LA REGIONE CAMPANIA  E’ UN’ISOLA
di Marcellino Bottone

 

IL NUOVO TERRITORIO MEDITERRANEO

Alle soglie del terzo millennio, la magia di nuovi connettori logici consente finalmente di ridisegnare la geografia della normalità.

 

Il governo ha decretato :

 

“Basta con i vecchi modelli del pensiero trasparente, noiosamente raffinati per stabilire che bianco è il colore bianco, diverso dal rosso che è rosso.

 

E basta anche con la pretesa arcaica di stabilire che tra una parola e la sua definizione il segno uguale impedisca di guardare altrove, di immaginare nuovi orizzonti in cui il tutto uguale a se stesso possa essere chiamato nuovo.”

 

Insomma: smontiamo le tende e andiamo a cercare il nuovo mediterraneo da navigare, da sognare, da vivere, … … (da bere?)”

 

Perciò state fermi: è il nuovo che avanza, al grido :

 

 

LA REGIONE CAMPANIA

E’ UN’ISOLA

Bottone Marcellino, Marzo 2011


I N D I C E

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

  1. FENOMENOLOGIA DEI TERRITORI OSCURI

  1. ALLONTANARSI DENTRO

  1. TERRITORIO ALLA DERIVA

  1. FAR FINTA DI NIENTE

  1. NELLA TESTA DEL GOVERNO

  1. CONTROESODO E NUOVE ANNESSIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.

 

PREMESSA

 

 

Scopo del presente lavoro è indagare il rapporto tra le seguenti decisioni della Regione Campania:

ü      Deliberazione N. 834 della Giunta Regionale - Seduta dell’11 maggio 2007 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" (con allegato).”

 

ü      LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16: Norme sul governo del territorio”.

 

ü      LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

 

ü      LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)”.

 

ü      Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 14/02/2011 – A.G.C. 16 Goverdo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici. Settore 1 . Urbanistica – Oggetto dell’Atto: “COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) DI CUI ALLA L.R. 16/2004 E D.G.R. 834/2007.”

 

In particolare, l’indagine intende far emergere il progressivo svuotamento delle certezze in materia di “gestione del territorio”, causa una Legislazione che – a partire dal  Piano Casa – va assumendo la mera funzione di esercizio di un potere esclusivo ed autoreferenziale.

Non sembra, per vero, che di ciò – in giro - si abbia contezza e non è facile stabilire se la scarsità di voci critiche dipenda dalla mancanza di una specifica attitudine a credere che “cogito ergo sum” o dalla stanchezza che – inevitabilmente, in un contesto dove gridare o tacere provocano la stessa magmatica indifferenza - svilisce anche i più ostinati.

In ogni caso, a chi non disdegna lo sfizio del pensiero, la satira della reazione al quantunquemente dominante e il sapore della devianza dai soliti modi per dire, comunico di solidarizzare con chi si pone domande come queste:

  • MA DOVE FINISCE IL POTERE REGOLAMENTARE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA ?
  • I METODI PER GESTIRE IL TERRITORIO POSSONO DIFFERENZIARSI IN RAPPORTO AL PARAMETRO “NUMERO DI ABITANTI PER COMUNE” ?
  • DOVE STA ANDANDO LA REGIONE CAMPANIA ?


  1. 1. FENOMENOLOGIA DEI TERRITORI OSCURI

Ogni volta che la scienza avanza, fa aggiungere all’elenco di ciò che conosciamo un indirizzo senza destinatario.

Perché ?

Perché noi non scopriamo la verità ma i suoi limiti: dunque non possiamo mai smettere di chiederci “chissà cosa c’è oltre, dopo … “.

Insomma qualunque nostra credenza è l’indirizzo provvisorio di un domicilio apparente, quello che ci consente di avvertire quel tanto di solido sotto i piedi necessario per spiccare nuovi voli:

ed è per questo che immagino l’esistenza di una “fenomenologia dei territori oscuri”, di un mondo degli accadimenti dove sembra che tutto resti inalterato mentre – invece – cambia tutto, delle decisioni che ci sembrano pensate e invece sono semplicemente “decisioni”, degli effetti che ci sembrano causati e invece sono semplicemente conseguenze (o viceversa) .

Infatti, solo l’esistenza di una fenomenologia dei territori oscuri consente di “sensare” un evento plateale e di vaste proporzioni che si è verificato senza reazioni di alcuno, senza titoli cubitali, senza allerta della Protezione Civile e senza lamenti giuris-filosofico-scientifici:

il distacco della Regione Campania dal vecchio continente.

Certo, a voi non sembrerà perché non c’è stato un terremoto da splaccaggio, o uno tsunami Adriatico che ha boxato con il Golfo di Gaeta, né un vento catabatico di immane potenza che ha provocato la fusione di quelle pale eoliche infitte – come dita di una strega - sulla schiena dell’Appennino Matesino, e nemmeno una invasione di castori che hanno rosicchiato il confine lazial-molisan-basilic-pugliense:

eppure è accaduto, in quel modo che le leggi della “fenomenologia dei territori oscuri” fanno sembrare non vero.

Voi siete li, vi guardate intorno e vedete quello che vedevate ieri, tutto è tranquillizzante e notorio … e, invece, la Giunta Regionale Campania ha approvato la delibera n. 52 del 14/02/2011 (B.U.R.C. n. 14 del 28/2/2011) e siete in altro mare.


  1. 2. ALLONTANARSI DENTRO

So bene che queste notazioni sembrano così assurde da indurre a dubitare dell’equilibrio mentale di chi le pronuncia, ma sarebbe un errore cedere a questo impulso senza ricordare che molti crimini sono stati commessi con la giustificazione di un logica istituzionale, mono-direzionale, “la terra è al centro e il sole le gira intorno”, “questo è il re dei giudei”, “gli ebrei sono una razza inferiore”… .

La questione è che dobbiamo, una volta per tutte, accettare il fatto che il problema più grande della modernità non è “l’effetto” di un terremoto, di un evento negativo, di un accidente che spiazza le nostre apparenti certezze, quanto restare inermi, spenti, inattivi di fronte alla conoscenza di cause che ci danneggeranno.

In questo senso, il terremoto più grave non è quello che verrà a insaputa di quelli che se lo aspettano ma quello che bussa oggi ai vetri delle nostre finestre mentali chiuse, illuse che il battito di ali di una farfalla dall’altra parte del globo non ci riguardi, non abbia conseguenze, non valga a interrompere la nostra scenografica serenità di ballerini che piroettano sul titanic .

Il distacco della Regione Campania dallo stivale è avvenuto allo stesso modo in cui è avvenuto il distacco dalla civiltà della convivenza, dalla normalità del rispetto delle leggi, dalla voglia di amare ciò che non ci appartiene, ecc… : è un distacco interno, muove da noi allontanandosi verso un nulla interno, nero, che non emette allarmi video-sonori, che ci fa credere che nulla stia accadendo mentre tutto implode.

Voi siete lì, vi guardate intorno e vedete quello che vedevate ieri, tutto è tranquillizzante e notorio … e, invece, la Giunta Regionale Campania ha deciso l’ennesimo strappo alla logica, alla coerenza argomentativa, alla fiducia nelle leggi che rispettano le leggi, alle aspettative di normalità di chi ha creduto alle arti, alla letteratura, alla storia, alla filosofia, al diritto … …, all’umanità che è avanzata dall’età della pietra alla pietra della luna:

procedendo alla “INDIVIDUAZIONE DEGLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) DI CUI ALLA L.R. 16/2004 E D.G.R. 834/2007, con riferimento ai soli “COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI” .

Vedete ?

Sembra tutto inalterato, le istituzioni reggono e tutto procede indifferente.

Ma provate a chiedervi: la Giunta Regionale Campania aveva titolo ad assumere questa decisione?


  1. 3. TERRITORIO ALLA DERIVA

Per avere contezza che il territorio è alla deriva, si provi a riferire le coordinate di posizione del ragionamento ai punti fermi della “Legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio)“ e – da questa base – analizzare la delibera n. 52 del 14/02/2011 approvata dalla Giunta Regionale.

