Cass. Sez. III n. 03844 del 30 gennaio 2026 (UP 11 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Evangelista
Urbanistica.Titoli abilitativi per tettoie e limiti del sindacato di legittimità sul ne bis in idem
La realizzazione di una tettoia di copertura che, per mancanza di individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante di un edificio preesistente modificandone la sagoma, integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, richiedendo il preventivo rilascio del permesso di costruire. Tale opera non è qualificabile come pertinenza o attività di edilizia libera. Ai fini del divieto di bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo in presenza di una totale corrispondenza storico-naturalistica della triade condotta-nesso causale-evento. L'accertamento di tale identità costituisce un giudizio di fatto riservato al merito; ne consegue che l'eccezione di violazione del ne bis in idem non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità qualora la verifica richieda apprezzamenti fattuali preclusi alla Corte di cassazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/05/2025, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 11/05/2022 dal Tribunale di Foggia, con la quale Evangelista Pasquale era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 — perché realizzava nella parte antistante un fabbricato una tettoia con copertura in parte in coibentato e in parte in policarbonato sorretta da due pilastrini nonchè da due muretti - e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Evangelista Pasquale, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la necessità del permesso di costruire per le opere oggetto di contestazione, nonostante si trattasse di una tettoia in stato precario, di modeste dimensioni, non idonea a creare nuova volumetria. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. limitandosi a richiamare i precedenti dell'imputato e senza valutare gli elementi oggettivi del fatto (modesta entità delle opere, realizzazione delle stesse in area già soggetta a precedente intervento edilizio, mancanza di danno concreto. Con il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la motivazione in ordine alla determinazione era inadeguata e meramente assertiva, avendo la Corte di appello richiamato la personalità del colpevole e la sua inclinazione a delinquere senza supporto concreto. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Argomenta che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione dei benefici limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato, assertivamente e senza valutarne natura ed incidenza sul giudizio di meritevolezza. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e dell'art. 4 Protocollo 7 CEDU. Argomenta che dalla documentazione allegata emergeva che l'imputato era già stato attinto da precedenti provvedimenti sanzionatori in altri procedimenti che si riferivano alla medesima porzione immobiliare ed a interventi edilizi sostanzialmente identici; la sentenza impugnata, pertanto, si poneva in contrasto con il principio del ne bis in idem sancito dall'art. 649 cod.proc.pen. e dall'art. 4 Protocollo 7 CEDU, essendosi identità del fatto storico. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta dell'imputato integrasse il contestato reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, rilevando che l'opera realizzata era costituita da una tettoia, in parte recintata, che aveva comportato un ampliamento del preesistente immobile, del quale aveva modificato la sagoma, e che, pertanto, necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire. Va ricordato che integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (Sez.3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv.257290 - 01, nonchè Sez. 3, n. 54692 del 02/10/2018, Rv. 274210 - 01 secondo cui la realizzazione di una tettoia di copertura sul lastrico solare di un edificio non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 380/2001, in quanto comporta un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma; Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435 - 01; Sez. 3, 6 maggio 2010, n.21351, Rv. 247628 che ha precisato che integra il reato la realizzazione, in mancanza del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto sul rilievo che costituisce "nuova costruzione" anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato; Sez. 3, 18 maggio 2006 n.17083 Sez. 3, 9 gennaio 2003, n. 239). La costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi, infatti, come pertinenza, in quanto si tratta di un'opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata. Anche le tettoie di copertura necessitano, dunque, di permesso di costruire quando - come avvenuto nella specie- facciano parte integrante dell'edificio sulle quali vengono realizzate, essendo irrilevante che l'opera possa esprimere o meno una propria volumetria (Sez. 3, n. 33408 del 2023, non mass).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., in considerazione dell'abitualità della condotta, desunta dalla presenza di tre precedenti penali per reati della medesima specie. La valutazione è corretta in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio puniendi")- come avvenuto nella specie e rilevato dai Giudici di merito- poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez.2, n.28341 del 05/04/2017, Rv.271001; Sez.5,n.4852 del 14/11/2016, dep.01/02/2017 ,Rv.269092;Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566; Sez.3, n.48315 del 11/10/2016, Rv.268498;Sez.5, n.26813 del 10/02/2016, Rv.267262; Sez.3, n.43816 del 01/07/2015, Rv.26508). E le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131- bis cod. pen.).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato la personalità dell'imputato - in considerazione del fatto che l'opera era stata eseguita a ridosso di un fabbricato abusivo dallo stesso realizzato in precedenza-, dimostrativa di apprezzabile capacità ed inclinazione a delinquere e dell'indifferenza rispetto alle precedenti vicende giudiziarie, così che la pena irrogata, in misura sensibilmente inferiore alla media edittale e assai prossima al minimo edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3, n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). E l'esistenza di precedenti penali - come avvenuto nella specie - ben può rilevare, quale elemento ostativo ai fini del diniego del beneficio (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez.3 n. 34947 del 03/11/2020, Rv.280444 - 01).). Inoltre, costituisce del pari orientamento condiviso che il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della non menzione della condanna, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002). Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato quali elementi ostativi l'entità del fatto e la personalità dell'imputato (gravato da tre condanne per fatti analoghi). Il diniego dei benefici in questione, pertanto, è giustificato da argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche ed in linea con i principi di diritto suesposti, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che il divieto di bis in idem, che rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art. 345 cod. proc. pen Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite: "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799). In particolare, è stato affermato che "Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, Rv. 231799 e tra le più recenti Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Rv. 283687 - 01; Sez.1, n. 41867 del 26/06/2024, Rv.287251 - 01). Tale ricostruzione è stata ribadita ed ulteriormente verificata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 31.5.-21.7.2016), che ha analizzato la relazione tra la nozione di medesimo fatto valevole per il diritto nazionale e quella che risulta assunto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed ha escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito all'idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento. Il Giudice delle leggi ha chiarito, in particolare, che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sanzionatorie. Ciò posto, va osservato che l'accertamento circa la sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini dell'applicabilità del divieto di bis in idem, è un tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che si sottrae al controllo di legittimità ove risulti congruamente motivato (Sez.6, n.9301 del 19/04/1995, Rv.203081). Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (Sez.2, n. 6179 del 15/01/2021, Rv. 280648 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122; Sez 3 n. 20885 del 2015 Rv. 264096 - 01; nello stesso senso, Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; nonchè Sez.2, n. 17840 del 2025, non mass. Sez.2, n. 5722 del 2025, non mass. ). Anche le pronunce che si collocano nel contrario orientamento, pur sostenendo la deducibilità nel giudizio di cassazione della preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", pongono in luce la necessità che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, Rv. 286759; Sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Rv. 276532; n.5772 del 10/01/2019, Rv. 276319; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, Rv. 271764). La giurisprudenza di legittimità è, dunque, concorde nel ritenere che in tema di violazione del bis in idem, in ragione della peculiarità del sindacato riservato alla Corte di Cassazione, sia preclusa la possibilità di esaminare l'eccezione ivi proposta per la prima volta laddove la verifica circa l'identità del fatto richieda apprezzamenti di merito. Nella specie, il giudizio demandato a questa Corte con il motivo di ricorso ha una componente squisitamente fattuale (accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, con riferimento agli interventi edilizi oggetto dei diversi procedimenti) che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. Il motivo proposto è, dunque, precluso in questa sede per effetto della mancata devoluzione in appello.
6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2025




