Cass. Sez. III n. 26587 del 13 luglio 2021 (UP 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Ramacci Ric. Gentile
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. Nella citata decisione si è ulteriormente specificato che indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, come si è accennato in precedenza, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 14 gennaio 2021 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 8 aprile 2019 ed appellata da Antonio Gentile, che ha assolto dal reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152/2006 perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli art. 81 cod. pen., 44, lett. c) d.P.R. 380\2001 e 181 d.lgs. 42/2004 perché estinti  a seguito di sanatoria, fatta eccezione per le condotte relative a lavori di demolizione e ricostruzione di una tettoia in muratura di laterizio con modifica della copertura, delle gronde, dell’andamento della falda del tetto, nonché di formazione di finestre e portoncino blindato, rispetto alle quali ha rideterminato la pena originariamente inflitta.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto che oggetto della residua censura sarebbe l'unica condotta ritenuta ancora sussistente dai giudici dell'appello, i quali avrebbero erroneamente ritenuto rilevante la pluralità delle condotte poste in essere dall'imputato al fine di escludere la sussistenza delle condizioni di applicabilità della richiamata disposizione.
Aggiunge che, nella fattispecie, risulterebbe contestata un'unica condotta sebbene di carattere plurioffensivo, la quale non escluderebbe la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ritenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’aumento per la continuazione, trattandosi di unica condotta.

4. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata conferma della sospensione condizionale della pena riconosciuta dal primo giudice.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

5. Il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, in relazione alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche contestate, ha erroneamente attribuito validità ed efficacia estintiva, per quanto è dato rilevare dalla motivazione della sentenza impugnata, ad un permesso di costruire in sanatoria - indicato, altrettanto erroneamente nel dispositivo, come “concessione” - parziale, condizionato all’esecuzione di opere e relativo ad interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (sulla illegittimità della “sanatoria condizionata” e sulla sua inefficacia v. da ultimo, Sez. 3 n. 28666 del 7/7/2020, Murra, Rv. 280281 ed altre prec. conf.; sulla inammissibilità di una “sanatoria parziale”, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità, v. Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290 e, sulla non sanabilità, salvo specifiche eccezioni, degli abusi in zona vincolata v. Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020 (dep. 2021), Susana, non mass.).
In assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, tuttavia, tale evenienza non può essere  considerata in questa sede ma non rileva, comunque, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. trattandosi comunque, in disparte la illegittimità ed inefficacia del titolo sanante, di fatti successivi alla condotta contestata che il ricorrente infondatamente  ritiene di particolare tenuità.      

3. Ciò posto, deve ricordarsi come si sia già affermato (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265450. Conf. Sez. 3, n. 19111 del 10/3/2016, Mancuso, Rv. 266586) che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. Nella citata decisione si è ulteriormente specificato che indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, come si è accennato in precedenza, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato correttamente conto, nell’escludere la causa di non punibilità, della pluralità di condotte poste in essere in violazione di norme urbanistiche e di tutela del paesaggio, esprimendo conseguentemente un giudizio di gravità della condotta che trova riscontro anche nella rideterminazione della pena effettuata dai giudici dell’appello e risulta pienamente conforme ai principi giurisprudenziali appena richiamati.
Il motivo di ricorso risulta, dunque, manifestamente infondato.

4. A conclusioni identiche deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ricorso, perché, come emerge chiaramente dal capo di imputazione, all’imputato sono stati contestati reati diversi (art. 44, lett. c) d.P.R. 380\01 e art. 181 d.lgs. 42\2004), peraltro con riferimento specifico all’art. 81 cod. pen., sicché l’aumento di pena risulta del tutto legittimo.

5. Miglior sorte non merita il terzo motivo di ricorso, perché la Corte di appello, come emerge dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata, ha confermato “nel resto” la sentenza del primo giudice, così comprendendo nella conferma il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal Tribunale.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).         

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/5/2021