3.1. – I RIFERIMENTI DELLA DELIBERA  N. 52 DEL 14/2/2011

Con la deliberazione n. 52/2011 la Giunta Regionale interviene in materia di “documenti obbligatori per la redazione del P.U.C., solo per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in sostituzione di quelli indicati nel punto 4.2 della deliberazione n. 834/2007”.

La Giunta Regionale assume tale decisione appellandosi, in particolare, all’art. 3 della legge regionale n° 16 del 22 dicembre 2004 che si riporta :

Art. 3

Articolazione dei processi di pianificazione.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo: a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

 

ed all’art. 30, della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16, così come modificato dall’art.8, comma 1, lett e), della legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 che si riporta:

Art. 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera della Giunta regionale.


3.2. – I RIFERIMENTI DELLA DELIBERA  N. 834 DELL’11/05/2007

Con la deliberazione n. 834/2007 la Giunta Regionale approva le “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP) ed urbanistica, generale ed attuativa (PUC e PUA), come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004.

La Giunta Regionale assume tale decisione appellandosi, in particolare, all’art. 3 della legge regionale n° 16 del 22 dicembre 2004 che si riporta :

Art. 3

Articolazione dei processi di pianificazione.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo: a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

ed all’art. 30 della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16, che si riporta:

Art. 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti”.

3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso.

Fatti questi sommari riferimenti, non avvertite come una vertigine, un senso di precarietà che allontana le vostre precedenti sensazioni di certezza, come se il ramo a cui tendevate la pargoletta mano … … cominciasse a cedere insieme a voi ?

  1. 4. FAR FINTA DI NIENTE

Si può far finta di niente, attribuire il senso di instabilità ad un leggero malessere passeggero, ma il fatto è che la Giunta Regionale, quando ha assunto le decisioni enunciate con le deliberazioni n. 834/2007 e n. 52/2011, si è riferita a due testi diversi della medesima LRC 16/2004, giusto quanto si potrà apprezzare dalla seguente tabella di confronto :

LRC 16/2004

testo vigente al momento dell’adozione

della Delibera 834/2007

LRC 16/2004 mod. dalla LRC 19/2009

testo vigente al momento dell’adozione

della Delibera 52/2011

Art. 3

Articolazione dei processi di pianificazione.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo: a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Art. 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge.

2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti”.

3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso.

Art. 3

Articolazione dei processi di pianificazione.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo: a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.

3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Art. 30

Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera della Giunta regionale.

Già, si può far finta di niente, ma :

  • al momento della adozione della delibera 834/2007 la Giunta Regionale aveva il potere di “ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti” (art. 30, comma 2 della LRC 16/04), MA NON RITENNE DI DOVERSENE AVVALERE (infatti impose una qualità/quantità di elaborati indipendente dalla consistenza della popolazione dei Comuni);

  • al momento della adozione della delibera 52/2011, invece, LA GIUNTA REGIONALE HA ESERCITATO UN POTERE - autorizzare a “ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti”- CHE IL CONSIGLIO REGIONALE GLI AVEVA ESPRESSAMENTE REVOCATO (art. 8, comma 1, lett. h) della LRC 19/2009) ;

  • eppure lo Statuto della Regione Campania “Approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009.”n (BURC n. 13 del 26/02/2009) prevede inequivocabilmente (vedi: “ARTICOLO 50 - Giunta regionale”) che  “1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell’indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale”… … .

Si può par finta di niente, ma queste “stranezze” si aggiungono ad altre[1] e designano una inequivocabile sforbiciata ai labili fili di normalità e coerenza che legavano la Campania al territorio italiano.


  1. 5. NELLA TESTA DEL GOVERNO

Posto che le leggi sul Piano Casa Campania hanno fortemente inciso – con effetti imprevedibili e per ragioni oscure - i modi di realizzare il “Governo del Territorio” un tempo affermato dalla LRC 16/2004, di fronte alla delibera 52/2011 anche i più distaccati osservatori non dovrebbero avere la “sensibilità minima”  di un dubbio ?

E non dovrebbero chiedere ai “critici” di incidere – con il bisturi dell’oggettività – uno strato più profondo della pellicola della “stranezza” ?

Certamente (… se mi  sono fatto una domanda …  devo darmi una risposta…) !

E allora vediamo in cosa consiste, in dettaglio, l’effetto della delibera 52/2011.

