Cass. Sez. III n. 8970 del 1 Marzo 2019 (Up 23 gen 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Scifoni ed altri
Urbanistica.Lottizzazione e attività di gestione campeggio

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2017 ha riformato la decisione con la quale, in data 21 novembre 2010, il Tribunale di Latina aveva assolto Sandro SCIFONI, Sergio AISA, Mario PROIETTO, Dino AISA, Pasqualina CAVESE e Rita PISCIOTTA dal dal reato di lottizzazione abusiva e dalla violazione dell'art. 734 cod. pen. perché il fatto non sussiste, dichiarando l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 44. lett. b) d.P.R. 380/01, così rubricata la originaria imputazione di lottizzazione, per essere la stessa estinta per prescrizione e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio AISA in ordine al reato di cui all’art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 perché estinto per morte del reo e nei confronti degli altri imputati perché estinto per prescrizione, ordinando anche la confisca dell'area ritenuta abusivamente lottizzata.
Gli imputati erano stati originariamente chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,  30 e 44 lett. c) d.P.R. 380 2001 perché, in concorso tra loro, quali componenti del consiglio di amministrazione della società cooperativa “Sole Azzurro”, lottizzavano abusivamente un’area di circa 13.138 metri quadrati in comune di Latina, soggetta anche a vincolo ambientale, realizzando, senza le necessarie autorizzazioni ed in violazione della normativa statale e regionale e degli strumenti urbanistici, le seguenti opere rese materialmente funzionalmente stabili, con conseguente trasformazione urbanistico-edilizia della stessa area:
- 102 piazzole, per un totale di 4.896 metri quadri, quasi tutte cementate, pavimentate e dotate degli impianti elettrico, idrico e di scarico delle acque reflue;
-  93 roulotte rese intrasportabili con mezzi normali;
-  43 preingressi in struttura rigida della superficie media di 10 metri quadrati ciascuno;
-  84 manufatti in struttura rigida adibiti a cucina;
-  37 verande in materiale plastico antistanti le roulotte;
-  73 lavabi a servizio delle piazzole;
-  87 strutture metalliche coperte con telo ombreggiante a protezione delle sottostanti piazzole;
- viali interni con pavimento tipo industriale rifinito in resina colorata e vialetti secondari in terra battuta e ghiaia;
- area esterna al campeggio destinata a parcheggio di circa 2.500 metri quadri.
In Latina lungomare fino al Maggio 2007.
Avverso tale pronuncia Sandro SCIFONI, Mario PROIETTO, Dino AISA, Pasqualina CAVESE e Rita PISCIOTTA propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato la sussistenza della lottizzazione abusiva, poiché non vi sarebbe stato alcun frazionamento o vendita di lotti di terreno, in quanto l'area sarebbe stata sempre adibita a temporanea utilizzazione stagionale delle piazzole, che venivano annualmente assegnate, per la maggior parte, ai soci campeggiatori della cooperativa o ad altri campeggiatori che ne avessero fatto richiesta, secondo le disponibilità del momento.
Osservano che il giudice del gravame, giungendo a conclusioni contrastanti con quelle del Tribunale, che assumono essere del tutto corrette, avrebbe richiamato principi giurisprudenziali non pertinenti al caso specifico, senza peraltro considerare quanto disposto dalla legge regionale n. 18/2008, la quale consentirebbe la realizzazione delle opere accessorie erroneamente ritenute abusive nella sentenza impugnata ed osservando che quanto evidenziato dalla polizia giudiziaria circa le condizioni delle roulotte sarebbe evidentemente frutto di un errore, perché detti mezzi sarebbero stati semplicemente poggiati al suolo e dotati delle opere accessorie consentite dalla normativa regionale.

3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la ritenuta trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che avrebbe conferito all'area interessata dalle opere un assetto non consentito dallo strumento urbanistico, cozzerebbe con la realtà fattuale correttamente rappresentata nella sentenza del primo giudice, ove si evidenzia l'esistenza, da tempo immemorabile, di un campeggio regolarmente assentito e l'assenza di una modifica abusiva della destinazione originaria del territorio.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamentano, ancora una volta, la manifesta illogicità della motivazione, ribadendo che la lottizzazione implicherebbe necessariamente il frazionamento del terreno ad uso edificatorio, circostanza nella fattispecie non verificatesi, così come non si sarebbe verificata la cessione in vendita o altro negozio giuridico riguardante l'area, semplicemente messa a disposizione a rotazione nel periodo di apertura dell'attività a richiesta dei singoli soci o di eventuali avventori.
Aggiungono che, alla cessazione dell'attività stagionale, le roulotte venivano a volte trasportate via dai proprietari, mentre altre volte rimanevano parcheggiate sulle piazzole “ a mo’ di rimessaggio”, in attesa della nuova stagione estiva.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I tre motivi di ricorso possono essere unitariamente trattati, in quanto sostanzialmente ripetitivi delle medesime censure tendenti ad escludere la sussistenza della lottizzazione ritenuta dalla Corte territoriale e la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice nella sentenza poi riformata in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

