Cass. Sez. III n. 26539 del 5 luglio 2024 (CC 4 apr 2024)
Pres. Sarno Rel. Andronio Ric. PM in proc. D'Antoni
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione

Subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile

RITENUTO IN FATTO

    1. Con ordinanza del 19 settembre 2023, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di D’Antoni Vita, il 26 gennaio 2016, riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 ottobre 2017, e divenuta irrevocabile il 28 giugno 2018.

    2. Avverso l’ordinanza, il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge, per avere il Giudice dell’esecuzione omesso di considerare che – contrariamente al giudice di primo grado – la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, aveva espressamente subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti abusivi entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; demolizione che, non essendosi mai verificata, avrebbe dovuto dunque determinare la revoca del predetto beneficio.

3. In data 21 marzo 2024, la difesa dell’imputata ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen.
Pur avendo riconosciuto l’effettiva subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento della demolizione delle opere abusive – invero mai verificatasi – osserva la difesa che tali manufatti sarebbero stati oggetto di provvedimento di concessione di sanatoria da parte del Comune di Campobello Di Mazara. 
Secondo la prospettazione difensiva, questo dato rileva alla luce di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 46883 del 22/06/2023) – che ha statuito l’illegittimità dell’ordine di demolizione allorché reso in pendenza di un’istanza di sanatoria edilizia, sulla quale la pubblica amministrazione sia rimasta silente, in virtù del silenzio-rifiuto, prevedendo altresì che, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione, sia necessaria la sussistenza di un’incompatibilità insanabile (e non meramente futura o eventuale) con i concorrenti provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o, come nel caso di specie, ne abbiano comunque sanato la abusività – ha sancito l’obbligo del giudice dell’esecuzione di revocare l’ordine di demolizione impartito, soltanto laddove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, avendo invece la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Nel caso di specie, essendo intervenuta la concessione in sanatoria dell’immobile abusivo, non sussisterebbero i presupposti per l’accoglimento della domanda di revoca della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 165 cod. pen., può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del reato (ex plurimis, Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Rv. 264252; Sez. U., n. 714 del 20/11/1996, dep. 1997, Rv. 206659).
Da ciò consegue che, subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile (ex multis, Sez. 3, n. 55016 del 18/07/2018, non massimata; Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, Rv. 229388; Sez. 1, n. 795 del 09/01/2001, Rv. 217610).
2. Ebbene, nel caso di specie, occorre effettivamente rilevare che – contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’esecuzione – con sentenza emessa in data 18 ottobre 2017, la Corte di appello di Palermo, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 26 gennaio 2016, ha espressamente subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Da qui, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
A tale rilievo, potenzialmente si contrappone, tuttavia, la memoria della difesa del 21 marzo 2024, con la quale la D’Antoni ha inteso documentare l’avvenuta concessione in sanatoria, avente ad oggetto i manufatti abusivi in contestazione; il che comporta che, nel valutare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena proposta dal Procuratore Generale della Repubblica, il giudice dell’esecuzione dovrà sia tenere conto della mancata demolizione dei manufatti abusivi nei termini previsti dalla sentenza di appello, sia considerare la prospettazione difensiva circa la concessione in sanatoria che sarebbe intervenuta in data 22 luglio 2022.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Marsala.

Così deciso il 04/04/2024.