ed legge obiettivo), sino al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dalla D.L. 23 novembre 2001, n. 411, art. 5 bis, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463". (da ultimo sez. 3^, 200/19378, Catalano V, riv. 221950 e numerose altre precedenti).
Non sussiste, pertanto, il dedotto effetto abrogativo della norma incriminatrice di cui al capo a) a seguito della temporanea entrata in vigore del decreto legislativo indicato dal ricorrente, come peraltro già affermato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La L. n. 1086 del 1971, art. 13, comma 1 e 2, della punisce "chiunque" commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue opere in conglomerato cementizio armato senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla medesima legge, art. 2 (comma 1) e art. 9 (comma 2).
Negli stessi termini è inoltre formulata la fattispecie contravvenzionale di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 20, per quanto interessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, essendo stata dichiarata la estinzione per prescrizione dei reati corrispondenti. Le citate fattispecie contravvenzionali, pertanto, possono essere commesse da chiunque abbia disposto o eseguito lavori edili senza l'osservanza degli obblighi imposti dalle normative citate (cfr. sez. 3^, 20.1.1998 n. 592 con riferimento alla L. n. 1086 del 1971) e non dal solo costruttore come dedotto dal ricorrente e, in ogni caso, la eventuale natura propria del reato non esclude il concorso degli altri soggetti che abbiano partecipato alla sua commissione. Peraltro, la responsabilità dell'imputato in ordine alla costruzione abusiva di cui si tratta ha costituito oggetto di adeguata motivazione e non risulta essere stata mai contestata nelle competenti sedi di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006