Con la deliberazione n. 52/2011 la Giunta Regionale è intervenuta in materia di “documenti obbligatori per la redazione del P.U.C., solo per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in sostituzione di quelli indicati nel punto 4.2 della deliberazione n. 834/2007”, e – dunque – per comprenderne appieno il senso di tale scelta – non dobbiamo fare altro che mettere a confronto il contenuto delle due norme:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI P.U.C., per qualunque dimensione dei Comuni in termini di “popolazione”, SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n.  834/2007

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI P.U.C., per i Comuni con “popolazione fino a 15.000”, SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n.  52/2011.

4.2 Elaborati del PUC

Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, la proposta di PUC, di cui al medesimo articolo, deve essere “comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle norme di attuazione” e deve contenere:

 

Relazione illustrativa:

a) gli obiettivi e i criteri adottati dal consiglio comunale posti a base della elaborazione del piano, con le considerazioni temporali di riferimento in ordine agli scenari da tenere in conto nella formazione degli atti di programmazione degli interventi di cui all’art. 25;

 

b) illustrazione degli indirizzi strategici di sviluppo e degli obiettivi di pianificazione perseguiti;

 

c) verifica della compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 del D.P.R. 380/2001);

 

d) le analisi delle stratificazioni storiche degli insediamenti;

 

e) analisi del Rischio di Incidenti Rilevanti, RIR - D.M. 9 maggio 2001;

 

f) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 10 anni, con indicazione della ipotesi di sviluppo assunte in riferimento alla precedente lettera a);

 

g) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti previsti ed esistenti;

 

h) i criteri per il dimensionamento del Piano e dei fabbisogni insediativi (in assenza di PTCP, i fabbisogni insediativi saranno determinati in coerenza con quanto previsto nel PTR e con quanto prescritto dal punto 1.3 del Titolo II dell’Allegato alla L. R. 14/1982);

 

i) analisi delle reti, delle infrastrutture, dei settori produttivi e dei servizi;

 

j) illustrazione dei criteri adottati per la determinazione degli standard urbanistici (e delle modalità di realizzazione degli stessi);

 

k) i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree per i servizi e le attrezzature necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi previsti in relazione agli standard;

 

l) definizione degli indicatori di efficacia delle trasformazioni previste dal Piano;

 

m) relazione di sintesi della valutazione ambientale di cui all’art. 47, comma 3, della legge;

 

n) la volumetria di edilizia residenziale, industriale, commerciale e agricola, già realizzata che sia stata già condonata o per la quale l’Ufficio Tecnico Comunale abbia attestato la sua legittima condonabilità, con atto amministrativo di certificazione e di assunzione di responsabilità, con il quale si indicherà anche il tempo occorrente per la definizione del procedimento di sanatoria edilizia e comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23 della L. R. 16/04;

 

o) specificazione delle tecniche di perequazione, se adottate;

 

p) verifica della compatibilità delle previsioni del Piano con gli strumenti di pianificazione territoriale, generali e settoriali.

 

Allegati tecnici alla relazione:

a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio, la consistenza e i regimi di utilizzazione delle acque fluenti e di falda, lo sfruttamento esistente di cave e miniere, lo studio geologicogeotecnico prescritto dal decreto ministeriale 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell’1 giugno 1988, nonché i risultati delle indagini geologiche-geognostiche e le carte prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9;

 

b) analisi storico-urbanistiche e storico-architettoniche relative allo stato di fatto degli insediamenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico, architettonico, archeologico ed ambientale;

 

c) rilevazione delle condizioni abitative, delle dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici;

 

d) uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali.

 

 

Elaborati di analisi:

a) una planimetria generale per l’inquadramento territoriale del piano in scala non inferiore a 1:25.000 estesa all’intero territorio comunale e comprensiva anche delle fasce marginali dei comuni contermini, nella quale sono schematicamente individuate le situazioni di fatto esistenti nelle anzidette fasce marginali;

 

b) stralci dei piani territoriali e settoriali vigenti;

 

c) carta in scala (1:10.000 - 1:5.000) comprendente l’intero territorio comunale nonché le reti e le infrastrutture esistenti ed in via di realizzazione;

 

d) carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storicoculturali disponibili (scala 1:10.000 – 1:5.000 – 1: 1.000);

 

e) carta dei vincoli (scala 1:10.000 – 1:5.000)

 

f) carta in scala (1:5.000 - 1:2.000) comprendente la perimetrazione e la classificazione dei territori urbanizzati e dei dintorni di pertinenza ambientale;

 

g) carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto nelle zone non ancora urbanizzate e nelle restanti parti del territorio comunale, con indicazione altresì delle colture particolarmente produttive e delle relative aree, redatta con l’apporto professionale di un agronomo;

 

h) perimetrazione del centro storico secondo i criteri e gli indirizzi dettati dalla L.R. 26/2002 (scala 1:2.000);

 

i) perimetrazione del centro abitato e del centro edificato (prevista dall’art. 3 della L.R. 17/82)

 

j) perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 marzo 2003 ed oggetto di sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28.02.1985, n. 47, dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, e dell’art. 32 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003, n. 326, accompagnata dall’individuazione degli insediamenti per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria, ovvero per i quali è già decorso, sussistendone i presupposti, il silenzio-assenso di cui alla legge 47/1985 (scala 1:2.000) e comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23 della L. R. 16/04;

 

k) ulteriori elaborati nei quali siano compresi gli elementi di cui al paragrafo 4.1 “Studio e impostazione del PUC”, che non sia possibile comprendere dettagliatamente nei grafici e nelle tavole suindicati.

 

Elaborati di progetto:

a) quadro d'insieme (scala 1:10.000 o 1:5.000);

 

b) suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, aventi carattere di unitarietà funzionale, morfologica ed organizzativa con individuazione degli ambiti territoriali non suscettibili di trasformazione (scala 1:2.000);

 

c) individuazione delle unità di paesaggio (scala 1:5.000 – 1:1.000)

 

d) standard urbanistici;

 

e) reti, funzioni connesse alla mobilità ed infrastrutture (scala 1:5.000 - 1:2.000);

 

f) carta idro-geo-lito-morfologica, caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di progetto (scala 1:5.000 - 1:2.000).

 

Norme Tecniche di Attuazione:

a) l’indicazione, per ciascuna zona omogenea, degli elementi da definire mediante gli atti di programmazione degli interventi, ed in particolare:

- delle categorie delle trasformazioni fisiche e funzionali,

- delle categorie delle destinazioni d’uso,

- dei limiti minimi e massimi degli indici edilizi;

 

b) la disciplina degli ulteriori elementi previsti dall’art. 23, comma 8, della legge.

 

Le Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi del comma 8, dell’articolo 23 della legge regionale n. 16/2004, devono essere comprensive anche delle norme tecniche riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.

Ai sensi del comma 9 del predetto articolo 23, fanno parte integrante degli elaborati del PUC anche i piani di settore comunali, ivi compresi i piani riguardanti i parchi urbani e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici, dei quali il comune sia obbligato a dotarsi o di cui si sia comunque in precedenza dotato.

1.1. Elaborato grafico, in scala 1/10.000, descrittivo dello stato di fatto del territorio comunale con le diverse destinazioni d’uso, gli spazi ed edifici pubblici, caratteristiche e condizioni del patrimonio edilizio, rete delle comunicazioni stradali, ferroviarie e navigabili e i relativi impianti, viabilità legge, fasce di rispetto, aree demaniali ed ogni altro elemento ritenuto utile dall’Amministrazione. Per i dettagli è utilizzabile la scala 1/2000;

 

1.2. Planimetria di progetto di piano, in scala 1/10.000, con la delimitazione del centro storico, delle aree di trasformazione urbana, delle aree agricole, delle aree produttive - commerciali, delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e privati, del verde pubblico, nuove previsioni di viabilità e le indicazioni di prescrizioni e previsioni di piani o programmi vigenti sovracomunali e dei piani di settore vigenti comunali e sovra comunali. Per i dettagli è utilizzabile la scala 1/2000;

 

1.3. Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla vigente normativa nazionale e regionale;

 

1.4. Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto (L.R.14/82 – L.R.2/87 – L.R.16/2004 e s.m.i.);

 

1.5. Elaborato contenente le indagini preliminari e le Carte previste agli articoli 11 e 12 della L.R. n.9/83 s.m.i. qualora non esistenti. Se esistenti i relativi documenti devono essere eventualmente aggiornati.

