Cass. Sez. III n. 11526 del 25 marzo 2010 (Ud 17 feb. 2010)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Campanile
Urbanistica. Criteri di individuazione della responsabilità del proprietario committente

In materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti,quali l’abitare sul luogo ove si svolta l’attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice,qua]i ad esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, etc. (fattispecie a soggetto cui veniva attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l’andamento dei lavori ed aveva presentato istanza per la sanatoria)

 

UDIENZA del 17.12.2010

SENTENZA N. 343

REG. GENERALE N. 32710/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Aldo Grassi                                  presidente
Dott. Ciro Petti                                     consigliere
Dott Aldo Fiale                                     consigliere
Dott. Silvio Amoresano                         consigliere
Dott. Giulio Sarno                                consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Campanile Raffaele, nato a Napoli il 5 giugno del 1966 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 maggio del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- sentito per il Comune l'avv Giuseppe Dardo in sostituzione dell'avvocato Nadia Scuotto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 5 maggio del 2009, confermava quella pronunciata il 18 marzo del 2005 dal tribunale della medesima città, con cui Campanile Salvatore era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Napoli costituitosi parte civile, quale responsabile di abuso edilizio.


Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

1) l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile del Comune: assume che l'ente territoriale aveva conferito la procura speciale a sei avvocati, ossia a tutti quelli che componevano l'ufficio legale del Comune, invece, come parte offesa avrebbe potuto conferire l'incarico ad un solo difensore; di conseguenza solo il primo nominato poteva assistere il Comune e costui doveva essere individuato nel primo dell'elenco, ossia nell'avv. Giuseppe Dardo; invece l'atto di costituzione era stato sottoscritto dall'avv. Nadia Scuotto;


2) mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte individuato nel ricorrente il committente dei lavori in base alla sola qualità di comproprietario ed al fatto che aveva accettato l'incarico di custode senza esaminare le censure mosse con i motivi d'appello.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato.


Con riferimento al primo motivo si osserva che il Comune, in persona del sindaco, aveva sì conferito l'incarico a tutti i componenti dell'Ufficio legale del comune, ma aveva precisato che gli stessi potevano costituirsi disgiuntamente. Quindi qualsiasi legale indicato nella lista era legittimato a costituirsi per il Comune. Nella fattispecie si è costituito solo l'avvocato Nadia Scuotto inclusa nella lista a nulla rilevando la circostanza che non fosse la prima dell'elenco.


L'affermazione di responsabilità non si fonda sulla sola qualità di comproprietario del manufatto e dell'area su cui erano state realizzate le opere, ma anche sulla circostanza che al momento dell'accesso il ricorrente si trovava sul posto con l'evidente funzione di vigilare sull'andamento dei lavori, nonché sul fatto che ha accettato la nomina di custode dell'immobile ed ha presentato la domanda di sanatoria.


Secondo l'orientamento di questa corte (cfr per tutte Cass. n 10632 del 2003), in materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, ecc.

Nella fattispecie al prevenuto può essere tranquillamente attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria.

 

Il Campanile è tenuto altresì al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile,liquidate come nel dispositivo.


P.Q.M.


La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.


Rigetta


Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado del giudizio che liquida complessivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma il 17 febbraio del 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 25/03/2010