3. Va osservato, in primo luogo, che i ricorrenti affermano, in più parti del ricorso, che la situazione descritta nell’imputazione non sarebbe idonea a configurare una lottizzazione abusiva, in quanto tale reato comporterebbe il frazionamento e la vendita di lotti e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata, nella fattispecie, alcuna trasformazione urbanistica del territorio.
Osserva tuttavia il Collegio che, contrariamente a quanto osservato in ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto configurabile la lottizzazione abusiva con riferimento ad aree destinate a campeggio interessate dall’esecuzione di opere stabili con  conseguente formazione di insediamento residenziale e di ciò ha opportunamente tenuto conto la sentenza impugnata, che tali pronunce ha correttamente richiamato.
Tra queste, i giudici del gravame menzionano una pronuncia (Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734; conf. Sez. 4, n. 13496 del 15/2/2017, Chiesa, Rv. 269399), concernente una vicenda verificatasi proprio nel circondario di Latina, nella quale, richiamati i principi generali già espressi in tema di attività campeggistica e lottizzazione abusiva, questa Corte ha ritenuto integrato il reato dalla realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva con caratteristiche tipiche di uno stabile insediamento residenziale, ricordando come il campeggio sia caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso riferimento alla «sosta» ed al «soggiorno», che presuppongono una permanenza temporanea ed alla figura del «turista», il quale è individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere, affari o altri scopi, osservando, peraltro, come tale definizione coincida sostanzialmente con quella data dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics, 1991).  

4. La decisione impugnata perveniva alle ricordate conclusioni, pienamente condivise dal Collegio, anche all’esito di un’analisi della normativa regionale di settore, che in parte anche gli odierni ricorrenti richiamano, osservando come tali disposizioni, come quelle nazionali, si riferiscono all’attività campeggistica come in precedenza delineata, perché, anche nei riferimenti alle strutture ed ai servizi destinati al campeggio presuppongono un soggiorno pressoché occasionale e, comunque, limitato nel tempo, come si desume dalle puntuali indicazioni delle caratteristiche costruttive delle installazioni e dei materiali con i quali sono realizzate, dei riferimenti alla facile rimozione di tali strutture e degli altri manufatti prefabbricati, nonché alla utilizzazione, per il pernottamento, di mezzi mobili trasportabili per via ordinaria.
Di ciò ha opportunamente tenuto conto, come si è già detto, la Corte territoriale, pervenendo ad una corretta qualificazione della condotta ascritta agli imputati, che lamentano la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, al contrario, risulta del tutto immune da censure.
I motivi di ricorso, peraltro, si sostanziano, oltre che nella riduttiva individuazione della condotta lottizzatoria abusiva penalmente sanzionata dal legislatore, nel negare la avvenuta realizzazione di uno stabile insediamento residenziale con argomenti in fatto non apprezzabili in questa sede e che, in ogni caso, si risolvono nella mera negazione di quanto accertato nel corso del giudizio, sostenendosi, del tutto apoditticamente, che le piazzole sarebbero state utilizzate a rotazione e che le roulotte presenti sarebbero trasportabili, quando la stessa descrizione delle opere contenuta nel capo di imputazione evidenzia la realizzazione di una struttura che non presenta affatto le caratteristiche del campeggio.

5. La sentenza impugnata, inoltre, chiarisce che la situazione dei luoghi appena richiamata aveva trovato conferma nella consulenza svolta e nelle fotografie allegate al fascicolo processuale, dando atto dell’accertata destinazione dell’area ad un utilizzo costante nel tempo e della presenza di roulotte che avevano ormai perso il requisito della trasportabilità in quanto “… dotate di impianto idrico, elettrico e di scarico ed erano ubicate al di sotto della struttura metallica infissa al suolo, con annessi box adibiti a bagno e cucina”.
La Corte di appello evidenzia anche che nello strumento urbanistico l’area abusivamente lottizzata risulta destinata a verde pubblico ed è inedificabile in ragione di quanto disposto dalle leggi regionali di protezione della fascia costiera n.30/74 e 52/76 e chiarisce come fosse errata e riduttiva la diversa qualificazione giuridica della condotta originariamente contestata da parte del Tribunale, che l’aveva ricondotta entro la meno grave fattispecie di cui all’art. 44, lett. b) d.P.R. 380/01, a fronte di una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che aveva conferito all’area una destinazione non consentita dalla strumentazione urbanistica.   
I motivi di ricorso risultano, pertanto, manifestamente infondati.

6. Rileva infine il Collegio come sia appena il caso di precisare che i ricorrenti non hanno mosso alcuna specifica censura in ordine alla disposta confisca, limitandosi, dopo l’esposizione dei motivi ed a conclusione dell’atto di impugnazione, a richiedere che questa Corte “...in accoglimento del presente ricorso, voglia ritenere la fondatezza dei vizi dedotti e, per l’effetto, riformare la sentenza impugnata in punto di confisca delle aree indicate nel dispositivo della sentenza stessa, al fine di restituirle nella piena disponibilità dell’odierna Cooperativa ricorrente, così confermando credibilità e fiducia nelle istituzioni”.
Non vi sono inoltre elementi per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Procuratore Generale.
Vanno a tale proposito richiamate le conclusioni cui è pervenuta questa Corte in altra decisione, assunta nella medesima udienza (nel procedimento n.9191/2017) ove, considerati i principi affermati dalla della Corte EDU – Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia, si perveniva alla conclusione che la persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimasta estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti e che non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.   

7. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 23/1/2019.