 

1.6. Relazione generale nella quale il Comune sceglie gli obiettivi, i criteri e le strategie sui quali fondare il PUC nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile dall’Amministrazione alla definizione del piano.

 

1.7. Norme di attuazione come individuate al comma 8 dell’art. 23 della l.r. n.16/2004.

 

2. Per quanto non precisato nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni della L.r. n.16/2004 e ove applicabile della deliberazione di Giunta Regionale n. 834/2007;

Molte cose, dal confronto, appaiono suscettibili di annotazioni ma – per lo scopo di questo lavoro – è sufficiente sottolineare quegli aspetti utili a farci dedurre cosa c’era – evidentemente – nella testa del Governo Regionale:

5.1. – SOLO UN MINOR NUMERO DI ALLEGATI ?

Che la formulazione del P.U.C. necessiti – secondo la Giunta Regionale, in presenza di Comuni fino a 15.000 abitanti – di una limitata quantità di elaborati è un fatto che si percepisce “a vista”, dal mero fatto che la colonna sinistra della tabella di confronto sopra riportata  si presenta – a parità di dimensione dei caratteri - più lunga .

Ma è l’unica caratteristica che possiamo estrarre dal valore del dato quantitativo ?

A ben vedere, non è forse evidente che il nuovo orientamento della Giunta Regionale non si manifesta semplicemente nella “mera” riduzione numerica degli elaborati generalmente previsti per i P.U.C. (infatti, nella colonna destra si legge una elencazione del tutto autonoma e diversa da quella della delibera 834/2007), quanto in una totale riconsiderazione delle metodiche di approccio alla formazione dei P.U.C. relativi a comuni fino a 15.000 abitanti ?

5.2. – UNA MINORE QUALITA’ DEGLI ALLEGATI ?

Certamente  questo è un aspetto “emergente” dal confronto normativo: per la Giunta Regionale i Comuni fino a 15.000 abitanti vanno pianificati in base ad uno studio/elaborazione del tutto distinta e diversa rispetto a quella che deve essere premessa alla pianificazione dei Comuni con popolazione superiore.

Per apprezzare questa differenza sostanziale, si consideri:

  • che mentre la delibera 52/2011 si limita ad una mera elencazione di sette elaborati “tematici”, la delibera 834/2007 operava in modo del tutto diverso, statuendo che rilievi ed elaborazioni dovessero soddisfare i requisiti designati all’interno di cinque macro aree di studio/lavoro: Relazione illustrativa; Allegati tecnici alla relazione; Elaborati di analisi ; Elaborati di progetto; Norme Tecniche di Attuazione”;

  • che mentre il contenuto degli elaborati “tematici” di cui alla delibera 52/2011 è espresso in termini puramente computativi, quello degli elaborati preparatori e formativi di cui alla delibera 834/2007 era espresso in termini indicativo/funzionali.

Ma è l’unica caratteristica che possiamo estrarre dal valore del dato qualitativo ?

5.3. – DUE POPOLI, DUE P.U.C. ?

La stratosferica differenza tra elaborati da allegare ai PUC dei comuni < a 15.000 abitanti e quelli da allegare ai PUC degli altri comuni è talmente evidente – sotto il profilo qualitativo e quantitativo - da rendere superflua una elencazione dei dettagli.

Sono interessanti, invece, e vanno sottolineati, quegli elementi che denunciano qualcosa di più che una semplice qualità “differenziale” non trascurabile.

Si prendano in esame, ad esempio, gli enunciati in base ai quali procedere alla formulazione delle – apparentemente analoghe – “Relazioni” da allegare ai P.U.C. e ci si chieda:

QUAL’E’ IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DA ALLEGARE AL P.U.C. CHE NON VIENE  RICHIESTO PER I COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI ?

