Consiglio di Stato Sez. IV n. 461 del 22 gennaio 2025 
Urbanistica.Impianti di distribuzione di carburanti

Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi 


Pubblicato il 22/01/2025

N. 00461/2025REG.PROV.COLL.

N. 07877/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7877 del 2022, proposto da Antonio Sciara, Nadine Claudette Sciara, Rosalia Sciara, Anna Daniela Napieracz, rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio Demo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) n. 312/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.


1. Gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Vicenza, prot. n. 0078498/2019 del 21 maggio 2019, in relazione alla istanza di permesso di costruire presentata dagli appellanti per la realizzazione di un autolavaggio, di un’area sosta camper e per l’installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, in via Aldo Moro nel territorio del Comune di Vicenza.

2. Gli appellanti premettono quanto segue.

2.1. Quali comproprietari del compendio immobiliare sito in Comune di Vicenza, via Aldo Moro, censito al catasto terreni del Comune di Vicenza al foglio 10, mappali nn. 285, 286, 386, 387, 388, 389, ricadente in base al piano degli interventi (P.I.) in zona “E area rurale-agricola – art. 40”, essi hanno presentato nell’anno 2011 un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un autolavaggio e di un’area sosta camper.

Il Comune di Vicenza, con provvedimento del 12 aprile 2012, ha rilasciato il permesso di costruire richiesto; in data 21 ottobre 2012, è stata inviata allo Sportello unico dell’edilizia del Comune di Vicenza, la comunicazione di inizio dei lavori.

I lavori assentiti, pur avviati, non sono stati ultimati.

2.2. (In relazione alla intervenuta decadenza del primo permesso di costruire) in data 8 ottobre 2018, gli appellanti hanno presentato una nuova istanza per il rilascio di un permesso di costruire, avente ad oggetto “la realizzazione di un autolavaggio, area sosta camper e due colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici in Via Aldo Moro Vicenza”.

Il Comune di Vicenza, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi:

a) per contrasto con l’art. 40 delle norme tecniche operative (N.T.O.) del piano degli interventi (relativo agli interventi edilizi consentiti in zona agricola);

b) per contrasto con l’art. 13, commi 1 e 3, della l.r. del Veneto n. 14/2017 (l’intervento avrebbe comportato consumo di suolo e non rientrerebbe nella casistica delle disposizioni transitorie di cui alla predetta legge regionale).

2.3. Gli odierni deducenti hanno presentato ricorso al T.a.r. per il Veneto, contestando il provvedimento di diniego in relazione a entrambi profili posti dal Comune alla base del provvedimento di diniego.

Con sentenza n. 312/2022, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.

3. Tanto premesso, gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

3.1. Con un primo ordine di censure deducono error in judicando per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della l.r. del Veneto n. 14/2017.

Gli appellanti lamentano che il Comune di Vicenza non avrebbe tenuto conto della tipologia di intervento edilizio richiesto e dello stato di fatto dei luoghi; in particolare, sostengono che, in relazione all’inserimento nel progetto dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica, il Comune di Vicenza, in deroga alle destinazioni di zona, avrebbe dovuto qualificare il progetto presentato in termini di “interesse pubblico” e consentirne la realizzazione in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4 comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2017.

Censurano inoltre la sentenza impugnata anche per la mancata valutazione dello stato dei luoghi; l’area in questione, all’esito dei lavori avviati sulla base del permesso di costruire precedentemente rilasciato, avrebbe subito una modifica irreversibile e avrebbe perduto l’originaria consistenza di terreno agricolo per essere stata trasformata in un’area arida e incolta per effetto della realizzazione di “...un primo strato o pacchetto di fondazione del costruendo parcheggio tramite le seguenti lavorazioni: scavo del terreno vegetale con trasporto in discarica, posa di telo in geotessuto e successivo ricoprimento con pacchetto 25/30 cm di materiale arido del tipo riciclato da demolizione, avente caratteristiche confacenti alle norme di legge vigenti, il tutto ben rullato e costipato...”.

3.2. Con un secondo ordine di censure, gli appellanti contestano la sentenza impugnata anche con riguardo all’altra motivazione posta alla base del diniego del permesso di costruire, ossia la violazione dell’art. 40 delle N.T.O. del P.I.

A tale riguardo, il giudice di primo grado, in relazione al carattere pluri-motivato del provvedimento impugnato ha ritenuto di non doversi soffermare sulle ulteriori censure dedotte dalle parti ricorrenti in primo grado.

Gli odierni appellanti, ritendo infondate le ragioni allegate dalla Amministrazione comunale in ordine al consumo del suolo, ripropongono le censure svolte in primo grado, deducendo quanto segue.

Evidenziano che il Comune di Vicenza ha respinto l’istanza, richiamando l’art. 40 delle N.T.O. del P.I. ed evidenziando che “...in zona agricola sono consentiti esclusivamente interventi ai sensi dell’art. 44 della L.R. 11/104”.

