Cass. Sez. III n. 30423 del 2 agosto 2022 (UP 20 apr 2022)
Pres. Sarno Est. Semeraro Ric. PM in proc. Piconese
Urbanistica.Opere stagionali
La mancata rimozione del manufatto al termine della stagione estiva, come avvenuto nel caso de quo, concretizza un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dal provvedimento amministrativo, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo. Una volta che l'opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 22 aprile 2021 il Tribunale di Lecce ha assolto perché il fatto non sussiste Emanuele Piconese, rappresentante legale della società GESTOURIST, dai reati ex artt. 44, comma 1, lett. C, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo B) e 54-1161 cod. nav. (capi C e D), accertati in San Foca di Meledugno in data 7 ottobre 2017.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Con l’unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull’erronea applicazione degli artt. 44, comma 1, lett. C, d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 54 e 1161 cod. nav.
L’impugnazione è limitata ai capi A (art. 44, comma 1, lett. C, d.P.R. n. 380 del 2001), B (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) e D (54 e 1161 cod. nav.).
Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l’assoluzione dell’imputato, nonostante fosse pacifico che l’imputato avesse mantenuto la struttura in legno indicata nell’imputazione oltre il termine del 30 settembre previsto dai provvedimenti amministrativi.
Infatti, il Permesso di Costruire n. 1027/2015, rilasciato in data 24 giugno 2015, era condizionato al rispetto delle condizioni predisposte nel parere rilasciato ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza delle Arti e del Paesaggio, tra cui anche quella mantenere le opere esclusivamente durante la stagione estiva. Tuttavia, a seguito del sopralluogo effettuato in data 30 gennaio 2016 si constatò l’omessa rimozione della struttura e la trasformazione dell’attività, da struttura balneare a sala ristorante. Di conseguenza, l’opera fu sottoposta a sequestro preventivo, in altro procedimento penale (nel quale fu poi concessa all’imputato la facoltà d’uso a partire dal 13 giugno 2016 sino al termine della stagione estiva).
A seguito del sopralluogo del 7 ottobre 2017 si accertò l’omesso smontaggio della struttura, con conseguente sottoposizione a sequestro preventivo dell’immobile in data 9 dicembre 2017.
Secondo il ricorrente in tale circostanza si sarebbe già perfezionato il reato, essendo a quella data inequivocabile la destinazione stabile delle opere, per il combinato disposto degli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, cod. pen., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione.
Trattandosi di opere permanenti ed innovative sul territorio, sarebbero integrati anche i reati di cui agli artt. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 54 – 1161 cod. nav. essendo irrilevanti le istanze presentate dall’imputato al Comune di Melendugno finalizzate al mantenimento della struttura, per altro non accolte.
Del tutto irrilevante sarebbe anche l’Accordo interistituzionale sulle problematiche degli stabilimenti balneari, indicato nella sentenza impugnata, in quanto decaduto decorsi 15 giorni dalla sua redazione.
Altrettanto privi di rilevanza sarebbero i provvedimenti della giustizia amministrativa giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, in quanto intervenuti in un momento successivo al perfezionamento del reato, avvenuto in epoca precedente al sequestro preventivo del dicembre 2017, anche perché inerenti ad aspetti attinenti alla motivazione e al deficit istruttorio dei provvedimenti amministrativi oggetto di quelle sentenze.
Inconferente sarebbe anche il richiamo all’art. 1, comma 246, della legge 145/2018, in ragione dell’epoca di operatività di tale norma, non avendo un’efficacia retroattiva; inoltre, la possibilità prevista dalla citata norma per i titolari di concessioni marittime di mantenere installati i manufatti fino al 31 dicembre 2020 non dovrebbe prescindere dalla necessità di attivare il corretto iter amministrativo finalizzato ad effettuare tutti i controlli paesaggistici necessari, anche in base all’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.
2. I difensori dell’imputato hanno depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Diversamente da quanto originariamente contestato con il capo di imputazione, il ricorso del Pubblico ministero è volto esclusivamente ad affermare la sussistenza dei reati di cui ai capi A (art. 44, comma 1, lett. C, d.P.R. n. 380 del 2001), B (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) e D (54 e 1161 cod. nav.) che si sarebbero concretizzati nell’avere l’imputato, quale legale rappresentante della Gestourist - titolare della concessione demaniale marittima n.13 del 23 aprile 2009 rilasciata dal comune di Melendugno - nella struttura balneare Mora Mora in San Foca di Melendugno, zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mantenuto anziché rimosso al termine della stagione estiva (30 settembre 2015), un manufatto in legno (gazebo o pergolato), come imposto dal permesso di costruire n. 102/2015 e nel parere della Soprintendenza del paesaggio del 22 giugno 2015 e per avere così abusivamente occupato la corrispondente zona del demanio marittimo.