Non è forse evidente che per la redazione dei “PUC dei comuni < a 15.000 abitanti” è sufficiente che la “Relazione …” indichi la scelta degli”obiettivi, i criteri e le strategie sui quali fondare il PUC nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile dall’Amministrazione alla definizione del piano“, non reputandosi necessario che illustri anche:

  • l’esito dei necessari e preliminari “studi ed analisi” del territorio (analisi storico-urbanistiche; storico architettoniche; …) e del processo di antropizzazione (analisi demografiche e socio-economiche retrospettive; analisi dei fabbisogni insediativi; …)
  • la necessaria e preliminare definizione degli “indicatori di efficacia” delle trasformazioni programmate:
  • l’esito di una necessaria e preliminare “verifica di compatibilità” delle previsioni del P.U.C. con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale e settoriale

Da queste “evidenze”, in altri termini, non emerge che la Giunta Regionale intende affermare o legittimare un nuovo approccio, secondo il quale la pianificazione dei comuni < a 15.000 abitanti non necessita di eccessive indagini preliminari, assumendo - la dimensione demografica – un valore differenziale non per graduare ed equilibrare i diversi pesi insediativi sul territorio, ma per “concepire” diversamente il territorio stesso ?.

E questo approccio – oltre che non sorretto dalle norme quadro della LRC 16/2004 – non smaschera un discutibile principio che si è insinuato nella testa del Governo Regionale secondo il quale la dimensione demografica dei comuni non è più un elemento da gestire attraverso l’uso appropriato della pianificazione ma è diventato il “territorio” da governare ?

Facciamo una piccola, sommaria ricognizione:

  • la Regione Campania è costituita da 551 comuni :

Provincia

Tot.

Comuni

Tot.

Abitanti

Tot.

Superficie
(km²)

N° Comuni

> 15.000 ab

Superfcie

(km²)

Perc. Superfcie dei Comuni

> 15.000 ab

rispetto alla Sup. Reg.le

Napoli

92

3.079.685

1.171

50

899

6,61 %

Salerno

158

1.107.652

4.918

16

767

5,64 %

Caserta

104

910.006

2.639

14

558

4,10 %

Avellino

119

439.036

2.792

2

216

1,59 %

Benevento

78

288.283

2.071

1

130

0,96 %

 

551

5.824.662

13.591

83

2.570

18,90 %

  • I comuni della Regione chiamati ad amministrare una popolazione superiore alle 15.000 unità rappresentano appena il 15,06 % del totale dei Comuni della Regione Campania;

  • Ora, dal momento che la superficie di questi Comuni con popolazione superiore alle 15.000 unità ammonta a circa 2.570 Kmq, dobbiamo dedurre che tutto lo sforzo di una seria pianificazione è indirizzata ad appena il 18,90 % del territorio Regionale ?

  • Ma, se è così, valeva la pena spendere tante energie per un castello normativo complesso come la LRC 16/2004 solo per soddisfare il bisogno di sfoggio retorico inciso negli artt. 1 e 2 che si trascrivono  ?

“Art. 1 - Oggetto della legge.

1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

a) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione secondo il principio di sussidiarietà;

b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;

c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.”

Art. 2

Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e  vulcanico;

c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;

e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;

g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

  • Oppure il legislatore è stato così cieco e disinformato da produrre una normativa - come la LRC 16/2004 – sulla “gestione del territorio” regionale alla quale più dell’80% del territorio regionale avrebbe potuto … … … sottrarsi ?


  1. 6. CONTROESODO E NUOVE ANNESSIONI

In un recente (febbraio 2011) commento titolato “La nuova urbanistica della Regione Campania – Dal Piano Casa alle Case senza Piano [2] , ho tentato di segnalare le oscure – se non incongrue – conseguenze delle norme sul Piano Casa (LRC 19/2009 e LRC 1/2011) sui modi e forme di “gestione del territorio” stabilite dalla LRC 16/2004.

Arrivando ad annunciare, provocatoriamente (forse …), l’addio alla Pianificazione Comunale.

Ora che la Regione Campania si è staccata dal continente, e che veleggia apparentemente ignara del proprio tragico destino, mi chiedo quale verità sia nascosta da tutta questa orda di norme che vanno frazionando l’unitarietà, solidità, congruità dei principi generali in materia di tutela e sviluppo di un territorio e di un popolo.

E mi chiedo non solo come individuare ma anche come rendere “evidente” tale verità a chi volge lo sguardo ad un altrove di sola attesa.

Ma un vento leggero si leva dai profondi anfratti dei depositi neuronali, trasportando dalla memoria di qualche lettura di serie B il ricordo dell’antica tecnica dei greci di nascondere la verità incidendola su una tavoletta d’argilla, chiamata “Symbolon”, che poi rompevano nascondendo i frammenti in posti diversi.

Non è la stessa tecnica utilizzata dal legislatore Campano negli ultimi anni ?

  • riconoscere che i Programmi di Fabbricazione sono equivalenti a strumenti urbanistici, ma emanare norme che li rendono “non – validi” per le zone agricole;

  • stabilire che le zone agricole dei Programmi di Fabbricazione equivalgono alle aree dei “comuni sprovvisti di strumenti urbanistici” e – contemporaneamente – deliberare che in queste aree si possano eseguire “in deroga” ampliamenti, opere di urbanizzazione primaria, mutamenti di destinazione d’uso per uso residenziale, demolizioni/ricostruzioni senza vincoli di sagoma e di distanza, ecc… ;

  • abrogare le norme che consentano pianificazioni “differenziate” in rapporto alla popolazione dei Comuni, ma deliberare che quelli con popolazione < a 15.000 abitanti possano “trascurare“ studi, analisi e ricerche preliminari fondanti … … ;

Non è evidente che nessuno di questi pezzi ci trasmette tutta la verità ?

Cosa c’è scritto nel “Symbolon” che svela il senso dell’insieme dei pezzi?

Forse che il distacco della Regione Campania era necessario per ridisegnare la geopolitica del mediterraneo e che l’obiettivo finale del ridurci è diventare più grandi: annettere la grande Africa ? … …

Qual è la verità nascosta?

Hmmm … … … ….


Informazione sull’AUTORE :

 

ü      Geom. Bottone Marcellino, residente in Piedimonte Matese (Caserta) alla via Salvo D’Acquisto 34 (ex via Sannitica), email : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

 

ü      Altri lavori pubblicati, consultabili on line e/o disponibili in modo assolutamente gratuito – anche con richiesta diretta all’autore - :

 

1) LA COMMISSIONE? E’ MORTA . IL PAESAGGIO VIVE? - Necrologio in memoria di quelli andati e di quelli che, senza saperlo, andranno … .  (Commento al :DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”

2) SUL DPR 9 LUGLIO 2010 n. 139 . Quando per semplificare si abolisce … …

3) S.C.I.A. - La Strana Creatura Indubbiamente Aliena . LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO . Nell’immensa nebulosa della mediasfera si va formando una costellazione planetoide di certezze, di cui non si coglie la dissolvenza in bolle di sapone.

 

4) UN CASO DI SCUOLA: IL PROBLEMA DELL’ALTEZZA. Contro una opinione matematica. Per una matematica delle opinioni. Il TAR Campania, IV sez., sentenza n. 2467 del 28/02/2006 e l’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico del Matese approvato con D.M. BB.AA. 04/09/2000.

5) IL NUOVO PIANO CASA DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”. - LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)” - COMMENTO AGLI ARTICOLI 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 6-bis

6) LA NUOVA URBANISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA - DAL PIANO CASA ALLE CASE SENZA PIANO – (Commento alla : LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16: “Norme sul governo del territorio”; alla “LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” ed alla “LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)”. Febbraio 2011

7) IL PIANO CASA CAMPANIA: DUBBI SULLA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, LRC 1/2011 (Risposta a quesito – 04 marzo 2011).

 

8) IL PIANO CASA CAMPANIA, il regime della SCIA, gli EDIFICI NON RESIDENZIALI e via dubitando (Risposta a quesito – 18 marzo 2011).

 

 


[1] Si rinvia, in merito, al commento” LA NUOVA URBANISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA  -  DAL PIANO CASA  ALLE CASE SENZA PIANO ”,

 

[2] Titolo non dissimile da quello dato al Convegno - organizzato dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, in collaborazione con Confindustria Caserta – tenutosi il 18 marzo 2011 presso l’Hotel Crowne Plaza di Caserta: “Piano Casa o case senza piano?”.