SEZ. 3 SENT. 35011 DEL 29/08/2003 (UD.17/06/2003) RV. 226162
PRES. Papadia U REL. Grassi A COD.PAR.368
IMP. Ducoli PM. (Diff.) Albano A
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Manufatto abusivo - Suscettibile di sanatoria ex art. 13 - Successivamente demolito - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Estinzione - Fondamento.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 13
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 22
L'estinzione del reato di costruzione abusiva, per effetto del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto sempre che si tratti di
costruzione che se non demolita avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria; in tal caso l'accertamento e la certificazione di conformita'
effettuata dal Sindaco ai sensi del citato art. 13 tiene luogo della sanatoria rilasciata per i manufatti ancora esistenti.
Fonte CED Cassazione