1.1. Il ricorso quanto ai reati di cui ai capi A e B è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243 – 01).
Sul punto il ricorso nulla evidenzia.
1.1.2. Va ribadito il principio per cui, in tema di reati edilizi e paesaggistici, la mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base del permesso di costruire per soddisfare esigenze stagionali integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42; tali reati, però, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso; cfr. in tal senso Sez. 3, n. 846 del 19/11/2019, dep. 2020, Ferrara, Rv. 278376 – 01, alla cui motivazione si rimanda quando alle argomentazioni sulla struttura e tipicità del reato.
1.1.3. La mancata rimozione del manufatto al termine della stagione estiva, come avvenuto nel caso de quo, concretizza un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dal provvedimento amministrativo, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo.
Come affermato da Sez. 3, n. 4771 del 14/10/2020, dep. 2021, Comune di Otranto, Rv. 280376 – 01, una volta che l'opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione.
1.2. Il termine massimo di prescrizione di 5 anni deve farsi decorrere dal 30 settembre 2015, come indicato nel capo di imputazione; tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione indicati nella sentenza di primo grado dal 9 maggio 2019 al 18 febbraio 2020 e dal 18 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i reati di cui ai capi A e B si sono estinti per prescrizione il 22 novembre 2021, dopo la sentenza del 22 aprile 2021 e della proposizione del ricorso per cassazione del 5 giugno 2021.
Ne consegue che il Pubblico ministero non ha interesse alla proposizione del ricorso attesa l’estinzione dei reati di cui ai capi A e B per prescrizione.
2. Il ricorso è invece fondato quanto al reato di cui al capo D. Le argomentazioni che seguono valgono anche quale risposta alle deduzioni difensive, che per altro ricalcano le argomentazioni della sentenza impugnata.
2.1. In punto di diritto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è «arbitraria» ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo; così Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017 - dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031-01.
Nello stesso senso Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, Bellia, Rv. 27629001 per cui l'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto.
2.2. Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi; in caso di realizzazione di un'opera su suolo demaniale, la prescrizione decorre fino a quando l'agente abbia rimosso l'opera o l'autorità pubblica abbia impedito la libera fruizione dell'area abusivamente occupata (in questo senso, specificamente, Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154-01 e Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837-01).
Nel caso de quo il Pubblico ministero ha correttamente indicato che il reato si è perfezionato con il sequestro preventivo del 9 dicembre 2017; da tale data decorre anche il termine di prescrizione che maturerà, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati dal Tribunale di Lecce, il 31 gennaio 2024.
2.3. Il Tribunale di Lecce, posto che è incontestato che non sia avvenuta la rimozione delle opere al termine della stagione estiva 2015, il 30 settembre 2015, non ha, invece, correttamente applicato i suesposti principi della giurisprudenza perché ha motivato l’assoluzione – con la formula perché il fatto non sussiste – sulla presentazione delle istanze volte al mantenimento della struttura, che non incidono sull’elemento oggettivo del reato, e sui provvedimenti della giustizia ammnistrativa che sono successivi al perfezionamento del reato e non incidenti sul fatto storico.
2.4. Errata è l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, operata dal Tribunale di Lecce.
2.4.1. L’art. 1161 cod. nav. (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) punisce «Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti» con la pena dell'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
2.4.2. L’art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019, prevede che «I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
La norma ha dunque solo posto una proroga ex lege dei termini di scadenza della rimozione dei manufatti amovibili validamente autorizzati, per un periodo per altro determinato. Il comma 246 non ha, invece, un’esplicita efficacia retroattiva perché non gli è stata attribuita dal legislatore.
2.5. Non può trovare applicazione l’art. 2 cod. pen.
Sez. 3, n. 28681 del 27/01/2017, Peverelli, Rv. 270335 – 01, ha precisato che, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266474 – 01).
Gli elementi costitutivi del reato ex art. 1161 cod. nav. non sono stati modificati dall’art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018. La nuova disposizione ha solo disposto la proroga dei termini di scadenza della rimozione dei manufatti amovibili validamente autorizzati, fino al 31 dicembre 2020. Essendosi già perfezionata la condotta di illecita occupazione prima della entrata in vigore della disposizione di proroga dei termini della rimozione, l’art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 2018 non può trovare, quindi, applicazione nel caso di specie.
3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all’art. 1161 cod. nav. di cui al capo D, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione personale. Nel giudizio di rinvio dovranno essere applicati i principi suesposti sulla condotta del reato ex art. 1161 cod. nav. e sull’efficacia non retroattiva dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
Va dichiarato inammissibile nel resto, quanto ai reati di cui ai capi A e B, in assenza di impugnazione quanto al capo C, il ricorso del Pubblico ministero per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 1161 cod. nav. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione personale.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del PM per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 20/04/2022.