Sostengono che l’intervento edilizio proposto (realizzazione di un autolavaggio, di un’area sosta camper e di due colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici) deve ritenersi “conforme” da un punto di vista urbanistico – edilizio in quanto:

a) l’intervento in oggetto è sostanzialmente il medesimo di quello relativo al permesso di costruire approvato dal suddetto Comune nell’aprile del 2012;

b) l’area in questione è confinante con un distributore di benzina e si trova in prossimità di una strada urbana di scorrimento;

c) il permesso di costruire richiesto prevede la realizzazione di due colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici.

Evidenziano che la Regione Veneto, con legge regionale n. 27/2018, modificando talune disposizioni delle legge regionale n. 23/2003, ha recepito le disposizioni del d.lgs. n. 257/2016, in tema di combustibili alternativi, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica; la nuova normativa, nell’ambito della ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, prevede che i Comuni, in deroga alle destinazioni di zona, possano autorizzare nuovi punti di ricarica di veicoli elettrici, nell’ambito di un preminente “interesse di pubblico servizio”, in considerazione del progressivo aumento dei veicoli elettrici in circolazione, in virtù del ridotto impianto ambientale.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza, evidenziando che il permesso di costruire risalente all’anno 2012 era decaduto, per mancato completamento dell’opera entro il termine triennale di cui al d.P.R. 380/2001, e che gli appellanti non hanno richiesto alcuna proroga del titolo edilizio originario, avendo presentato una nuova istanza di permesso di costruire nel 2018.

Il Comune di Vicenza, nel valutare la nuova istanza, avrebbe correttamente applicato la normativa vigente al momento della presentazione della nuova istanza, incluse le nuove norme sul contenimento del consumo di suolo.

Ha evidenziato che il giudice di primo grado ha correttamente escluso che la presenza di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici (parte marginale dell'intervento complessivo) possa qualificare l'intera opera come di “interesse pubblico”, sottraendola all’applicazione della normativa sul contenimento del consumo di suolo.

Ha evidenziato inoltre che l’art. 40 delle N.T.O. del P.I. limita gli interventi in zona agricola a quelli previsti dall’art. 44 della l.r. 11/2004 e l’opera proposta non rientra nell’ambito degli interventi edilizi ammissibili.

5. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. L’appello è fondato nei termini di seguito indicati.

6.1. Il Comune di Vicenza ha individuato come motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto (impianto di autolavaggio, sosta camper e installazione di due colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici) le seguenti ragioni:

a) il fatto che l’area ricada in zona agricola, per la quale sono consentiti solo gli interventi edilizi di cui all’art. 44 della l.r. del Veneto n. 11/2004;

b) il fatto che l’intervento edilizio non sarebbe compatibile con la normativa regionale sopravvenuta in materia di consumo del suolo.

6.2. Con riguardo alla prima motivazione, l’art. 44 della l.r. del Veneto n. 11/2004 (cui rinvia l’art. 40 delle N.T.O. del P.I.) dispone:

“1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:…”.

Tuttavia, in termini generali, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che gli impianti di distribuzione di carburanti (cui è sostanzialmente assimilabile quello degli appellanti), quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi (Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007 n. 192).

Questo orientamento ermeneutico è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 novembre 2013 n. 5469; T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, 29 marzo 2022 n. 890; T.a.r. Campania, sez. III, 4 febbraio 2019 n. 610; T.a.r. Liguria, sez. I, 25 maggio 2017 n. 460; T.a.r. Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, 17 ottobre 2016 n. 619; T.a.r. Sicilia, sez. III, 25 luglio 2013 n. 1553).

Inoltre, nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti non si comprendono le ragioni per le quali l’installazione dell’impianto di autolavaggio – sosta camper già autorizzata nel 2012, non sia stata più consentita dalla Amministrazione comunale nel 2019, pur non essendo stata modificata la destinazione urbanistica della zona o la disciplina vigente a livello di strumentazione urbanistica comunale.

6.2. Con riguardo alla seconda motivazione, la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017 n. 14 in materia di contenimento del consumo del suolo non nega qualsiasi intervento edilizio, ma, all’art. 4, comma 2, lett. a), rinvia per la individuazione della quantità massima del consumo del suolo in ambito regionale ad una deliberazione di Giunta regionale, che è stata adottata con deliberazione del 15 maggio 2018 n. 668 (“Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”).

Pertanto, in applicazione del principio iura novit curia, il Collegio non reputa pertinente il riferimento al regime transitorio di cui all’art. 13 della legge regionale n. 14/2017, in quanto al momento della adozione del provvedimento di diniego la deliberazione di Giunta regionale in materia di consumo del suolo era già stata adottata.

Oltre a ciò, l’Amministrazione comunale non contesta quanto sostenuto dagli appellanti, ossia che l’area sia stata irreversibilmente trasformata per effetto dei lavori avviati sulla base del titolo edilizio precedentemente rilasciato; ne consegue che - in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. – deve ritenersi comprovato quanto dichiarato dalle parti appellanti in ordine allo stato dei luoghi.

7. In conclusione, assorbita ogni altra censura, l’appello va accolto per difetto di motivazione e di istruttoria, facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione comunale.

8. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica nondimeno l’equa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti del Comune di Vicenza.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore